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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14078/2025

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2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento, limitatamente alla decisione di convalida dell’arresto, il difensore dell’indagato, deducendo con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. per insussistenza dello stato di quasi flagranza e dei relativi presupposti legittimanti la convalida dell’arresto.

Rappresenta il difensore del ricorrente che il contestato provvedimento precautelare è avvenuto a seguito di una articolata attività di indagine riguardante condotte iniziate il 9 gennaio 2025 e terminate con l’ultimo bonifico effettuato il giorno dell’arresto in occasione del quale, nel corso dell’ultima giornata il personale di Polizia informato dell’azione truffaldina in corso ha: a) contattato la persona offesa; b) seguito in tempo reale i movimenti del Manconi e della madre presso gli uffici postali in cui sarebbero andati a riscuotere il denaro; c) hanno visionato le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza; d) hanno, da ultimo, effettuato attività di perquisizione e sequestro all’esito delle quali la Fadda è stata trovata in possesso di denaro verosimilmente riconducibile all’azione delittuosa mentre al Manconi venivano sequestrati solo un telefono cellulare ed una felpa.

Rileva la difesa del ricorrente che il delitto di truffa si consuma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del profitto e che pertanto il reato avrebbe dovuto ritenersi consumato già con il primo bonifico bancario effettuato in data 9 gennaio 2025 e che, di conseguenza, il pagamento dell’ultima tranche eseguito dalla persona offesa il giorno dell’arresto rappresenterebbe un mero post factum di un reato già perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi il che escluderebbe la ravvisabilità nel caso in esame dello stato di quasi flagranza legittimante l’arresto.

Aggiunge la difesa del ricorrente che l'illegittimità dell'operato arresto deriverebbe altresì dalla circostanza che, mentre l'ordinanza di convalida indica quale traccia del reato, a sostegno della quasi flagranza, il denaro invenuto nella disponibilità dei due indagati, dagli atti posti alla base del provvedimento di convalida e in particolare dallo stesso verbale di arresto, appare chiaro che nessuna somma di denaro è stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Deve, infatti, in via del tutto preliminare ed assorbente, rilevarsi che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che per proporre impugnazione occorre avervi interesse.

Questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che «L'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione» (ex ceteris: Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017, Fanu, Rv. 269038 – 01).

Nel caso in esame risulta che la restrizione della libertà dell’indagato è stata limitata solo fino al momento dell’udienza di convalida atteso che il G.i.p. ha poi provveduto ad applicare allo stesso una misura cautelare non custodiale.

La difesa del ricorrente non ha manifestato in termini univoci e positivi una eventuale intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in questa sede per proporre una eventuale azione di riparazione e l’interesse al riguardo della stessa non può essere dedotto d’ufficio.

La carenza di interesse ad ottenere la decisione richiesta a questa Corte rende inammissibile ab 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento, limitatamente alla decisione di convalida dell’arresto, il difensore dell’indagato, deducendo con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. per insussistenza dello stato di quasi flagranza e dei relativi presupposti legittimanti la convalida dell’arresto. Rappresenta il difensore del ricorrente che il contestato provvedimento precautelare è avvenuto a seguito di una articolata attività di indagine riguardante condotte iniziate il 9 gennaio 2025 e terminate con l’ultimo bonifico effettuato il giorno dell’arresto in occasione del quale, nel corso dell’ultima giornata il personale di Polizia informato dell’azione truffaldina in corso ha: a) contattato la persona offesa; b) seguito in tempo reale i movimenti del Manconi e della madre presso gli uffici postali in cui sarebbero andati a riscuotere il denaro; c) hanno visionato le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza; d) hanno, da ultimo, effettuato attività di perquisizione e sequestro all’esito delle quali la Fadda è stata trovata in possesso di denaro verosimilmente riconducibile all’azione delittuosa mentre al Manconi venivano sequestrati solo un telefono cellulare ed una felpa. Rileva la difesa del ricorrente che il delitto di truffa si consuma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del profitto e che pertanto il reato avrebbe dovuto ritenersi consumato già con il primo bonifico bancario effettuato in data 9 gennaio 2025 e che, di conseguenza, il pagamento dell’ultima tranche eseguito dalla persona offesa il giorno dell’arresto rappresenterebbe un mero post factum di un reato già perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi il che escluderebbe la ravvisabilità nel caso in esame dello stato di quasi flagranza legittimante l’arresto. Aggiunge la difesa del ricorrente che l'illegittimità dell'operato arresto deriverebbe altresì dalla circostanza che, mentre l'ordinanza di convalida indica quale traccia del reato, a sostegno della quasi flagranza, il denaro invenuto nella disponibilità dei due indagati, dagli atti posti alla base del provvedimento di convalida e in particolare dallo stesso verbale di arresto, appare chiaro che nessuna somma di denaro è stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Deve, infatti, in via del tutto preliminare ed assorbente, rilevarsi che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che per proporre impugnazione occorre avervi interesse. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che «L'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione» (ex ceteris: Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017, Fanu, Rv. 269038 – 01). Nel caso in esame risulta che la restrizione della libertà dell’indagato è stata limitata solo fino al momento dell’udienza di convalida atteso che il G.i.p. ha poi provveduto ad applicare allo stesso una misura cautelare non custodiale. La difesa del ricorrente non ha manifestato in termini univoci e positivi una eventuale intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in questa sede per proporre una eventuale azione di riparazione e l’interesse al riguardo della stessa non può essere dedotto d’ufficio. La carenza di interesse ad ottenere la decisione richiesta a questa Corte rende inammissibile ab 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e
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