CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 1992
Cassazione n. 06795/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 11/07/2024 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento oggetto del ricorso; letta la memoria dell' Avvocatura Generale dello Stato per conto del Ministero dell'economia e delle Finanze che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto; letta la memoria del difensore del ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accogliemento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Catania, adita con richiesta di riparazione per ingiusta detenzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'istanza e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore ha proposto, con due motivi, ricorso per cassazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge in ordine all'art.92 cod. proc. civ., contestando l'intervenuta compensazione delle spese a fronte della difesa spiegata dal Ministero competente in contrapposizione alle ragioni prospettate dal ricorrente e della relativa totale soccombenza del primo sancita dalla Corte di appello con l'ordinanza citata. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di carenza di motivazione in ordine alla contestata decisione di compensare le spese processuali tra le parti. 5. Il ricorso è fondato, a fronte della totale soccombenza della controparte del ricorrente, della assenza di ogni spiegazione in ordine alla intervenuta compensazione delle spese tra le parti e alla luce del principio, estensibile anche al caso di specie, per cui in tema di condanna della parte civile al pagamento delle spese di giudizio, la compensazione è ammessa, ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell'ambito del processo civile dall'art. 92 cod. proc. civ. (come risultante all'esito della sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018) (Sez. 6 - n. 35931 del 24/06/2021 Rv. 282110 - 01). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Catania cui demanda altresì anche la regolamentazione delle spese tra le parti nel presente giudizio. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata relativamente al punto concernente la regolamentazione delle spese con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, il