Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 luglio 2026

Cassazione n. 23072/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura spe-ciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeche le comunicazioni e le notificazioni relative al pres ente procedimentosiano effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato,elettivamente domiciliata presso il suo studio e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], inRoma via F. Denza, n. 20.22877287/2019- ricorrente -R.G.N. 11368/2017controADER – Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente protempore, rappresentata e difesa, ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 6237/2019, depo-sitata il 17/10/2019.1 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/7/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6237 del 2019,depositata il 17/10/2019, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale diRoma n. 17866/2014, che aveva respinto l'opposizione propostacontro il decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (CNPAF) per l'importo di euro15.685,26, in relazione alle somme iscritte a ruolo e non riversatedal concessionario, con riferimento al ruolo suppletivo per gli anni1998 e 1999.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale reputava ap-plicabile la legge n. 228 del 2012, che non poneva alcuna distinzionetra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici, da unaparte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati,dall'altra.La legge del 2012 riguardava indistintamente tutti i creditiiscritti in ruoli esecutivi sino al 31/12/1999, a prescindere dalla na-tura pubblica o privata.Tale disposizione prevedeva l'annullamento delle quote e il di-scarico dell'agente per la riscossione di tutti i ruoli precedenti il 31dicembre 1999, inclusi così anche quelli per cui vi era stata ingiun-zione.L'omesso invio delle informazioni annuali era previsto per i ruolisuccessivi al 30 settembre 1999.

Non era previsto però per i creditianteriori, sicché l'inadempimento dell'obbligo informativo non po-teva comportare la perdita del diritto al discarico per inesigibilità.2 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026In base al d.P.R. n. 46 del 1988 non era previsto l'obbligo direndicontazione.Inoltre, il d.lgs. n. 112 del 1999, nel dettare una disciplina tran-sitoria per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999, nonaveva previsto la mancata rendicontazione come causa di perditadel diritto al discarico.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCassa Nazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], depositandoanche memoria.Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate-Riscos-sione, depositando anche memoria.3.

Il Presidente ha depositato proposta di definizione anticipata,concludendo per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, aisensi dell'art. 380-bis, n. 1 c.p.c.La ricorrente ha presentato istanza di trattazioneRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n.228/2012, nonché degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»La Corte territoriale avrebbe errato nel reputare applicabile allaCNPAF, ente di natura privatistica, l'art. 1, comma 527 e seguenti,legge n. 228 del 2012.Ciò sarebbe in contrasto con la natura di fondazione di dirittoprivato della CNPAF, ma soprattutto con l'autonomia contabile, fi-nanziaria e gestionale della [OSCURATO:PERSONA].Tra l'altro, per i ruoli di valore inferiore ad euro 2.000,00, lastessa legge n. 228 del 2012 prevedeva l'automatico annullamentodei crediti e non dei ruoli.3 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026In ogni caso, l'annullamento dei ruoli, in assenza di qualsivogliatradurrebbe nell'annullamento di crediti vantati dalla Cassa nei con-fronti dei propri iscritti, in assenza di qualsiasi prova che i creditivantati dalla stessa non fossero andati prescritti per negligenzadell'esattore.Ad avviso della ricorrente, poi, le disposizioni richiamate potreb-bero essere applicabili ai rapporti non ancora conclusi, ma non nelcaso di specie, in cui risultavano omesse le rendicontazioni e le in-formazioni («risultano omesse qualsivoglia forma di rendiconta-zione e informazione»), nonché le comunicazioni di inesigibilità, lad-dove il rapporto tra CNPAF ed Agente della riscossione era definitoormai da tempo.A nulla valeva osservare che l'Agente per la riscossione era an-cora nei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigi-bilità e non avesse già irrimediabilmente perso il diritto al discarico.Per la ricorrente, gli enti esattoriali si erano resi inadempientinella riscossione dei crediti a loro affidati dalla CNPAF.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «illegit-timità costituzionale dell'art. 1, comma 527 e seguenti, legge n.228/2012, in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Costituzione; viola-zione degli artt. 1 [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dell'Uomo e 117 Costituzione; violazione dell'art. 6 CEDU,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La sentenza impugnata non ha valutato l'illegittimità costituzio-nale delle norme richiamate, sotto il profilo della irragionevolezza,dell'ablazione senza ristoro di un diritto proprio della Cassa, del di-ritto ad un processo giusto, della disparità di trattamento.4 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026Tale disposizione non può comportare l'annullamento anche deicrediti delle casse previdenziali, per violazione degli artt. 3, 38, 41e 42 della Costituzione.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione degli artt. 19 comma 1, lettera b), e 59, comma4-ter, del d.lgs. n. 112/1999, nonché 35, 39, 74 e ss., 82 DPR n.43/1988, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Si censura la sentenza impugnata in quanto la Corte d'appello,sul presupposto della mancata emanazione del D.M. attuativo pre-visto dal d.lgs. n. 112 del 1999 e su quello, errato, della mancataprevisione nel sistema del d.P.R. n. 43 del 1988 di obblighi di co-municazione e rendicontazione analoghi a quelli previsti dal d.lgs.n. 112 del 1999, ha ritenuto non verificata nel caso di specie in capoall'ADER la decadenza dal diritto di discarico.Ad avviso della ricorrente, anche il d.P.R. n. 43 del 1988 preve-deva obblighi di informazione, ai sensi dell'art. 35.4.

Va confermata la proposta di definizione anticipata.I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragionidi connessione, sono infondati, nei termini di cui motivazione.5.

Quanto al quadro normativo di riferimento, può richiamarsiquanto già affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenzan. 31908 del 7/12/2025 che, pur confermando gli orientamenti dilegittimità precedenti, in ordine ai ruoli sino al 31/12/1999, haesteso gli stessi anche ai ruoli successivi a tale periodo.6.

In precedenza, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.P.R. n.43 del 1988, il concessionario addetto alla riscossione era debitoredell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli.6.1.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 citato, «[l]a consegna deiruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontaredelle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui ver-5 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026sate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse, previa detrazionedelle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenereai sensi degli artt. 62 e 86».Tali somme dovevano essere versate dal concessionario allaCNPAF alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse, in applica-zione del principio del «non riscosso come riscosso», avendo il con-cessionario l'obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle proce-dure di riscossione, con possibilità, in base agli artt. 75 e 77 deld.P.R. n. 43 del 1988, di recuperare il carico anticipato, con rimborsodalla Cassa o compensazione con gli altri importi da anticipare, soloove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossionesenza però riuscire nell'esazione («diritto al discarico» o «sistemadel discarico»).6.2.

La domanda di rimborso doveva essere presentata, corre-data dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure espe-rite, «all'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o all'ente che haemesso il ruolo entro 12 mesi da quello di scadenza dell'ultimarata», ex art. 77 del d.P.R. n. 43 del 1988.Ulteriori e diversi termini di presentazione riguardavano le ipo-tesi in cui fossero pendenti procedure esecutive o concorsuali.L'art. 86 del d.P.R. n. 43 del 1988 cesellava, poi, il procedimentodi «sgravio provvisorio» («decorsi due mesi dalla presentazionedella domanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'am-ministrazione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agliadempimenti di sua competenza, il concessionario, se la domandaè stata presentata nei termini e non sia priva di documentazione,ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al 90% dell'importodella domanda.

Se ricorrono particolari circostanze il servizio cen-trale, su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misurapari al 100% dell'importo della domanda»).6 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/20267.

Successivamente, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999 ha abro-gato il comma 3 dell'art. 32 d.P.R. n. 43 del 1988, procedendo alriordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a partiredal 26/2/1999 (art. 2: «1.

È abrogato l'art. 32, comma 3, del de-creto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, edogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscos-sione, di cui al medesimo decreto, l'obbligo del non riscosso comeriscosso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamentinon scaduti conseguenti all'obbligo del non riscosso come riscossorelativi ai ruoli ad essi consegnati prima di tale data»).7.1.

Si è eliminato l'obbligo dell'agente della riscossione di ver-sare anticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi dariscuotere, introducendo un diverso sistema, in base al quale il con-cessionario, una volta ricevuti i ruoli, doveva procedere alla riscos-sione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, aveva l'obbligo diriversarli alla Cassa.7.2.

L'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999 ha provveduto all'abro-gazione della normativa precedente («salvo quanto previsto dagliartt. 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica28 gennaio 1988, n. 43.

Tale abrogazione non opera limitatamenteal rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.237»).Restavano salvi, dunque, gli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 112 del1999.L'art. 58 riguardava le cauzioni ed i meccanismi di salvaguardia,per cui «le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari incarica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ride-terminate in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1».7 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026L'art. 59 del d.lgs. n. 112 del 1999 si occupava, invece, delleprocedure in corso, per cui «fermo restando quanto previsto dagliartt. 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilitàgiacenti presso enti creditori alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 59, «le somme anticipate inforza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite aiconcessionari» con specifiche modalità.Ai sensi dell'art. 59, comma 4-ter, del d.lgs. n. 112 del 1999, adecorrere dal 9/6/2001, si prevedeva «per i ruoli resi esecutiviprima del 30 settembre 1999: […] b) non si applica l'art. 19, comma2, lettera a); c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b),secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Mini-stero delle Finanze; d) la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2,lettera c), deve essere presentata entro il 1 ottobre 2004 […]».Quanto alla comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, letterac), viene abrogata dal decreto-legge n. 281 del 2004, a partire dal29/11/2004.8.

Nell'ipotesi di omessa riscossione, il concessionario potevaottenere il «discarico per inesigibilità» attraverso il rispetto di de-terminati adempimenti.9.

In particolare, l'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Riordinodel servizio Nazionale della riscossione, in attuazione della delegaprevista nella legge 28 settembre 1998, n. 337), stabiliva la proce-dura per il «discarico per inesigibilità».Al comma 1, nella versione anteriore al 1/1/2015, in vigore dal1/1/2013, si prevedeva che «[a]i fini del discarico delle quoteiscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica,all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità.

Tale comuni-8 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026cazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con de-creto del Ministero delle finanze».Al comma 2 si stabiliva, per quel che ancora qui rileva, che«[c]ostituiscono causa di perdita del diritto al discarico […] b) lamancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica,con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle sin-gole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese […]».Tale comunicazione verrà successivamente eliminata con l'art.1, comma 682, della legge n. 190 del 23/12/2014, in vigore dal1/1/2015.Per effetto di numerosissime proroghe legislative, tale comuni-cazione non è stata mai resa in concreto operativa, come si dirà inprosieguo.Sempre al comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, si fariferimento all'ulteriore causa di perdita del diritto al discarico, co-stituita dalla lettera c) («la mancata presentazione, entro il terzoanno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di ine-sigibilità prevista dal comma 1»).10.

Tali disposizioni hanno subìto modifiche ad opera della legge23/12/2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato), in vigore dal 1/1/2015.A seguito di detta legge, l'art. 19, comma 1, è stato modificato,quanto al discarico per inesigibilità, nel senso che «[a]i fini del di-scarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, an-che in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di ine-sigibilità.

Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le mo-dalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, entro il terzoanno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diver-samente previsto da specifiche disposizioni di legge.

La comunica-zione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote9 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da con-tenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazione fi-scali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concor-suali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensidell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 102, e successive modificazioni.

In tal caso, la comunica-zione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quotanon sia integralmente riscossa».Tale comunicazione, come si vedrà, verrà successivamente pro-rogata per legge.Con la legge n. 190 del 2014, è stata, invece, abrogata la letterab) dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 112 del 1999, non essendodunque più prevista la comunicazione annuale dello stato delle pro-cedure relative alle singole quote comprese nei ruoli.11.

Il procedimento di discarico per inesigibilità dei ruoli vienedescritto nell'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.Nella previsione originaria tale disposizione prevedeva che «[i]lcompetente ufficio del Ministero delle Finanze per le entrate di suacompetenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altreentrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazionedi inesigibilità, ritiene che non siano rispettate le disposizioni delloart. 19, comma 2, lettere a) d) ed e), notifica apposito atto al con-cessionario, che nei successivi 30 giorni può produrre osservazioni.Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un prov-vedimento a carattere definitivo».Al comma 2 dell'art. 20 si chiariva che «[s]e il concessionarionon ha rispettato le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) ec), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si èverificata la causa di perdita del diritto al discarico».10 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026Per il comma 3 dell'art. 20, poi, «in caso di diniego del discarico,il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro 10giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma […]»,mentre, ai sensi del comma 4, contro il provvedimento di diniegodel discarico è ammesso ricorso alla Corte dei conti.12.

La materia è stata poi disciplinata dalla legge n. 228 del24/12/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato), in combinato disposto con il decreto attua-tivo del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/6/2015.In particolare, sono state distinte tre tipologie di ruoli.12.1.

I ruoli riferiti a crediti di importo inferiore ad euro2.000,00, che vengono automaticamente annullati (art. 1, comma527, l. n. 228 del 2012: «decorsi sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, i crediti di importo fino a 2000 euro,comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo esanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sonoautomaticamente annullati»).In tal caso, l'art. 1 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero dell'econo-mia e delle finanze prevede che «ai fini del conseguente discarico,l'elenco delle quote riferite ai crediti di importo fino a 2.000 euro dicui all'art. 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,annullati automaticamente ai sensi della predetta disposizione alladata del 1 luglio 2013, è trasmesso dall'agente della riscossioneall'ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica».12.2.

I ruoli relativi a crediti di importo superiore ad euro2.000,00, che vengono automaticamente discaricati (ma non an-nullati).Prevede l'art. 1 comma 528, che «per i crediti diversi da quellidi cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione11 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica,con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527».In sostanza, si prevede l'obbligo dell'agente della riscossione didare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di ri-scossione.12.2.1.

All'interno di tale categoria si distinguono i crediti per iquali vi è comunicazione telematica dell'elenco delle quote non in-teressate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pen-dente, con conseguente automatico discarico anche di dette quoteed eliminazione delle scritture contabili dell'ente creditore.Di tali crediti si occupa art. 2 del decreto del MEF 15/6/2015, alcomma 1 («con riferimento ai crediti di importo superiore a 2000euro […], l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore, susupporto magnetico, ovvero in via telematica […] l'elenco dellequote che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonsono interessate da procedure esecutive avviate, da contenziosopendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e pre-videnziali in corso, da insinuazioni procedure concorsuali ancoraaperte […]»).12.2.2.

Vi sono, poi, i crediti, sempre superiori ad euro2.000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, conobbligo dell'agente della riscossione di inserirli in un unico elenco,da trasmettere entro 2 mesi dalla conclusione delle attività, conconseguente automatico discarico anche di dette quote ed elimina-zione dalle scritture contabili dell'ente creditore (art. 3 DM[OSCURATO:DATA_NASCITA] «le quote di cui al comma 1 […] sono inserite in unelenco trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore en-tro 2 mesi dalla conclusione delle attività, su supporto magnetico,ovvero in via telematica […]»).12 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026Si stabilisce, poi, all'art. 1, comma 527, della legge n. 228 e2012, che «ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicanogli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e fatti salvi i casidi dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo econtabile».Pertanto, per i crediti anteriori al 31/12/1999 non è più neces-saria la dichiarazione di inesigibiità, né il relativo procedimento am-ministrativo in ordine alla contestazione della stessa.12.3.

La terza categoria di ruoli è quella costituita da quelli con-segnati in data successiva al 31/12/1999.12.4 In particolare, l'art. 1, commi 682, 683 e 684 della leggen. 190 del 2014 ha prorogato i termini per l'invio delle comunica-zioni di inesigibilità ed ha abrogato, quale causa di perdita del dirittoal discarico, l'obbligo di trasmissione annuale dello stato delle pro-cedure (comunicazione art. 19 lettera b).13.

Si è sottolineato che con tali disposizioni il legislatore haapplicato il sistema «a scalare inverso», fondato su una diversa ca-denza temporale entro la quale, ai fini dell'esercizio della proceduradi discarico per l'ipotesi del mancato recupero dei crediti, il gruppoEquitalia, e poi l'Ader, poteva trasmettere la comunicazione di ine-sigibilità delle quote affidate dagli enti creditori, e questi ultimi po-tevano procedere ai controlli ai fini del discarico.In particolare, il comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190 2014prevede che « le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affi-dati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano diavvalersi delle società del gruppo Equitalia, sono presentate, per iruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, perquelli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di con-13 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026segna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascunanno successivo al 2017».Questa Corte (Cass., Sez.

Un., n. 31908 del 2025), ha poi evi-denziato che tale dilazione è stata allungata ulteriormente nel corsodegli anni a seguire, in particolare con l'art. 6 del decreto-legge n.193 del 2016, con l'art. 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, conl'art. 3, comma 20, del decreto-legge n. 119 del 2018, con l'art. 1,comma 253, lettera a), della legge n. 197 del 2022.14.

Se questo è il quadro normativo, questa Corte, con la sen-tenza a Sezioni Unite n. 31908 del 2025, ha ribadito i principi giàaffermati con plurime decisioni di legittimità, per cui alla CNPAFtrova applicazione la procedura prevista dall'art. 1, commi 527-529,della legge n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i creditipiù risalenti, antecedenti al 1999, in quanto tale disciplina «riguardaindistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 di-cembre 1999 e la rottamazione del sistema di riscossione a mezzoruolo relativamente ai ruoli più risalenti presenta un duplice profilodi ragionevolezza».Da un lato, scongiura l'antieconomicità della riscossione, con ri-ferimento ai crediti inferiori ad euro 2.000,00.Dall'altro, per i crediti superiori ad euro 2.000,00, non incide suicrediti della Cassa, ma solo sulla procedura di riscossione, in quantol'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del creditosottostante, che può essere azionato dall'ente creditore in base allaordinaria procedura.15.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affrontato anche la que-stione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 112 del 1999, a se-guito delle modifiche apportate dalla legge n 228 del 2012 (art. 1,commi 527 e 528).14 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/202615.1.

Si è sottolineato che, poiché il disposto annullamento delruolo (e cioè solo dell'elenco formato dall'ente dei propri crediti edei propri debitori) non coincide con l'annullamento del credito sot-tostante, non sussistono dubbi di incostituzionalità della legge n.228 del 2012.15.2.

Ciò sia sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto nelcompiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscos-sione delle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione delprincipio del «non riscosso per riscosso» e la rottamazione dei ruoliinattivi, sono ricompresi gli enti previdenziali e, quindi, anche laCassa Forense, senza differenziazioni, anche a seguito della lorotrasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principiosancito dall'art. 3 della Costituzione.15.3.

Ciò anche in relazione alla lesione dell'art. 6 CEDU, qualenorma interposta per violazione dell'art. 117 Costituzione, in quantoil riassetto normativo non ha introdotto un'imprevedibile e indebitaingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'inter-pretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sen-tenza n. 51 del 2019.15.4.

Quanto alla parità delle parti, si è osservato che le dispo-sizioni in oggetto non si configurano come un intervento isolato ina-spettato, rispetto a un quadro normativo idoneo a ingenerare affi-damento ragionevole nelle parti, «ma come uno stadio ulteriore diun percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del si-stema di riscossione a mezzo ruolo e proseguito con la sostituzionedell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della ri-scossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenutidagli enti creditori con società private» (Cass., Sez.

Un., n. 31908del 2025).15 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/202615.5.

È stata esclusa anche una larvata forma di espropriazionepatrimoniale per i crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00, inquanto l'annullamento dei crediti e l'eliminazione delle scritture con-tabili dei crediti di tali importi non integrano un provvedimento abla-torio senza indennizzo nei confronti di enti, cui lo Stato non contri-buisce neppure in via indiretta, «poiché la suddetta formula lessi-cale deve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e traspa-renza perseguiti con il generale intervento di organizzativo del ser-vizio di riscossione a mezzo ruoli, mediante l'eliminazione dell'in-gente arretrato del carico dei ruoli determinatosi nel corso deglianni, sicché va interpretata in senso conforme al principio costitu-zionale di ragionevolezza (art. 3 Costituzione)».15.6.

La ragionevolezza della normativa risulta anche dal fattoche l'obbligo di rendicontazione, non previsto dal d.P.R. n. 43 del1988, era stato introdotto, per i ruoli esecutivi anteriori al 30 set-tembre 1999, dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 112 del 1999,che «non prevedeva tuttavia la perdita del diritto al discarico perinesigibilità» (Cass., Sez.

Un., n. 31908 del 2025).16.

Si è poi chiarito che i termini per l'invio della dichiarazionedi inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla leggedi stabilità per l'anno 2013, che li ha ulteriormente prorogati, aisensi dell'art. 1, comma 530, della legge n. 228 del 2012.17.

Per questa Corte, dunque, a Sezioni Unite (Cass. n. 31908del 2025), l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivifino al 31 dicembre 1999 costituisce, indipendentemente dall'im-porto degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimo-strazione dell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente cre-ditore, e neppure dell'esaurimento delle attività di competenza, nonsussistendo alcuna disposizione che prevede espressamente taleadempimento come condizione necessaria per il discarico dell'a-16 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026gente della riscossione, rilevando lo stesso esclusivamente ad altrieffetti.In ciò depongono «non solo l'esclusione dell'applicabilità degliartt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e della possibilità di proce-dere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, che ri-sulterebbe priva di senso ove il discarico dell'Agente continuasse adessere subordinato alla dimostrazione del diligente espletamentodell'attività esecutiva informativa posto a suo carico, ma anche ladisciplina attuativa dettata dall'art. 2, secondo comma, del D.M.MEF 15 giugno 2015, che, anche per i crediti di importo superioread euro 2.000,00, prevede il discarico automatico delle relativequote e l'eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore(analogamente a quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, per icrediti di importo inferiore), senza subordinare tale effetto alla tra-smissione dell'elenco».17.1.

Le Sezioni Unite si pongono allora sulla scia della prece-dente giurisprudenza di legittimità, per cui deve confermarsi chel'automatica operatività del discarico, quale effetto legale dell'an-nullamento dei ruoli, facendo venir meno l'obbligo dell'agente di ri-versare all'ente creditore gli importi dei crediti avviati alla riscos-sione, esclude anche l'obbligo di restituire le somme trattenute atitolo di sgravio provvisorio, indipendentemente dall'avvenuta pre-sentazione della domanda di rimborso ai sensi dell'art. 77 del d.P.R.n. 43 del 1988, anch'esso peraltro divenuto inapplicabile, per effettodell'abrogazione disposta dall'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999(Cass., sez. 1, 11/1/2024, n. 1107).17.2.

Vengono, quindi, superati i precedenti contrari (Cass. n.25865 del 2025; Cass. n. 11972 del 19/6/2020; Cass. n. 26531 del20/11/2020; Cass., n. 25068 del 23/8/2023), secondo cui, poichéil d.lgs. 37/1999 è entrato in vigore il 26/2/1999, l'art. 2 non ha17 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026determinato il venir meno a carico dei concessionari dell'obbligo dianticipo (“non riscosso come riscosso”) dell'importo dei ruoli per iquali alla data di entrata in vigore fossero già scaduti i termini diversamento, né del corrispondente diritto della Cassa di ricevernel'ammontare, sul quale non ha inciso l'annullamento dei ruoli resiesecutivi fino al 31/12/1999 previsto dall'art. 1 l. 228/2012.18.

Questa Corte, a Sezioni Unite, supera anche l'ulteriore que-stione relativa all'osservanza dei principi di cui all'art. 6 della CEDU,sotto il profilo della possibile interferenza del potere legislativonell'amministrazione della giustizia, finalizzata a influenzare l'esitodi un giudizio, dovendo garantirsi la parità delle armi alle parti delprocesso.19.

Per rispondere a tale quesito, però, la Corte di cassazione,a Sezioni Unite, reputa applicabili i principi già enucleati con riferi-mento ai ruoli anteriori al 31/12/1999, anche per quanto riguarda iruoli esattoriali successivi a tale data.Si tiene conto, dunque, da un lato, dei ruoli fino a tutto il 1999,e dall'altro di quelli consegnati all'agente della riscossione dal 2000in poi.Chiarisce immediatamente la Corte che «le argomentazionispese in merito ai ruoli ante 2000 sono parimenti efficaci anche allaluce delle valutazioni che questo consesso opererà con riferimentoai ruoli successivi al 1999, ossia dal 2000 al 2008, annualità in cuila domanda risarcitoria si arresta».Tali argomentazioni «non risultano scalfite dalle considerazionisviluppate dall'ordinanza interlocutoria».20.

Quanto alle questioni relative al principio dell'affidamento eal bilanciamento degli interessi in gioco, la Corte costituzionale, conla sentenza n. 51 del 2019, trattando delle proroghe specifiche deitermini entro i quali l'agente della riscossione era tenuta a inviare18 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026le comunicazioni di inesigibilità, ha evidenziato come la giustifica-zione del reiterarsi delle dilazioni doveva essere contestualizzatanell'esigenza di tutela del patrimonio pubblico «in conseguenzadell'acquisizione di società concessionarie private impegnate nellariscossione di entrate locali, anche di dubbia e difficile esigibilità».Sono assenti, comunque, i sintomi inequivocabili della viola-zione dell'art. 6 CEDU, nel senso di incidenza in senso sfavorevolesulla parte del processo da parte della disciplina sopraggiunta del2013, con la legge n. 228 del 2012, e nel 2015, con la legge n. 190del 2014.Si è ravvisata «una sequenzialità regolare e continua degli in-terventi di proroga dei termini entro cui trasmettere le comunica-zioni di inesigibilità, previste dall'art. 19, comma 2, lettera c), deld.lgs. 112/1999».Tali interventi legislativi, che interessano l'arco temporale tra il1996 e il 2008, si sviluppano in coerenza con la riforma del sistemadella riscossione.Le proroghe dei tempi di adempimento degli obblighi di comu-nicazione di inesigibilità si pongono proprio a cavallo della forma-zione dei ruoli oggetto di causa.Trattasi di una disciplina in evoluzione già da anni, sicché «nonsi comprende pertanto neppure su quale affidamento potesse con-tare la Cassa al momento in cui si è determinata procedere per viagiudiziale nei confronti dell'ente riscossore, atteso che il regime vi-gente al momento della introduzione del contenzioso, escludevainadempienze dell'esattore pubblico dagli obblighi di invio delle co-municazioni di inesigibilità».21.

Tra l'altro, questa Corte, a Sezioni Unite, ha rimarcato che,quantomeno per i ruoli consegnati prima del 2000, la Cassa si è19 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026pubblico, ha corrisposto un'altrettanto scarsa solerzia della ricor-rente nella tutela dei propri crediti.Con l'osservazione per cui «a distanza di oltre 10 anni dalla con-segna dei ruoli era peraltro facile ipotizzare una situazione grave-mente compromessa per crediti così vecchi, sicché, in assenza diprivato, la ricorrente non può ora pretendere di denunciare un cam-bio delle regole tutto inatteso sbilanciato a favore del riscossorepubblico».Tali conclusioni «non mutano neppure esaminando i rapporti re-lativi ai ruoli consegnati dal 2000 al 2008».22.

Per questa Corte l'unica effettiva modifica abrogatrice, in-trodotta con l'art. 1, comma 683, della legge n. 190 del 2014, èstata quella relativa all'obbligo di comunicazione dello stato delleprocedure, già previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs.n. 112 del 1999, tra le cause di perdita del diritto dell'agente aldiscarico.Tale sopraggiunta modifica non è idonea ad incidere sui principigià enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in passato.Ciò «non solo con riferimento ai ruoli consegnati prima del 2000,a cui era peraltro tecnicamente inapplicabile, ma anche con riguardoai ruoli consegnati successivamente».Nel momento in cui il legislatore ha differito i termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità, l'obbligo informativo sullo statodelle procedure ha perso utilità.Proprio la concessione delle proroghe circa l'adempimento dellacomunicazione di inesigibilità era già espressione del ritardo nel re-cupero dei crediti e diveniva dunque inutile comunicare lo stato delleprocedure, tanto che la legge n. 190 del 2014 ha provveduto alladefinitiva abrogazione.20 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/202623.

Pertanto, da un lato, vi è stata la proroga - continua e siste-matica - in ordine alla comunicazione di inesigibilità e, dall'altro, v'èstata l'abrogazione dell'obbligo di informazione sullo stato delle pro-cedure, proprio in ragione delle modifiche da apportare al sistemadella riscossione.24.

Quanto alla doglianza in ordine agli aiuti di Stato, si eviden-zia che, in tema di riscossione dei crediti della CNPAF medianteruolo, il meccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdottodall'art. commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce inaiuto di Stato contrastante con l'art. 107 TFUE, non risultando inalcun modo dimostrato che tale discarico automatico comporti unvantaggio economico che il beneficiario non avrebbe ottenuto incondizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti mera-mente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalentied ormai del tutto inesigibili (Cass., n. 21031 del 2022; Cass., sez.6-1, 1/3/2022, n. 6767).25.

In relazione al mancato adempimento degli obblighi di ren-dicontazione e di informazione, si osserva che per questa Corte, peri ruoli precedenti al 30/09/1999, ai sensi dell'art. 59, comma 4-ter,del d.lgs. n. 112 del 1999, l'obbligo di rendicontazione decorrevadalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato (Cass. n.21031 del 2022).Inoltre, anche a voler ritenere sussistente l'obbligo di rendicon-tazione dell'esattore, in assenza del decreto ministeriale, l'inadem-pimento dell'obbligo informativo non giustificava comunque la per-dita del diritto al discarico per inesigibilità in difetto di una normache lo prevedesse (Cass. n. 21031 del 2022; Cass. n. 4555 del2022).Il mancato invio delle informazioni annuali comportava la per-dita del predetto diritto soltanto per i ruoli successivi al 30/9/1999,21 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026mentre l'obbligo di rendicontazione, non previsto dal d.P.R. n. 43del 1988, è stato introdotto, per i ruoli resi esecutivi prima del30/9/1999, dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 112 del 1999,che non prevedeva però la perdita del predetto diritto.26.

Quanto, poi, al merito della controversia, trova applicazioneil principio enucleato da questa Corte, a Sezioni Unite, n. 31908 del2025 proprio in relazione alla domanda presentata dalla CNPAF, aprescindere dal ruolo.Per questa Corte, invece, a Sezioni Unite, trattandosi di azionedi cognizione ordinaria, deve ribadirsi che l'inadempimento corri-sponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque,al danno evento (Cass. n. 28991 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma con la pre-cisazione per cui «altra [cosa] è il danno conseguenza risarcibile[…], la cui prova è posta a carico dell'attore, così come il nesso dicausalità materiale (ex multis, Cass., 13 febbraio 2025, n. 2689; 9maggio 2024, n. 12760; 19 gennaio 2024, n. 2114)».Con l'ulteriore precisazione (Cass., Sez.

Un., n. 31908 del 2025)per cui «tanto più considerando che il risultato della corretta pre-stazione, per la quale l'agente riscossore era obbligato, non era as-sicurata automaticamente dall'osservanza di regole predetermi-nate, incidendo ad esempio sul risultato, tra le tante variabili, lasolvibilità concreta del contribuente (già inadempiente nei confrontidella Cassa previdenziale)».Per questa Corte, dunque, «nell'azione ordinaria di addebito diresponsabilità negoziale, scelta dalla Cassa, non è sufficiente dareprova che il debitore (concessionario) abbia violato gli obblighi pro-cedimentalizzati di informativa e di comunicazione di inesigibilitàper vedere riconosciuto un danno corrispondente a “tutti” i creditiiscritti nei ruoli consegnati al riscossore, ben superiori a quanto giàall'epoca liberamente conseguibili attivando il procedimento di cui22 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026all'art. 20, commi 3 e 4, cit., qualora si fosse denunciata la viola-zione delle prescrizioni contemplate nel comma 2 dell'art. 20, ossiale stesse per le quali oggi si pretende il recupero integrale dei cre-diti, senza la prova che l'azione ordinaria di cognizione esige».Tale prova non risulta fornita dalla ricorrente nel corso dei giu-dizi di merito.27.

Le spese del giudizio di legittimità, trattandosi di questioneche solo di recente è stata sottoposta alle Sezioni Unite di questaCorte, vanno compensate tra le parti.Poiché il giudizio è stato definito non in conformità con la pro-posta di decisione anticipata, la ricorrente soccombente non va con-dannata dunque al pagamento, in favore della controricorrente dellaulteriore somma, valutata equitativamente, né ad alcun pagamentoin favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026Il PresidenteGuido Mercolino23 RG n. 16819/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura spe-ciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeche le comunicazioni e le notificazioni relative al pres ente procedimentosiano effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato,elettivamente domiciliata presso il suo studio e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], inRoma via F. Denza, n. 20.22877287/2019- ricorrente -R.G.N. 11368/2017controADER – Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente protempore, rappresentata e difesa, ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 6237/2019, depo-sitata il 17/10/2019.1 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/7/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6237 del 2019,depositata il 17/10/2019, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale diRoma n. 17866/2014, che aveva respinto l'opposizione propostacontro il decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (CNPAF) per l'importo di euro15.685,26, in relazione alle somme iscritte a ruolo e non riversatedal concessionario, con riferimento al ruolo suppletivo per gli anni1998 e 1999.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale reputava ap-plicabile la legge n. 228 del 2012, che non poneva alcuna distinzionetra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici, da unaparte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati,dall'altra.La legge del 2012 riguardava indistintamente tutti i creditiiscritti in ruoli esecutivi sino al 31/12/1999, a prescindere dalla na-tura pubblica o privata.Tale disposizione prevedeva l'annullamento delle quote e il di-scarico dell'agente per la riscossione di tutti i ruoli precedenti il 31dicembre 1999, inclusi così anche quelli per cui vi era stata ingiun-zione.L'omesso invio delle informazioni annuali era previsto per i ruolisuccessivi al 30 settembre 1999. Non era previsto però per i creditianteriori, sicché l'inadempimento dell'obbligo informativo non po-teva comportare la perdita del diritto al discarico per inesigibilità.2 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026In base al d.P.R. n. 46 del 1988 non era previsto l'obbligo direndicontazione.Inoltre, il d.lgs. n. 112 del 1999, nel dettare una disciplina tran-sitoria per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999, nonaveva previsto la mancata rendicontazione come causa di perditadel diritto al discarico.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCassa Nazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], depositandoanche memoria.Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate-Riscos-sione, depositando anche memoria.3. Il Presidente ha depositato proposta di definizione anticipata,concludendo per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, aisensi dell'art. 380-bis, n. 1 c.p.c.La ricorrente ha presentato istanza di trattazioneRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n.228/2012, nonché degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»La Corte territoriale avrebbe errato nel reputare applicabile allaCNPAF, ente di natura privatistica, l'art. 1, comma 527 e seguenti,legge n. 228 del 2012.Ciò sarebbe in contrasto con la natura di fondazione di dirittoprivato della CNPAF, ma soprattutto con l'autonomia contabile, fi-nanziaria e gestionale della [OSCURATO:PERSONA].Tra l'altro, per i ruoli di valore inferiore ad euro 2.000,00, lastessa legge n. 228 del 2012 prevedeva l'automatico annullamentodei crediti e non dei ruoli.3 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026In ogni caso, l'annullamento dei ruoli, in assenza di qualsivogliatradurrebbe nell'annullamento di crediti vantati dalla Cassa nei con-fronti dei propri iscritti, in assenza di qualsiasi prova che i creditivantati dalla stessa non fossero andati prescritti per negligenzadell'esattore.Ad avviso della ricorrente, poi, le disposizioni richiamate potreb-bero essere applicabili ai rapporti non ancora conclusi, ma non nelcaso di specie, in cui risultavano omesse le rendicontazioni e le in-formazioni («risultano omesse qualsivoglia forma di rendiconta-zione e informazione»), nonché le comunicazioni di inesigibilità, lad-dove il rapporto tra CNPAF ed Agente della riscossione era definitoormai da tempo.A nulla valeva osservare che l'Agente per la riscossione era an-cora nei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigi-bilità e non avesse già irrimediabilmente perso il diritto al discarico.Per la ricorrente, gli enti esattoriali si erano resi inadempientinella riscossione dei crediti a loro affidati dalla CNPAF.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «illegit-timità costituzionale dell'art. 1, comma 527 e seguenti, legge n.228/2012, in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Costituzione; viola-zione degli artt. 1 [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dell'Uomo e 117 Costituzione; violazione dell'art. 6 CEDU,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La sentenza impugnata non ha valutato l'illegittimità costituzio-nale delle norme richiamate, sotto il profilo della irragionevolezza,dell'ablazione senza ristoro di un diritto proprio della Cassa, del di-ritto ad un processo giusto, della disparità di trattamento.4 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026Tale disposizione non può comportare l'annullamento anche deicrediti delle casse previdenziali, per violazione degli artt. 3, 38, 41e 42 della Costituzione.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione degli artt. 19 comma 1, lettera b), e 59, comma4-ter, del d.lgs. n. 112/1999, nonché 35, 39, 74 e ss., 82 DPR n.43/1988, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Si censura la sentenza impugnata in quanto la Corte d'appello,sul presupposto della mancata emanazione del D.M. attuativo pre-visto dal d.lgs. n. 112 del 1999 e su quello, errato, della mancataprevisione nel sistema del d.P.R. n. 43 del 1988 di obblighi di co-municazione e rendicontazione analoghi a quelli previsti dal d.lgs.n. 112 del 1999, ha ritenuto non verificata nel caso di specie in capoall'ADER la decadenza dal diritto di discarico.Ad avviso della ricorrente, anche il d.P.R. n. 43 del 1988 preve-deva obblighi di informazione, ai sensi dell'art. 35.4. Va confermata la proposta di definizione anticipata.I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragionidi connessione, sono infondati, nei termini di cui motivazione.5. Quanto al quadro normativo di riferimento, può richiamarsiquanto già affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenzan. 31908 del 7/12/2025 che, pur confermando gli orientamenti dilegittimità precedenti, in ordine ai ruoli sino al 31/12/1999, haesteso gli stessi anche ai ruoli successivi a tale periodo.6. In precedenza, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.P.R. n.43 del 1988, il concessionario addetto alla riscossione era debitoredell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli.6.1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 citato, «[l]a consegna deiruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontaredelle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui ver-5 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026sate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse, previa detrazionedelle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenereai sensi degli artt. 62 e 86».Tali somme dovevano essere versate dal concessionario allaCNPAF alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse, in applica-zione del principio del «non riscosso come riscosso», avendo il con-cessionario l'obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle proce-dure di riscossione, con possibilità, in base agli artt. 75 e 77 deld.P.R. n. 43 del 1988, di recuperare il carico anticipato, con rimborsodalla Cassa o compensazione con gli altri importi da anticipare, soloove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossionesenza però riuscire nell'esazione («diritto al discarico» o «sistemadel discarico»).6.2. La domanda di rimborso doveva essere presentata, corre-data dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure espe-rite, «all'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o all'ente che haemesso il ruolo entro 12 mesi da quello di scadenza dell'ultimarata», ex art. 77 del d.P.R. n. 43 del 1988.Ulteriori e diversi termini di presentazione riguardavano le ipo-tesi in cui fossero pendenti procedure esecutive o concorsuali.L'art. 86 del d.P.R. n. 43 del 1988 cesellava, poi, il procedimentodi «sgravio provvisorio» («decorsi due mesi dalla presentazionedella domanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'am-ministrazione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agliadempimenti di sua competenza, il concessionario, se la domandaè stata presentata nei termini e non sia priva di documentazione,ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al 90% dell'importodella domanda. Se ricorrono particolari circostanze il servizio cen-trale, su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misurapari al 100% dell'importo della domanda»).6 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/20267. Successivamente, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999 ha abro-gato il comma 3 dell'art. 32 d.P.R. n. 43 del 1988, procedendo alriordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a partiredal 26/2/1999 (art. 2: «1. È abrogato l'art. 32, comma 3, del de-creto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, edogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscos-sione, di cui al medesimo decreto, l'obbligo del non riscosso comeriscosso. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamentinon scaduti conseguenti all'obbligo del non riscosso come riscossorelativi ai ruoli ad essi consegnati prima di tale data»).7.1. Si è eliminato l'obbligo dell'agente della riscossione di ver-sare anticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi dariscuotere, introducendo un diverso sistema, in base al quale il con-cessionario, una volta ricevuti i ruoli, doveva procedere alla riscos-sione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, aveva l'obbligo diriversarli alla Cassa.7.2. L'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999 ha provveduto all'abro-gazione della normativa precedente («salvo quanto previsto dagliartt. 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamenteal rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.237»).Restavano salvi, dunque, gli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 112 del1999.L'art. 58 riguardava le cauzioni ed i meccanismi di salvaguardia,per cui «le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari incarica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ride-terminate in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1».7 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026L'art. 59 del d.lgs. n. 112 del 1999 si occupava, invece, delleprocedure in corso, per cui «fermo restando quanto previsto dagliartt. 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilitàgiacenti presso enti creditori alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 59, «le somme anticipate inforza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite aiconcessionari» con specifiche modalità.Ai sensi dell'art. 59, comma 4-ter, del d.lgs. n. 112 del 1999, adecorrere dal 9/6/2001, si prevedeva «per i ruoli resi esecutiviprima del 30 settembre 1999: […] b) non si applica l'art. 19, comma2, lettera a); c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b),secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Mini-stero delle Finanze; d) la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2,lettera c), deve essere presentata entro il 1 ottobre 2004 […]».Quanto alla comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, letterac), viene abrogata dal decreto-legge n. 281 del 2004, a partire dal29/11/2004.8. Nell'ipotesi di omessa riscossione, il concessionario potevaottenere il «discarico per inesigibilità» attraverso il rispetto di de-terminati adempimenti.9. In particolare, l'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Riordinodel servizio Nazionale della riscossione, in attuazione della delegaprevista nella legge 28 settembre 1998, n. 337), stabiliva la proce-dura per il «discarico per inesigibilità».Al comma 1, nella versione anteriore al 1/1/2015, in vigore dal1/1/2013, si prevedeva che «[a]i fini del discarico delle quoteiscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica,all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comuni-8 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026cazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con de-creto del Ministero delle finanze».Al comma 2 si stabiliva, per quel che ancora qui rileva, che«[c]ostituiscono causa di perdita del diritto al discarico […] b) lamancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica,con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle sin-gole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese […]».Tale comunicazione verrà successivamente eliminata con l'art.1, comma 682, della legge n. 190 del 23/12/2014, in vigore dal1/1/2015.Per effetto di numerosissime proroghe legislative, tale comuni-cazione non è stata mai resa in concreto operativa, come si dirà inprosieguo.Sempre al comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, si fariferimento all'ulteriore causa di perdita del diritto al discarico, co-stituita dalla lettera c) («la mancata presentazione, entro il terzoanno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di ine-sigibilità prevista dal comma 1»).10. Tali disposizioni hanno subìto modifiche ad opera della legge23/12/2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato), in vigore dal 1/1/2015.A seguito di detta legge, l'art. 19, comma 1, è stato modificato,quanto al discarico per inesigibilità, nel senso che «[a]i fini del di-scarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, an-che in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di ine-sigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le mo-dalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, entro il terzoanno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diver-samente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunica-zione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote9 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da con-tenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazione fi-scali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concor-suali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensidell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 102, e successive modificazioni. In tal caso, la comunica-zione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quotanon sia integralmente riscossa».Tale comunicazione, come si vedrà, verrà successivamente pro-rogata per legge.Con la legge n. 190 del 2014, è stata, invece, abrogata la letterab) dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 112 del 1999, non essendodunque più prevista la comunicazione annuale dello stato delle pro-cedure relative alle singole quote comprese nei ruoli.11. Il procedimento di discarico per inesigibilità dei ruoli vienedescritto nell'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.Nella previsione originaria tale disposizione prevedeva che «[i]lcompetente ufficio del Ministero delle Finanze per le entrate di suacompetenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altreentrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazionedi inesigibilità, ritiene che non siano rispettate le disposizioni delloart. 19, comma 2, lettere a) d) ed e), notifica apposito atto al con-cessionario, che nei successivi 30 giorni può produrre osservazioni.Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un prov-vedimento a carattere definitivo».Al comma 2 dell'art. 20 si chiariva che «[s]e il concessionarionon ha rispettato le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) ec), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si èverificata la causa di perdita del diritto al discarico».10 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026Per il comma 3 dell'art. 20, poi, «in caso di diniego del discarico,il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro 10giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma […]»,mentre, ai sensi del comma 4, contro il provvedimento di diniegodel discarico è ammesso ricorso alla Corte dei conti.12. La materia è stata poi disciplinata dalla legge n. 228 del24/12/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato), in combinato disposto con il decreto attua-tivo del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/6/2015.In particolare, sono state distinte tre tipologie di ruoli.12.1. I ruoli riferiti a crediti di importo inferiore ad euro2.000,00, che vengono automaticamente annullati (art. 1, comma527, l. n. 228 del 2012: «decorsi sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, i crediti di importo fino a 2000 euro,comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo esanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sonoautomaticamente annullati»).In tal caso, l'art. 1 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero dell'econo-mia e delle finanze prevede che «ai fini del conseguente discarico,l'elenco delle quote riferite ai crediti di importo fino a 2.000 euro dicui all'art. 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,annullati automaticamente ai sensi della predetta disposizione alladata del 1 luglio 2013, è trasmesso dall'agente della riscossioneall'ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica».12.2. I ruoli relativi a crediti di importo superiore ad euro2.000,00, che vengono automaticamente discaricati (ma non an-nullati).Prevede l'art. 1 comma 528, che «per i crediti diversi da quellidi cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione11 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica,con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527».In sostanza, si prevede l'obbligo dell'agente della riscossione didare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di ri-scossione.12.2.1. All'interno di tale categoria si distinguono i crediti per iquali vi è comunicazione telematica dell'elenco delle quote non in-teressate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pen-dente, con conseguente automatico discarico anche di dette quoteed eliminazione delle scritture contabili dell'ente creditore.Di tali crediti si occupa art. 2 del decreto del MEF 15/6/2015, alcomma 1 («con riferimento ai crediti di importo superiore a 2000euro […], l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore, susupporto magnetico, ovvero in via telematica […] l'elenco dellequote che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonsono interessate da procedure esecutive avviate, da contenziosopendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e pre-videnziali in corso, da insinuazioni procedure concorsuali ancoraaperte […]»).12.2.2. Vi sono, poi, i crediti, sempre superiori ad euro2.000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, conobbligo dell'agente della riscossione di inserirli in un unico elenco,da trasmettere entro 2 mesi dalla conclusione delle attività, conconseguente automatico discarico anche di dette quote ed elimina-zione dalle scritture contabili dell'ente creditore (art. 3 DM[OSCURATO:DATA_NASCITA] «le quote di cui al comma 1 […] sono inserite in unelenco trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore en-tro 2 mesi dalla conclusione delle attività, su supporto magnetico,ovvero in via telematica […]»).12 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026Si stabilisce, poi, all'art. 1, comma 527, della legge n. 228 e2012, che «ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicanogli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e fatti salvi i casidi dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo econtabile».Pertanto, per i crediti anteriori al 31/12/1999 non è più neces-saria la dichiarazione di inesigibiità, né il relativo procedimento am-ministrativo in ordine alla contestazione della stessa.12.3. La terza categoria di ruoli è quella costituita da quelli con-segnati in data successiva al 31/12/1999.12.4 In particolare, l'art. 1, commi 682, 683 e 684 della leggen. 190 del 2014 ha prorogato i termini per l'invio delle comunica-zioni di inesigibilità ed ha abrogato, quale causa di perdita del dirittoal discarico, l'obbligo di trasmissione annuale dello stato delle pro-cedure (comunicazione art. 19 lettera b).13. Si è sottolineato che con tali disposizioni il legislatore haapplicato il sistema «a scalare inverso», fondato su una diversa ca-denza temporale entro la quale, ai fini dell'esercizio della proceduradi discarico per l'ipotesi del mancato recupero dei crediti, il gruppoEquitalia, e poi l'Ader, poteva trasmettere la comunicazione di ine-sigibilità delle quote affidate dagli enti creditori, e questi ultimi po-tevano procedere ai controlli ai fini del discarico.In particolare, il comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190 2014prevede che « le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affi-dati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano diavvalersi delle società del gruppo Equitalia, sono presentate, per iruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, perquelli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di con-13 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026segna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascunanno successivo al 2017».Questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025), ha poi evi-denziato che tale dilazione è stata allungata ulteriormente nel corsodegli anni a seguire, in particolare con l'art. 6 del decreto-legge n.193 del 2016, con l'art. 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, conl'art. 3, comma 20, del decreto-legge n. 119 del 2018, con l'art. 1,comma 253, lettera a), della legge n. 197 del 2022.14. Se questo è il quadro normativo, questa Corte, con la sen-tenza a Sezioni Unite n. 31908 del 2025, ha ribadito i principi giàaffermati con plurime decisioni di legittimità, per cui alla CNPAFtrova applicazione la procedura prevista dall'art. 1, commi 527-529,della legge n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i creditipiù risalenti, antecedenti al 1999, in quanto tale disciplina «riguardaindistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 di-cembre 1999 e la rottamazione del sistema di riscossione a mezzoruolo relativamente ai ruoli più risalenti presenta un duplice profilodi ragionevolezza».Da un lato, scongiura l'antieconomicità della riscossione, con ri-ferimento ai crediti inferiori ad euro 2.000,00.Dall'altro, per i crediti superiori ad euro 2.000,00, non incide suicrediti della Cassa, ma solo sulla procedura di riscossione, in quantol'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del creditosottostante, che può essere azionato dall'ente creditore in base allaordinaria procedura.15. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affrontato anche la que-stione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 112 del 1999, a se-guito delle modifiche apportate dalla legge n 228 del 2012 (art. 1,commi 527 e 528).14 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/202615.1. Si è sottolineato che, poiché il disposto annullamento delruolo (e cioè solo dell'elenco formato dall'ente dei propri crediti edei propri debitori) non coincide con l'annullamento del credito sot-tostante, non sussistono dubbi di incostituzionalità della legge n.228 del 2012.15.2. Ciò sia sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto nelcompiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscos-sione delle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione delprincipio del «non riscosso per riscosso» e la rottamazione dei ruoliinattivi, sono ricompresi gli enti previdenziali e, quindi, anche laCassa Forense, senza differenziazioni, anche a seguito della lorotrasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principiosancito dall'art. 3 della Costituzione.15.3. Ciò anche in relazione alla lesione dell'art. 6 CEDU, qualenorma interposta per violazione dell'art. 117 Costituzione, in quantoil riassetto normativo non ha introdotto un'imprevedibile e indebitaingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'inter-pretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sen-tenza n. 51 del 2019.15.4. Quanto alla parità delle parti, si è osservato che le dispo-sizioni in oggetto non si configurano come un intervento isolato ina-spettato, rispetto a un quadro normativo idoneo a ingenerare affi-damento ragionevole nelle parti, «ma come uno stadio ulteriore diun percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del si-stema di riscossione a mezzo ruolo e proseguito con la sostituzionedell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della ri-scossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenutidagli enti creditori con società private» (Cass., Sez. Un., n. 31908del 2025).15 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/202615.5. È stata esclusa anche una larvata forma di espropriazionepatrimoniale per i crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00, inquanto l'annullamento dei crediti e l'eliminazione delle scritture con-tabili dei crediti di tali importi non integrano un provvedimento abla-torio senza indennizzo nei confronti di enti, cui lo Stato non contri-buisce neppure in via indiretta, «poiché la suddetta formula lessi-cale deve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e traspa-renza perseguiti con il generale intervento di organizzativo del ser-vizio di riscossione a mezzo ruoli, mediante l'eliminazione dell'in-gente arretrato del carico dei ruoli determinatosi nel corso deglianni, sicché va interpretata in senso conforme al principio costitu-zionale di ragionevolezza (art. 3 Costituzione)».15.6. La ragionevolezza della normativa risulta anche dal fattoche l'obbligo di rendicontazione, non previsto dal d.P.R. n. 43 del1988, era stato introdotto, per i ruoli esecutivi anteriori al 30 set-tembre 1999, dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 112 del 1999,che «non prevedeva tuttavia la perdita del diritto al discarico perinesigibilità» (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025).16. Si è poi chiarito che i termini per l'invio della dichiarazionedi inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla leggedi stabilità per l'anno 2013, che li ha ulteriormente prorogati, aisensi dell'art. 1, comma 530, della legge n. 228 del 2012.17. Per questa Corte, dunque, a Sezioni Unite (Cass. n. 31908del 2025), l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivifino al 31 dicembre 1999 costituisce, indipendentemente dall'im-porto degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimo-strazione dell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente cre-ditore, e neppure dell'esaurimento delle attività di competenza, nonsussistendo alcuna disposizione che prevede espressamente taleadempimento come condizione necessaria per il discarico dell'a-16 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026gente della riscossione, rilevando lo stesso esclusivamente ad altrieffetti.In ciò depongono «non solo l'esclusione dell'applicabilità degliartt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e della possibilità di proce-dere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, che ri-sulterebbe priva di senso ove il discarico dell'Agente continuasse adessere subordinato alla dimostrazione del diligente espletamentodell'attività esecutiva informativa posto a suo carico, ma anche ladisciplina attuativa dettata dall'art. 2, secondo comma, del D.M.MEF 15 giugno 2015, che, anche per i crediti di importo superioread euro 2.000,00, prevede il discarico automatico delle relativequote e l'eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore(analogamente a quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, per icrediti di importo inferiore), senza subordinare tale effetto alla tra-smissione dell'elenco».17.1. Le Sezioni Unite si pongono allora sulla scia della prece-dente giurisprudenza di legittimità, per cui deve confermarsi chel'automatica operatività del discarico, quale effetto legale dell'an-nullamento dei ruoli, facendo venir meno l'obbligo dell'agente di ri-versare all'ente creditore gli importi dei crediti avviati alla riscos-sione, esclude anche l'obbligo di restituire le somme trattenute atitolo di sgravio provvisorio, indipendentemente dall'avvenuta pre-sentazione della domanda di rimborso ai sensi dell'art. 77 del d.P.R.n. 43 del 1988, anch'esso peraltro divenuto inapplicabile, per effettodell'abrogazione disposta dall'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999(Cass., sez. 1, 11/1/2024, n. 1107).17.2. Vengono, quindi, superati i precedenti contrari (Cass. n.25865 del 2025; Cass. n. 11972 del 19/6/2020; Cass. n. 26531 del20/11/2020; Cass., n. 25068 del 23/8/2023), secondo cui, poichéil d.lgs. 37/1999 è entrato in vigore il 26/2/1999, l'art. 2 non ha17 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026determinato il venir meno a carico dei concessionari dell'obbligo dianticipo (“non riscosso come riscosso”) dell'importo dei ruoli per iquali alla data di entrata in vigore fossero già scaduti i termini diversamento, né del corrispondente diritto della Cassa di ricevernel'ammontare, sul quale non ha inciso l'annullamento dei ruoli resiesecutivi fino al 31/12/1999 previsto dall'art. 1 l. 228/2012.18. Questa Corte, a Sezioni Unite, supera anche l'ulteriore que-stione relativa all'osservanza dei principi di cui all'art. 6 della CEDU,sotto il profilo della possibile interferenza del potere legislativonell'amministrazione della giustizia, finalizzata a influenzare l'esitodi un giudizio, dovendo garantirsi la parità delle armi alle parti delprocesso.19. Per rispondere a tale quesito, però, la Corte di cassazione,a Sezioni Unite, reputa applicabili i principi già enucleati con riferi-mento ai ruoli anteriori al 31/12/1999, anche per quanto riguarda iruoli esattoriali successivi a tale data.Si tiene conto, dunque, da un lato, dei ruoli fino a tutto il 1999,e dall'altro di quelli consegnati all'agente della riscossione dal 2000in poi.Chiarisce immediatamente la Corte che «le argomentazionispese in merito ai ruoli ante 2000 sono parimenti efficaci anche allaluce delle valutazioni che questo consesso opererà con riferimentoai ruoli successivi al 1999, ossia dal 2000 al 2008, annualità in cuila domanda risarcitoria si arresta».Tali argomentazioni «non risultano scalfite dalle considerazionisviluppate dall'ordinanza interlocutoria».20. Quanto alle questioni relative al principio dell'affidamento eal bilanciamento degli interessi in gioco, la Corte costituzionale, conla sentenza n. 51 del 2019, trattando delle proroghe specifiche deitermini entro i quali l'agente della riscossione era tenuta a inviare18 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026le comunicazioni di inesigibilità, ha evidenziato come la giustifica-zione del reiterarsi delle dilazioni doveva essere contestualizzatanell'esigenza di tutela del patrimonio pubblico «in conseguenzadell'acquisizione di società concessionarie private impegnate nellariscossione di entrate locali, anche di dubbia e difficile esigibilità».Sono assenti, comunque, i sintomi inequivocabili della viola-zione dell'art. 6 CEDU, nel senso di incidenza in senso sfavorevolesulla parte del processo da parte della disciplina sopraggiunta del2013, con la legge n. 228 del 2012, e nel 2015, con la legge n. 190del 2014.Si è ravvisata «una sequenzialità regolare e continua degli in-terventi di proroga dei termini entro cui trasmettere le comunica-zioni di inesigibilità, previste dall'art. 19, comma 2, lettera c), deld.lgs. 112/1999».Tali interventi legislativi, che interessano l'arco temporale tra il1996 e il 2008, si sviluppano in coerenza con la riforma del sistemadella riscossione.Le proroghe dei tempi di adempimento degli obblighi di comu-nicazione di inesigibilità si pongono proprio a cavallo della forma-zione dei ruoli oggetto di causa.Trattasi di una disciplina in evoluzione già da anni, sicché «nonsi comprende pertanto neppure su quale affidamento potesse con-tare la Cassa al momento in cui si è determinata procedere per viagiudiziale nei confronti dell'ente riscossore, atteso che il regime vi-gente al momento della introduzione del contenzioso, escludevainadempienze dell'esattore pubblico dagli obblighi di invio delle co-municazioni di inesigibilità».21. Tra l'altro, questa Corte, a Sezioni Unite, ha rimarcato che,quantomeno per i ruoli consegnati prima del 2000, la Cassa si è19 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026pubblico, ha corrisposto un'altrettanto scarsa solerzia della ricor-rente nella tutela dei propri crediti.Con l'osservazione per cui «a distanza di oltre 10 anni dalla con-segna dei ruoli era peraltro facile ipotizzare una situazione grave-mente compromessa per crediti così vecchi, sicché, in assenza diprivato, la ricorrente non può ora pretendere di denunciare un cam-bio delle regole tutto inatteso sbilanciato a favore del riscossorepubblico».Tali conclusioni «non mutano neppure esaminando i rapporti re-lativi ai ruoli consegnati dal 2000 al 2008».22. Per questa Corte l'unica effettiva modifica abrogatrice, in-trodotta con l'art. 1, comma 683, della legge n. 190 del 2014, èstata quella relativa all'obbligo di comunicazione dello stato delleprocedure, già previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs.n. 112 del 1999, tra le cause di perdita del diritto dell'agente aldiscarico.Tale sopraggiunta modifica non è idonea ad incidere sui principigià enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in passato.Ciò «non solo con riferimento ai ruoli consegnati prima del 2000,a cui era peraltro tecnicamente inapplicabile, ma anche con riguardoai ruoli consegnati successivamente».Nel momento in cui il legislatore ha differito i termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità, l'obbligo informativo sullo statodelle procedure ha perso utilità.Proprio la concessione delle proroghe circa l'adempimento dellacomunicazione di inesigibilità era già espressione del ritardo nel re-cupero dei crediti e diveniva dunque inutile comunicare lo stato delleprocedure, tanto che la legge n. 190 del 2014 ha provveduto alladefinitiva abrogazione.20 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/202623. Pertanto, da un lato, vi è stata la proroga - continua e siste-matica - in ordine alla comunicazione di inesigibilità e, dall'altro, v'èstata l'abrogazione dell'obbligo di informazione sullo stato delle pro-cedure, proprio in ragione delle modifiche da apportare al sistemadella riscossione.24. Quanto alla doglianza in ordine agli aiuti di Stato, si eviden-zia che, in tema di riscossione dei crediti della CNPAF medianteruolo, il meccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdottodall'art. commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce inaiuto di Stato contrastante con l'art. 107 TFUE, non risultando inalcun modo dimostrato che tale discarico automatico comporti unvantaggio economico che il beneficiario non avrebbe ottenuto incondizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti mera-mente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalentied ormai del tutto inesigibili (Cass., n. 21031 del 2022; Cass., sez.6-1, 1/3/2022, n. 6767).25. In relazione al mancato adempimento degli obblighi di ren-dicontazione e di informazione, si osserva che per questa Corte, peri ruoli precedenti al 30/09/1999, ai sensi dell'art. 59, comma 4-ter,del d.lgs. n. 112 del 1999, l'obbligo di rendicontazione decorrevadalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato (Cass. n.21031 del 2022).Inoltre, anche a voler ritenere sussistente l'obbligo di rendicon-tazione dell'esattore, in assenza del decreto ministeriale, l'inadem-pimento dell'obbligo informativo non giustificava comunque la per-dita del diritto al discarico per inesigibilità in difetto di una normache lo prevedesse (Cass. n. 21031 del 2022; Cass. n. 4555 del2022).Il mancato invio delle informazioni annuali comportava la per-dita del predetto diritto soltanto per i ruoli successivi al 30/9/1999,21 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026mentre l'obbligo di rendicontazione, non previsto dal d.P.R. n. 43del 1988, è stato introdotto, per i ruoli resi esecutivi prima del30/9/1999, dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 112 del 1999,che non prevedeva però la perdita del predetto diritto.26. Quanto, poi, al merito della controversia, trova applicazioneil principio enucleato da questa Corte, a Sezioni Unite, n. 31908 del2025 proprio in relazione alla domanda presentata dalla CNPAF, aprescindere dal ruolo.Per questa Corte, invece, a Sezioni Unite, trattandosi di azionedi cognizione ordinaria, deve ribadirsi che l'inadempimento corri-sponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque,al danno evento (Cass. n. 28991 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma con la pre-cisazione per cui «altra [cosa] è il danno conseguenza risarcibile[…], la cui prova è posta a carico dell'attore, così come il nesso dicausalità materiale (ex multis, Cass., 13 febbraio 2025, n. 2689; 9maggio 2024, n. 12760; 19 gennaio 2024, n. 2114)».Con l'ulteriore precisazione (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025)per cui «tanto più considerando che il risultato della corretta pre-stazione, per la quale l'agente riscossore era obbligato, non era as-sicurata automaticamente dall'osservanza di regole predetermi-nate, incidendo ad esempio sul risultato, tra le tante variabili, lasolvibilità concreta del contribuente (già inadempiente nei confrontidella Cassa previdenziale)».Per questa Corte, dunque, «nell'azione ordinaria di addebito diresponsabilità negoziale, scelta dalla Cassa, non è sufficiente dareprova che il debitore (concessionario) abbia violato gli obblighi pro-cedimentalizzati di informativa e di comunicazione di inesigibilitàper vedere riconosciuto un danno corrispondente a “tutti” i creditiiscritti nei ruoli consegnati al riscossore, ben superiori a quanto giàall'epoca liberamente conseguibili attivando il procedimento di cui22 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16819/2020Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 23072/2026Data pubblicazione 12/07/2026all'art. 20, commi 3 e 4, cit., qualora si fosse denunciata la viola-zione delle prescrizioni contemplate nel comma 2 dell'art. 20, ossiale stesse per le quali oggi si pretende il recupero integrale dei cre-diti, senza la prova che l'azione ordinaria di cognizione esige».Tale prova non risulta fornita dalla ricorrente nel corso dei giu-dizi di merito.27. Le spese del giudizio di legittimità, trattandosi di questioneche solo di recente è stata sottoposta alle Sezioni Unite di questaCorte, vanno compensate tra le parti.Poiché il giudizio è stato definito non in conformità con la pro-posta di decisione anticipata, la ricorrente soccombente non va con-dannata dunque al pagamento, in favore della controricorrente dellaulteriore somma, valutata equitativamente, né ad alcun pagamentoin favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mrigetta il ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026Il PresidenteGuido Mercolino23 RG n. 16819/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio