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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02526/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 11/05/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lette le conclusioni presentate dall'Avvocatura dello Stato che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 54837 del 13 novembre 2018, in relazione alla richiesta di equo indennizzo avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

2. Avverso la suindicata pronuncia della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione

3. Deduce la violazione della legge penale in relazione agli artt. 314 e ss. cod. proc. pen, ed all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizi di illogicità e carenza della motivazione oltre che di contraddittorietà.

Diversamente da quanto specificato con la sentenza della suprema Corte, di annullamento con rinvio della precedente decisione, non si sarebbero indicati i comportamenti dolosi e/o gravemente colposi che avrebbero contribuito alla applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere come anche al successivo ripristino.

Con ragionamento illogico e assunto in violazione di legge, la Corte di appello avrebbe valorizzato, ai predetti fini, una condotta del ricorrente del 9 settembre 1992 - data in cui egli fu arrestato presso un casolare ove erano stati occultati un veicolo rubato, armi e un passamontagna destinati a commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] -, ritenuta inquadrabile nello stesso contesto mafioso di quello relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], realizzata tre mesi dopo quest'ultimo delitto, in relazione al quale il ricorrente ha subito la detenzione per la quale è avanzata la richiesta in esame.

I vizi denunziati sarebbero conseguenti alla irrilevanza del predetto episodio, sotto il profilo causale, circa l'idoneità a legittimare, a distanza di 28 anni, l'ordinanza di custodia cautelare.

Egualmente illogico sarebbe il richiamo, altresì, all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 1992, che sarebbe stato realizzato con l'arma rinvenuta nel luogo ove era stato "sorpreso" il ricorrente nel settembre 1992, nonché le vicende verificatesi in quel periodo storico e richiamate nella ordinanza contestata.

I rilievi critici di cui sopra conseguirebbero al dato per cui l'omicidio del Saitta sarebbe scollegato con l'arresto patito dal ricorrente il 9 settembre del 1992, e lo stesso imputato risulterebbe altresì estraneo all'omicidio del Salamone come anche alla scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], del 4 novembre 1992.

Il ricorrente, in occasione dei predetti fatti mai avrebbe assunto comportamenti tali da generare sospetti o allarmismi e, inoltre, non solo sarebbe risultato estraneo agli eventi prima citati ma neppure sarebbe mai stato condannato per associazione mafiosa, così da ritenersi che avendo fatto parte del sodalizio di riferimento, i gravi indizi a carico andavano dedotti dal complessivo esame di tutti i gravi fatti di sangue o mafia ac:caduti in un dato periodo storico.

La Corte avrebbe altresì travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che oltre ad avere riferito circostanze acquisite de relato e riportate da soggetto deceduto e mai sentito in contraddittorio, nulla di preciso avrebbe rappresentato circa la partecipazione del ricorrente all'incontro che si doveva tenere la notte del 9 settembre 1992; inoltre, anche il coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio del Saitta sarebbe frutto di una personale deduzione del citato dichiarante.

Sarebbe, altresì, illogico ritenere gravemente colposa la partecipazione del ricorrente al predetto incontro ai fini dell'applicazione della misura, atteso che fu il Severino a mettere in collegamento quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], circa il ricorso a due killer provenienti da Milano per commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], con il ricorrente, visto una sola volta nell'occasione della predetta sera del 9 settembre 1992.

Inoltre, non sarebbe comunque dimostrata la presenza del ricorrente in data anteriore e prossima all'omicidio del Saitta del 25 giugno 1992.

La Corte peraltro, non ha tenuto conto di quanto precisato nella sentenza di assoluzione del ricorrente, per cui il Severino non avrebbe raccontato direttamente dell'omicidio del Saitta e avrebbe solo dedotto, per associazione logica con altro omicidio programmato, che il ricorrente sarebbe stato uno dei killer del Saitta; sempre nella medesima decisione, si sarebbe evidenziato che i viaggi in Sicilia del ricorrente in agosto e settembre non confermerebbero la predetta deduzione del collaboratore ma, caso mai, il progetto onnicidiario del Leonardo, per cui sarebbe illogica la conclusione di cui alla ordinanza impugnata, secondo la quale la vicenda del settembre 1992 e i viaggi anteriori avrebbero inciso sull'adozione della misura custodiale in parola.

Si sottolinea, altresì, che l'arresto del settembre 1992 non sarebbe correlabile all'omicidio Saitta nè sul piano cronologico né spaziale né soggettivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente ricordato come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663 - 01) abbiano affermato in materia di indennizzo per la ingiusta applicazione di misure cautelari personali, che: - il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione, con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass.

SS.UU. sent. del 26 giugno 2002, n. 34599, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263); - per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è sufficiente che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che nell'ambito del procedimento di riparazione essi vengono apprezzati ad effetti diversi; - la sussistenza della colpa grave, quale fattore di esclusione del diritto alla riparazione, deve risultare o desumersi dal provvedimento restrittivo della libertà o dagli eventuali provvedimenti successivi di riesame o di appello; - il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta efficacia del comportamento gravemente colposo dell'interessato sull'adozione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa (Cass., Sez. 4, 7 giugno 2001, Rosini, Rv. 219686), tenendo conto, per quanto rilevi, anche dell'eventuale carattere concorsuale del reato ascritto.

2. Occorre, altresì, evidenziare che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il relativo procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico- giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012 Rv. 253325 - 01).

Quanto agli elementi concretamente utilizzabili e utilizzati per la decisione qui contestata, va, altresì, evidenziato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, Sentenza n. 19180 del 18/02/2016 Rv. 266808 - 01).

Ed ancora, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la contestata detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (dep. 23/01/2017 ) Rv. 268952 - 01).

3. Con riguardo al caso in esame va rilevato altresì, preliminarmente, che è indubbio, anche alla luce del ricorso proposto, che i giudici nell'applicare la misura cautelare della custodia in carcere per la quale è stata avanzata richiesta di riparazione, ex art. 314 cod. proc. pen., hanno valorizzato l'arresto del settembre del 1992, cui è stato sottoposto il ricorrente, quale circostanza significativa nel quadro del ragionamento logico-giuridico di supporto alla determinazione di applicazione della custodia cautelare.

4. Di tutti i suesposti principi hanno fatto applicazione i giudici nell'adottare la decisione contestata.

Essi, in particolare, nel richiamare l'arresto sopra citato del settembre 1992 ne hanno illustrato, nel quadro di un giudizio ex ante elaborato in relazione alla decisione applicativa della detenzione patita, l'inquadramento - alla luce di dichiarazioni di vari collaboratori citati in ordinanza e di dati emergenti anche dalla sentenza inerente il cd. processo Leopardo (di condanna dell'istante in relazione a circostanze di cui al già citato arresto, per concorso in detenzione di armi) - nell'ambito della faida mafiosa scatenatasi a seguito dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e tradottasi negli omicidi successivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'incidenza del citato arresto sul complessivo ragionamento cautelare, pur risultato fallace, è stata ricostruita - oltre che attraverso la riconduzione delle circostanze dell'arresto alla preparazione dell'omicidio di un altro affiliato all'interno della predetta faida, [OSCURATO:PERSONA], seppur in assenza di una formale contestazione in tal senso - anche mediante la riscontrata presenza in Sicilia, nell'agosto del 1992, del ricorrente stesso, siccome considerata all'epoca quale riscontro alla rivelazione del collaboratore Severino, secondo il quale il defunto [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe rivelato l'avvenuto arrivo, in quel mese, di due killer provenienti da Milano già assoldati per il precedente omicidio Saitta; a ciò si aggiunga la valorizzazione di dichiarazioni testimoniali di un operante delle forze dell'ordine, inerenti la circostanza per cui il kalashnikov ritrovato in occasione del suindicato arresto del ricorrente (assieme ad altri due soggetti quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché lo stesso [OSCURATO:PERSONA]) era stato usato per l'omicidio del luglio 1992 di [OSCURATO:PERSONA], indicato da un collaboratore quale autore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbe scaturita la faida in parola e quindi lo stesso omicidio del Saitta. 5 CZ

5. Orbene, è indubbio che con l'ordinanza contestata i giudici hanno esposto in maniera coerente e ragionevole dati illustrativi della significativa sinergia causale, sostenuta almeno da grave colpa, assicurata dall'arresto del ricorrente nel quadro della decisione, pur poi errata, applicativa della misura della custodia in carcere.

6. Il motivo proposto a fronte di tale motivazione è incentrato sulla estraneità agli omicidi prima citati e ad alcuna associazione mafiosa; come anche sull'affermazione della irrilevanza, rispetto alla ordinanza di custodia cautelare in questione, dell'arresto del 9 settembre 1992, siccome scollegato dall'omicidio del Saitta, come anche dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 1992, nonché dell'utilizzo, per quest'ultimo delitto, dell'arma rinvenuta nel luogo ove era stato "sorpreso" il ricorrente nel settembre 1992.

Appare evidente che con tale articolazione del motivo in esame, oltre a proporsi una diversa valutazione di dati processuali esaminati in relazione alla intervenuta elaborazione - illo tempore - della ordinanza applicativa della misura custodiale, si sviluppano argomentazioni che, invero, peccano anche di un pieno confronto con il fulcro cella decisione: la quale lungi dal valorizzare appartenenze a sodalizi mafiosi o dirette responsabilità negli omicidi prima citati, si muove sul diverso piano della coerente correlazione - secondo un giudizio ex ante - dell'arresto del ricorrente, come all'epoca ricostruito alla luce dei dati valorizzati, rispetto all'elaborazione del ragionamento indiziario a supporto della decisione restrittiva, in via cautelare, della libertà, poi rivelatasi errata.

6.1. Quanto all'asserito travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha in realtà riportato quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, ovvero che il Severino ebbe a riferire notizie acquisite dal defunto [OSCURATO:PERSONA]; laddove la correlazione in via cautelare, del ricorrente, nell'omicidio del Saitta, scaturì nel quadro dei plurimi dati dichiarativi e circostanziali prima accennati.

Tra cui il già sopra citato ricordo di [OSCURATO:PERSONA], riportato dal Severino e ritenuto dai giudici riscontrato dalla presenza in Sicilia del Pernagallo già nell'agosto del 1992, e la presenza, tra le armi rinvenute in occasione dell'arresto del ricorrente, del kalashnikov usato per l'omicidio, del luglio 1992, di altro soggetto coinvolto nella medesima faida.

6.2. Sempre al di fuori della peculiare prospettiva del giudizio in questione, - inerente, lo si ribadisce, la verifica, secondo una valutazione ex ante, della incidenza gravemente colposa o dolosa di un comportamento del Pernagallo rispetto alla elaborazione, illo tempore, della ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere patita - si pone l'ulteriore notazione critica per cui la Corte non avrebbe tenuto conto di quanto precisato nella sentenza di assoluzione del ricorrente, secondo la quale il Severino non avrebbe raccontato direttamente dell'omicidio del Saitta.

Peraltro, anche i riferimenti critici riguardanti deduzioni del Severino, circa la riconducibilità del ricorrente all'omicidio Saitta, come anche la sottolineatura difensiva della presenza del Pernagallo solo in epoca successiva a tale ultimo omicidio, oltre a muoversi su un personale piano di rivalutazione del merito, trascurano anche essi il reale perimetro valutativo dell'istituto della cd.

"ingiusta detenzione": che evidentemente non può non partire dalla considerazione, quale dato assodato, di una misura cautelare di custodia in carcere rivelatasi alfine fallace, e quindi si muove nel più particolare senso della verifica di un contributo causale a ciò assicurato dallo stesso destinatario della decisione.

Cosicchè non assume di per sé rilevanza il sottolineare la erroneità della decisione applicativa della misura, mentre, piuttosto, è necessario, nell'ottica di chi aspira alla invocata riparazione della ingiusta detenzione, rappresentare l'assenza di qualsivoglia gravemente colposo o doloso contributo causale alla adozione della predetta, erronea, decisione.

Dato che, alfine, non emerge in alcun modo in rapporto al provvedimento impugnato, a fronte di una motivazione con cui, dunque, si è posto rimedio al difetto di motivazione censurato con la decisione di annullamento con rinvio della suprema Corte n. 54837 del 13 novembre 2018, in ordine all'analogo precedente provvedimento di merito, con cui sembrava essersi instaurato un indebito collegamento tra fatti diversi e distanti nel tempo.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento, con rifusione altresì delle spese del grado in favore del Ministero della economia e finanze, liquidate in complessivi euro 1000,00, oltre accessori se dovuti per legge.

P.Q.

M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, altresì, il ricorrente alla rifus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 11/05/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lette le conclusioni presentate dall'Avvocatura dello Stato che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 54837 del 13 novembre 2018, in relazione alla richiesta di equo indennizzo avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. 2. Avverso la suindicata pronuncia della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione 3. Deduce la violazione della legge penale in relazione agli artt. 314 e ss. cod. proc. pen, ed all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizi di illogicità e carenza della motivazione oltre che di contraddittorietà. Diversamente da quanto specificato con la sentenza della suprema Corte, di annullamento con rinvio della precedente decisione, non si sarebbero indicati i comportamenti dolosi e/o gravemente colposi che avrebbero contribuito alla applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere come anche al successivo ripristino. Con ragionamento illogico e assunto in violazione di legge, la Corte di appello avrebbe valorizzato, ai predetti fini, una condotta del ricorrente del 9 settembre 1992 - data in cui egli fu arrestato presso un casolare ove erano stati occultati un veicolo rubato, armi e un passamontagna destinati a commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] -, ritenuta inquadrabile nello stesso contesto mafioso di quello relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], realizzata tre mesi dopo quest'ultimo delitto, in relazione al quale il ricorrente ha subito la detenzione per la quale è avanzata la richiesta in esame. I vizi denunziati sarebbero conseguenti alla irrilevanza del predetto episodio, sotto il profilo causale, circa l'idoneità a legittimare, a distanza di 28 anni, l'ordinanza di custodia cautelare. Egualmente illogico sarebbe il richiamo, altresì, all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 1992, che sarebbe stato realizzato con l'arma rinvenuta nel luogo ove era stato "sorpreso" il ricorrente nel settembre 1992, nonché le vicende verificatesi in quel periodo storico e richiamate nella ordinanza contestata. I rilievi critici di cui sopra conseguirebbero al dato per cui l'omicidio del Saitta sarebbe scollegato con l'arresto patito dal ricorrente il 9 settembre del 1992, e lo stesso imputato risulterebbe altresì estraneo all'omicidio del Salamone come anche alla scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], del 4 novembre 1992. Il ricorrente, in occasione dei predetti fatti mai avrebbe assunto comportamenti tali da generare sospetti o allarmismi e, inoltre, non solo sarebbe risultato estraneo agli eventi prima citati ma neppure sarebbe mai stato condannato per associazione mafiosa, così da ritenersi che avendo fatto parte del sodalizio di riferimento, i gravi indizi a carico andavano dedotti dal complessivo esame di tutti i gravi fatti di sangue o mafia ac:caduti in un dato periodo storico. La Corte avrebbe altresì travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che oltre ad avere riferito circostanze acquisite de relato e riportate da soggetto deceduto e mai sentito in contraddittorio, nulla di preciso avrebbe rappresentato circa la partecipazione del ricorrente all'incontro che si doveva tenere la notte del 9 settembre 1992; inoltre, anche il coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio del Saitta sarebbe frutto di una personale deduzione del citato dichiarante. Sarebbe, altresì, illogico ritenere gravemente colposa la partecipazione del ricorrente al predetto incontro ai fini dell'applicazione della misura, atteso che fu il Severino a mettere in collegamento quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], circa il ricorso a due killer provenienti da Milano per commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], con il ricorrente, visto una sola volta nell'occasione della predetta sera del 9 settembre 1992. Inoltre, non sarebbe comunque dimostrata la presenza del ricorrente in data anteriore e prossima all'omicidio del Saitta del 25 giugno 1992. La Corte peraltro, non ha tenuto conto di quanto precisato nella sentenza di assoluzione del ricorrente, per cui il Severino non avrebbe raccontato direttamente dell'omicidio del Saitta e avrebbe solo dedotto, per associazione logica con altro omicidio programmato, che il ricorrente sarebbe stato uno dei killer del Saitta; sempre nella medesima decisione, si sarebbe evidenziato che i viaggi in Sicilia del ricorrente in agosto e settembre non confermerebbero la predetta deduzione del collaboratore ma, caso mai, il progetto onnicidiario del Leonardo, per cui sarebbe illogica la conclusione di cui alla ordinanza impugnata, secondo la quale la vicenda del settembre 1992 e i viaggi anteriori avrebbero inciso sull'adozione della misura custodiale in parola. Si sottolinea, altresì, che l'arresto del settembre 1992 non sarebbe correlabile all'omicidio Saitta nè sul piano cronologico né spaziale né soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente ricordato come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663 - 01) abbiano affermato in materia di indennizzo per la ingiusta applicazione di misure cautelari personali, che: - il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione, con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. SS.UU. sent. del 26 giugno 2002, n. 34599, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263); - per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è sufficiente che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che nell'ambito del procedimento di riparazione essi vengono apprezzati ad effetti diversi; - la sussistenza della colpa grave, quale fattore di esclusione del diritto alla riparazione, deve risultare o desumersi dal provvedimento restrittivo della libertà o dagli eventuali provvedimenti successivi di riesame o di appello; - il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta efficacia del comportamento gravemente colposo dell'interessato sull'adozione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa (Cass., Sez. 4, 7 giugno 2001, Rosini, Rv. 219686), tenendo conto, per quanto rilevi, anche dell'eventuale carattere concorsuale del reato ascritto. 2. Occorre, altresì, evidenziare che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il relativo procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico- giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012 Rv. 253325 - 01). Quanto agli elementi concretamente utilizzabili e utilizzati per la decisione qui contestata, va, altresì, evidenziato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, Sentenza n. 19180 del 18/02/2016 Rv. 266808 - 01). Ed ancora, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la contestata detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (dep. 23/01/2017 ) Rv. 268952 - 01). 3. Con riguardo al caso in esame va rilevato altresì, preliminarmente, che è indubbio, anche alla luce del ricorso proposto, che i giudici nell'applicare la misura cautelare della custodia in carcere per la quale è stata avanzata richiesta di riparazione, ex art. 314 cod. proc. pen., hanno valorizzato l'arresto del settembre del 1992, cui è stato sottoposto il ricorrente, quale circostanza significativa nel quadro del ragionamento logico-giuridico di supporto alla determinazione di applicazione della custodia cautelare. 4. Di tutti i suesposti principi hanno fatto applicazione i giudici nell'adottare la decisione contestata. Essi, in particolare, nel richiamare l'arresto sopra citato del settembre 1992 ne hanno illustrato, nel quadro di un giudizio ex ante elaborato in relazione alla decisione applicativa della detenzione patita, l'inquadramento - alla luce di dichiarazioni di vari collaboratori citati in ordinanza e di dati emergenti anche dalla sentenza inerente il cd. processo Leopardo (di condanna dell'istante in relazione a circostanze di cui al già citato arresto, per concorso in detenzione di armi) - nell'ambito della faida mafiosa scatenatasi a seguito dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e tradottasi negli omicidi successivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'incidenza del citato arresto sul complessivo ragionamento cautelare, pur risultato fallace, è stata ricostruita - oltre che attraverso la riconduzione delle circostanze dell'arresto alla preparazione dell'omicidio di un altro affiliato all'interno della predetta faida, [OSCURATO:PERSONA], seppur in assenza di una formale contestazione in tal senso - anche mediante la riscontrata presenza in Sicilia, nell'agosto del 1992, del ricorrente stesso, siccome considerata all'epoca quale riscontro alla rivelazione del collaboratore Severino, secondo il quale il defunto [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe rivelato l'avvenuto arrivo, in quel mese, di due killer provenienti da Milano già assoldati per il precedente omicidio Saitta; a ciò si aggiunga la valorizzazione di dichiarazioni testimoniali di un operante delle forze dell'ordine, inerenti la circostanza per cui il kalashnikov ritrovato in occasione del suindicato arresto del ricorrente (assieme ad altri due soggetti quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché lo stesso [OSCURATO:PERSONA]) era stato usato per l'omicidio del luglio 1992 di [OSCURATO:PERSONA], indicato da un collaboratore quale autore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbe scaturita la faida in parola e quindi lo stesso omicidio del Saitta. 5 CZ 5. Orbene, è indubbio che con l'ordinanza contestata i giudici hanno esposto in maniera coerente e ragionevole dati illustrativi della significativa sinergia causale, sostenuta almeno da grave colpa, assicurata dall'arresto del ricorrente nel quadro della decisione, pur poi errata, applicativa della misura della custodia in carcere. 6. Il motivo proposto a fronte di tale motivazione è incentrato sulla estraneità agli omicidi prima citati e ad alcuna associazione mafiosa; come anche sull'affermazione della irrilevanza, rispetto alla ordinanza di custodia cautelare in questione, dell'arresto del 9 settembre 1992, siccome scollegato dall'omicidio del Saitta, come anche dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 1992, nonché dell'utilizzo, per quest'ultimo delitto, dell'arma rinvenuta nel luogo ove era stato "sorpreso" il ricorrente nel settembre 1992. Appare evidente che con tale articolazione del motivo in esame, oltre a proporsi una diversa valutazione di dati processuali esaminati in relazione alla intervenuta elaborazione - illo tempore - della ordinanza applicativa della misura custodiale, si sviluppano argomentazioni che, invero, peccano anche di un pieno confronto con il fulcro cella decisione: la quale lungi dal valorizzare appartenenze a sodalizi mafiosi o dirette responsabilità negli omicidi prima citati, si muove sul diverso piano della coerente correlazione - secondo un giudizio ex ante - dell'arresto del ricorrente, come all'epoca ricostruito alla luce dei dati valorizzati, rispetto all'elaborazione del ragionamento indiziario a supporto della decisione restrittiva, in via cautelare, della libertà, poi rivelatasi errata. 6.1. Quanto all'asserito travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha in realtà riportato quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, ovvero che il Severino ebbe a riferire notizie acquisite dal defunto [OSCURATO:PERSONA]; laddove la correlazione in via cautelare, del ricorrente, nell'omicidio del Saitta, scaturì nel quadro dei plurimi dati dichiarativi e circostanziali prima accennati. Tra cui il già sopra citato ricordo di [OSCURATO:PERSONA], riportato dal Severino e ritenuto dai giudici riscontrato dalla presenza in Sicilia del Pernagallo già nell'agosto del 1992, e la presenza, tra le armi rinvenute in occasione dell'arresto del ricorrente, del kalashnikov usato per l'omicidio, del luglio 1992, di altro soggetto coinvolto nella medesima faida. 6.2. Sempre al di fuori della peculiare prospettiva del giudizio in questione, - inerente, lo si ribadisce, la verifica, secondo una valutazione ex ante, della incidenza gravemente colposa o dolosa di un comportamento del Pernagallo rispetto alla elaborazione, illo tempore, della ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere patita - si pone l'ulteriore notazione critica per cui la Corte non avrebbe tenuto conto di quanto precisato nella sentenza di assoluzione del ricorrente, secondo la quale il Severino non avrebbe raccontato direttamente dell'omicidio del Saitta. Peraltro, anche i riferimenti critici riguardanti deduzioni del Severino, circa la riconducibilità del ricorrente all'omicidio Saitta, come anche la sottolineatura difensiva della presenza del Pernagallo solo in epoca successiva a tale ultimo omicidio, oltre a muoversi su un personale piano di rivalutazione del merito, trascurano anche essi il reale perimetro valutativo dell'istituto della cd. "ingiusta detenzione": che evidentemente non può non partire dalla considerazione, quale dato assodato, di una misura cautelare di custodia in carcere rivelatasi alfine fallace, e quindi si muove nel più particolare senso della verifica di un contributo causale a ciò assicurato dallo stesso destinatario della decisione. Cosicchè non assume di per sé rilevanza il sottolineare la erroneità della decisione applicativa della misura, mentre, piuttosto, è necessario, nell'ottica di chi aspira alla invocata riparazione della ingiusta detenzione, rappresentare l'assenza di qualsivoglia gravemente colposo o doloso contributo causale alla adozione della predetta, erronea, decisione. Dato che, alfine, non emerge in alcun modo in rapporto al provvedimento impugnato, a fronte di una motivazione con cui, dunque, si è posto rimedio al difetto di motivazione censurato con la decisione di annullamento con rinvio della suprema Corte n. 54837 del 13 novembre 2018, in ordine all'analogo precedente provvedimento di merito, con cui sembrava essersi instaurato un indebito collegamento tra fatti diversi e distanti nel tempo. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento, con rifusione altresì delle spese del grado in favore del Ministero della economia e finanze, liquidate in complessivi euro 1000,00, oltre accessori se dovuti per legge. P.Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, altresì, il ricorrente alla rifus
Sentenza Cassazione n. 02526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris