CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 36994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia pronunciata in data 11 giugno 2021, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta rispettivamente il travisamento della prova per errata valutazione delle dichiarazioni dei testi e l'illogicità della motivazione sull'accertamento della funzionalità del dispositivo ricetrasmettitore, sono inammissibili perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sforniti del requisito dell'autosufficienza e della dedotta decisività a disarticolare il ragionamento probatorio, richiesti in caso di travisamento; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente