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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 03807/2026

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 512 E 617 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 13 / 02/2026 C .

C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 1599 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 1599del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico– veicolo di cartolarizzazione([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona della rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : BRGGNZ 58C21 E974W) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. società a socio unico ( P .

I .: 02204750612), in persona dell’amministratore unico,le- gale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MSCGNE 70A26 A509K ) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, in persona del Cu- ratore [OSCURATO:PERSONA](C.F.: non indicato) [OSCURATO:SOCIETA]. - già Sardaleasing s ociet à di loca- zione finanziaria per azioni - ( P.I .: 03830780361 ), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 1599/2024 –Sez. 3 – A d. 13/02/2026 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 3 AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE - ADER ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7427/2023, pubblicatain data 17 luglio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla camera di consiglio sul ricorso in esame: col quale si pone la questione dell’opponibilità, al creditore procedente [OSCURATO:SOCIETA]. (cui è subentrata [OSCURATO:SOCIETA]. che agisce in forza di mutuo ipotecario fondiario, della prela- zione ipotecaria iscritta anteriormente in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., ma fatta valere in sede di distribuzione dal creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che nella stessa si è surrogato, in virtù di un atto di cessione del creditola cui annotazione, ai sensi dell’art. 2843 c.c., è avvenuta solo successivamente all’iscrizione ipotecariaoperata da [OSCURATO:SOCIETA].; secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, l’anno- tazione a margine dell’iscrizione ipotecaria della vicenda trasla- tiva del credito, ai sensi dell’art. 2843 c.c., almeno laddove detta vicenda siaanteriore al pignoramento, ha valore costitu- tivo e deve intervenire prima della trascrizione del pignora- mento stesso,per essere opponibile ai creditori procedenti o intervenuti in sede di distribuzione (Cass., Sez. 3, n. 1027 del 16/01/2025); in precedenza,questa stessa Corte ha affermato , in alcune de- cisioni, che l’annotazione del trasferimento dell’ipoteca, a norma dell’art. 2843 c.c., ha sempre valore costitutivo e si con- figura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie(ad es.: Cass., Sez. 1, n. 4137 del 21/03/2003; Sez. 1, n. 18188 del 09/09/2004; in precedenza, in senso analogo: Ric. n. 1599/2024 –Sez. 3 – A d. 13/02/2026 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 3 Sez. 1, n. 9023 del 12/09/1997; Sez. 1, n. 5420 del 07/05/1992); in altre decisioni, si è , peraltro, affermato che il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ri- cavata nel processo esecutivo senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell’art. 2843 c.c. (ad es.: Cass., Sez. 3, n. 5508 del 26/02/2021; Sez. 3, n. 6082 del 26/03/2015; in precedenza, con riguardo ai rapporti tra art. 45 L.F. e art. 2943 c.c., nell’esecuzione concorsuale, cfr. anche: Cass., Sez. 1, n. 17644 del 10/08/2007; Sez. 1, n. 16669 del 19/06/2008;Sez. 1, n. 3402 del 12/02/2013); in altre ancora, si è affermato che, ladd ove il credito, assistito da un’ipoteca iscritta in data antecedente al pignoramento, sia ceduto in data successiva a quest’ultimo, l’annotazione della vicenda trasla- tiva, ai sensi dell’art. 2843 c.c., ha una funzionenon già costi- tutiva bensì latamente dichiarativa(Cass., Sez. 3, n. 3401 del 06/02/2024); la Corte ritiene, quindi, necessaria una complessiva rimedita- zione della tematica,di particolare rilevanza ai sensi del primo comma dell’art. 375 c.p.c.,onde valutare l’effettiva armonizza- zionedegli indirizzi sopra sintetizzati e le relative, concrete con- seguenzeapplicative nella fattispecie in esame; a tal fine, appare certamente opportuna la trattazione del ri- corso in udienza pubblica; per questi motivi La Corte: - dispone la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza rinviando, a tal fine,a nuovo ruolo.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 512 E 617 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 13 / 02/2026 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 1599 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 1599del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico– veicolo di cartolarizzazione([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona della rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : BRGGNZ 58C21 E974W) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. società a socio unico ( P . I .: 02204750612), in persona dell’amministratore unico,le- gale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MSCGNE 70A26 A509K ) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, in persona del Cu- ratore [OSCURATO:PERSONA](C.F.: non indicato) [OSCURATO:SOCIETA]. - già Sardaleasing s ociet à di loca- zione finanziaria per azioni - ( P.I .: 03830780361 ), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 1599/2024 –Sez. 3 – A d. 13/02/2026 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 3 AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE - ADER ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7427/2023, pubblicatain data 17 luglio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla camera di consiglio sul ricorso in esame: col quale si pone la questione dell’opponibilità, al creditore procedente [OSCURATO:SOCIETA]. (cui è subentrata [OSCURATO:SOCIETA]. che agisce in forza di mutuo ipotecario fondiario, della prela- zione ipotecaria iscritta anteriormente in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., ma fatta valere in sede di distribuzione dal creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che nella stessa si è surrogato, in virtù di un atto di cessione del creditola cui annotazione, ai sensi dell’art. 2843 c.c., è avvenuta solo successivamente all’iscrizione ipotecariaoperata da [OSCURATO:SOCIETA].; secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, l’anno- tazione a margine dell’iscrizione ipotecaria della vicenda trasla- tiva del credito, ai sensi dell’art. 2843 c.c., almeno laddove detta vicenda siaanteriore al pignoramento, ha valore costitu- tivo e deve intervenire prima della trascrizione del pignora- mento stesso,per essere opponibile ai creditori procedenti o intervenuti in sede di distribuzione (Cass., Sez. 3, n. 1027 del 16/01/2025); in precedenza,questa stessa Corte ha affermato , in alcune de- cisioni, che l’annotazione del trasferimento dell’ipoteca, a norma dell’art. 2843 c.c., ha sempre valore costitutivo e si con- figura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie(ad es.: Cass., Sez. 1, n. 4137 del 21/03/2003; Sez. 1, n. 18188 del 09/09/2004; in precedenza, in senso analogo: Ric. n. 1599/2024 –Sez. 3 – A d. 13/02/2026 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 3 Sez. 1, n. 9023 del 12/09/1997; Sez. 1, n. 5420 del 07/05/1992); in altre decisioni, si è , peraltro, affermato che il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ri- cavata nel processo esecutivo senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell’art. 2843 c.c. (ad es.: Cass., Sez. 3, n. 5508 del 26/02/2021; Sez. 3, n. 6082 del 26/03/2015; in precedenza, con riguardo ai rapporti tra art. 45 L.F. e art. 2943 c.c., nell’esecuzione concorsuale, cfr. anche: Cass., Sez. 1, n. 17644 del 10/08/2007; Sez. 1, n. 16669 del 19/06/2008;Sez. 1, n. 3402 del 12/02/2013); in altre ancora, si è affermato che, ladd ove il credito, assistito da un’ipoteca iscritta in data antecedente al pignoramento, sia ceduto in data successiva a quest’ultimo, l’annotazione della vicenda trasla- tiva, ai sensi dell’art. 2843 c.c., ha una funzionenon già costi- tutiva bensì latamente dichiarativa(Cass., Sez. 3, n. 3401 del 06/02/2024); la Corte ritiene, quindi, necessaria una complessiva rimedita- zione della tematica,di particolare rilevanza ai sensi del primo comma dell’art. 375 c.p.c.,onde valutare l’effettiva armonizza- zionedegli indirizzi sopra sintetizzati e le relative, concrete con- seguenzeapplicative nella fattispecie in esame; a tal fine, appare certamente opportuna la trattazione del ri- corso in udienza pubblica; per questi motivi La Corte: - dispone la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza rinviando, a tal fine,a nuovo ruolo. Così deciso
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