CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 09988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25710/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PIEMONTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 63/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - I [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata l’8marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale d’appello, resa pubblica in data 8 marzo 2021, che ne rigettava l’impugnazione (accogliendo solo in parte – ossia, in ordine alla rimodulazione del quantum debeatur – q uella proposta da [OSCURATO:PERSONA] di Castellazzo, altro appellante) avverso la decisione della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, che aveva condannato ciascuno di essi al pagamento di euro 42.633,50, poiché, in qualità di membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata e controllata dal Comune di Torino, avevano violato il limite dei compensi degli amministratori di società pubbliche, stabilito dall’art. 1, comma 725, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, nell’affidamento di un contratto di consulenza all’amministratore della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA]. 2. –La Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava: a) con delibera del 27 luglio 2010, i componenti del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. conferivano all’amministratore della società un incarico di consulenza con compenso aggiuntivo che, nel periodo 2011-2013, superava, complessivamente (per un ammontare pari ad euro 170.534,00), il limite stabilito dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 725, della legge n. 296 del 2006, la quale prevedeva (all’epoca dei fatti) che il “compenso annuo lordo, omnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, ai sensi dell’art. 82 del T.U. di cui al decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267”; b ) il danno all’erario derivava “dalla violazione di una disposizione di finanza pubblica … finalizzata al contenimento dei costi”, che individuava un compenso di ammontare “dalle limitazioni percentuali indicate” e “considerato dal legislatore come omnicomprensivo”, nella “fattispecie … apertamente trasgredito dalla delibera del c.d.a. e dal contratto che ne è scaturito”. 3. – Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] di Castellazzo, proponendo, altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi. Il Procuratore generale rappresentante il Pubblico ministero presso la Corte dei conti e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito, con rispettivi controricorsi, sia al ricorso principale, che a quello incidentale. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. - [OSCURATO:PERSONA] i di Castellazzo ha successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale, con adesione della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.2. – I ricorrenti principali hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Preliminarmente, va dichiarata l’estinzione del giudizio in relazione all’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA] di Castellazzo, essendo la sua rinuncia ritualeex art. 390 c.p.c. Ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., non occorre provvedere alla pronuncia sulle spese in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., avendo l a società aderito alla rinuncia, né nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Non è consentita alcuna pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore generale presso la Corte dei conti, il quale, nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, ha natura di parte solo in senso formale (tra le molte, Cass., S.U., n. 5589/2020). Vanno integralmente compensate le spese del presente giudizio tra il ricorrente incidentale e i ricorrenti principali, per aver gli stessi condiviso la posizione difensiva, in ragione di identiche censure contro l’impugnata sentenza. In relazione al ricorrente incidentale, non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato ivi previsto, che si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria)o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le tante, Cass., S.U., n. 11542/2022). 2. – Con il primo motivo di ricorso principale è denunciata la violazione degli artt. 362 c.p.c., 111, ottavo comma, Cost., 1 e 15 del d.lgs. n. 174/2016 e 1 della legge n. 20/1994, per eccesso di potere giurisdizionale, in ragione della asserita “inconfigurabilità in astratto di un qualsiasi danno erariale” per la sussistenza del “(d)iritto di credito GTT alla restituzione delle somme indebitamente pagate”. I ricorrenti sostengono che la sentenza di primo grado, “con accertamento passato in giudicato” – avendo affermato con statuizione non impugnata: “Resta ovviamente salva la ripetizione d’indebito secondo le norma civilistiche” (p. 20) -, avrebbe operato una “astratta configurazione” circa “un diritto di credito di GTT alla ripetizione dell’indebito” nei confronti dell’amministratore percettore dei compensi erogati in violazione dei limiti imposti dalla legge n. 296/2006 e ciò in conseguenza dell’inadempimento al contratto di consulenza ovvero per la nullità dello stesso a causa dell’anzidetta violazione di norma imperativa. Il danno erariale si sarebbe, quindi, potuto configurare soltanto “con la perdita stessa del diritto di credito” alla ripetizione dell’indebito (ad es. in caso di estinzione per prescrizione o per l’insolvenza del debitore); diritto entrato nel patrimonio di GTT ed “esistente al momento della proposizione della domanda” risarcitoria della procura contabile. Ne deriverebbe, ad avviso dei ricorrenti, “il difetto della giurisdizione contabile, con affermazione della giurisdizione ordinaria” sulla “ domanda introduttiva volta alla restituzione … delle somme indebitamente percepite a causa della risoluzione del contratto per inadempimento o per nullità del medesimo per violazione di norme imperative”; domanda che la procura contabile ha “erroneamente titolata come danno erariale, ma con un petitum sostanziale che astrattamente può qui essere apprezzato come restituzione dell'indebito (art. 2033 c.c.)”. Né - si argomenta ancora in ricorso – sarebbe invocabile la giurisprudenza “sulla possibilità di parallele azioni avanti al giudice ordinario e di azioni di danno erariale avanti alla giurisdizione contabile” per “la reciproca indipendenza delle due azioni”, giacché nella fattispecie non vi sarebbe la possibilità di configurare, neppure in astratto, l’esistenza di un danno erariale, ossia “un detrimento del patrimonio di GTT”, e ciò “per avere GTT un diritto di credito alla restituzione di quanto … pagato in violazione delle norme imperative o con inadempimento”, là dove la “parallela giurisdizione” potrebbe darsi soltanto “ove il danno preteso non sia - né identificabile né so vrapponibile - con il credito che l'amministrazione danneggiata può direttamente e autonomamente esercitare nei confronti del soggetto stesso, come invece accade nel caso in esame”. 2.1. –Il motivo è infondato. 2.1.1 - Giova, anzitutto, rammentare, alla luce di quanto di recente ribadito da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 2370/2023, dalla cui motivazione sono le citazioni che seguono), che nella responsabilità amministrativo-contabile – la qual e trova la sua unitaria disciplina nella legge n. 20 del 1994, come modificata dal decreto-legge n. 543 del 1996, convertito nella legge n. 639 del 1996 - incorrono i pubblici funzionari che, in presenza di un rapporto di impiego, per inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, abbiano causato un danno economico alla pubblica amministrazione. Essa differisce dall’ordinaria responsabilità civile (art. 2043 cod. civ.) non già sotto il profilo strutturale, ma “per la particolare qualificazione del soggetto autore del danno (pubblico dipendente o soggetto legato alla P.A. da rapporto di servizio), per la natura del soggetto danneggiato (ente pubblico e assimilati) e per la causazione del danno nell’esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche funzioni”. In base alla “sua struttura essenziale e tradizionale, la sfera della responsabilità amministrativa risulta perimetrata a quelle fattispecie in cui il danno, quale diretta o indiretta conseguenza dell’atto o del comportamento del pubblico dipendente, si materializza in un indebito esborso di denaro pubblico o nella mancata percezione di somme spettanti all’amministrazione. La giurisprudenza contabile ha progressivamente ampliato la nozione di danno pubblico, sino a ricomprendervi la compromissione di interessi pubblici di carattere generale connessi all’equilibrio economico e finanziario dello Stato”. E’, altresì, principio consolidato (cfr., tra le altre, Cass., S.U., n. 4883/2019) che l'azione di responsabilità per danno erariale e quella civilistica che possono promuovere le amministrazioni interessate (a prescindere dalla responsabilità penale del soggetto danneggiante) restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice. Le eventuali interferenze tra i giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi alla Corte dei conti la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal Procuratore contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la potestas iudicandi del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti “il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici” (Corte cost., sentenze n. 641/1987, n. 46/2008 e n. 355/2010). 2.1.2. - Nella specie, i ricorrenti contestano uno di detti presupposti, ossia la sussistenza, in astratto, di un danno diretto patito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società c.d. in house providing (cfr. Cass., S.U., n. 5199/2019), assumendo che il petitum sostanziale della domanda portata alla cognizione del giudice contabile era da individuarsi in un’azione di restituzione di indebito oggettivo (art.2033 c.c.) e che, quindi, andrebbe negata l’esistenza di un danno erariale, ossia “un detrimento del patrimonio di GTT”, “per avere GTT un diritto di credito alla restituzione di quanto … pagato in violazione delle norme imperative o con inadempimento”. 2.1.3. – Tuttavia, va rilevato che l’azione di danno erariale intentata nei confronti degli attuali ricorrenti principali si fonda sul fatto di aver essi, con delibera del 27 luglio 2010, quali componenti del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., conferito all’amministratore della società, [OSCURATO:PERSONA], un incarico di consulenza con compenso aggiuntivo che, nel periodo 2011-2013, superava, complessivamente (per un ammontare pari ad euro 170.534,00), il limite stabilito dall’allora vigente art. 1, comma 725, della legge n. 296 del 2006. 2.1.3.1. – Sicché, trova anzitutto rilievo, in coerenza con l’azione esercitata dal Procuratore contabile, una causa petendi di natura risarcitoria, in quanto l’azione è rivolta contro coloro che hanno deliberato illegittimamente il conferimento dell’incarico e determinato il conseguente esborso indebito da parte del soggetto pubblico con relativo danno patrimoniale e non già contro i l destinatario dell’importo non dovuto, rispetto al quale soltanto è esercitabile l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Questa, infatti, rappresenta un'azione restitutoria - e non già risarcitoria - a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorgente tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi (ossia l' accipiens ), sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (Cass. n. 13357/2004). Dunque, il soggetto legittimato passivamente dell’azione ex art. 2033 c.c. è unicamente l'effettivo destinatario del pagamento non dovuto, ossia il soggetto cui il pagamento è giuridicamente riferito (Cass. n. 18622/2015). 2.1.3.2. –Ciò premesso, l’assenza di un danno diretto subito dalla società in house providing non è, comunque, configurabile in astratto. A tal riguardo, nella prospettiva già evidenziata della reciproca indipendenza tra le azioni civilistiche e quella di responsabilità amministrativo-contabile e come messo in luce segnatamente dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (cfr., tra le altre, Sez. II Appello n. 174 /2001; Sez. II Appello n. 286/2003; Sez. III Appello n. 440/2003; Sez. II Appello n. 195/2004; Sez. II Appello n. 198/2004; Sez. giur. Sicilia n. 221/2012; Sez. I Appello n. 43/2014; Sezione Appello Sicilia n. 475/2014; Sez. III Appello n. 328/2014; Sez. giur. Veneto n. 98/2015; Sez. giur. Lombardia n. 62/2017; Sez. I Appello n. 540/2017), il danno erariale deve ritenersi certo quando risulti incontestabile nella sua realtà materiale; effettivo quando la perdita non è ipotetica; determinato quando è quantificato o quantificabile secondo i principi del codice civile; attuale se sussiste al momento dell’eserciziodell’azione di responsabilità, rimanendo a tal riguardo irrilevante l’astratta possibilità che lo stesso possa in futuro essere risarcito o venir meno per cause esterne. Ai fini della configurazione del danno, infatti, non occorre che lo stesso sia anche“irreversibile”, tale cioè che il pregiudizio debba risultare non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi satisfattori della pretesa creditoria affinché si possa, quindi, proficuamente esercitare l’azione di responsabilità amministrativa. Infatti, solo all’esito di tali rimedi alternativi, qualora essi sopraggiungano in fase di esecuzione della sentenza, potrà porsi la necessità di verificare l’avvenuto, effettivo ed integrale ristoro del danno subito, ai fini di procedere al saldo dovuto (cfr. Sez. giur. Sicilia n. 221/2012 e Sez. giur. Lombardia n. 166/2014). Nel caso di specie, l’azione restitutoria configurabile in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. neppure è stata, dalla medesima società, promossa, come da essa affermato nel controricorso ( cfr. p. 7 ) e ribadito dai ricorrenti con la memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ( cfr. p. 6). Del resto, al momento dell’esercizio dell’azione di danno erariale ad opera del Procuratore contabile , l ’ a nzidetta azione civilistica, anche se - in ipotesi – fosse stata proposta, si presentava solo potenzialmente atta a soddisfare appieno il diritto di credito e, quindi, inidonea a determinare una elisione integrale del danno già verificatosi in modo certo, concretoe attuale in forza dell’avvenuto pagamento in favore dell’accipiens,effettuato in base a deliberazione adottata dagli attuali ricorrenti principali. 2.1.3.3. – Nel ricorso e nella successiva memoria è richiamata la giurisprudenza del giudice contabile sul danno da mancata riscossione di crediti o sul pregiudizio da mancata entrata (tra le altre, Sez. III Appello n. 233/2019, Sez. III Appello n. 369/2021), assumendo che, diversamente da quei casi, in cui il danno patrimoniale si identifica “con la perdita stessa del diritto di credito”, nel caso di specie “il diritto alla ripetizione dell’indebito è esistente al momento della proposizione della domanda”. Con ciò, però, si viene a confondere non solo l’esistenza dell’azione civilistica di recupero con l’effettivo ed integrale ristoro conseguente al realizzo del credito all’esito di esperimento fruttuoso di detta azione, ma anche il tipo di danno cagionato alla [OSCURATO:SOCIETA]. dai componenti del consiglio di amministrazione – che, come detto, è danno diretto derivante da esborso effettivo in conseguenza di delibera illegittima di conferimento di incarico per un corrispettivo oltre il limite stabilito dalla legge, per il quale è immediatamente individuabile l’effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata - con i danni, quali innanzi indicati, che per la loro configurazione devono attendere che si concretino i presupposti, rispettivamente, della irrealizzabilità di un credito in favore della P.A. e del venir meno della possibilità di incrementare il patrimonio della medesima P.A. Il danno da “mancata entrata” (che si ha anche nel caso di omessa riscossione di un credito) – diversamente da quello conseguente ad esborso di denaro - si viene, infatti, a concretizzare soltanto quando “l’entrata pubblica, non acquisita a tempo debito, non è più acquisibile neanche in futuro, essendosi estinto il relativo diritto di credito, per l’inutile decorso del relativo termine di prescrizione o di decadenza” (Sez. III Appello n. 369/2012 e Sez. I Appello n. 796/2013). 3. –Con il secondo motivo del medesimo ricorso, proposto in via subordinata e incidentale, è dedotta la violazione del diritto dell’Unione europea “sui principi in materia di risarcimento del danno e indebito arricchimento”, con richiesta, in ulteriore subordine, di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. I ricorrenti sostengono che l’anzidetta violazione del diritto europeo – che si sostanzierebbe in violazione dei “diritti fondamentali” parte dell’ordinamento giuridico europeo (artt. 2 e 6 TUE), essendo da annoverare tra i principi comuni di tutti gli Stati membri “la disciplina sulle obbligazioni e contratti, quella sulla responsabilità civile” e “quella relativa all’indebito o all’arricchimento senza causa” - derivi dal fatto che la sentenza impugnata non assume “a presupposto del danno erariale (l. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 1) l'estinzione e il mancato utile recupero da parte dell'amministrazione del diritto di credito derivante da un indebito oggettivo”, così da comportare “un netto contrasto con la definizione di danno erariale italiano tutelato avanti la giurisdizione speciale della Corte dei conti … e principi di diritto comune”. Ove non si intendesse giungere ad una interpretazione adeguatrice nei termini anzidetti, i ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art. 267 TFUE, di disporre rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla seguente questione pregiudiziale: “se il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, un danno al patrimonio di una persona fisica o giuridica - cui si riconduce anche il danno erariale nell'ordinamento italiano - non si possa configurare qualora nel patrimonio medesimo vi sia un diritto di credito al pagamento somma per indebito oggettivo o per arricchimento senza causa, perché ciò è conforme ai principi in materia di obbligazione e contratti che sono comuni agli Stati membri, sicché sono da ritenersi in contrasto con tali principi quelle norme speciali - sostanziali o processuali o interpretazioni di esse - che attribuiscono a pubblici poteri il diritto di agire e di condannare comunque al pagamento di una somma di danaro anche ove un danno non possa dirsi neppure configurabile in astratto, spettando poi al giudice del rinvio trarre le conseguenze disapplicando le disposizioni – nazionali, statali o convenzionali - che si pongono in contrasto con la sopraindicata interpretazione dei principi comunitari”. 3.1. –Il motivo è inammissibile. Alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o di altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento (tra le altre, Cass., S.U., n. 8311/2019; Cass., S.U., n. 19675/2020; Cass., S.U., n. 15573/2021; Cass., S.U., n. 11549/2022; Cass., S.U., n. 14301/2022). Sicché, il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (Cass., S.U., n. 29085/2019; Cass., S.U., n. 6460/2020). E, come già affermato da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 30301/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del diritto dell’Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali risulta compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall’Unione. Orientamento, questo, che ha trovato conferma da parte della stessa Corte di Giustizia U.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, emessa proprio sul rinvio pregiudiziale disposto dall’ordinanza n. 19598/2020 di questa Sezioni Unite; sentenza che ha ritenuto non contrastante con il diritto dell’Unione una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., n. 1454/2022; Cass., S.U., n. 1996/2022; Cass., S.U., n. 2879/2022; Cass., S.U., n. 5121/2022; Cass., S.U., n. 11549/2022; Cass., S.U., n. 23657/2022; Cass., S.U., n. 25503/2022; Cass., S.U., n. 28431/2022). 3.1.1. - E tanto si pone come preliminare, e già assorbente, ostacolo a dare seguito anche al sollecitato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che, in ogni caso, sarebbe impedito anche in ragione dell’ulteriore rilievo della mancata individuazione, da parte del ricorrente, di un criterio di collegamento (ad es., controversia avente ad oggetto norme di attuazione del diritto dell’Unione europea ovvero norme incidenti indirettamente sull’efficacia del medesimo diritto sovranazionale) tra la fattispecie regolata dal diritto interno - ossia l’azione di responsabilità amministrativo - contabile, di cui alla legge n. 20 del 1994 e successive modificazioni -e il diritto dell’Unione europea. La carenza di un criterio di collegamento non consente di richiedere l’intervento interpretativo della Corte di Lussemburgo evocando a sostegno l’art. 47 CDFUE, giacché, ai sensi degli artt. 6, par. 1, TUE e 51, par. 2, CDFUE, l’efficacia delle disposizioni della stessa Carta e, quindi, dei diritti fondamentali da essa contemplati rimane pur sempre all’interno del perimetro applicativo del diritto dell’Unione (tra le altre: CGUE, 15 novembre 2011, in C–256/11; CGUE, 6 marzo 2014, causa C–206/13; CGUE, Grande Camera, 19 novembre 2019, in cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18; CGUE, 4 giugno 2020, n. C-32/20; Corte cost., sentenze n. 63 del 2016, n. 194 del 2018, n. 254 del 2020 e n. 30 del 2021; Cass., S.U., 20 giugno 2020, n. 10130; Cass. pen., 17 ottobre 2014, n. 43453; Cass., 4 febbraio 2020, n. 2467). 4. –Il ricorso principale va, dunque, rigettato. I ricorrenti principali vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., come liquidate in dispositivo. Non è, invece, consentita, come detto in precedenza, la pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore generale presso la Corte dei conti, parte solo formale nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di legittimitàlimitatamente al ricorso incidentale e compensa integralmente le sp ese del medesimo giudizio tra il ricorrente incidentale e i ricorrenti principali; rigetta il ricorso principale e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli acces