CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20467/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1024/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 5 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ( C.F. 063633 9 1001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –resistente– Oggetto: tributi – definizione agevolata N.1024/16 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 980/25/15 depositata in data 28 maggio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 12 marzo 2024; udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato; [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], all’esito di un giudizio che lo aveva visto soccombente, anche in punto spese processuali, per effetto della sentenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 25 maggio 2011, n. 11452), ha inteso avvalersi della definizione delle liti pendenti ex art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 in relazione al suddetto contenzioso, per la quale definizione aveva presentato domanda in data 1° dicembre 2011, effettuando il relativo versamento a giudizio iniziato; che l’Agenzia delle Entrate ha notificato sia diniego di condono, ritenendo che la controversia non rientrasse tra quelle definibili, sia due cartelle di pagamento in relazione ai debiti scaturenti dalla suddetta controversia (tributi e spese legali del giudizio di legittimità) , atti separatamente impugnati dal contribuente, sul presupposto della condonabilità della pretesa dell’Ufficio, pendente alla data del 1° maggio 2011, come indicato dall’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella versione pro tempore; che la CTP di Siena ha rigettato il ricorso , ritenendo che la controversia non fosse agevolabile, avuto riguardo al fatto che era pendente giudizio di revocazione avverso la pronuncia di questa Corte, il quale giudizio non era ostativo alla definitivitàdella decisione; N.1024/16 R.G. Est. F. D’Aquino che la CTR della Toscana, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che la controversia non fosse definibilesul presupposto che alla data di entrata in vigore della norma agevolativa la controversia era già definita e, quindi, non fosse più pendente (ai fini del diniego della istanza di definizione agevolata) , dovendosi fare riferimento al momento della decisione della causa in Camera di consiglio (12 dicembre 2010) e non a quello della pubblicazione della sentenzadi legittimità; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi; che l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione; che la causa, inizialmente chiamata all’adunanza camerale della Sesta Sezione Civile del 15 dicembre 2016, è stata rimessa in pubblica udienza; [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente, con memoria depositata in data 14 dicembre 2023, ha dedotto di avere presentato domanda di definizione agevolata a termini dell’art. 1, commi 231 e ss., l. n. 197/2022 con versamento rateale, chiedendo disporsi la sospensione del giudizio in attesa del versamento dell’importo complessivo; che è stata depositata comunicazione dell’Agente della Riscossione relativa alle somme dovute; che, a termini dell’art. 1, comma 236 l. n. 197/2022, l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; che, pertanto, deve procedersi al rinvio a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione del piano di rateazione come indicato in allegato alla memoria depositata; N.1024/16 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. LaCorte dispone il r