CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05656/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 giugno 1980; avverso la sentenza n. 3025/22 della Corte di appello di Napoli del 17 marzo 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza del 17 marzo 2022, integralmente confermato la precedente decisione con la quale, in data 10 gennaio 2020, il Tribunale di tale medesima città aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui contestato, avente ad oggetto la violazione dell'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000, per avere il medesimo, al fine di consentire a questa la evasione delle imposte, emesso, quale titolare di ditta individuale, n. 11 fatture per operazioni inesistenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] negli anni di imposta 2013 e 2014 per un valore complessivo pari ad euro 202.864,50, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione. Avendo, come detto/ la Corte territoriale ritenuto infondato il gravame presentato dall'Esposito avverso la sentenza del giudice di prima istanza, la difesa dell'imputato ha ora interposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione, con il quale la sentenza della Corte territoriale è stata contestata in relazione alla mancata considerazione sia del fatto che il presunto fruitore delle fatture fittiziamente emesse dall'Esposito è stato assolto dalla imputazione di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 con sentenza oramai divenuta, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, definitiva, sia della circostanza che, a decorrere dal marzo del 2014, l'attività per la quale la ditta dell'Esposito era stata costituita era mutata, cosa della quale la Corte territoriale ha preso atto, ma non ne ha tratto le opportune conseguenze ai fini della dimostrazione della effettività e non della fittizietà delle operazione documentate con le fatture di cui all'imputazione [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendo risultato manifestamente infondato l'articolato motivo posto alla sua base, deve essere dichiarato inammissibile. Ribadito che la imputazione mossa a carico dell'Esposito ha ad oggetto la ritenuta emissione di n. 11 fatture relative ad operazioni inesistenti emesse in favore della [OSCURATO:PERSONA] negli anni di imposta 2013 e 2014, osserva il Collegio che la circostanza di fatto, riguardante la definizione della posizione giudiziaria del titolare della predetta società, allegata dalla difesa del prevenuto e, secondo l'avviso della medesima, non tenuta nel debito conto da parte del giudice del merito, non ha valenza dirimente atta ad escludere !a penale responsabilità dell'odierno ricorrente.Deve, infatti, rilevarsi in primo luogo che effettivamente nel corso del giudizio di fronte alla Corte partenopea, per la precisione nel corso della udienza del 18 novembre 2021, la difesa dell'Esposito ebbe a depositare in atti una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione VII penale, nel giudizio celebrato a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]/ce, il quale, in esito a tale procedimento, fu mandato assolto, peraltro ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., dalla imputazione a lui allora contestata, avente ad oggetto la violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere egli, nella predetta qualità, contabilizzato e dichiarato, relativamente agli anni di imposta 2013 e 2014, a fine di evadere le imposte, elementi passivi di reddito documentati attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti. Pur considerato che siffatta sentenza, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte partenopea, era effettivamente già divenuta definitiva al momento della sua produzione, atteso che l'accertamento contenuto nella stessa, non essendo stata questa impugnata, era passato in giudicato a decorrere dal 24 maggio 2021, non per questo la stessa è idonea a svolgere un ruolo determinante nel presente giudizio; come infatti, è ben chiarito nella sentenza ora impugnata (ed a prescindere dalla circostanza che non vi sono elementi per potere affermare con sicurezza che fra le fatture che l'imputato in tale giudizio aveva portato in deduzione dall'imponibile vi fossero anche quelle emesse, tramite la propria ditta individuale, dall'Esposito) la assoluzione del Trifari non è stata disposta in funzione del fatto che le fatture da lui inserite nella dichiarazione dei redditi erano reali, ma in funzione del fatto che esse, sebbene emesse da ditte "cartiere" (categoria cui anche la società rappresentata dall'Esposito appartiene), erano finanziariamente riferite ad esborsi effettivamente affrontati dal Trifari. Vi è, peraltro, da rilevare che, in ogni caso, poco potrebbe incidere - se non laddove si fosse accertato che la assoluzione del presunto utilizzatore delle fatture relative ad operazioni inesistenti era legata alla sicura acquisizione del fatto che le operazioni documentate con le predette fatture erano in toto reali - sulla posizione dell'emittente delle fatture la liberazione del presunto utilizzatore dalla accusa di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000. Infatti, trattandosi di reato di pericolo o di mera condotta, il momento perfezionativo, sotto il profilo materiale, si determina con la realizzazione della condotta tipica, quanto al presente caso la emissione delle fatture per operazioni inesistenti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 19 gennaio 2011, n. 1235), sicché non è necessario né che il destinatario di tali documenti ne faccia uso nelle proprie dichiarazioni né, tantomeno, che lo stesso venga, per tale uso, sanzionato penalmente. Esaurito il primo tema dedotto con ricorso dell'Esposito, si tratta, a questo punto, di verificare se la motivazione con la quale la Corte di appello di Napoli ha sostenuto la natura fittizia delle operazioni sottostanti alle fatture emesse dall'Esposito sia sorretta da idonee argomentazioni, oppure se la stessa sia stata adottata in termini manifestamente illogici o in contrasto con disposizioni normative. Ritiene il Collegio che nulla di tutto questo si sia verificato nel caso ora 4t;n esame; considerato, in primo luogo che nessun profilo riconducibile alla denunzia di una violazione di legge è riscontrabile nell'atto impuanatorio, rileva questa Corte che, in termini del tutto plausibili, sotto il profilo della tenuta logica degli argomenti utilizzati, la Corte di merito ha dedotto la fittizietà delle operazioni documentate con le 11 fatture di cui al capo di imputazione; ciò, infatti, essa ha fatto in funzione della estraneità delle prestazioni in tale modo documentate rispetto all'oggetto della impresa personalmente gestita dall'imputato, e ciò anche a volere tenere conto dell'enfatizzato in sede di ricorso mutamento di questo a decorrere dal marzo 2014. Ed invero, premesso che, come riportato nella sentenza ora in scrutinio, le fatture di cui alla imputazione riguardano prestazioni in materia di posa in opera di impiantistica per lo più elettrica, sfugge la rilevanza dell'avvenuto mutamento, invero di per sé singolare, del core business svolto dalla ditta individuale dell'Esposito, originariamente rivolto al commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche e, a decorrere come detto dal marzo 2014 (e quindi, a tacer d'altro, in epoca successiva alla emissione di parte delle fatture verso la [OSCURATO:PERSONA] srl, risalendo queste anche al 2013), convertito nel "commercio all'ingrosso di utensileria meccanica in genere, prodotti oleodinamici, pneumatici e carpenteria metallica". Si tratta, infatti, in ogni caso di categorie imprenditoriali fra loro eterogenee rispetto all'oggetto delle prestazioni documentate nelle fatture, di tal che, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto che l'avvenuto mutamento di destinazione industriale della attività svolta dall'Esposito non costituiva dato di fatto rilevante ai fini della affermazione della "Genuinità" delle fatture di cui al capo di imputazione.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a