CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 18545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento di tutti i motivi proposti e l'annullamento dei provvedimenti impugnati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pavia rigettava l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 20/11/2021, in relazione all'art. 10-quater d.lgs 74/2000 e finalizzato alla confisca diretta nei confronti della società La [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico e legale rappresentante della predetta società. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia articolando i motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 81, cpv, cod.pen, 12,13 e 21, commi 2 e 3, cod.proc.pen. Argomenta, sotto un primo profilo, che l'ordinanza impugnata, nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli, aveva violato l'art. 81, cpv, cod.pen., in quanto non aveva individuato il reato più grave in astratto con riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto più grave ma con riferimento alla gravità della condotta illecita, in difformità del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 25939/2013; sotto altro profilo, poi, evidenzia che il reato satellite oggetto dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli era relativo a condotta posta in essere dal Mauro, nella veste di amministratore di una diversa società e, cioè, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il secondo motivo deduce violazione degli artt. 81, comma 2, cod.pen, 21, commi 2 e 3, 22 e 54, cod.proc.pen., in relazione agli artt. 187 disp.att., 12 e 16 cod.proc.pen., lamentando l'erroneità della motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto di non poter valutare la connessione tra i reati oggetto delle due diverse ordinanze cautelari perché relative ad incolpazioni provvisorie, rimarcando che la competenza per territorio ed il criterio di connessione operano anche in sede di indagini preliminari. Con il terzo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine al profilo evidenziato sub b) del primo motivo di ricorso. Con memoria ex art. 585 cod.proc.pen. il difensore del ricorrente ha proposto motivi nuovi. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. in relazione all'art. 322 ter cod.pen., lamentando che il Tribunale non aveva chiarito perché il provvedimento di sequestro aveva colpito una società, pur non essendovi prova che il ricorrente aveva utilizzato la struttura societaria quale schermo fittizio per nascondere i proventi illeciti.Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 321, commi 1 e 2, cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale non aveva motivato in ordine al requisito del periculum in mora. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 9, comma 3, cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale, nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale, non aveva considerato che il primo accertamento del reato era avvenuto in Vercelli, e che, quindi, in applicazione dell'art. 18 d.lgs 74/2000, sussisteva la competenza territoriale della procura di Vercelli. Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento di tutti i motivi proposti e l'annullamento dei provvedimenti impugnati. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile secondo le argomentazioni che seguono. 2. Va, innanzitutto, ricordato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente ( Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.2, n.5807 dell 8/01/2017,Rv.269119). A tanto consegue l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso, nella parte in cui deducono, in sostanza, vizi motivazionali e censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale. 3. Manifestamente infondate, poi, sono le dedotte violazioni di legge. Il Tribunale ha correttamente rilevato che ia competenza territoriale in ordine al reato di cui all'art. 10-quater d.lgs 74/2000 per il quale di procede è stata individuata, secondo il disposto dell'art. 18 d.lgs 74/2000, nel luogo di accertamento del reato avvenuto da parte delle Agenzie delle Entrate di Pavia. Va ricordato che l'art 18 del d.lgs 74/2000, detta le regole per la determinazione della competenza per territorio in relazione al "singolo reato tributario" e stabilisce un criterio di carattere generale, ossia valido ratione materiae per tutti i reati tributari, che sopporta, come reso evidente dalla clausola di salvezza contenuta nel d.lgs 74/2000, due eccezioni. Viene stabilito, come criterio di carattere generale, che la competenza per territorio nei reati tributari si determina ai sensi dell'art. 8 cod.proc.pen., (ossia secondo le regole generali valide per i reati comuni) e che, qualora la competenza per territorio non possa essere determinata ai sensi dell'art. 8 cod.proc.pen., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Logico coroliario di tali principi è che, nei reati tributari, non si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 cod.proc.pen., perché l'unica regola suppletiva applicabile è quella del luogo di accertamento del reato. Tuttavia il criterio generale - che, allo scopo di rendere autosufficiente la disposizione, prevede anche la regola suppletiva - non si applica in due casi e cioè: a) nel caso dei reati tributari c.d. in dichiarazione (art. 18, comma 2.) che sono quelli previsti dal capo 1^ del titolo 2^ del cLIgs 74/2000, per i quali è competente il giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale poiché in tale luogo, secondo l'espressa previsione dell'art. 18, comma 2, il reato si considera consumato e b) nel caso del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 (art. 18, comma 3.) perché, siccome nell'ipotesi di plurima emissione di fatture nel medesimo periodo di imposta, il reato si considera unico nonostante la pluralità delle condotte, qualora le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, la competenza è attribuita al giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod.proc.pen. E' pur vero che il d.lgs. 74/2000, pur prevedendo una propria e specifica disciplina rispetto a quella codicistica, diretta a regolare la competenza per territorio, non contenga, quanto alla competenza per territorio derivante dalla connessione, principi diversi rispetto a quelli fissati nel codice di rito, con la conseguenza che, nei reati tributari, la competenza per territorio derivante dalla connessione è disciplinata dall'art. 16 cod.proc.pen. Deve, però, rilevarsi come questa Corte abbia già in precedenza affermato il principio secondo cui in materia cautelare (nella specie personale), il Tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria competenza solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione e, pertanto, non può accertare la connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso (Sez.4,n.48273 del 28/09/2012, Rv. 253920 - 01; Sez. 5, n.6458 del 11/12/2002, dep. 10/02/2003, Rv.224664 - 01.) 4. I motivi aggiunti sono inammissibili, sulla base di una duplice considerazione. L'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza o genericità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, 125/.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087). Inoltre, i motivi nuovi proposti attengono a punti della ordinanza diversi da quelli oggetto dei motivi principali. Va, pertanto, richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.U. n. 4683 del 25.2.1998, Bono, Rv. 210259), secondo cui i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'ad 585, comma 4, cod.proc.pen. quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod.proc.pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod.proc.pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, comma 1 lett. a), cod.proc.pen. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell