CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] &tu- 449" Cks"ts 44.444nMt.j. 4,a; ••,e_ covu, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'indagato nei confronti del provvedimento con cui il Gip di Pescara gli ha applicato la misura cautelare in carcere in ordine a molteplici episodi di cessione e illecita detenzione di hashish e cocaina, nonché per detenzione di arma clandestina. 2. Con un unico motivo, deduce violazione dell'art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. ed inadeguatezza della motivazione ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen., sostenendosi, in particolare, la mancanza di proporzionalità e gradualità della misura applicata e la mancanza di autonoma valutazione riguardo all'inadeguatezza di misure meno afflittive. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Alle doglianze difensive, unicamente concernenti l'adeguatezza della misura in corso e riproposte peraltro in termini assai generici nel presente ricorso, l'impugnata ordinanza ha offerto una motivazione del tutto esente dalle sollevate censure. Preliminarmente ricordato come, rispetto alle esigenze cautelari, il Gip abbia enucleato i singoli profili di pericolosità sociale riferibili ai singoli indagati ed abbia operato una valutazione individualizzata delle ragioni per le quali l'unica misura adeguata risulta essere quella carceraria - perché l'unica idonea ad interrompere la rete di contatti tra gli indagati, tra cui l'odierno ricorrente, e gli altri soggetti operanti nel settore del narcotraffico -, ha formulato le seguenti considerazioni integrative: la ragione per la quale al [OSCURATO:PERSONA] è ascritto un numero inferiore di capi di incolpazione risiede semplicemente nel fatto che, come emerso dalle indagini, egli rivestiva una posizione distinta da quella del Patanè e del [OSCURATO:PERSONA] (spacciatori di calibro elevato), poiché non risultante direttamente implicato nell'illecito traffico che avveniva sotto la copertura di delivery dell'attività della "[OSCURATO:PERSONA]", costituita appositamente per proseguire lo spaccio di stupefacenti durante il periodo delle restrizioni alla libertà di movimento dovute alla pandemia da Covid-19. Ciò non significa, tuttavia, che si tratti di una posizione meno grave e meritevole di un presidio cautelare meno afflittivo, giacché, afferma il Tribunale del riesame, l'odierno ricorrente risulta avere una propria autonoma e significativa capacità di inserimento nel circuito del traffico di stupefacenti, nell'ambito del quale egli rifornisce il [OSCURATO:PERSONA] di quantità significative di varie partite di cocaina con carattere di abitualità, come si evince con chiarezza dalle conversazioni intercettate. Egli, peraltro, non si limitava a rifornire di cocaina il [OSCURATO:PERSONA], giacché disponeva di una rete di clienti più vasta, non altrimenti collegati tra loro, a cui cedeva anche hashish, come desumibile dai molteplici capi di incolpazione a lui ascritti e oggetto delle puntuale attività di riscontro da parte della polizia giudiziaria. Lo spessore criminale del ricorrente è risultato vieppiù corroborato dalla disponibilità di un'arma da sparo di micidiale offensività, reperita nel mercato nero delle armi (come testimoniato dalla matricola abrasa). A fronte dell'anzidetta articolata rete di contatti, il Tribunale del riesame ha congruamente ritenuto che il pericolo di reiterazione non possa essere scongiurato neppure con la misura degli arresti domiciliari presidiati dallo strumento di controllo del braccialetto elettronico, atteso che questo si limita a segnalare l'allontanamento dal domicilio coatto, ma non impedisce ulteriori contatti, telefonici o personali, con altri soggetti, acquirenti di droga o spacciatori: il braccialetto elettronico, inoltre, presuppone pur sempre un certo grado di affidabilità degli indagato che, allo stato, non è emerso, considerati il casellario giudiziale e la condotta non collaborativa tenuta in sede di interrogatorio. 3. In sostanza, con riguardo alle condizioni di attualità e concretezza delle specifiche esigenze cautelari, nonché alla proporzione della misura cautelare adottata, il Tribunale di L'Aquila non solo ha dimostrato di aver preso cognizione del contenuto e delle ragioni dell'originaria ordinanza cautelare ma l'ha integrata con le anzidette proprie considerazioni. Quanto alla asserita mancata indicazione delle "concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure" (art. 292, comma secondo, lett. c bis, cod. proc. pen.), è sufficiente richiamare il principio, correttamente citato dall'ordinanza impugnata, a mente del quale la nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non può discendere dalla mera, formale omissione di detta indicazione, quando risulti evidente, dal complesso motivazionale, l'incidenza assoluta e prevalente che hanno assunto le considerazioni riferibili alla gravità della pericolosità sociale e dalla personalità dell'indagato; condizione, questa, in presenza della quale la motivazione sul punto ben può, quindi, essere integrata dal Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 46223 del 02/12/2005, Neri, Rv. 232922 - 01). Cosa che è, per l'appunto, avvenuta nel caso di specie. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3