CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03878/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA] (cl. 36) e rigetto degli altri ricorsi. sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (c1.36), [OSCURATO:PERSONA] (c1.90), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento dei ricorsi . Sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (c1.90) e [OSCURATO:PERSONA], che chiede raccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava l'estinzione per prescrizione - già dichiarata dal Giudice per l'udienza preliminare - del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni contestato al [OSCURATO:PERSONA]. Confermava le condanne per i delitti di intestazione fittizia, contestati a tutti i ricorrenti, limitatamente alle condotte consumate successivamente al 30 aprile 2013. Confermava le diposizioni relative alla confisca. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] che deducevano: 2.1. vizio di motivazione: nel riqualificare il delitto di estorsione, contestato al capo a), in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sarebbe stata travisata la testimonianza della persona offesa, dalla quale non sarebbe emersa alcuna condotta coercitiva ascrivibile al ricorrente; 2.2. violazione di legge (art. 522 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione; la riqualificazione della condotta contestata al capo a) avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza; il Filosa sarebbe stato ritenuto responsabile per una condotta mai contestata; la condotta denunciata, ovvero l'aggressione della vittima da parte di due persone non identificate, non sarebbe riconducibile al violento recupero del credito ritenuto provato dalla Corte di appello. Sarebbe stato violato il diritto di difesa dell'imputato che non avrebbe avuto la possibilità di dedurre sulla "nuova" imputazione; 2.3. violazione di legge (art. 120 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la riqualificazione operata dalla Corte d'appello avrebbe imposto la verifica della sussistenza della condizione di procedibilità, che, nel caso di specie, non sarebbe sussistente, tenuto conto che nessuna querela sarebbe stata sporta dalla persona offesa; l'assenza della condizione di procedibilità avrebbe dovuto essere ritenuta "prevalente" rispetto alla rilevata prescrizione, tenuto conto che, in mancanza di tale condizione, non sarebbe stato possibile procedere ad alcun accertamento sulla penale responsabilità. 2.4. Violazione di legge (art. 12-quinquies, L. 356 del 1992) e vizio di motivazione in relazione ai reati di intestazione fittizia: non sarebbe stato provato né l'elemento oggettivo, né quello soggettivo del reato contestato; mancherebbero, infatti, sia la dimostrazione della provenienza delle risorse economiche per l'acquisto dei beni in relazione ai quali si contesta l'intestazione fittizia, sia la valutazione della proporzione tra i redditi leciti disponibili e quelli necessari per l'acquisizione dei beni oggetto di intestazione fittizia;con riferimento all'elemento soggettivo, mancherebbe, invece, la dimostrazione del fatto che il soggetto interponente abbia potuto immaginare come "possibile" la richiesta di applicazione nei suoi confronti di una misura patrimoniale, non essendo sufficienti, a tal fine, il mero timore di poterne essere destinatario; in sintesi: si deduceva che sarebbero carenti (a) l'accertamento della sproporzione tra il reddito dei presunti interposti ed il complesso degli acquisti eseguiti, (b) la verifica della provenienza della somma di denaro dal presunto interponente, (c) la prova dell'elemento psicologico; 2.5.violazione di legge (art. 157 e ss. cod. pen.) in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi g) ed e) della rubrica: si deduceva che il tempo di sospensione - pari ottantaquattro giorni - sarebbe stato erroneamente computato, sicché i reati si sarebbero estinti prima della pronuncia della sentenza impugnata; si deduceva che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non poteva essere identificato nel maggio del 2014, tenuto conto che l'attività svoltasi in quell'epoca - ovvero l'acquisizione di un'ulteriore quota da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. della "CSI Casalnuovo sviluppo industriale s.r.l." - non sarebbe riconducibile alla condotta contestata, essendo un post factum, correlato al semplice mantenimento dello status quo. 2.6. Violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze atipiche, che sarebbero state denegate sulla base di una motivazione sommaria, che non avrebbe tenuto conto della necessità di mitigare il trattamento sanzionatorio, anche in relazione al fatto che gli aumenti per la continuazione erano stati quantificati in misura elevata. 3. Ricorrevano per cassazione anche i difensori di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 90), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 36) ed [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali era stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 12 quinquiesl. 356 del 1992 in qualità di intestatari fittizi. Si deduceva: 3.1. Violazione di legge (art. 12-quinquies L. 356 del 1992) e vizio di motivazione: si ribadivano le carenze motivazionali dedotte in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo di ricorso; 3.2. violazione di legge (art. 150 cod. pen.): non sarebbe stata dichiarata l'estinzione del reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] (c1.36) per morte dell'imputato. 3.3. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.): si deduceva che i reati contestati ai capi d), g), ed e) si sarebbe estinti per prescrizione prima della sentenza di appello, ribadendo le ragioni avanzate con il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]; 3.4. violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state denegate sulla base di una motivazione sommaria, che non avrebbe tenuto conto della necessità di contemperare il trattamento sanzionatorio, anche in relazione al fatto che gli aumenti per la continuazione erano stati quantificati in misura elevata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (ce36) è fondato, in quanto è stata allegato il suo decesso: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato. 2. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (c1/90) sono fondati nella parte in cui denunciano la mancata dichiarazione di estinzione per decorso del termine di prescrizione, relativamente al capo g), con il quale si contesta il reato previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 306 del 1992. I ricorsi sono invece inammissibili nella parte in cui invocano la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato contestato al capo e) della rubrica. 2.1. Il collegio rileva due periodi di sospensione: (a) il primo, che intercorre dal 13 ottobre 2020 al 10 novembre 2020 e non - come indicato dalla Corte di appello - «fino al 20 novembre 2020» (pag. 16 della sentenza impugnata); (b) il secondo, che intercorre dal 30 marzo 2021 al 25 maggio 2021, per un totale di ottantaquattro giorni. Il termine di prescrizione risulta pertanto decorso il 18 febbraio 2020, prima della pronuncia della sentenza impugnata. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo g), perché il reato è estinto per decorso dei termini di prescrizione. Tale pronuncia non osta alla dichiarazione di inammissibilità del resto dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si riafferma infatti che In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). 2.2. Il motivo che invoca il riconoscimento dell'estinzione del decorso del termine di prescrizione in relazione al capo e) non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di "retrodatazione" della data di consumazione del reato, decisione che presuppone una valutazione di merito, non effettuabile in sede di legittimità. Il collegio ribadisce che quando il ricorrente invoca nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in quella sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv. 261525; Sez. 3, n. 796 del 29/11/2005, Rossi, Rv. 233322). A ciò si aggiunge, con specifico riguardo a quanto allegato con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che le condotte loro ascritte ai capi d) e g), contrariamente a quanto dedotto, non risalivano al 2012, ma al 2014 (al 21 luglio 2014 per la condotta contestata al capo d) ed al 22 maggio 2014 per la condotta contestata al capo e): il che non consente di ritenere decorso il termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile nel resto. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Si contesta la legittimità della sentenza, nella parte in cui ha confermato l'estinzione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per decorso del termine di prescrizione, deducendo il travisamento della testimonianza della persona offesa in ordine alla sussistenza di una condotta coercitiva ascrivibile al ricorrente. Il collegio ribadisce l'interpretazione offerta dalle Sezioni unite secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). Nel caso in esame non emergeva alcun elemento che ostasse ictu °culi alla conferma della responsabilità. Il racconto della vittima veniva scrutinato con accuratezza e ritenuto attendibile; il narrato dell'offeso veniva, peraltro, ampiamente confermato dalle dichiarazioni del Sasso che riferiva che il Filosa aveva minacciato la persona offesa facendosi aiutare da persone di nazionalità rumena o albanese (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, che non può essere rivisitata in sede di legittimità, dove è preclusa la valutazione della capacità dimostrativa delle prove. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: non si rileva alcuna immutazione della contestazione, tenuto conto (a) che si era proceduto alla correzione del capo di imputazione indicando correttamente la vittima, (b) che, quanto alla causale dell'azione coercitiva - ovvero la riscossione del credito vantato nei confronti del Cozzolino - la stessa contribuisce ad integrare l'elemento soggettivo, dato che individua il movente dell'azione violenta, inizialmente inquadrata nella fattispecie estorsiva: la mancata indicazione di tale causale nel capo di imputazione non implica, dunque, alcuna immutazione del fatto, anche tenuto conto che, sul tema delle ragioni che avevano sorretto l'azione minatoria, il ricorrete aveva potuto difendersi nel corso di tutta la progressione processuale. 3.3. Il terzo motivo, con il quale si allega la mancanza della condizione di procedibilità per reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è manifestamente infondato. In via preliminare il collegio riafferma che la declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato (Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014, Salmeri, Rv. 262820 - 01; Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372 - 01) Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, la querela risulta essere stata presentata come emerge con chiarezza dalla sentenza di primo grado che, a pag. 31, rileva la sussistenza della volontà di perseguire gli autori della condotte illecite nelle plurime denunce presentate dalla persona offesa. 3.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Si denuncia, invero genericamente la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato in allora previsto dall'art. 12-quínquies d.l. 306 del 1992. Sul punto il collegio ribadisce che il reato di intestazione fittizia viene integrato ogni volta che si accerta che un bene sia trasferito al fine di eludere le misure di prevenzione o di agevolare attività di ricettazione riciclaggio o reimpiego, mentre non è richiesto alcun accertamento sulla provenienza illecita delle risorse che sono state utilizzate ab origine per l'acquisto del bene. E 'stato infatti autorevolmente affermato che l'art. 12-quinquies del di. n. 306 del 1992 «delinea un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente. Il disvalore della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l' utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali» (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 2187680). Sviluppando tali indicazioni la giurisprudenza ha altresì chiarito che per esservi "fittizia attribuzione della titolarità" è necessario che il bene sia stato acquistato (o realizzato) con risorse del soggetto che vuole "schermare" il suo investimento patrimoniale al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione e che, per tale ragione, attribuisce fittiziamente la titolarità formale al terzo. Dunque ad essere incriminata non è la generica "disponibilità" di un bene in capo al soggetto che non ne risulta essere titolare formale quanto la specifica condotta di fittizia attribuzione della titolarità al fine elusivo indicato, non rilevando per l'integrazione del reato l'accertamento dell'illecita provenienza della provvista (Sez. 2 -, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216 - OSez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128 Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024). Con riguardo all'elemento soggettivo la giurisprudenza ha inoltre chiarito che lo "scopo elusivo", che connota il dolo specifico, prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, senza che rilevi quello che potrebbe esserne l'esito (Sez. 5, n. 5541 del 15/01/2009, Corsini e altri, Rv. 243163; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri e altri, Rv. 250356; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017 -, D'Agostino, Rv. 270480). In sintesi, si riafferma che la norma persegue infatti l'obiettivo di evitare manovre di soggetti anche solo "potenzialmente" assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto: con giurisprudenza che si condivide si è affermato, infatti, che il delitto di trasferimento fraudolento di valori deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015 - dep. 2016, Zummo, Rv. 266438); le valutazioni in ordine alla legittimità della provenienza dei beni rilevano invece in altri ambiti e, segnatamente, ai fini delle valutazioni relative alla confisca allargata o di prevenzione, ma non riguardano il reato di trasferimento fraudolento di valori (ora trasfuso nell'art. 512-bis cod. pen.), che colpisce le condotte anche solo potenzialmente elusive di eventuali misure di prevenzione patrimoniale, e che risulta integrato attraverso l'accertamento del "trasferimento con fine elusivo", non essendo necessario che l'indagine si estenda all'accertamento della illiceità della provvista utilizzata per l'acquisto dei beni fraudolentemente trasferiti. Dunque le censure proposte, centrate sulla mancata dimostrazione della provenienza illecita dei beni e sulla proporzione tra risorse leciti ed i beni oggetto di intestazione fittizia, sono manifestamente infondate in quanto non pertinenti. 3.5. Anche il motivo che contesta la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. In materia si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso di specie la Corte di appello rilevava l'assenza di elementi postivisi idonei a sostenere la concessione delle invocate attenuanti (pag. 42 della sentenza impugnata) con decisione prova di vizi logici, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 4. Sono inammissibili, ove non accolti anche i ricorsi proposti nei confronti dei restanti ricorrenti. 4.1. Tutti i ricorrenti, condannati per il reato in allora previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 306 del 1992 ripropongono le questioni avanzate con il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di doglianze manifestamente infondate per le ragioni illustrate al § 3.4.. 4.2. Le richieste di retrodatazione al fine di lucrare la prescrizione per i capi d) e g) non sono consentite, in quanto presuppongono una valutazione di merito, non effettuabile in sede di legittimità (si richiama quanto osservato al § 2.2.). Sia la provenienza delle risorse dall'interponente, che la finalità elusiva, e dunque il profilo soggettivo degli interposti, sono stati accuratamente dimostrati (rispettivamente alle pagg. 31 e 32 ed alle pagg. 33 e 34 della sentenza impugnata), mentre nessun rilievo assume l'accertamento della provenienza illecita delle risorse e la proporzione tra risorse lecite e valore dei beni interposti. 4.3. Le doglianze in ordine alla legittimità del diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate in quanto la Corte di appello non rinveniva elementi positivi a sostegno della loro concessione, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche richiamte al § 3.5. (pag. 42 della sentenza impugnata). Quanto alle censure proposte nei confronti della eccessività degli aumenti per la continuazione, il collegio rileva che le stese sono, oltre che generiche, manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale effettuava una accurata valutazione della gravità delle condotte, che si riverberava sulla quantificazione degli aumenti per la continuazione, i quali - in accoglimento delle doglianze proposte con la prima impugnazione - venivano sensibilmente ridotti (pag. 43 della sentenza impugnata). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1936) perche' il reato e' estinto per morte dell'imputato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1990), limitatamente al reato di cui al capo g), perche' il reato e estinto per prescrizione, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1990). Dichiara in