Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20263/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 novembre 2022 il Tribunale di Massa, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) in relazione all'art. 186-bis, commi 1 lett. a) e 3, 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con pena sospesa, altresì disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, nonché la confisca e vendita dell'autoveicolo indicato in imputazione, guidato dal prevenuto al momento della consumazione del reato.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e difetto di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia.

Lamenta, infatti, il ricorrente che il Tribunale di Massa, pur a fronte di una richiesta di rinvio dell'udienza fissata per l'applicazione della pena già concordata tra le parti, giustificata dal legittimo impedimento del suo difensore - in quanto contemporaneamente impegnato presso il Tribunale di Alessandria in qualità di giudice onorario - avrebbe erroneamente rigettato l'istanza, procedendo oltre nella definizione del giudizio ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen.

Con il secondo motivo lo Spada ha lamentato erronea applicazione di legge penale e illogicità della motivazione in ordine alla disposta confisca dell'autovettura da lui condotta al momento della perpetrazione del reato, per aver erroneamente motivato la misura sul presupposto che l'auto non fosse di proprietà di persone diverse dall'imputato.

Tale circostanza, infatti, sarebbe cartolarmente contraddetta dal fatto di essere stata indicata dalla Polizia stradale, nel verbale di accertamento della violazione del 28 agosto 2021, [OSCURATO:PERSONA] come proprietaria dell'auto condotta dall'imputato.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento il secondo motivo di censura proposto.

2. La prima doglianza, infatti, non può essere accolta, in quanto dedotta con motivo non prospettabile con ricorso per cassazione, non essendo esso previsto tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), non riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In ogni modo, a prescindere dalla troncante definitività dell'indicato aspetto, deve essere osservato come dalla lettura del verbale dell'udienza camerale del 4 novembre 2022 - consultato dal Collegio in ragione della natura processuale della questione eccepita - sia possibile evincere come l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dello Spada, fosse stato sostituito per delega orale dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in tale veste, si era riportata all'istanza di patteggiamento già precedentemente concordata con il P.M. (consenso, tra l'altro, già espressamente confermato dallo stesso rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] in udienza), senza effettuare riferimento alcuno a richieste di rinvio per impedimento professionale presentate dal titolare della difesa.

3. Come detto fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha lamentato l'erroneità della disposta confisca dell'autovettura da lui condotta al momento della consumazione del reato.

L'adottata misura trova il suo presupposto normativo nella previsione dell'art. 186, comma, 2 lett. c) cod. strada, che, per l'appunto, prevede, in caso di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'obbligatoria applicazione della «confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato».

Ebbene, a fronte di tale ultima condizione, il Tribunale di Massa ha disposto la confisca e la vendita dell'autoveicolo guidato dal prevenuto al momento della consumazione del reato nella ritenuta considerazione che tale auto «non risulta di proprietà di persone diverse dall'imputato», laddove, invece, per come correttamente dedotto dallo Spada, dal verbale del 28 agosto 2021 di accertamento della violazione di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada, redatto dalla Polizia stradale di Lucca, risulta che l'autovettura è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 maggio 1967.

Trattasi di discrasia che, in quanto di dirimente rilievo ai fini della esperibilità della confisca dell'auto, all'evidenza impone l'espletamento di un ulteriore e adeguato vaglio da parte del giudice di merito, per l'effetto determinando, in questa sede, la pronuncia dell'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla confisca, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Massa, in diversa composizione, e il rigetto nel resto del ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla confisca e rinvia per il giudizio al Tribunale di Massa, in diversa composizione.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2022 il Tribunale di Massa, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) in relazione all'art. 186-bis, commi 1 lett. a) e 3, 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con pena sospesa, altresì disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, nonché la confisca e vendita dell'autoveicolo indicato in imputazione, guidato dal prevenuto al momento della consumazione del reato. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e difetto di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia. Lamenta, infatti, il ricorrente che il Tribunale di Massa, pur a fronte di una richiesta di rinvio dell'udienza fissata per l'applicazione della pena già concordata tra le parti, giustificata dal legittimo impedimento del suo difensore - in quanto contemporaneamente impegnato presso il Tribunale di Alessandria in qualità di giudice onorario - avrebbe erroneamente rigettato l'istanza, procedendo oltre nella definizione del giudizio ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. Con il secondo motivo lo Spada ha lamentato erronea applicazione di legge penale e illogicità della motivazione in ordine alla disposta confisca dell'autovettura da lui condotta al momento della perpetrazione del reato, per aver erroneamente motivato la misura sul presupposto che l'auto non fosse di proprietà di persone diverse dall'imputato. Tale circostanza, infatti, sarebbe cartolarmente contraddetta dal fatto di essere stata indicata dalla Polizia stradale, nel verbale di accertamento della violazione del 28 agosto 2021, [OSCURATO:PERSONA] come proprietaria dell'auto condotta dall'imputato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento il secondo motivo di censura proposto. 2. La prima doglianza, infatti, non può essere accolta, in quanto dedotta con motivo non prospettabile con ricorso per cassazione, non essendo esso previsto tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), non riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ogni modo, a prescindere dalla troncante definitività dell'indicato aspetto, deve essere osservato come dalla lettura del verbale dell'udienza camerale del 4 novembre 2022 - consultato dal Collegio in ragione della natura processuale della questione eccepita - sia possibile evincere come l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dello Spada, fosse stato sostituito per delega orale dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in tale veste, si era riportata all'istanza di patteggiamento già precedentemente concordata con il P.M. (consenso, tra l'altro, già espressamente confermato dallo stesso rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] in udienza), senza effettuare riferimento alcuno a richieste di rinvio per impedimento professionale presentate dal titolare della difesa. 3. Come detto fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha lamentato l'erroneità della disposta confisca dell'autovettura da lui condotta al momento della consumazione del reato. L'adottata misura trova il suo presupposto normativo nella previsione dell'art. 186, comma, 2 lett. c) cod. strada, che, per l'appunto, prevede, in caso di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'obbligatoria applicazione della «confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato». Ebbene, a fronte di tale ultima condizione, il Tribunale di Massa ha disposto la confisca e la vendita dell'autoveicolo guidato dal prevenuto al momento della consumazione del reato nella ritenuta considerazione che tale auto «non risulta di proprietà di persone diverse dall'imputato», laddove, invece, per come correttamente dedotto dallo Spada, dal verbale del 28 agosto 2021 di accertamento della violazione di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada, redatto dalla Polizia stradale di Lucca, risulta che l'autovettura è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 maggio 1967. Trattasi di discrasia che, in quanto di dirimente rilievo ai fini della esperibilità della confisca dell'auto, all'evidenza impone l'espletamento di un ulteriore e adeguato vaglio da parte del giudice di merito, per l'effetto determinando, in questa sede, la pronuncia dell'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla confisca, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Massa, in diversa composizione, e il rigetto nel resto del ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla confisca e rinvia per il giudizio al Tribunale di Massa, in diversa composizione. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il