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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 42422/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Francesca LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le memorie difensive dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, unitamente alliallegazione documentale, con le quali conclude chiedendo: in via principale, 1/accoglimento della istanza di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di primo grado; in subordine, l' accoglimento dell‘istanza di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di secondo grado; in ulteriore subordine, Lannullamento dell ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza impugnata, la Corte di appello di Brescia, decidendo sull'istanza, depositata in data 10/02/2022 nella cancelleria della Corte di appello di Brescia, di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per impugnare, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'istanza, per la parte avente a oggetto l'appello avverso le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale di Bergamo in data 10 marzo 2011, 06 dicembre 2011, 15 maggio 2014, mentre ha declinato la competenza, in favore della Corte di cassazione, a cui ha trasmesso gli atti, quanto alla domanda di restituzione nel termine per impugnare le sentenze emesse, in grado di appello, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di appello di Brescia nelle date, rispettivamente, del 28 novembre 2012, 22 ottobre 2014, 07 ottobre 2016.

2. Con la predetta istanza, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I3onomo, difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha rappresentato che questi era venuto a conoscenza delle richiamate sentenze solo il 13 gennaio 2022, quando gli era stato notificato, all'atto dell'ingresso nella casa circondariale di Viterbo - ove era stato tradotto a seguito della consegna, da parte della Romania, in esecuzione di MAE - il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso l'8 maggio 2019 dalla Procura Generale di Brescia.

Esponeva che, n& periodo dal 2011 al 13 gennaio 2012, il Bonavita risultava irreperibile, sicchè "l'esistenza dei procedimenti e la celebrazione dei processi" conclusisi con le sentenze anzidette non erano state portate a sua conoscenza; la celebrazione dei processi era avvenuta nell'assenza dell'imputato; il condannato "non dichiarava e non eleggeva alcun domicilio, non veniva arrestato, sottoposto a misura cautelare o fermo, non riceveva personalmente alcuna notificazione degli avvisi delle udienze e non nominava alcun difensore di fiducia".

Il difensore manifestava, quindi, l'interesse di Bellavita a "ottenere la rescissione del giudicato delle sentenze di condanna in premessa indicate, così come la restituzione nel termine per avanzare i rimedi processuali riconosciuti dall'ordinamento". 3.Con memorie depositate, rispettivamente, in data 07 gennaio 2023 e 18 gennaio 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Bellavita, che ha rilasciato procura speciale, ha rappresentato, con allegazione documentale a sostegno, che il ricorrente: a) nel procedimento n. 7748/2005 - definito con sentenza del Tribunale di Bergamo del 06/12/2011, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello del 26/11/2012 - era stato assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], poi cancellatosi dall'ordine a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato, con PEC del 13/12/2022, inoltrata al difensore ricorrente, di avere rinunciato al mandato in data 24/09/2012, senza, tuttavia, darne comunicazione al Bonavita che, all'epoca, si trovava in Romania; era seguita la nomina d'ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; b) quanto al procedimento n. 7157/2008 - definito con sentenza del tribunale di Bergamo del 10/03/2011, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello del 22 ottobre 2014 - che, durante il giudizio di appello, il Bonavita risulta essere stato assistito da un difensore di ufficio, nominato in seguito alla cancellazione dall'albo del difensore di fiducia ( in data 20/12/2011), difensore di ufficio che ha dichiarato dit non avere mai conosciuto il Bonavita;c) con riferimento al terzo procedimento, n. 4227/08 - definito in primo grado con sentenza del 10/05/2014, parzialmente riformata dalla Corte dì appello, con sentenza del 07/10/2016 - riferisce la Difesa che il Bonavita si trovava in Romania già da prima del 2013, dove la sua compagna dava alla luce il figlio [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2013.

Conclude come in epigrafe.

4. Con successive memorie il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza non è fondata e deve essere rigettata. 1.0ccorre preliminarmente definire il thema decidendi e sgombrare il campo da possibili equivoci circa la natura del giudizio introdotto dall'istante, giacc:hè, per quanto si dirà, non è applicabile nel caso di specie l'art. 625-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, comma 5, legge n. 67 del 2014.

1.1. Correttamente, infatti, la Corte di appello ha rilevato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto della rescissione del giudicato di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. ( oggi art. 625 ter cod. proc. pen.), non trattandosi di procedimenti celebrati in assenza dell'imputato.

Infatti, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 15 bis della

I. 22 agosto 2014, n. 67, le norme con le quali è stato disciplinato il giudizio in assenza ed è stata eliminata la declaratoria di contumacia, compresa quella concernente la rescissone del giudicato di cui all'art. 625 ter, «si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso decreto di irreperibilità».

1.2. Dunque, anche l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., si continua ad applicare, nella formulazione previgente, a coloro che siano stati dichiarati contumaci alla data del 22 agosto 2014 (Sez. 5, n. 14001del 03/02/2020, Rv. 279102): in linea con l'orientamento giurisprudenziale espresso anche da questa Sezione (Sez. 5 n. 10433 del 31/01/2019 Rv. 277240), deve ritenersi che la citata norma transitoria debba essere interpretata nel senso di attribuire rilievo dirimente alla circostanza che sia stato pronunciato dispositivo di sentenza prima della vigenza delle nuove norme.

1.2.1. In particolare, il citato art. 15-bis, in primo luogo, pone, alla stregua di una summa divisio, la regola generale dell'applicabilità delle nuove norme ai procedimenti pendenti, con l'esclusione del caso in cui sia stato pronunciato dispositivo.

In secondo luogo, prevede una regola che deroga a quella appena esposta: tale deroga va intesa con riferimento all'ambito di operatività delle nuove norme, con corrispondente estensione dell'applicabilità di quelle previgenti.

Orbene, tale seconda regola è incentrata sul fatto che sia stata già dichiarata la contumacia, evidentemente in processi pendenti in primo grado, nei quali non sia stato ancora pronunciato dispositivo.

Infine viene stabilita una deroga di segno opposto a tale specifica regola, con conseguente e corrispondente riestensione dell'ambito di operatività delle nuove norme: si prevede infatti che l'applicabilità di quelle previgenti non operi nel caso in cui sia stata dichiarata l'irreperibilità.

In conclusione, la prima regola ha carattere di somma divisione, la seconda amplia l'applicabilità delle norme previgenti e la terza annulla tale estensione, lasciando però intatta la sfera di operatività della prima regola, legata alla pronuncia del dispositivo.

Ciò significa che, nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, sia stato pronunciato dispositivo di sentenza, non è applicabile l'istituto della rescissione del giudicato, dovendosi invece ritenere operante, alle condizioni ivi previste, il rimedio della restituzione in termini di cui al previgente art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che, peraltro, offre idonee garanzie ai fini del ripristino delle garanzie difensive, tanto più alla luce di quanto di recente stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. Sez.

U. n. 52274 del 29/9/2016, Rrushi, rv. 268107), circa la facoltà di chiedere al giudice l'ammissione ad un rito alternativo.

Tutto ciò è peraltro coerente con quanto rilevato da altra pronuncia delle Sezioni Unite ‘Burba', secondo cui l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente. (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014 Cc. (dep. 03/09/2014 ), Burba, Rv. 25999201).

1.3. Nel caso di specie, la Corte di appello di Brescia ha rilevato che il ricorrente fu presente al giudizio di primo grado nei proc. 7157/2008 e 7748/2005; mentre, nel proc. 4227/2008 venne dichiarato contumace.

In tutti e tre i processi, peraltro, la sentenza di primo grado è intervenuta prima della introduzione della novella del 2014.

Poiché in nessun caso egli venne dichiarato assente, il giudice a quo ha correttamente ritenuto che il rimedio dato al condannato che sostenga di avere ignorato senza colpa il processo celebratosi a suo carico è quello di cui all'art.175 cod. proc. pen. nel testo previgente alla legge n. 67/2014.

2. Altrettanto correttamente, alla luce della previsione di cui al l'art. 175 cod. proc. pen., la Corte di appello di Brescia - dopo avere assunto, quale giudice competente, la propria decisione in merito alla richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso le sentenze di primo grado - ha ritenuto, invece, la propria incompetenza funzionale con riguardo alla parte dell'istanza avente a oggetto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare le sentenze emesse in grado di appello, rimettendo gli atti a questa Corte per la decisione, limitatamente a tale aspetto.

2.1. Deve rilevarsi, a questo punto, che, sulla parte dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di primo grado, la Corte di appello che ha deciso, con ordinanza di rigetto non impugnata dall'interessato, cosicchè, all'esame del Giudice di legittimità è portata - per ragioni di competenza - solo la domanda avente a oggetto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello.

L'istanza originariamente formulata nell'interesse del Bellavita, e trasmessa dalla Corte di appello, deve, cioè, essere considerata, per quanto si è osservato, come domanda di restituzione nel termine per impugnare le tre sentenze pronunciate dalla Corte d'Appello di Bresc:ia, in seguito all'appello presentato dai difensori di fiducia nominati per ciascuno dei tre procedimenti, nell'ambito dei quali il Bellavita è stato dichiarato sempre contumace.

Questo, infatti, il dispositivo emesso dalla Corte di appello: "Respinge l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello contro le sentenze pronunciate dal Tribunale di Bergamo in data 10 marzo 2011, 6 dicembre 2011, 15 maggio 2014 a carico di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara la propria incompetenza a decidere sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare le sentenze pronunciate a carico di [OSCURATO:PERSONA] vita Gianpaolo dalla Corte di appello di Brescia in data 28 novembre 2012, 22 ottobre 301 e 7 ottobre 2016.; ordina trasmettersi gli atti relativi all'istanza concernente le sentenze di secondo grado da ultimo citate alla Suprema Corte di cassazione".

3. Così delineata la latitudine del presente scrutino di legittimità, si osserva che l'istanza originaria e le memorie successive risultano del tutto generiche in merito alle ragioni della invocata restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse, nei citati procedimenti, in grado di appello, essendosi concentrato il ricorrente, anche nel dedurre l'irreperibilità dell'imputato, sulle sentenze di primo grado, per invocare la restituzione nel termine per proporre appello, punto dell'istanza su cui però - lo si ripete - si è pronunciata la Corte di appello, con provvedimento non attinto da impugnazione.

3.1. In effetti, anche nella memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si insiste, in via principale, nell'invocare la declaratoria di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di primo grado, tardivamente, in quanto l'ordinanza della Corte di appello di Brescia non è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte del ricorrente; quanto alle due richieste subordinate, è inammissibile quella con cui si invoca la rescissione del giudicato, inapplicabile nel caso di specie, mentre risulta tardiva, in assenza di ricorso sul punto, la richiesta di annullamento con rinvio dell'ordinanza del 17 maggio 2022.

3.2. Con riferimento alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di appello, si osserva che, come premesso, a fondamento dell'istanza, si allegava che, come da documentazione allegata, il Bellavita non aveva mai avuto conoscenza dei procedimenti penali o dei provvedimenti di condanna: come ribadito nelle due successive memorie, egli non sarebbe mai venuto a conoscenza dei processi perchè il suo difensore di fiducia dell'epoca, avvocato [OSCURATO:PERSONA], era stato cancellato dall'albo a dicembre 2011; l'altro difensore fiduciario, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva rinunciato al mandato il 24 settembre 2012; il difensore di ufficio ha dichiarato di non avere mai avuto contatti con l'imputato che, dal canto suo afferma che, dal 2013, si trovava in Romania.

3.2.1. Va anche messo in rilievo che, nella richiesta, si formulava riserva di produrre documentazione, trovandosi gli atti in archivio, secondo il principio di diritto affermato da Sez. 4 - n. 36560 del 22/09/2021 Rv. 281925, secondo cui "In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen. per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria" ( conf.)Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020 Rv. 279994, nonché in tema di restituzione nel termine Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Rv. 284816).

3.3. Ora, come chiarito dalle Sezioni Unite ‘Innaro', ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art.175 comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con legge n. 67 del 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, tale non potendo ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., di per sé insufficiente a garantire all'imputato anche quella del processo, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza ( Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 ).

Inoltre, per orientamento giurisprudenziale consolidato, in punto di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2 cod. proc. pen., grava sull'imputato l'onere di allegare le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento.

3.4. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, tale onere, per un verso, non risulta sufficientemente assolto, dal momento che il ricorrente si limita a sostenere di essere stato assente e di non avere avuto conoscenza dei procedimenti, senza però allegare neppure l'iscrizione all'A.I.R.E.; dall'altro, l'allegazione risulta di fatto smentita da indici processuali oggettivamente significativi della certa conoscenza del processo, come emerge dalla constatazione che, nel giudizio di primo grado, il ricorrente, in due processi, era stato presente, mentre, nel terzo, era stato dichiarato contumace, avendo il difensore di fiducia presentato appello con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato con atto del 26 marzo 2013.

3.4.1. Con riguardo a tale ultimo aspetto, osserva il Collegio che, con la nota di deposito del 07 giugno 2023, risulta allegato solo il verbale di ricezione della querela 'presentata da Bonavita, in data 05 giugno 2023 presso la Casa circondariale di Viterbo, nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla circostanza per cui il ricorrente non avrebbe potuto sottoscrivere il mandato difensivo in quanto dimorante all'estero, mentre manca la querela, cosicchè non è dato conoscerne l'effettivo contenuto; d'altro canto, dalla corrispondenza, pure allegata in copia, intercorsa, sul punto, tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non emerge evidente conferma della asserita inesistenza di mandato difensivo, se è vero che, al di là della stessa prospettazione in termini meramente dubitativi affidati a un ricordo del Bellavita, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato affermando che, "in appello mi era subentrato un collega - direi l'avv. [OSCURATO:PERSONA]"( all. 4 della nota di deposito inoltrata in data 07/06/2023), che è espressione che costituisce una conferma dell'incarico ricevuto.L'istanza difensiva deve, dunque, essere rigettata, perché infondata.

4. Al rigetto della richiesta di restituzione nel termine non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29884 del 15/09/2020, Rv. 279738; conf.

Sez. 5 n. 15776 del 16/01/2023 Rv. 284388 ; nonché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Francesca LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le memorie difensive dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, unitamente alliallegazione documentale, con le quali conclude chiedendo: in via principale, 1/accoglimento della istanza di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di primo grado; in subordine, l' accoglimento dell‘istanza di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di secondo grado; in ulteriore subordine, Lannullamento dell ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza impugnata, la Corte di appello di Brescia, decidendo sull'istanza, depositata in data 10/02/2022 nella cancelleria della Corte di appello di Brescia, di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per impugnare, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'istanza, per la parte avente a oggetto l'appello avverso le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale di Bergamo in data 10 marzo 2011, 06 dicembre 2011, 15 maggio 2014, mentre ha declinato la competenza, in favore della Corte di cassazione, a cui ha trasmesso gli atti, quanto alla domanda di restituzione nel termine per impugnare le sentenze emesse, in grado di appello, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di appello di Brescia nelle date, rispettivamente, del 28 novembre 2012, 22 ottobre 2014, 07 ottobre 2016. 2. Con la predetta istanza, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I3onomo, difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha rappresentato che questi era venuto a conoscenza delle richiamate sentenze solo il 13 gennaio 2022, quando gli era stato notificato, all'atto dell'ingresso nella casa circondariale di Viterbo - ove era stato tradotto a seguito della consegna, da parte della Romania, in esecuzione di MAE - il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso l'8 maggio 2019 dalla Procura Generale di Brescia. Esponeva che, n& periodo dal 2011 al 13 gennaio 2012, il Bonavita risultava irreperibile, sicchè "l'esistenza dei procedimenti e la celebrazione dei processi" conclusisi con le sentenze anzidette non erano state portate a sua conoscenza; la celebrazione dei processi era avvenuta nell'assenza dell'imputato; il condannato "non dichiarava e non eleggeva alcun domicilio, non veniva arrestato, sottoposto a misura cautelare o fermo, non riceveva personalmente alcuna notificazione degli avvisi delle udienze e non nominava alcun difensore di fiducia". Il difensore manifestava, quindi, l'interesse di Bellavita a "ottenere la rescissione del giudicato delle sentenze di condanna in premessa indicate, così come la restituzione nel termine per avanzare i rimedi processuali riconosciuti dall'ordinamento". 3.Con memorie depositate, rispettivamente, in data 07 gennaio 2023 e 18 gennaio 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Bellavita, che ha rilasciato procura speciale, ha rappresentato, con allegazione documentale a sostegno, che il ricorrente: a) nel procedimento n. 7748/2005 - definito con sentenza del Tribunale di Bergamo del 06/12/2011, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello del 26/11/2012 - era stato assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], poi cancellatosi dall'ordine a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato, con PEC del 13/12/2022, inoltrata al difensore ricorrente, di avere rinunciato al mandato in data 24/09/2012, senza, tuttavia, darne comunicazione al Bonavita che, all'epoca, si trovava in Romania; era seguita la nomina d'ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; b) quanto al procedimento n. 7157/2008 - definito con sentenza del tribunale di Bergamo del 10/03/2011, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello del 22 ottobre 2014 - che, durante il giudizio di appello, il Bonavita risulta essere stato assistito da un difensore di ufficio, nominato in seguito alla cancellazione dall'albo del difensore di fiducia ( in data 20/12/2011), difensore di ufficio che ha dichiarato dit non avere mai conosciuto il Bonavita;c) con riferimento al terzo procedimento, n. 4227/08 - definito in primo grado con sentenza del 10/05/2014, parzialmente riformata dalla Corte dì appello, con sentenza del 07/10/2016 - riferisce la Difesa che il Bonavita si trovava in Romania già da prima del 2013, dove la sua compagna dava alla luce il figlio [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2013. Conclude come in epigrafe. 4. Con successive memorie il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza non è fondata e deve essere rigettata. 1.0ccorre preliminarmente definire il thema decidendi e sgombrare il campo da possibili equivoci circa la natura del giudizio introdotto dall'istante, giacc:hè, per quanto si dirà, non è applicabile nel caso di specie l'art. 625-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, comma 5, legge n. 67 del 2014. 1.1. Correttamente, infatti, la Corte di appello ha rilevato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto della rescissione del giudicato di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. ( oggi art. 625 ter cod. proc. pen.), non trattandosi di procedimenti celebrati in assenza dell'imputato. Infatti, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 15 bis della I. 22 agosto 2014, n. 67, le norme con le quali è stato disciplinato il giudizio in assenza ed è stata eliminata la declaratoria di contumacia, compresa quella concernente la rescissone del giudicato di cui all'art. 625 ter, «si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso decreto di irreperibilità». 1.2. Dunque, anche l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., si continua ad applicare, nella formulazione previgente, a coloro che siano stati dichiarati contumaci alla data del 22 agosto 2014 (Sez. 5, n. 14001del 03/02/2020, Rv. 279102): in linea con l'orientamento giurisprudenziale espresso anche da questa Sezione (Sez. 5 n. 10433 del 31/01/2019 Rv. 277240), deve ritenersi che la citata norma transitoria debba essere interpretata nel senso di attribuire rilievo dirimente alla circostanza che sia stato pronunciato dispositivo di sentenza prima della vigenza delle nuove norme. 1.2.1. In particolare, il citato art. 15-bis, in primo luogo, pone, alla stregua di una summa divisio, la regola generale dell'applicabilità delle nuove norme ai procedimenti pendenti, con l'esclusione del caso in cui sia stato pronunciato dispositivo. In secondo luogo, prevede una regola che deroga a quella appena esposta: tale deroga va intesa con riferimento all'ambito di operatività delle nuove norme, con corrispondente estensione dell'applicabilità di quelle previgenti. Orbene, tale seconda regola è incentrata sul fatto che sia stata già dichiarata la contumacia, evidentemente in processi pendenti in primo grado, nei quali non sia stato ancora pronunciato dispositivo. Infine viene stabilita una deroga di segno opposto a tale specifica regola, con conseguente e corrispondente riestensione dell'ambito di operatività delle nuove norme: si prevede infatti che l'applicabilità di quelle previgenti non operi nel caso in cui sia stata dichiarata l'irreperibilità. In conclusione, la prima regola ha carattere di somma divisione, la seconda amplia l'applicabilità delle norme previgenti e la terza annulla tale estensione, lasciando però intatta la sfera di operatività della prima regola, legata alla pronuncia del dispositivo. Ciò significa che, nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, sia stato pronunciato dispositivo di sentenza, non è applicabile l'istituto della rescissione del giudicato, dovendosi invece ritenere operante, alle condizioni ivi previste, il rimedio della restituzione in termini di cui al previgente art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che, peraltro, offre idonee garanzie ai fini del ripristino delle garanzie difensive, tanto più alla luce di quanto di recente stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 52274 del 29/9/2016, Rrushi, rv. 268107), circa la facoltà di chiedere al giudice l'ammissione ad un rito alternativo. Tutto ciò è peraltro coerente con quanto rilevato da altra pronuncia delle Sezioni Unite ‘Burba', secondo cui l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente. (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 Cc. (dep. 03/09/2014 ), Burba, Rv. 25999201). 1.3. Nel caso di specie, la Corte di appello di Brescia ha rilevato che il ricorrente fu presente al giudizio di primo grado nei proc. 7157/2008 e 7748/2005; mentre, nel proc. 4227/2008 venne dichiarato contumace. In tutti e tre i processi, peraltro, la sentenza di primo grado è intervenuta prima della introduzione della novella del 2014. Poiché in nessun caso egli venne dichiarato assente, il giudice a quo ha correttamente ritenuto che il rimedio dato al condannato che sostenga di avere ignorato senza colpa il processo celebratosi a suo carico è quello di cui all'art.175 cod. proc. pen. nel testo previgente alla legge n. 67/2014. 2. Altrettanto correttamente, alla luce della previsione di cui al l'art. 175 cod. proc. pen., la Corte di appello di Brescia - dopo avere assunto, quale giudice competente, la propria decisione in merito alla richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso le sentenze di primo grado - ha ritenuto, invece, la propria incompetenza funzionale con riguardo alla parte dell'istanza avente a oggetto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare le sentenze emesse in grado di appello, rimettendo gli atti a questa Corte per la decisione, limitatamente a tale aspetto. 2.1. Deve rilevarsi, a questo punto, che, sulla parte dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di primo grado, la Corte di appello che ha deciso, con ordinanza di rigetto non impugnata dall'interessato, cosicchè, all'esame del Giudice di legittimità è portata - per ragioni di competenza - solo la domanda avente a oggetto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello. L'istanza originariamente formulata nell'interesse del Bellavita, e trasmessa dalla Corte di appello, deve, cioè, essere considerata, per quanto si è osservato, come domanda di restituzione nel termine per impugnare le tre sentenze pronunciate dalla Corte d'Appello di Bresc:ia, in seguito all'appello presentato dai difensori di fiducia nominati per ciascuno dei tre procedimenti, nell'ambito dei quali il Bellavita è stato dichiarato sempre contumace. Questo, infatti, il dispositivo emesso dalla Corte di appello: "Respinge l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello contro le sentenze pronunciate dal Tribunale di Bergamo in data 10 marzo 2011, 6 dicembre 2011, 15 maggio 2014 a carico di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara la propria incompetenza a decidere sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare le sentenze pronunciate a carico di [OSCURATO:PERSONA] vita Gianpaolo dalla Corte di appello di Brescia in data 28 novembre 2012, 22 ottobre 301 e 7 ottobre 2016.; ordina trasmettersi gli atti relativi all'istanza concernente le sentenze di secondo grado da ultimo citate alla Suprema Corte di cassazione". 3. Così delineata la latitudine del presente scrutino di legittimità, si osserva che l'istanza originaria e le memorie successive risultano del tutto generiche in merito alle ragioni della invocata restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse, nei citati procedimenti, in grado di appello, essendosi concentrato il ricorrente, anche nel dedurre l'irreperibilità dell'imputato, sulle sentenze di primo grado, per invocare la restituzione nel termine per proporre appello, punto dell'istanza su cui però - lo si ripete - si è pronunciata la Corte di appello, con provvedimento non attinto da impugnazione. 3.1. In effetti, anche nella memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si insiste, in via principale, nell'invocare la declaratoria di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di primo grado, tardivamente, in quanto l'ordinanza della Corte di appello di Brescia non è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte del ricorrente; quanto alle due richieste subordinate, è inammissibile quella con cui si invoca la rescissione del giudicato, inapplicabile nel caso di specie, mentre risulta tardiva, in assenza di ricorso sul punto, la richiesta di annullamento con rinvio dell'ordinanza del 17 maggio 2022. 3.2. Con riferimento alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di appello, si osserva che, come premesso, a fondamento dell'istanza, si allegava che, come da documentazione allegata, il Bellavita non aveva mai avuto conoscenza dei procedimenti penali o dei provvedimenti di condanna: come ribadito nelle due successive memorie, egli non sarebbe mai venuto a conoscenza dei processi perchè il suo difensore di fiducia dell'epoca, avvocato [OSCURATO:PERSONA], era stato cancellato dall'albo a dicembre 2011; l'altro difensore fiduciario, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva rinunciato al mandato il 24 settembre 2012; il difensore di ufficio ha dichiarato di non avere mai avuto contatti con l'imputato che, dal canto suo afferma che, dal 2013, si trovava in Romania. 3.2.1. Va anche messo in rilievo che, nella richiesta, si formulava riserva di produrre documentazione, trovandosi gli atti in archivio, secondo il principio di diritto affermato da Sez. 4 - n. 36560 del 22/09/2021 Rv. 281925, secondo cui "In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen. per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria" ( conf.)Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020 Rv. 279994, nonché in tema di restituzione nel termine Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Rv. 284816). 3.3. Ora, come chiarito dalle Sezioni Unite ‘Innaro', ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art.175 comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con legge n. 67 del 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, tale non potendo ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., di per sé insufficiente a garantire all'imputato anche quella del processo, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza ( Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 ). Inoltre, per orientamento giurisprudenziale consolidato, in punto di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2 cod. proc. pen., grava sull'imputato l'onere di allegare le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento. 3.4. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, tale onere, per un verso, non risulta sufficientemente assolto, dal momento che il ricorrente si limita a sostenere di essere stato assente e di non avere avuto conoscenza dei procedimenti, senza però allegare neppure l'iscrizione all'A.I.R.E.; dall'altro, l'allegazione risulta di fatto smentita da indici processuali oggettivamente significativi della certa conoscenza del processo, come emerge dalla constatazione che, nel giudizio di primo grado, il ricorrente, in due processi, era stato presente, mentre, nel terzo, era stato dichiarato contumace, avendo il difensore di fiducia presentato appello con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato con atto del 26 marzo 2013. 3.4.1. Con riguardo a tale ultimo aspetto, osserva il Collegio che, con la nota di deposito del 07 giugno 2023, risulta allegato solo il verbale di ricezione della querela 'presentata da Bonavita, in data 05 giugno 2023 presso la Casa circondariale di Viterbo, nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla circostanza per cui il ricorrente non avrebbe potuto sottoscrivere il mandato difensivo in quanto dimorante all'estero, mentre manca la querela, cosicchè non è dato conoscerne l'effettivo contenuto; d'altro canto, dalla corrispondenza, pure allegata in copia, intercorsa, sul punto, tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non emerge evidente conferma della asserita inesistenza di mandato difensivo, se è vero che, al di là della stessa prospettazione in termini meramente dubitativi affidati a un ricordo del Bellavita, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato affermando che, "in appello mi era subentrato un collega - direi l'avv. [OSCURATO:PERSONA]"( all. 4 della nota di deposito inoltrata in data 07/06/2023), che è espressione che costituisce una conferma dell'incarico ricevuto.L'istanza difensiva deve, dunque, essere rigettata, perché infondata. 4. Al rigetto della richiesta di restituzione nel termine non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29884 del 15/09/2020, Rv. 279738; conf. Sez. 5 n. 15776 del 16/01/2023 Rv. 284388 ; nonché
Sentenza Cassazione n. 42422/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris