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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03909/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8796/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio è domiciliata in Roma in via di villa Sacchetti n.9; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata, in via dei Portoghesi 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte tributaria regionale di Venezia (oggi divenuta Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ex

I. n.130 del 2022) n. 1484/8/2015, depositata il 30.9.2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso e rinuncia al ricorso) che nell'anno 2007 venne effettuata una verifica fiscale dalla Guardia di Finanza - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia - nei confronti della società finanziaria "[OSCURATO:PERSONA]" volta a verificare la corretta applicazione ed interpretazione della normativa fiscale relativamente ad alcuni contratti di sale and lease back in quanto, dalle modalità operative adottate, emergeva un uso distorto del citato istituto tesa a mascherare un contratto di mutuo/finanziamento con aggiramento del corretto trattamento tributario ai fini IVA.

In forza degli esiti cui era pervenuta la Guardia di finanza venne quindi emesso nei confronti dell'odierna ricorrente l'avviso di accertamento n.

TX03CT03506/2012 relativo all'anno 2007, in materia di IVA e relative sanzioni.

Il predetto avviso venne impugnato ed il giudice di prime cure accolse il ricorso riconoscendo la sussistenza nell'operazione posta in essere da EURO-[OSCURATO:PERSONA] gli elementi tipici del contratto di sale and lease back ed il corretto utilizzo di una forma contrattuale lecita del contratto di leasing.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso, affidato ad un motivo EURO-[OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso, avendo la società presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 196 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016, ha provveduto al versamento del dovuto a seguito della liquidazione comunicata dell'allora Equitalia - Servizi di riscossione.

E' stata prodotta certificazione di avvenuta notifica alla controparte della rinuncia, che nulla ha osservato, ed è stata allegata ulteriore documentazione comprovante l'avvenuta rinuncia e l'avvenuto pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 196 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016, ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l'effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice, in conformità all'istanza, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo.

Deve, infatti, ribadirsi che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall'articolo 46, primo comma, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere".

Va, inoltre, ribadito in questa sede che la rinuncia al ricorso per Cassazione, tempestivamente notificata e depositata, non necessita di adesione delle parti a cui è destinata ed è pertanto idonea all'estinzione del processo tra le stesse (Cass., n. 3794/1999).

Per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, le stesse sono poste a carico di chi le ha anticipate.

Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Spese a carico di chi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8796/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio è domiciliata in Roma in via di villa Sacchetti n.9; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata, in via dei Portoghesi 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte tributaria regionale di Venezia (oggi divenuta Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ex I. n.130 del 2022) n. 1484/8/2015, depositata il 30.9.2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso e rinuncia al ricorso) che nell'anno 2007 venne effettuata una verifica fiscale dalla Guardia di Finanza - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia - nei confronti della società finanziaria "[OSCURATO:PERSONA]" volta a verificare la corretta applicazione ed interpretazione della normativa fiscale relativamente ad alcuni contratti di sale and lease back in quanto, dalle modalità operative adottate, emergeva un uso distorto del citato istituto tesa a mascherare un contratto di mutuo/finanziamento con aggiramento del corretto trattamento tributario ai fini IVA. In forza degli esiti cui era pervenuta la Guardia di finanza venne quindi emesso nei confronti dell'odierna ricorrente l'avviso di accertamento n. TX03CT03506/2012 relativo all'anno 2007, in materia di IVA e relative sanzioni. Il predetto avviso venne impugnato ed il giudice di prime cure accolse il ricorso riconoscendo la sussistenza nell'operazione posta in essere da EURO-[OSCURATO:PERSONA] gli elementi tipici del contratto di sale and lease back ed il corretto utilizzo di una forma contrattuale lecita del contratto di leasing. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, affidato ad un motivo EURO-[OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso, avendo la società presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 196 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016, ha provveduto al versamento del dovuto a seguito della liquidazione comunicata dell'allora Equitalia - Servizi di riscossione. E' stata prodotta certificazione di avvenuta notifica alla controparte della rinuncia, che nulla ha osservato, ed è stata allegata ulteriore documentazione comprovante l'avvenuta rinuncia e l'avvenuto pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 196 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016, ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l'effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice, in conformità all'istanza, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo. Deve, infatti, ribadirsi che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall'articolo 46, primo comma, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere". Va, inoltre, ribadito in questa sede che la rinuncia al ricorso per Cassazione, tempestivamente notificata e depositata, non necessita di adesione delle parti a cui è destinata ed è pertanto idonea all'estinzione del processo tra le stesse (Cass., n. 3794/1999). Per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, le stesse sono poste a carico di chi le ha anticipate. Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi
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