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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 23441/2026

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litato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 1181/2024 del Tribunale di Novara che hadichiarato l’imputato responsabile in ordine al reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 e lo hacondannato alla pena pecuniaria di euro 1.200 di ammenda;che il ricorso – col quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 4legge n. 110/1975 e correlato vizio di motivazione – è stato proposto per motivi nonconsentiti in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze fattuali e, al contempo, dicontenuto rivalutativo, laddove si deduce la pretesa insussistenza delle circostanze di tempoe di luogo qualificanti l’arma in questione e che “l’utensile preteso offensivo, in realtà, sitrovava occultato all’interno del cd. domicilio mobil” del ricorrente “e non era stato affatto dalui portato fuori di esso” (pag. 2 ricorso), come tali non consentite in questa sede, perchévolte a prefigurare una diversa e alternativa lettura (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv 280601-01) estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici dimerito;che laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo dellasentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motividiversi da quelli deducibili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con lequali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scanditedalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata(sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 7, n. 21018del 5/4/2023, Amato, non mass.; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motiv.; Sez. 6,n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base diprincipi rilevanti anche al ricorso per cassazione);che, pertanto, il ricorso, in quanto deduce doglianze rivalutative e fattuali, va dichiaratoinammissibile, in quanto non consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero(Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
litato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 1181/2024 del Tribunale di Novara che hadichiarato l’imputato responsabile in ordine al reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 e lo hacondannato alla pena pecuniaria di euro 1.200 di ammenda;che il ricorso – col quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 4legge n. 110/1975 e correlato vizio di motivazione – è stato proposto per motivi nonconsentiti in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze fattuali e, al contempo, dicontenuto rivalutativo, laddove si deduce la pretesa insussistenza delle circostanze di tempoe di luogo qualificanti l’arma in questione e che “l’utensile preteso offensivo, in realtà, sitrovava occultato all’interno del cd. domicilio mobil” del ricorrente “e non era stato affatto dalui portato fuori di esso” (pag. 2 ricorso), come tali non consentite in questa sede, perchévolte a prefigurare una diversa e alternativa lettura (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv 280601-01) estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici dimerito;che laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo dellasentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motividiversi da quelli deducibili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con lequali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scanditedalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata(sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 7, n. 21018del 5/4/2023, Amato, non mass.; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motiv.; Sez. 6,n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base diprincipi rilevanti anche al ricorso per cassazione);che, pertanto, il ricorso, in quanto deduce doglianze rivalutative e fattuali, va dichiaratoinammissibile, in quanto non consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero(Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 23441/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris