CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di truffa aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il giudice di primo grado aveva fondato la responsabilità dell'imputato sulla individuazione fotografica della persona offesa, attività di indagine non pienamente rassicurante, anche perché la persona offesa Colla aveva affermato che la persona raffigurata nella foto n.3 assomigliava alla persona che si era recata presso il suo negozio ma, a differenza di quella, era più giovane e non indossava gli occhiali. 1.2 Il difensore eccepisce la mancata applicazione dei principi in materia di continuazione dei reati: la disamina del certificato del casellario giudiziale dell'imputato portava a ritenere che le singole azioni sfociate nelle numerose condanne fossero tutte riconducibili ad un unico programma; appariva illogica la motivazione della sentenza di appello che si limitava a richiamare mere mancanze formali (mancata allegazione delle sentenze) senza minimamente considerare ed approfondire gli elementi sostanziali richiamati dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando a pag.5 della sentenza impugnata, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che la persona offesa ha effettuato un riconoscimento fotografico dell'imputato non in termini di somiglianza, ma di certezza, affermando che "la numero 3 è la fotografia della persona che è venuta", specificando che in occasione della truffa [OSCURATO:PERSONA] era un po' più giovane e portava gli occhiali; nessun confronto vi è poi con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui precisa che [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto negli stessi termini anche dal teste Pozzi e dalla moglie della persona offesa 1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello osservato l'assoluta genericità della richiesta di applicazione della continuazione, oltretutto senza produrre copia delle sentenze relative alle condanne per le quali si invocata l'applicazione dell'art. 81 cod.pen. (sentenze non prodotte neppure con il ricorso per cassazione): sul punto è stata correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, ai fini della valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha l'onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi (vedi da ultimo Sez.3, Sentenza n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano