CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 38045/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19 febbraio 2025 la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod.pen. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia revocando tuttavia il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e con il secondo il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in relazione al reato ascrittogli. 3. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto afferenti al medesimo profilo, é inammissibile. Ed invero le doglianze, limitandosi a richiamare principi generali, sono generiche, sostanziandosi in una critica alla sentenza impugnata in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato senza individuare specifici profili integranti le dedotte violazioni. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila.,in. favore della Cassa delle • - _ . - _ - ammendé.- . i 1 Così deciso in Roma, il 28