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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2025

ECLI:EU:T:2025:173
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0178_RES

[OSCURATO:PERSONA]178/24

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europea Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 febbraio 2025 «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi alla produzione di vaccini contro la COVID-19 – Diniego implicito di accesso – Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso – Non luogo a statuire» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto avverso una decisione implicita di rigetto da parte di un’istituzione concernente una domanda di accesso a documenti – Decisione revocata a seguito dell’adozione di una decisione esplicita successiva da parte dell’istituzione – Ricorrente che ha proposto ricorso contro quest’ultima decisione – Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punti 21-24) Atti delle istituzioni – Revoca – Presupposti – Termine ragionevole – Ambito di applicazione –Decisione confermativa esplicita che comporta la revoca di una decisione implicita su una domanda confermativa di accesso ai documenti – Esclusione – Atto revocato costitutivo di un diritto – Insussistenza –Rischio per l’istituzione di sottrarsi a qualsiasi controllo giurisdizionale – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punti 31-33) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso avverso una decisione di un’istituzione che concede un accesso più ampio ai documenti controversi adottata dopo una decisione di rigetto di una domanda di accesso a detti documenti – Effetti – Equiparazione a una revoca di detta decisione di rigetto, in mancanza di revoca esplicita – Assenza (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punto 35) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Fondamento di un eventuale ricorso per risarcimento – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 38) [OSCURATO:PERSONA], investito di un ricorso di annullamento, lo respinge con un'ordinanza di non luogo a statuire nella quale constata che il ricorso è divenuto privo di oggetto, sulla base della distinzione tra, da un lato, un'ipotesi di revoca dell'atto impugnato in caso di adozione di una decisione esplicita di rigetto che confermi la decisione implicita precedente e, dall'altro, un'ipotesi di caducazione a causa dell'accesso ai documenti richiesti.

Tale distinzione consente di delimitare più chiaramente l'ambito di applicazione della giurisprudenza relativa alla persistenza dell'oggetto della controversia al fine di evitare che si ripeta l'illegittimità contestata o per facilitare eventuali ricorsi per risarcimento danni, in quanto la stessa è applicabile solo nella seconda ipotesi.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] europea l'accesso a vari documenti ( 1 ) relativi alla produzione di vaccini contro la COVID-19. [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto a tale domanda concedendo un accesso parziale a una relazione di valutazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

Di conseguenza, la ricorrente ha presentato una domanda confermativa ( 2 ).

In assenza di risposta a detta domanda, entro i termini stabiliti ( 3 ), la ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo l'annullamento della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] che rigettava la sua domanda confermativa (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Dopo la proposizione di detto ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, in risposta alla domanda confermativa, una decisione confermativa esplicita ( 4 ).

Con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso un accesso parziale più ampio alla relazione dell’EMA e, per il resto, ha confermato esplicitamente il rigetto della domanda confermativa della ricorrente.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, per quanto riguarda il rigetto esplicito della domanda confermativa, il Tribunale dichiara che l'adozione della decisione confermativa esplicita, nella parte in cui respinge la domanda della ricorrente, ha avuto l'effetto di revocare parzialmente la decisione impugnata e ha quindi comportato la cessazione, al riguardo, dell'oggetto del presente ricorso, che mirava all'annullamento di quest'ultima.

Infatti, il Tribunale ricorda che un'istituzione, quando adotta una decisione esplicita di rigetto di una domanda confermativa di accesso ai documenti, procede alla revoca della decisione implicita di rigetto di tale domanda.

Tale revoca dell'atto impugnato, tenuto conto del suo carattere retroattivo, comporta la cessazione dell'oggetto della controversia.

In un siffatto caso, l’esame del ricorso proposto contro la decisione implicita non può essere giustificato né dall’obiettivo di evitare che si ripeta l’illegittimità contestata né da quello di facilitare un eventuale ricorso per risarcimento, poiché tali obiettivi possono essere realizzati con l’esame del ricorso proposto contro la decisione esplicita.

Il Tribunale aggiunge che la revoca retroattiva di un atto amministrativo illegittimo costitutivo di un diritto deve avvenire entro un termine ragionevole.

Tuttavia, la decisione impugnata, che è una decisione di rigetto della domanda della ricorrente, non rappresenta nei confronti di quest'ultima un atto costitutivo di diritti.

Inoltre, la condizione che subordina la revoca di un atto all'illegittimità di quest'ultimo si applica in settori in cui occorre evitare che tale revoca consenta ad un'istituzione di sottrarsi a qualsiasi controllo giurisdizionale della sua attività.

Orbene, l'adozione di una decisione confermativa esplicita non comporta un siffatto rischio.

Al contrario, essa consente al richiedente di conoscere la motivazione del rigetto che l'istituzione ha disposto nei suoi confronti.

Pertanto, la ricorrente non ha più interesse ad ottenere l'annullamento del rigetto implicito della sua domanda confermativa di accesso ai documenti poiché tale decisione implicita è stata successivamente confermata da una decisione esplicita di rigetto.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'accesso parziale più ampio concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla relazione dell'EMA, il Tribunale ricorda che la semplice concessione di un accesso ai documenti controversi disposta dopo il rigetto di una domanda, senza che l'istituzione, con l'adozione di una revoca espressa, riconosca il proprio errore, non può essere considerata una revoca.

In proposito, il Tribunale precisa che la caducazione delle decisioni impugnate, sopravvenuta dopo la presentazione del ricorso, non comporta, di per sé sola, l’obbligo per lo stesso di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire alla data di pronuncia della sentenza.

Pertanto, la ricorrente può conservare un interesse all'annullamento della decisione impugnata ai fini di un eventuale ricorso per responsabilità, in quanto l'accesso parziale più ampio alla relazione dell'EMA le è stato concesso solo al momento dell'adozione della decisione confermativa esplicita.

Tuttavia, un ricorrente non può fondare il proprio interesse ad agire semplicemente invocando la possibilità di proporre in futuro un ricorso diretto al risarcimento del danno, senza addurre elementi concreti riguardanti le conseguenze dell’asserita illegittimità sulla sua situazione e la natura del danno che lo stesso avrebbe subito e che un siffatto ricorso mirerebbe a far risarcire.

Orbene, il Tribunale constata che la ricorrente non fornisce alcun elemento concreto in tal senso.

Di conseguenza, ella non può legittimamente opporsi al non luogo a statuire sostenendo che un eventuale accertamento dell'illegittimità della decisione impugnata le consentirebbe poi di proporre un ricorso per risarcimento destinato a riparare il danno che tale decisione le avrebbe causato. ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2001, L 145, pag. 43 ). ( 2 ) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. ( 3 ) Previsti all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001. ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0178_RES [OSCURATO:PERSONA]178/24 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 febbraio 2025 «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi alla produzione di vaccini contro la COVID-19 – Diniego implicito di accesso – Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso – Non luogo a statuire» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto avverso una decisione implicita di rigetto da parte di un’istituzione concernente una domanda di accesso a documenti – Decisione revocata a seguito dell’adozione di una decisione esplicita successiva da parte dell’istituzione – Ricorrente che ha proposto ricorso contro quest’ultima decisione – Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punti 21-24) Atti delle istituzioni – Revoca – Presupposti – Termine ragionevole – Ambito di applicazione –Decisione confermativa esplicita che comporta la revoca di una decisione implicita su una domanda confermativa di accesso ai documenti – Esclusione – Atto revocato costitutivo di un diritto – Insussistenza –Rischio per l’istituzione di sottrarsi a qualsiasi controllo giurisdizionale – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punti 31-33) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso avverso una decisione di un’istituzione che concede un accesso più ampio ai documenti controversi adottata dopo una decisione di rigetto di una domanda di accesso a detti documenti – Effetti – Equiparazione a una revoca di detta decisione di rigetto, in mancanza di revoca esplicita – Assenza (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punto 35) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Fondamento di un eventuale ricorso per risarcimento – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 38) [OSCURATO:PERSONA], investito di un ricorso di annullamento, lo respinge con un'ordinanza di non luogo a statuire nella quale constata che il ricorso è divenuto privo di oggetto, sulla base della distinzione tra, da un lato, un'ipotesi di revoca dell'atto impugnato in caso di adozione di una decisione esplicita di rigetto che confermi la decisione implicita precedente e, dall'altro, un'ipotesi di caducazione a causa dell'accesso ai documenti richiesti. Tale distinzione consente di delimitare più chiaramente l'ambito di applicazione della giurisprudenza relativa alla persistenza dell'oggetto della controversia al fine di evitare che si ripeta l'illegittimità contestata o per facilitare eventuali ricorsi per risarcimento danni, in quanto la stessa è applicabile solo nella seconda ipotesi. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] europea l'accesso a vari documenti ( 1 ) relativi alla produzione di vaccini contro la COVID-19. [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto a tale domanda concedendo un accesso parziale a una relazione di valutazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Di conseguenza, la ricorrente ha presentato una domanda confermativa ( 2 ). In assenza di risposta a detta domanda, entro i termini stabiliti ( 3 ), la ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo l'annullamento della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] che rigettava la sua domanda confermativa (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Dopo la proposizione di detto ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, in risposta alla domanda confermativa, una decisione confermativa esplicita ( 4 ). Con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso un accesso parziale più ampio alla relazione dell’EMA e, per il resto, ha confermato esplicitamente il rigetto della domanda confermativa della ricorrente. Giudizio del Tribunale In primo luogo, per quanto riguarda il rigetto esplicito della domanda confermativa, il Tribunale dichiara che l'adozione della decisione confermativa esplicita, nella parte in cui respinge la domanda della ricorrente, ha avuto l'effetto di revocare parzialmente la decisione impugnata e ha quindi comportato la cessazione, al riguardo, dell'oggetto del presente ricorso, che mirava all'annullamento di quest'ultima. Infatti, il Tribunale ricorda che un'istituzione, quando adotta una decisione esplicita di rigetto di una domanda confermativa di accesso ai documenti, procede alla revoca della decisione implicita di rigetto di tale domanda. Tale revoca dell'atto impugnato, tenuto conto del suo carattere retroattivo, comporta la cessazione dell'oggetto della controversia. In un siffatto caso, l’esame del ricorso proposto contro la decisione implicita non può essere giustificato né dall’obiettivo di evitare che si ripeta l’illegittimità contestata né da quello di facilitare un eventuale ricorso per risarcimento, poiché tali obiettivi possono essere realizzati con l’esame del ricorso proposto contro la decisione esplicita. Il Tribunale aggiunge che la revoca retroattiva di un atto amministrativo illegittimo costitutivo di un diritto deve avvenire entro un termine ragionevole. Tuttavia, la decisione impugnata, che è una decisione di rigetto della domanda della ricorrente, non rappresenta nei confronti di quest'ultima un atto costitutivo di diritti. Inoltre, la condizione che subordina la revoca di un atto all'illegittimità di quest'ultimo si applica in settori in cui occorre evitare che tale revoca consenta ad un'istituzione di sottrarsi a qualsiasi controllo giurisdizionale della sua attività. Orbene, l'adozione di una decisione confermativa esplicita non comporta un siffatto rischio. Al contrario, essa consente al richiedente di conoscere la motivazione del rigetto che l'istituzione ha disposto nei suoi confronti. Pertanto, la ricorrente non ha più interesse ad ottenere l'annullamento del rigetto implicito della sua domanda confermativa di accesso ai documenti poiché tale decisione implicita è stata successivamente confermata da una decisione esplicita di rigetto. In secondo luogo, per quanto riguarda l'accesso parziale più ampio concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla relazione dell'EMA, il Tribunale ricorda che la semplice concessione di un accesso ai documenti controversi disposta dopo il rigetto di una domanda, senza che l'istituzione, con l'adozione di una revoca espressa, riconosca il proprio errore, non può essere considerata una revoca. In proposito, il Tribunale precisa che la caducazione delle decisioni impugnate, sopravvenuta dopo la presentazione del ricorso, non comporta, di per sé sola, l’obbligo per lo stesso di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire alla data di pronuncia della sentenza. Pertanto, la ricorrente può conservare un interesse all'annullamento della decisione impugnata ai fini di un eventuale ricorso per responsabilità, in quanto l'accesso parziale più ampio alla relazione dell'EMA le è stato concesso solo al momento dell'adozione della decisione confermativa esplicita. Tuttavia, un ricorrente non può fondare il proprio interesse ad agire semplicemente invocando la possibilità di proporre in futuro un ricorso diretto al risarcimento del danno, senza addurre elementi concreti riguardanti le conseguenze dell’asserita illegittimità sulla sua situazione e la natura del danno che lo stesso avrebbe subito e che un siffatto ricorso mirerebbe a far risarcire. Orbene, il Tribunale constata che la ricorrente non fornisce alcun elemento concreto in tal senso. Di conseguenza, ella non può legittimamente opporsi al non luogo a statuire sostenendo che un eventuale accertamento dell'illegittimità della decisione impugnata le consentirebbe poi di proporre un ricorso per risarcimento destinato a riparare il danno che tale decisione le avrebbe causato. ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2001, L 145, pag. 43 ). ( 2 ) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. ( 3 ) Previsti all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001. ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001.