CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7533/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via Collinense n. 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via Pio IX n. 240, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 5105/2019della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 21 ottobre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 7553/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1309/2012, il Tribunale di Avellino dichiarò lo scioglimento del matrimonio contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e revocò l’ordinanza, resa nel corso del giudizio, di assegnazione alla Basile della casa coniugale. 2. In forza di detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA] precetto per il rilascio dell’immobile. L’intimata spiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deducendo, in sintesi estrema, di occupare il cespite a titolo di ius possidendi, nella qualità di comproprietaria del bene, siccome acquistato da [OSCURATO:PERSONA] in costanza di matrimonio e, quindi, rientrante nella comunione legale tra i coniugi. 3. L’opposizione è stata accolta in ambedue i gradi di merito. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA]. 5. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia «error in procedendo (art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 115, 116 e 615 cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. -vizio di motivazione perplessa, obiettivamente incomprensibile e contraddittoria (art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.)». Ad avviso del ricorrente, il diritto di comproprietà fatto valere della opponente non costituiva motivo deducibile con il rimedio di cui all’art.615 cod. proc. civ., ma eccezione da sollevare nell’àmbito del giudizio di scioglimento del matrimonio al fine di impedire l’adozione del provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’immobile, per contro oramai divenuto definitivo e passato in giudicato. Si assume inoltre che sulla questione il giudice territoriale avrebbe statuito con motivazione apparente e contraddittoria. r.g. n. 7553/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. In disparte le perplessità indotte dalla impropria commistione in un singolo motivo di più profili di doglianza (con sovrapposizione di censure eterogenee, al tempo stesso relative ad asserite violazioni di legge e vizi della motivazione, in mododa indurre dubbi di conformità della formulazione aldisposto dell’art. 366 , secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.), il motivo èinfondato, sotto ambedue gli aspetti. 1.2. A mente dell’art. 155-quater cod. civ. (ratione temporis applicabile alla vicenda) e dell’omologo disposto dell’art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in sede di giudizio di separazione tra coniugi e di scioglimento del matrimonio, l’assegnazione della casa coniugale (così comeil contrarius actus della revoca) va disposta «tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli»: essa assolve la funzione di assicurare alla prole la conservazione dell’ambiente domestico, considerato come centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, luogo fondamentale per un’armonica formazione della personalità psico-fisica dei figli (sull’argomento, tra le tante, cfr. Cass. 30/06/2021, n. 18603; Cass. 13/12/2018, n. 32231; Cass.07/02/2018, n. 3015; Cass., Sez. U, 21/07/2004, n. 13603). Orientata dallaprevalente esigenza di protezione dei figli (e, quindi, dalla salvaguardia di diritti fondamentali della persona), l’assegnazione della casa coniugale prescinde dalla sussistenza di diritti, reali o personali, di godimento sull’immobile, assumendo l’eventuale titolo di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge rilevo unicamente ai fini della complessiva regolazione dei rapporti economici tra i genitori. L’assegnazione conferisce poi al beneficiario della stessaun diritto personale atipico di godimento sul bene prevalente - sin quando il provvedimento permanga valido ed efficace - su situazioni giuridiche di terzi, di matrice personale o reale, pur in abstracto legittimanti il possesso del bene stesso. r.g. n. 7553/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] revoca dell’assegnazione (costituente titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile, anche in assenza di un esplicito ordine in tal senso: Cass. 31/01/2012, n. 1367) consegue il ripristino dell’ordinario regime civilistico di disciplinadell’uso e del godimento del bene (in tal senso, Cass. 26/07/2016, n. 15373), con l’attribuzione di essi al soggetto munito di titolo al riguardo poziore. Le considerazioni che precedono pongono in luce l’infondatezza della doglianzadel ricorrente. La deduzione dello status di comproprietario non rappresenta circostanza valutabile dal giudice (della separazione o del divorzio) chiamato a delibare sull’assegnazione della casa coniugale, cioè a dire idonea a giustificare l’emissione di un provvedimento di differente tenore, per essere invece del tutto insignificante a tal fine: sicché essa non può certo considerarsi alla stregua di un fatto estintivo, impeditivo o modificativo precluso dalla definitività dell’ordinanza di assegnazione, qualetitolo esecutivo di formazione giudiziale. 1.3.L’argomentazione sul punto svolta nella sentenza impugnata è poi immune da vizi motivazionali rilevanti in sede di legittimità. Sia sufficiente rammentare, al riguardo, che il vizio motivazionale dell’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» rilevante ai fini dell’impugnazione di legittimità, va inteso, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione è l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di r.g. n. 7553/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «sufficienza» della motivazione (basti, sul tema, il richiamo a Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Nella vicenda de qua, la motivazione spesa dal giudice territoriale è ben lungi dall’essere meramente apparenteoppure incomprensibile : dopo aver definito la natura del diritto riconosciuto con l’assegnazione della casa coniugale, la Corte d’appello partenopea ha infatti ritenuto, con valutazioni peraltro conformi a diritto,la legittima opponibilità del diritto di comproprietà alla minacciata azione esecutiva di rilascio nonché la necessità di regolare il godimento sul bene, dopo la revoca dell’assegnazione, «sulla base dei rispettivi titoli di proprietà». 2. Il secondomotivo lamenta « violazione e falsa applicazione degli artt. 178, 179 e 2697 cod. civ.(art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.) - errore di valutazione delle prove in riferimento agli artt. 115-116 (art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.)». Si assume che il giudice di appello abbiaerroneamente qualificato l’acquisto dell’immobile oggetto di rilascio come ricompreso nell’alveo della comunione legale tra coniugi anziché ricadente nella comunione c.d. de residuo di cui all’art. 178 cod. civ. (in quanto bene destinato all’esercizio dell’impresa costituita dal Russo prima del matrimonio); per conseguenza,non abbia negato ogni diritto di partecipazione della Basile (e, in primis, la qualità di comproprietaria) nella comunione, per inesistenza di incrementi dell’impresa al momento della separazione. 2.1. Il motivo è inammissibile. La sussunzione dell’immobile conteso tra i beni facenti parte della comunione legale è stata dalla gravata sentenza giustificata sul rilievo dell’applicabilità della regola generale in tema di acquisti compiuti in costanza di matrimonio e della inesistenza di cause di esclusione della comunione stessa: in particolare, sulla mancanza di qualsivoglia prova, gravante sul Russo, unico acquirente del cespite nell’atto, della r.g. n. 7553/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «effettiva ed oggettiva destinazione del bene a servizio dell’azienda», presupposto di applicabilità della disposto dell’art. 178 cod. civ.. E proprio siffatta dimostrazione parte ricorrente intende in questa sede offrire, sollecitando la Corte all’esame di risultanze istruttorie documentalied all a rivalutazione di circostanze fattuali , in thesi idonee a dimostrare la non appartenenza del bene alla Basile: ma si tratta, come è evidente, di attività inibite alla Suprema Corte, dacché estranee alla natura ed alla funzione connotanti il giudizio di legittimità. 3. Il ricorso è rigettato. 4. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 5. Atteso l’ esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso