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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 36994/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia pronunciata in data 11 giugno 2021, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta rispettivamente il travisamento della prova per errata valutazione delle dichiarazioni dei testi e l'illogicità della motivazione sull'accertamento della funzionalità del dispositivo ricetrasmettitore, sono inammissibili perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sforniti del requisito dell'autosufficienza e della dedotta decisività a disarticolare il ragionamento probatorio, richiesti in caso di travisamento; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia pronunciata in data 11 giugno 2021, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta rispettivamente il travisamento della prova per errata valutazione delle dichiarazioni dei testi e l'illogicità della motivazione sull'accertamento della funzionalità del dispositivo ricetrasmettitore, sono inammissibili perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sforniti del requisito dell'autosufficienza e della dedotta decisività a disarticolare il ragionamento probatorio, richiesti in caso di travisamento; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36994/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris