CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33165/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato ai difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai fatti di reato ascritti. 2. La difesa deduce vizi di motivazione quanto a mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate ai codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dai ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il