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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 26098/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, riportandosi alla memoria depositata in data 03 giugno 2026, il rigetto del ricorso; uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimentoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 18 marzo 2026 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 28 febbraio 2026, gli ' irapplicato la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato per i delitti di detenzione illecita di armi comuni da sparo clandestine e ricettazione delle stesse, accertati in data 26/02/2026.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di reato, stante il rinvenimento delle armi sull'auto guidata dall'indagato e la fuga.da lui compiuta, con il veicolo, per sottrarsi al controllo da parte della Polizia, armi dissimulate in quanto nascoste in una custodia per chitarra e particolarmente pericolose perché aventi il numero di matricola punzonato, ed ha ritenuto non credibile la sua spiegazione di avere raccolto la custodia per chitarra per strada, da due sconosciuti, caricandola in auto senza aprirla, salvo poi preoccuparsi, alla vista della polizia, che essa potesse contenere materiale illecito, decidendo perciò di darsi alla fuga per sottrarsi ai controlli.

Ha altresì ritenuto sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, per le modalità del fatto e la personalità dell'indagato: la tipologia delle armi, la loro dissimulazione, il tentativo di sottrarsi ai controlli dimostrano la non occasionalità della condotta, ritenuta, al contrario, dimostrativa di capacità operativa e dimestichezza con le armi, tali da rendere concreto il pericolo di nuova commissione di gravi delitti, anche di tipologia analoga, visti i precedenti penali specifici dell'indagato.

Il Tribunale ha ritenuto non eliso tale pericolo dall'ammissione del fatto resa dall'indagato all'udienza di riesame, non essendo la stessa accompagnata da alcun elemento oggettivo che dimostri una resipiscenza o l'allontanamento da contesti criminogeni.

Infine ha ritenuto che la custodia in carcere sia l'unica misura idonea a fronteggiare l'esigenza cautelare indicata, non essendo gli arresti domiciliari idonei a neutralizzare il rischio di recidiva, stanti le modalità del fatto e non impedendo essi, neppure se aggravati dall'applicazione del braccialetto elettronico, di mantenere contatti e svolgere attività funzionali alla prosecuzione dell'attività criminosa; tale idoneità è stata altresì esclusa per misure a carattere non detentivo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei brevi motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2La motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari è apodittica: il Tribunale ha elencato vari elementi, quali le modalità del fatto, la fuga compiuta e i precedenti penali del ricorrente, ma non ha valutato, con un percorso logico-argomentativo, la loro idoneità a dimostrare una sua pericolosità concreta e attuale.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in merito alla concretezza e attualità del pericolo di recidiva.

Anche sotto questo profilo l'ordinanza elenca alcuni elementi, quali il fatto storico, la sua gravità, i precedenti penali, che sono del tutto generici e astratti, ma non indica gli elementi da cui dedurre la concreta e attuale possibilità che il ricorrente commetta altri reati.

2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

L'ordinanza è manifestamente illogica nella parte in cui desume la pericolosità del ricorrente solo dalla gravità del reato commesso, senza analizzare la sua personalità e la sua eventuale inclinazione a delinquere.

2.4. Con il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla valorizzazione della condotta di fuga.

L'ordinanza valuta la condotta di fuga come un indice di pericolosità, senza motivare il nesso logico che la collega con il pericolo di reiterazione del reato: la fuga, invece, è una condotta occasionale che non dimostra una abitualità criminosa né è sintomatica della inclinazione a delinquere.

2.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione della idoneità di misure meno afflittive.

L'ordinanza ha escluso l'applicabilità di misure meno afflittive senza un'adeguata motivazione, avendo in particolare omesso di valutare l'elemento positivo rappresentato dall'ammissione di responsabilità, che consente l'applicazione degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, o il solo obbligo di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], omettendo persino di chiedere all'indagato il consenso per il braccialetto.

2.6. Con il sesto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla indicazione dei precedenti penali, che vengono evocati in modo generico, senza indicarne la natura, la specificità, l'epoca e la rilevanza ai fini della valutazione di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché generico e aspecifico, in tutti i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Questa Corte 3ha stabilito, infatti, che «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468).

2. Il primo motivo di ricorso mostra con evidenza l'assenza di un confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il ricorrente lamenta la mera apparenza e apoditticità della motivazione, perché i giudici avrebbero solo elencato alcuni elementi a suo carico, senza valutare se essi dimostrino effettivamente una sua pericolosità concreta e attuale.

L'ordinanza, al contrario, valuta approfonditamente e in modo logico gli elementi evidenziati per l'affermazione della sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, sottolineando che la disponibilità di armi clandestine, le modalità del loro occultamento, il tentativo di sottrarsi al controllo di polizia mediante una fuga compiuta con manovre gravemente pericolose e la successiva condotta oppositiva messa in atto al momento del fermo dimostrano «una condotta non occasionale né improvvisata, ma espressiva di una capacità operativa e di una dimestichezza con strumenti offensivi tale da rendere concreto il rischio che l'indagato, se lasciato in libertà, possa nuovamente ... reiterare condotte delittuose analoghe».

Il Tribunale del riesame, pertanto, ha analizzato in modo dettagliato l'intera condotta tenuta dal ricorrente, e l'ha ritenuta non occasionale ma idonea a dimostrare abitualità nel detenere e trasportare armi da sparo, e indicativa di una sua inclinazione a delinquere e ad opporsi anche con violenza ai controlli da parte delle Forze dell'ordine.

Da tale valutazione ha quindi tratto, con motivazione non illogica, la convinzione della elevata probabilità di commissione di nuovi reati dello stesso genere in caso di rinnessione in libertà.

Questa motivazione, oltre ad essere del tutto priva del vizio di apparenza lamentato dal ricorrente, si conforma alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato» (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, Rv. 288476).

43. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di specificità.

L'ordinanza fonda anche la valutazione della attualità del pericolo di recidiva su un approfondito esame delle modalità della condotta tenuta, della gravità del reato commesso e dei precedenti penali del ricorrente, affermando logicamente che le caratteristiche delle armi detenute, la fuga davanti alla polizia e le sue modalità, caratterizzate da un «atteggiamento immediatamente elusivo e da una pronta determinazione a sottrarsi all'intervento degli operanti», nonché i precedenti penali specifici del ricorrente sono indicativi di una sua inclinazione a violare la legge in modo non estemporaneo, ma quale scelta di vita, rendendo perciò concreta la valutazione di attualità del pericolo di recidiva.

Anche le caratteristiche delle armi detenute e il contestuale possesso di cartucce con esse compatibili vengono valutati, e ritenuti dimostrativi di una allarmante pericolosità del soggetto e non occasionalità della sua condotta, che può far ipotizzare un suo inserimento in un contesto criminale più ampio e quindi un ancora più evidente pericolo di recidiva.

Questa motivazione, lungi dal risultare carente in ordine alla valutazione della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, fonda la formulazione di una prognosi di reiterazione del reato su elementi concreti, emergenti dalle indagini e non smentiti dal ricorrente.

Deve, peraltro, ribadirsi che «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale» (Sez. 2, n.1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262).

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico.

Il ricorrente afferma che l'ordinanza avrebbe dedotto la sua pericolosità solo dalla gravità del reato commesso, senza analizzare la sua personalità e l'inclinazione a delinquere, mentre essa, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, ha esaminato approfonditamente non solo le caratteristiche del delitto di detenzione di armi, ma anche la fuga davanti alla polizia e le sue modalità, i precedenti penali specifici, la giustificazione palesemente incredibile addotta per la presenza delle armi sulla sua auto e le modalità di occultamento delle armi, deducendo da tali elementi la sua pericolosità, sia per la sua evidente inclinazione a delinquere, sia per le capacità dissinnulatorie dimostrate, indicative di una non occasionalità della condotta.

55. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

Il ricorrente lamenta l'illogicità dell'ordinanza, che avrebbe valorizzato quale indice di pericolosità la fuga da lui messa in atto, senza considerare che tale comportamento è contingente ed estemporaneo, non dimostrativo di una inclinazione a delinquere.

La motivazione dell'ordinanza, al contrario, ha ritenuto che la sua fuga dimostrasse ulteriormente la sua pericolosità, insieme agli altri elementi evidenziati, per le modalità particolarmente gravi con cui è stata compiuta, prolungandola per un tratto di strada non breve e tenendo una condotta di guida tale da mettere in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada.

Quest'ultimo comportamento, in particolare, è stato logicamente ritenuto dimostrativo di una rilevante pericolosità, risultando il ricorrente indifferente al pericolo a cui sottoponeva le persone estranee ai fatti.

Tale motivazione, pertanto, è del tutto priva del vizio di illogicità affermato nel ricorso, risultando al contrario approfondita, logica e aderente ai dati processuali.

6. Il quinto motivo è inammissibile per mancanza di specificità.

Il ricorso non si confronta con l'ordinanza, in quanto sostiene l'assenza di valutazione dell'idoneità di misure meno afflittive della custodia in carcere, mentre essa motiva in modo approfondito sulla necessità di applicare quest'ultima, essendo le altre misure del tutto incapaci di soddisfare l'esigenza cautelare ritenuta sussistente.

Alle pagine 6 e 7, infatti, l'ordinanza valuta la custodia in carcere come l'unica misura in grado, allo stato, «di prevenire il rischio che l'indagato, reinserito nel contesto di provenienza, possa nuovamente entrare in contatto con ambienti criminali dai quali trarre l'approvvigionamento in materiale illecito», e quindi possa reiterare il reato o commetterne altri analoghi.

L'ordinanza spiega anche che gli arresti domiciliari non sarebbero in grado di neutralizzare il rischio di recidiva, alla luce delle modalità della condotta, che denotano una rilevante capacità di occultamento e gestione clandestina di armi, e che analoga valutazione deve essere estesa alla eventuale applicazione del braccialetto elettronico, che non impedirebbe al ricorrente di mantenere i contatti con ambienti criminali e di compiere attività funzionali alla commissione di ulteriori condotte criminose.

L'ordinanza valuta anche, esplicitamente, l'incidenza su tale valutazione della condotta ammissiva tenuta dal ricorrente davanti al Tribunale del riesame, e ne esclude la rilevanza perché essa, non accompagnandosi ad alcun elemento oggettivo che dimostri il venir meno delle condizioni che hanno reso possibile il reato o l'attenuazione del rischio di recidiva, non consente di 6valutare tale condotta come dimostrativa di resipiscenza e di allontanamento da contesti criminosi.

Anche in relazione a questo aspetto, pertanto, l'ordinanza risulta ampiamente e approfonditamente motivata, ed è del tutto infondata la doglianza circa l'assenza di valutazione della applicabilità di misure meno afflittive.

7. Il sesto motivo di ricorso, infine, è inammissibile per la sua assoluta genericità.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame ha richiamato í suoi ckare«,,precedenti penali senza indicare la natura, la specificità e la rigatenzanel tempo delle condanne già riportate, ma non indica quale rilevanza avrebbe, sulla decisione adottata, una elencazione specifica di tali precedenti.

L'ordinanza, infatti, menziona i precedenti penali specifici del ricorrente solo quale uno degli elementi su cui si fonda la valutazione di pericolosità, peraltro ritenuta sussistente anche solo per la gravità del reato commesso e le modalità della condotta tenuta, per cui, anche in assenza di tale elemento, questa valutazione non sarebbe diversa.

Il ricorso, peraltro, è generico perché non afferma alcun errore dell'ordinanza nel citare l'esistenza di precedenti penali specifici, e non individua neppure quale eventuale lesione dei diritti difensivi avrebbe comportato la lamentata mancanza di una loro elencazione dettagliata, essendo tali precedenti sicuramente noti al ricorrente, il quale avrebbe potuto contestarne la rilevanza, se lo avesse ritenuto necessario, o evidenziare la loro assenza o la loro non specificità e inidoneità a sostenere un giudizio di pericolosità.

8. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, ad essa deve far seguito la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 19 giugno 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA 01 CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata irCnceHeria oggi Roma, lì i LUG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] A 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, riportandosi alla memoria depositata in data 03 giugno 2026, il rigetto del ricorso; uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimentoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 18 marzo 2026 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 28 febbraio 2026, gli ' irapplicato la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato per i delitti di detenzione illecita di armi comuni da sparo clandestine e ricettazione delle stesse, accertati in data 26/02/2026. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di reato, stante il rinvenimento delle armi sull'auto guidata dall'indagato e la fuga.da lui compiuta, con il veicolo, per sottrarsi al controllo da parte della Polizia, armi dissimulate in quanto nascoste in una custodia per chitarra e particolarmente pericolose perché aventi il numero di matricola punzonato, ed ha ritenuto non credibile la sua spiegazione di avere raccolto la custodia per chitarra per strada, da due sconosciuti, caricandola in auto senza aprirla, salvo poi preoccuparsi, alla vista della polizia, che essa potesse contenere materiale illecito, decidendo perciò di darsi alla fuga per sottrarsi ai controlli. Ha altresì ritenuto sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, per le modalità del fatto e la personalità dell'indagato: la tipologia delle armi, la loro dissimulazione, il tentativo di sottrarsi ai controlli dimostrano la non occasionalità della condotta, ritenuta, al contrario, dimostrativa di capacità operativa e dimestichezza con le armi, tali da rendere concreto il pericolo di nuova commissione di gravi delitti, anche di tipologia analoga, visti i precedenti penali specifici dell'indagato. Il Tribunale ha ritenuto non eliso tale pericolo dall'ammissione del fatto resa dall'indagato all'udienza di riesame, non essendo la stessa accompagnata da alcun elemento oggettivo che dimostri una resipiscenza o l'allontanamento da contesti criminogeni. Infine ha ritenuto che la custodia in carcere sia l'unica misura idonea a fronteggiare l'esigenza cautelare indicata, non essendo gli arresti domiciliari idonei a neutralizzare il rischio di recidiva, stanti le modalità del fatto e non impedendo essi, neppure se aggravati dall'applicazione del braccialetto elettronico, di mantenere contatti e svolgere attività funzionali alla prosecuzione dell'attività criminosa; tale idoneità è stata altresì esclusa per misure a carattere non detentivo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei brevi motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2La motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari è apodittica: il Tribunale ha elencato vari elementi, quali le modalità del fatto, la fuga compiuta e i precedenti penali del ricorrente, ma non ha valutato, con un percorso logico-argomentativo, la loro idoneità a dimostrare una sua pericolosità concreta e attuale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in merito alla concretezza e attualità del pericolo di recidiva. Anche sotto questo profilo l'ordinanza elenca alcuni elementi, quali il fatto storico, la sua gravità, i precedenti penali, che sono del tutto generici e astratti, ma non indica gli elementi da cui dedurre la concreta e attuale possibilità che il ricorrente commetta altri reati. 2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza è manifestamente illogica nella parte in cui desume la pericolosità del ricorrente solo dalla gravità del reato commesso, senza analizzare la sua personalità e la sua eventuale inclinazione a delinquere. 2.4. Con il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla valorizzazione della condotta di fuga. L'ordinanza valuta la condotta di fuga come un indice di pericolosità, senza motivare il nesso logico che la collega con il pericolo di reiterazione del reato: la fuga, invece, è una condotta occasionale che non dimostra una abitualità criminosa né è sintomatica della inclinazione a delinquere. 2.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione della idoneità di misure meno afflittive. L'ordinanza ha escluso l'applicabilità di misure meno afflittive senza un'adeguata motivazione, avendo in particolare omesso di valutare l'elemento positivo rappresentato dall'ammissione di responsabilità, che consente l'applicazione degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, o il solo obbligo di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], omettendo persino di chiedere all'indagato il consenso per il braccialetto. 2.6. Con il sesto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla indicazione dei precedenti penali, che vengono evocati in modo generico, senza indicarne la natura, la specificità, l'epoca e la rilevanza ai fini della valutazione di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché generico e aspecifico, in tutti i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. Questa Corte 3ha stabilito, infatti, che «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468). 2. Il primo motivo di ricorso mostra con evidenza l'assenza di un confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente lamenta la mera apparenza e apoditticità della motivazione, perché i giudici avrebbero solo elencato alcuni elementi a suo carico, senza valutare se essi dimostrino effettivamente una sua pericolosità concreta e attuale. L'ordinanza, al contrario, valuta approfonditamente e in modo logico gli elementi evidenziati per l'affermazione della sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, sottolineando che la disponibilità di armi clandestine, le modalità del loro occultamento, il tentativo di sottrarsi al controllo di polizia mediante una fuga compiuta con manovre gravemente pericolose e la successiva condotta oppositiva messa in atto al momento del fermo dimostrano «una condotta non occasionale né improvvisata, ma espressiva di una capacità operativa e di una dimestichezza con strumenti offensivi tale da rendere concreto il rischio che l'indagato, se lasciato in libertà, possa nuovamente ... reiterare condotte delittuose analoghe». Il Tribunale del riesame, pertanto, ha analizzato in modo dettagliato l'intera condotta tenuta dal ricorrente, e l'ha ritenuta non occasionale ma idonea a dimostrare abitualità nel detenere e trasportare armi da sparo, e indicativa di una sua inclinazione a delinquere e ad opporsi anche con violenza ai controlli da parte delle Forze dell'ordine. Da tale valutazione ha quindi tratto, con motivazione non illogica, la convinzione della elevata probabilità di commissione di nuovi reati dello stesso genere in caso di rinnessione in libertà. Questa motivazione, oltre ad essere del tutto priva del vizio di apparenza lamentato dal ricorrente, si conforma alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato» (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, Rv. 288476). 43. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. L'ordinanza fonda anche la valutazione della attualità del pericolo di recidiva su un approfondito esame delle modalità della condotta tenuta, della gravità del reato commesso e dei precedenti penali del ricorrente, affermando logicamente che le caratteristiche delle armi detenute, la fuga davanti alla polizia e le sue modalità, caratterizzate da un «atteggiamento immediatamente elusivo e da una pronta determinazione a sottrarsi all'intervento degli operanti», nonché i precedenti penali specifici del ricorrente sono indicativi di una sua inclinazione a violare la legge in modo non estemporaneo, ma quale scelta di vita, rendendo perciò concreta la valutazione di attualità del pericolo di recidiva. Anche le caratteristiche delle armi detenute e il contestuale possesso di cartucce con esse compatibili vengono valutati, e ritenuti dimostrativi di una allarmante pericolosità del soggetto e non occasionalità della sua condotta, che può far ipotizzare un suo inserimento in un contesto criminale più ampio e quindi un ancora più evidente pericolo di recidiva. Questa motivazione, lungi dal risultare carente in ordine alla valutazione della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, fonda la formulazione di una prognosi di reiterazione del reato su elementi concreti, emergenti dalle indagini e non smentiti dal ricorrente. Deve, peraltro, ribadirsi che «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale» (Sez. 2, n.1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262). 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente afferma che l'ordinanza avrebbe dedotto la sua pericolosità solo dalla gravità del reato commesso, senza analizzare la sua personalità e l'inclinazione a delinquere, mentre essa, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, ha esaminato approfonditamente non solo le caratteristiche del delitto di detenzione di armi, ma anche la fuga davanti alla polizia e le sue modalità, i precedenti penali specifici, la giustificazione palesemente incredibile addotta per la presenza delle armi sulla sua auto e le modalità di occultamento delle armi, deducendo da tali elementi la sua pericolosità, sia per la sua evidente inclinazione a delinquere, sia per le capacità dissinnulatorie dimostrate, indicative di una non occasionalità della condotta. 55. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. Il ricorrente lamenta l'illogicità dell'ordinanza, che avrebbe valorizzato quale indice di pericolosità la fuga da lui messa in atto, senza considerare che tale comportamento è contingente ed estemporaneo, non dimostrativo di una inclinazione a delinquere. La motivazione dell'ordinanza, al contrario, ha ritenuto che la sua fuga dimostrasse ulteriormente la sua pericolosità, insieme agli altri elementi evidenziati, per le modalità particolarmente gravi con cui è stata compiuta, prolungandola per un tratto di strada non breve e tenendo una condotta di guida tale da mettere in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada. Quest'ultimo comportamento, in particolare, è stato logicamente ritenuto dimostrativo di una rilevante pericolosità, risultando il ricorrente indifferente al pericolo a cui sottoponeva le persone estranee ai fatti. Tale motivazione, pertanto, è del tutto priva del vizio di illogicità affermato nel ricorso, risultando al contrario approfondita, logica e aderente ai dati processuali. 6. Il quinto motivo è inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorso non si confronta con l'ordinanza, in quanto sostiene l'assenza di valutazione dell'idoneità di misure meno afflittive della custodia in carcere, mentre essa motiva in modo approfondito sulla necessità di applicare quest'ultima, essendo le altre misure del tutto incapaci di soddisfare l'esigenza cautelare ritenuta sussistente. Alle pagine 6 e 7, infatti, l'ordinanza valuta la custodia in carcere come l'unica misura in grado, allo stato, «di prevenire il rischio che l'indagato, reinserito nel contesto di provenienza, possa nuovamente entrare in contatto con ambienti criminali dai quali trarre l'approvvigionamento in materiale illecito», e quindi possa reiterare il reato o commetterne altri analoghi. L'ordinanza spiega anche che gli arresti domiciliari non sarebbero in grado di neutralizzare il rischio di recidiva, alla luce delle modalità della condotta, che denotano una rilevante capacità di occultamento e gestione clandestina di armi, e che analoga valutazione deve essere estesa alla eventuale applicazione del braccialetto elettronico, che non impedirebbe al ricorrente di mantenere i contatti con ambienti criminali e di compiere attività funzionali alla commissione di ulteriori condotte criminose. L'ordinanza valuta anche, esplicitamente, l'incidenza su tale valutazione della condotta ammissiva tenuta dal ricorrente davanti al Tribunale del riesame, e ne esclude la rilevanza perché essa, non accompagnandosi ad alcun elemento oggettivo che dimostri il venir meno delle condizioni che hanno reso possibile il reato o l'attenuazione del rischio di recidiva, non consente di 6valutare tale condotta come dimostrativa di resipiscenza e di allontanamento da contesti criminosi. Anche in relazione a questo aspetto, pertanto, l'ordinanza risulta ampiamente e approfonditamente motivata, ed è del tutto infondata la doglianza circa l'assenza di valutazione della applicabilità di misure meno afflittive. 7. Il sesto motivo di ricorso, infine, è inammissibile per la sua assoluta genericità. Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame ha richiamato í suoi ckare«,,precedenti penali senza indicare la natura, la specificità e la rigatenzanel tempo delle condanne già riportate, ma non indica quale rilevanza avrebbe, sulla decisione adottata, una elencazione specifica di tali precedenti. L'ordinanza, infatti, menziona i precedenti penali specifici del ricorrente solo quale uno degli elementi su cui si fonda la valutazione di pericolosità, peraltro ritenuta sussistente anche solo per la gravità del reato commesso e le modalità della condotta tenuta, per cui, anche in assenza di tale elemento, questa valutazione non sarebbe diversa. Il ricorso, peraltro, è generico perché non afferma alcun errore dell'ordinanza nel citare l'esistenza di precedenti penali specifici, e non individua neppure quale eventuale lesione dei diritti difensivi avrebbe comportato la lamentata mancanza di una loro elencazione dettagliata, essendo tali precedenti sicuramente noti al ricorrente, il quale avrebbe potuto contestarne la rilevanza, se lo avesse ritenuto necessario, o evidenziare la loro assenza o la loro non specificità e inidoneità a sostenere un giudizio di pericolosità. 8. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, ad essa deve far seguito la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 giugno 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA 01 CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata irCnceHeria oggi Roma, lì i LUG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] A 8
Sentenza Cassazione n. 26098/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris