CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 38950/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE FIRENZE nei confronti di: CORTE APPELLO FIRENZEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] a-114 LLcL. (44:Leibri-3 cA Uk}C-42Y91-/ 12-52.51. obt. (LA_ czotri,:k Alra i'.-Se-e-14- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 4 dicembre 2020 la Corte di Appello di Firenze - quale giudice della esecuzione - sulla domanda di restituzione beni introdotta da [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarata incompetente, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze. In motivazione si osserva che la Benevieri ha definito la propria posizione processuale - in un processo cumulativo - con sentenza di assoluzione in primo grado, non impugnata in riferimento alla statuizione di confisca. 2. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa in data 13 gennaio 2021 ha sollevato - in riferimento alla medesima domanda - conflitto negativo di competenza. 2.1 Si afferma in particolare che pur se definita in primo grado la posizione della Benevieri, il giudizio ha riguardato in secondo grado altri soggetti tra cui [OSCURATO:PERSONA], convivente della predetta Benevieri, soggetto cui è riferibile la confisca dei beni di cui si chiede la restituzione. La Corte di secondo grado ha, inoltre, apportato modifiche rilevati alla prima decisione, il che radica - in ogni caso - la unitaria competenza esecutiva in (41 capo al giudice di secondo grado. 3. Il conflitto negativo sussiste e va risolto con attribuzione della competenza alla Corte di Appello di Firenze. 3.1 Ed invero per consolidato principio interpretativo delle disposizioni di legge contenute nell'art.665 cod.proc.pen. in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (da ultimo Sez. I n. 31778 del 16.10.2020, rv279802). Le argomentazioni espresse dal Tribunale di Firenze nella ordinanza che ha sollevato in conflitto realizzano, pertanto, una corretta ricognizione, nel caso concreto, dei principi di diritto affermati e ribaditi più volte nelle decisioni di questa Corte di legitimità. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 16 giugno 2021 Il Consigliere estensore