CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 12611/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della deciisione 1. am i Kalouf ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello dqRomalindicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish, integrante il reato di cui agli artt 81 cpv cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L'esponente lamenta erronea applicazione della legge penale in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'art 73 del DPR 309/1990 quanto meno con riferimento alla detenzione di hashish. 2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichè in aperto contrasto con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte 1:ipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicchè la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro. Di conseguenza, ai fini della ritenuta ipotesi lieve va apprezzata la condotta nel suo insieme, riferita ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo, peraltro rilevante (cocaina di elevatissimo grado di purezza pari ad oltre 400 dosi medie giornaliere), ma anche l'ammontare consistente della somma di denaro detenuta dall'imputato (9.270,00 custodita in contanti ) sì da poter facilmente dedurre che la capacità dell'imputato di contribuire alla diffusione della droga non fosse affatto episodica, occasionale e non professionale, anche in considerazione dei precedenti specifici. Stesse considerazioni valgono per il secondo motivo, attinente a vizio di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7 - n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 - 01). La Corte ha richiamato esaustivamente le caratteristiche negative della personalità del reo, gravato da precedenti spacifici, nonché l'evidente inserimento in contesti illeciti, ricavandone una prognosi negativa circa la possibilità di rispettare gli obblighi e le prescrizioni della pena sostitutiva. Le argomentazioni sopra riportate sono immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 Il C nsigliere estenso