CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2021
Cassazione n. 37825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo heminserzatur - II" IP dr l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentate dalla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Genova in data 18 gennaio 2021 e dalla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Genova in data 29 giugno 2021. Con dette decisioni, tra loro conformi, è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i reati di omicidio volontario (commesso il 23.04.2019) e di illegale detenzione e porto di arma, con condanna alla pena dell'ergastolo, ritenuta la continuazione tra i due reati ed applicata la circostanza aggravante della premeditazione. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per il reato di cui agli artt. 575, 577, co. 1 n. 3), cod. pen. perché, il giorno 23 aprile 2019, giunto a bordo dell'autovettura BMW, condotta da [OSCURATO:PERSONA], al parcheggio multipiano annesso al supermercato Conad di Chiavari, ove sapeva di trovare [OSCURATO:PERSONA] ne cagionava la morte attingendolo con un colpo di pistola. In particolare, esplodeva da una distanza non inferiore a 40/50 cm un unico colpo dal revolver marca Astra calibro 38, procurando gravi lesioni cranio-encefaliche, che determinavano il collasso cardiaco-circolatorio, causa della morte di [OSCURATO:PERSONA]. Vi sono poi le correlate contestazioni in tema\detenzione e porto dell'arma, nonché di detenzione delle cartucce rinvenute in sede di perquisizione il 23 ottobre del 2019. 2. La decisione di primo grado. 2.1 La ricostruzione dei fatti è il frutto di una complessa attività di indagine svoltasi tramite l'analisi, oltre alla prova generica, delle immagini delle telecamere della zona ove si è verificato il fatto e delle intercettazioni ambientali, in una con l'esame del traffico telefonico delle utenze transitate nel luogo del delitto nonché delle utenze della vittima, dell'imputato e di persone da loro conosciute. A tali dati si sono unite, essenzialmente, le dichiarazioni rese dall'imputato e da [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Va premesso che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non contesta - con l'atto di ricorso - l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di omicidio (dopo la iniziale negazione resa nell'interrogatorio del 30 settembre 2019, nel corso del quale accusava [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso l'omicidio, Tiscornia nell'interrogatorio del 23 ottobre 2019 ha ammesso di aver utilizzato l'arma contro [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'incontro fissato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ed ha fornito indicazioni idonee a determinare il recupero dell'arma) ma la ricorrenza dell'aggravante della premeditazione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ciò tuttavia impone l'esposizione - sia pur sintetica - delle principali argomentazioni espresse nelle decisioni di merito in ragione della necessità di apprezzare in modo congruo la valenza delle doglianze difensive. 2.3 Il fatto di reato, per come rappresentato nelle decisioni di merito, si verifica in ragione di una complessa vicenda relazionale ed economica che vede inizialmente coinvolti [OSCURATO:PERSONA] (già collaboratore di giustizia relativamente a vicende di mafia) e [OSCURATO:PERSONA], donna con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto una relazione sentimentale e di cui si sarebbe servito per la fittizia intestazione di una gioielleria. Nel corso del 2017 i rapporti tra i due si incrinano, sia sul piano personale che su quello economico, ed entra in scena - a sostegno della Escobar - il nuovo amante di costei, appunto [OSCURATO:PERSONA]. La versione resa dal Tiscornia tende ad escludere, nel fatto di reato, il coinvolgimento della Escobar (così come della sua amica [OSCURATO:PERSONA], che ebbe ad accompagnarlo sul luogo teatro dei fatti) e si muove su un profilo di sostanziale 'reazione' ad una condotta provocatoria e aggressiva del [OSCURATO:PERSONA]. La decisione di primo grado, per le ragioni esposte di seguito, ritiene di contro che Tiscornia abbia scientemente e fermamente programmato e realizzato l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di 'consolidare' il proprio rapporto con la Escobar, come sarebbe dimostrato dai contenuti di conversazioni tra i due, oggetto di captazione (v. pag. 45 della sentenza di primo grado). 2.4 Dopo aver esposto le risultanze istruttorie, la Corte di primo grado ritiene le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], seppur in parte reticenti, utili per la ricostruzione del fatto e della condotta tenuta dal Tiscornia. Oltre a quanto accaduto il giorno dell'omicidio, è ritenuto significativo (proprio in rapporto alla sussistenza della premeditazione) che la Gaggiani abbia coadiuvato il Tiscornia sia nella vicenda accaduta nel mese di agosto del 2018 che nei 'sopralluoghi' effettuati nei pressi del multipiano Conad nel mese di febbraio del 2019.In sostanza Tiscornia, in occasione dell'omicidio, al fine di non farsi riprendere dalle telecamere della zona, si recava al parcheggio multipiano annesso al supermercato Conad ottenendo un passaggio in auto dalla Gaggiani, che lo aveva lasciato al terzo piano del posteggio intorno alle 19.40. [OSCURATO:PERSONA], passando dalla scala antincendio esterna al parcheggio, raggiungeva il quinto piano ove sorprese la vittima (il [OSCURATO:PERSONA] giuqueva al multipiano alle ore 20.20), perché sapeva l'ora precisa in cui, come d'abitudine, avrebbe prelevato l'auto a fine giornata di lavoro. Si tratta di un vero e proprio agguato. Tiscornia, si afferma, ne aveva studiato negli ultimi tempi i movimenti appostandosi nei pressi della gioielleria "L'isola preziosa" - dove la vittima lavorava -, come riferito dalla teste Dini, ex dipendente del [OSCURATO:PERSONA], che se ne accorse e lo informò. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado esclude che possa essere avvenuta tra la vittima e l'imputato una significativa colluttazione, come riferito dal Tiscornia, perché non sono stati rilevati sul cadavere segni di lesioni traumatiche al naso, collo, torace, addome, genitali e regioni posteriori. Secondo la Corte, infatti, le piccole escoriazioni all'avambraccio sinistro, alle mani e al ginocchio sinistro della vittima sono compatibili con la caduta a terra del [OSCURATO:PERSONA] dopo il ferimento mortale, dato che quest'ultimo (dopo aver ricevuto il colpo di pistola alla nuca) cadeva certamente non all'indietro, ma in avanti sul lato sinistro. L'azione di fuoco, inoltre, è stata molto rapida, posto che già alle 20.23 il Tiscornia contattava la Gaggiani per raggiungerla al terzo piano del garage (come emerge dai tabulati relativi alla utenza 'coperta' del Tiscornia). Del resto la alternativa 'colluttazione / caduta' era stata evidenziata già in sede di consulenza autoptica. Unica lesione non imputabile alla caduta è quella in regione parietale sinistra. Ciò porta a ritenere una dinamica 'a soprpresa', con iniziale percossa immediatamente seguita dallo sparo, senza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto un reale tempo di reazione. 2.5 La Corte ritiene altresì che il racconto fatto dal Tiscornia a [OSCURATO:PERSONA] nel giorno seguente e alla figlia durante il colloquio in carcere, circa la difesa della vittima, potrebbe essere una vanteria. La Corte di primo grado ritiene infondata la tesi sostenuta dalla difesa dell'appuntamento fissato dal [OSCURATO:PERSONA] per le seguenti ragioni: a) la vittima era in procinto di recarsi a casa del figlio per festeggiare la nascita del nipotino, portando, a tal fine, una torta gelato, che, argomenta la Corte, non avrebbe avuto motivo di avere con sé, se avesse preordinato di affrontare Tiscornia; b) la vittima avrebbe scelto un posto non ripreso dalle telecamere o avrebbe comunque avuto la stessa accortezza dell'imputato di non farsi riprendere dalle telecamere del parcheggio; c) il Tiscornia chiese alla Gaggiani, prima di recarsi al luogo del cosiddetto appuntamento, di fare un giro nelle strade di Chiavari e scese per breve tempo dalla sua auto, ad avviso della Corte, allo scopo di verificare che la vittima si trovasse in negozio. d) il [OSCURATO:PERSONA] giunse al presunto appuntamento con le mani impegnate dall'ombrello, dalla busta con la torta e dalle chiavi della macchina che lo impedivano ulteriormente nei movimenti, congrui, invece, con la volontà di aprire e salire sull'auto che gli era accanto; e) il [OSCURATO:PERSONA] — ex collaboratore di giustizia -era persona particolarmente esperta per il suo passato criminale, per cui se avesse avuto appuntamento con Tiscornia non gli avrebbe voltato le spalle, rischiando di essere colpito, come avvenuto, con un colpo di arma da fuoco alla nuca. I dati obiettivi, secondo la Corte di primo grado, risultano compatibili con un'aggressione avvenuta a sorpresa e alle spalle, verosimilmente iniziata percuotendo [OSCURATO:PERSONA] al capo e quindi sollevandogli il giubbotto per impedirgli qualche reazione, poi, quando questo perdeva l'equilibrio, prima che lo stesso potesse o cadere a terra o voltarsi e reagire, freddandolo, sparando alle spalle a distanza non inferiore di 40-50 centimetri. Provata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] tenesse in mano un coltello, la Corte ritiene che non si possa sapere se la vittima lo tenesse già in mano al momento della sua uscita dall'ascensore, o se riuscisse ad estrarlo e impugnarlo nel momento in cui veniva aggredito alle spalle, non potendosi neppure escludere l'ipotesi che il coltello sia stato posto in mano della vittima dopo la sua morte e dallo stesso Tiscornia per accreditare la tesi di una reazione del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di primo grado ritiene che l'assassino girò il corpo del cadavere in posizione supina, poiché una gamba lasciò traccia sul pavimento e perché la traccia lasciata dal sangue colato dimostra che prima era in posizione opposta.Il palmo destro era sporco, ma non nel punto in cui c'era il manico del coltello che aveva lasciato un'impronta sulla mano avvalorando la tesi secondo cui l'assassino schiacciò la mano con la propria scarpa dopo averci posizionato il coltello. 2.6 Come si è detto, i fatti si sono svolti in un arco di tempo brevissimo, a conferma che l'azione dell'imputato fu fulminea, essendo dimostrato che: alle ore 20.20 [OSCURATO:PERSONA] viene ritratto dalle telecamere mentre sta per entrare nel parcheggio; alle ore 20.23 il Tiscornia contatta la Gaggiani dicendole di tornare all'autovettura; alle ore 20.27 l'autovettura della Gaggiani, con a bordo il Tiscornia, viene ritratta dalle telecamere mentre si allontana dal luogo del delitto. Si ritiene, pertanto, infondata la tesi, sostenuta dal Tiscornia, dell'aggressione da parte del [OSCURATO:PERSONA] che, armato di coltello, avrebbe danneggiato il giubbotto colore chiaro indossato dal Tiscornia. A smentire quest'ultima tesi, secondo la Corte, sono le due seguenti evidenze: le telecamere inquadrano una persona vicino alla Gaggiani vestita di scuro; la Gaggiani ha dichiarato che non notò alcun danno alla giacca quando prelevò l'amico. Ulteriore elemento preso in considerazione dalla Corte è la registrazione, rinvenuta nella memoria del cellulare daila vittima, di un colloquio tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Tiscornia in cui due uomini parlano del contrasto che [OSCURATO:PERSONA] ha con [OSCURATO:PERSONA], amante del Tiscornia al momento del fatto ed ex amante del [OSCURATO:PERSONA], nonché intestataria della gioielleria "Esmeralda" di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Dall'ascolto della conversazione emerge che Adriana vuole ottenere da [OSCURATO:PERSONA] le chiavi di una cassaforte, mentre Tiscornia ha deciso di portarsi da [OSCURATO:PERSONA] perché ritiene debbano accordarsi tra di loro. Secondo la Corte, l'intenzione di Tiscornia non era di sanare il conflitto con la Escobar, ma voleva avvertirlo che la donna, evidentemente in difficoltà perché priva dell'appoggio di [OSCURATO:PERSONA], non lo avrebbe denunciato, se le avesse consegnato l'oro che custodiva nella cassaforte, della quale pretendeva la chiave. Ma la mediazione falliva e la donna presentava la denuncia, che veniva però archiviata. La donna otteneva la somma di 30.000 euro db,Tiscornia, definito da [OSCURATO:PERSONA] "il nuovo pollo da spennare".2.7 La Corte di primo grado, inoltre, ritiene che, a sostegno dell'aggravante della premeditazione,vi siano i seguenti elementi: a) l'episodio del 22 agosto 2018: il [OSCURATO:PERSONA] viene contattato per una vendita di argento - che poi mai si concretizza - dalla Gaggiani e a tal fine invitato ad incontrarsi in una casa; tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA], una volta arrivato nell'appartamento, nell'attesa dell'arrivo di una terza persona che avrebbe dovuto portare l'argento, aveva constatato la presenza di diversi teli in plastica sul pavimento di una stanza, circostanza che gli aveva fatto venire in mente metodologie utilizzate da lui stesso nella pregressa esperienza criminale per far sparire qualcuno, tanto che, spaventato, con una scusa aveva lasciato l'abitazione. [OSCURATO:PERSONA] preoccupato riferisce le modalità dell'appuntamento sia al figlio che ad un Maresciallo dei Carabinieri. Il fatto che, dietro all'incontro tra la Gaggiani e il [OSCURATO:PERSONA],ci fosse l'iniziativa del Tiscornia e che fosse proprio lui la terza persona di cui i due erano in attesa non emerge solamente dalle dichiarazioni rilasciate dalla Gaggiani, ma anche dall'analisi dei tabulati telefonici, che permettono di osservare come il 21 agosto 2018 la donna, prima di contattare [OSCURATO:PERSONA], abbia avuto contatti con Tiscornia e come il 22 agosto quando si reca 0-17 all'appuntamento fosse in costante contatto con quest'ultimo. Elemento congruo con tale ricostruzione è anche la collocazione delle celle dei telefoni di Tiscornia e della Gaggiani nella giornata del 22 agosto 2018. La Corte sostiene che la vendita dell'argento era un mero pretesto: infatti ; i1 Tiscornia, venuto a sapere della volontà della Gaggiani di vendere dell'argento a [OSCURATO:PERSONA], chiede alla donna di organizzare un appuntamento con lo stesso vantando la volontà di vendere anch'egli un ingente quantità di argento. La Corte osserva che, se il Tiscornia fosse stato interessato ad effettuare realmente tale vendita, si sarebbe rivolto ad Adriana e non certo al suo rivale. Inoltre, la Corte evidenzia come il Tiscornia mantenesse i contatti con la Gaggiani tramite un'utenza segreta, intestata ad uno straniero, utilizzandola proprio dal 19 luglio del 2018 (un mese prima dell'appuntamento del 22/8) sino al giorno dell'omicidio; anche la Gaggiani attiva una nuova utenza, di cui si avvaleva in concomitanza con l'appuntamento del 22 agosto per tre giorni b) il fatto che il Tiscornia, come riferito anche dalla Gaggiani, avesse studiato i movimenti della vittima e il luogo in cui lasciava l'auto;c) quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente del negozio della vittima "L'[OSCURATO:PERSONA]", e cioè di aver visto qualche mese prima dell'omicidio Tiscornia appostato dietro una colonna nei pressi del negozio di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che aveva allarmato la teste al punto di avvertire la vittima; d) il fatto che il Tiscornia si sia procurato un'arma adeguata a realizzate l'agguato mortale ; e) la perfetta conoscenza delle telecamere posizionate nel parcheggio multipiano, circostanza questa che emerge anche dalle conversazioni intercettate, in particolare da una conversazione avvenuta con l'amante Adriana. 2.8 La Corte di Assise, infine, ha negato le attenuanti generiche ritenendo non sufficiente sia l'incensuratezza del Tiscornia sia la scelta tecnica della difesa di consentire l'acquisizione di brogliacci e dichiarazioni. La Corte ha, invece, evidenziato la forte pervicacia con cui agì l'imputato si servì di un'amica fedele ed inconsapevole - la Gaggiani - per commettere il delitto e fece proprio lo spirito di vendetta dell'amante Adriana nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia inoltre che : Tiscornia non ha manifestato ravvedimento e ha gettato discredito sulla vittima, inizialmente calunniando [OSCURATO:PERSONA], fratello di Adriana ; si procurò facilmente l'arma e le munizioni, fatto indicativo di inserimento in contesti delinquenziali; è stato sottoposto ad indagini per cessione di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. Si tratta di elementi negativi sulla personalità che, in una con la gravità del fatto, non consentono attenuazioni del trattamento sanzionatorio, determinato nella pena dell'ergastolo (non vi è quantificazione espressa per i reati minori, riuniti in continuazione con l'omicidio). 3. La sentenza di secondo grado. 3.1 La Corte di Assise di Appello, nel prendere in esame le doglianze difensive contenute nell'atto di gravame (in tema di sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e diniego delle attenuanti generiche), confermava la ricostruzione del fatto e riteneva del tutto logiche le affermazioni espresse nella prima decisione. In particolare, La Corte di secondo grado ritiene correttamente riconosciuta da parte della Corte di primo grado l'aggravante della premeditazione. Si ribadisce che la tesi dell'appuntamento preso dal [OSCURATO:PERSONA], fondamento della tesi autodifensiva, si scontra con numerose evidenze probatorie: inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto proprio la serata dedicata al festeggiamento del nuovo nipotino per incontrare il Tiscornia; a dire del Tiscornia, i due avrebbero dovuto vedersi alle ore 19.45, ciononostante [OSCURATO:PERSONA] uscì dal negozio dopo le ore 20 attardandosi a prendere la torta e arrivando al silo con oltre mezz'ora di ipotetico ritardo, correndo il rischio di non trovare più Tiscornia; altrettanto anomalo è che Tiscornia si sia presentato al preteso appuntamento alle ore 19.35 rimanendo in attesa oltre mezz'ora senza insospettirsi né sollecitare [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe presentato carico di rancore e pronto a colpire Tiscornia ma con le mani impedite dalla busta con la torta gelato appena acquistata, Inoltre, si evidenzia che anomalo sarebbe stato il luogo dell'incontro: se Tiscornia avesse avuto paura non avrebbe accettato di vedere [OSCURATO:PERSONA] in un luogo appartato. Lo stesso vale anche per [OSCURATO:PERSONA], il quale è provato che da alcuni mesi temeva per la propria incolumità. Ed ancora si segnala il tempo brevissimo in cui si consumò l'incontro tra i due, congruo solamente con un'azione fulminea dell'imputato. La Corte territoriale, in accordo con la sentenza di primo grado, ritiene che il movente sia legato alla relazione tra Tiscornia e la Escobar. L'uomo invaghito di lei ne condivise il rancore per l'ex amante. Punto di divergenza rispetto alla sentenza di primo grado è costituito dalla diversa rilevanza data all'episodio del 22 agosto 2018: la Corte di secondo grado ritiene che la vicenda consumatasi in tal giorno non possa essere letta univocamente in chiave di avvenuta insorgenza del proposito criminoso, per cui non può ritenersi provato che già alcuni mesi prima il Tiscornia avesse maturato la decisione di uccidere. Ciò nonostante la Corte di secondo grado ritiene che il Tiscornia fosse già determinato ad uccidere quando si procura la pistola, lasciando la sua abitazione con il fermo disegno di uccidere [OSCURATO:PERSONA]. Da allora sino al momento in cui sparò intercorse un tempo sufficiente a riflettere e tornare sui suoi passi, lì dove il proposito venne mantenuto fermo e venne simulata l'aggressione.3.2 Riguardo alla doglianza sul diniego delle attenuanti generiche avanzata dalla difesa in atto di appello, la Corte territoriale osserva che l'ammissione di responsabilità da parte del Tiscornia non è stata immediata, ma anzi preceduta dalla calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Assise ritiene che la confessione - comunque non completa in quanto permane il mistero sull'origine della pistola - non sia stata maturata con sofferenza ma con freddo calcolo, man mano che si palesava la fragilità della linea difensiva. La Corte ribadisce la mancanza di resipiscenza da parte di Tiscornia e l'irrilevanza, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, della scelta tecnica della difesa di consentire l'acquisizione di brogliacci e dichiarazioni. Si conclude affermando che l'imputato si è reso responsabile di un reato gravissimo, per motivi di protezione di interessi economici dell'amante,e lo ha commesso avvalendosi di un'arma micidiale di origine ignota; l'unica nota positiva costituita dall'incensuratezza non può di per sé giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 1137 4.1. Al primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 577, co. 1 n.3, cod.pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto della circostanza aggravante della premeditazione. Il ricorrente evidenzia la mancanza di una indispensabile e preliminare verifica del lasso di tempo intercorrente tra la maturazione del proposito delittuoso e l'azione concreta, indicativo di una decisione matura e del permanere della medesima. In particolare la difesa ritiene viziate da incongruità logica le affermazioni cui perviene la Corte di Appello. Una volta, correttamente, svalutato l'episodio - poco chiaro - dell'agosto del 2018) si è mantenuto fermo il giudizio relativo ai sopralluoghi del febbraio 2019: la Corte dà per accertato come il Tiscornia avesse "studiato i movimenti di [OSCURATO:PERSONA]", senza, tuttavia, motivare nulla in ordine alle prove che avrebbero portato a tale convinzione. Eliminati tali riferimenti, gli ulteriori parametri utilizzati dalla Corte, in quanto afferenti all'analisi degli accadimenti del giorno dell'omicidio, non paiono idonei a supportare la tesi della premeditazione. Si osserva che l'accertamento del momento in cui insorge il proposito omicidiario è rilevante anche al fine di distinguere la premeditazione da una mera preordinazione. A parere del ricorrente, procurarsi un'arma ed organizzare un incontro con la vittima rientrano nella mera predisposizione dei mezzi minimi e quindi nella preordinazione, la quale, per costante orientamento giurisprudenzale, non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione. In fatto, la difesa eccepisce come il convincimento circa l'inverosimiglianza della "tesi dell'appuntamento" fornita dal Tiscornia si fondi su un ragionamento induttivo. In particolare, il ricorrente rammenta che nei motivi di appello si riportava come quanto ripreso dalla telecamere la mattina dell'omicidio fosse in coerenza con le affermazioni del Tiscornia: il [OSCURATO:PERSONA] veniva ripreso dalle telecamere entrare presso la gioielleria Isola preziosa alle ore 10.05, e quindi in orario assolutamente compatibile con l'incontro delle 10.00 riferito dal ricorrente; e soprattutto, sempre dall'esame dei filmati delle telecamere, si vedeva che [OSCURATO:PERSONA] si assentava dalla gioielleria Esmeralda dalle ore 10.13 alle ore 10.18: quindi ; in orario compatibile con quello indicato dal Tiscornia, che aveva dichiarato come, dopo aver incontrato il [OSCURATO:PERSONA], avesse incontrato anche Escobar. La difesa eccepisce come tali circostanze non vengano mai menzionate nella parte motiva della pronuncia oggetto di ricorso. Ancora, la difesa ritiene insufficiente la motivazione fornita dalla Corte in merito alla dinamica dell'omicidio, frutto di un ragionamento assolutamente congetturale ed in contraddizione con le prove assunte, ivi compresa quella scientifica. Nello specifico, non è evincibile da alcun dato probatorio che il Tiscornia si sia nascosto sulla scala esterna, per poi freddare la vittima immediatamente con un colpo alla testa, così di fatto escludendo qualsivoglia colluttazione tra la vittima e l'aggressore. La Corte di Assise di Appello attribuisce le ulteriori lesioni contusive-escoriative alla caduta successiva al ferimento mortale. Tale ricostruzione appare in contrasto con le risultanze della relazione medico legale redatta in sede autoptica. I periti affermano che, sia che si considerasse la caduta all'indietro, ovvero una caduta in avanti del corpo, le ferite rilevate non si sarebbero potute produrre contemporaneamente nella regione parietale e frontale ed inoltre che tali escoriazioni si siano verificate tutte quando il [OSCURATO:PERSONA] era ancora in vita. Anche sotto questo profilo, la sentenza si discosta dalla relazione medico legale, affermando con convinzione che le lesioni si sarebbero prodotte nella caduta e che l'aggressore, successivamente al ferimento mortale, avrebbe ruotato il corpo per simulare un'aggressione. A riscontro dell'ipotesi della colluttazione, la difesa aveva argomentato come fosse emerso che la vittima al momento del ritrovamento impugnasse un coltello e che da numerosi elementi si potesse desumere l'utilizzo del coltello da parte del [OSCURATO:PERSONA], nei momenti immediatamente precedenti. A tal fine si erano evidenziati in fase di appello:il colloquio del Tiscornia con Escobar il giorno successivo ai fatti, e oggetto di lettura labiale da parte dell'interprete, da cui era emerso come il Tiscornia, raccontando quanto accadutdC/potesi / "una persona più bassa e posizionato di fronte tiene il coltello in posizione di difesa"; ipotesi 2 "lotta con una persona per il coltello")) ed inoltretlice "aveva un coltello" "ci ha provato" e mima "una coltellata orizzontale"›) il colloquio con i parenti in carcere in cui il Tiscornia confessa il delitto e afferma di essere stato aggredito "voleva farmi secco a me". La difesa rammenta che, a fronte di tali doglianze, evidenziate in fase di appello, la Corte di Appello non esprime alcuna motivazione e conclude il primo motivo di ricorso evidenziando che, a prescindere dalla dinamica omicidiaria, i Giudici del merito non hanno compiutamente motivato in ordine alla sussistenza della predetta aggravante oltre ogni ragionevole dubbio. 4.2. Al secondo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 62bis cod.pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la difesa censura il rigetto del secondo motivo di appello con cui si chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, o quantomeno di equivalenza, rispetto alla premeditazione, se ritenuta. In particolare, viene ritenuta assolutamente assertiva la pretesa non tempestività della confessione da parte del Tiscornia che comunque avviene in una fase assolutamente iniziale del procedimento, tale da renderne immediatamente e preventivamente chiaro l'esito. Sotto il profilo dell'analisi della personalità del reo, la sentenza appare incongrua e priva di riscontri la descrizione, operata dai Giudici di merito, del Tiscornia quale mero calcolatore, incline a comportamenti antigiuridici ed "inserito nel tessuto criminale benché incensurato", in quanto riusciva a procurarsi con facilità un'arma da fuoco. Al contrario il Tiscornia era stimato imprenditore che godeva di amicizia e stima di appartenenti alle Forze dell'Ordine, impegnato nel sociale e in attività di volontariato con la parrocchia, spinto al delitto solo da una forte soggezione nei confronti della propria amante, che ha provocato in Tiscornia un black out di razionalità che lo portava a compiere l'omicidio. Non viene presa in considerazione dalla Corte di Appello la condotta collaborativa tenuta dall'imputato sin dall'inizio del processo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, la decisione di secondo grado - pur discostandosi, in minnima parte, dai contenuti della prima decisione - non incorre in alcun vizio logico o giuridico. 2.1 Va premesso che la necessità di identificare una linea di demarcazione, tra mera 'preordinazione' e circostanza aggravante della premeditazione (aspetto che richiama la particolare intensità del dolo), è - in linea di principio - esigenza condivisa dal Collegio. Questa Corte di legittimità ha, per il vero, più volte espresso principi tesi a delineare una precisa linea di confine tra la semplice preordinazione (di un reato doloso come l'omicidio volontario) e la circostanza aggravante della premeditazione. Tale linea interpretativa - cui il Collegio presta adesione - è stata espressa con particolare chiarezza da Sez. I n. 47250 del 9.11.2011, rv 251503 (in tema di omicidio volontario, non è sicuro indice rivelatore della premeditazione, che si sostanzia in una deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata, l'intervallo di una notte tra la preparazione e l'esecuzione, sì come non possono trarsi elementi di certezza dalla predisposizione di un agguato, perché ciò attiene alla realizzazione del delitto e non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza la indicata circostanza aggravante),, nonchè, più di recente, da Sez. I n. 5147 del 14.7.2015, rv 266205 (in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive). 2.2 Ciò posto, nel caso in esame il riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione, con scissione del momento ideologico e di quello cronologico, è logicamente motivato, in rapporto al complessivo esame delle evidenze probatorie (meglio esplicitato nella decisione di primo grado, comunque richiamata da quella di secondo grado), e non è scalfito dalle considerazioni, per lo più in fatto, espresse nell'atto di ricorso. Ed invero, un aspetto essenziale - con cui il ricorrente omette di confrontarsi in modo adeguato - dell'intera ricostruzione è rappresentato dalla assoluta infondatezza (per il complesso di evidenze fattuali contrarie) della tesi difensiva dell'appuntamento dato dal [OSCURATO:PERSONA] al Tiscornia. Circa tale aspetto, che determina la complessiva inattendibilità della ricostruzione offerta dall'imputato, le inferenze indiziarie, esposte in parte narrativa, sono dotate di ampia solidità logica e non possono essere ridiscusse in questa sede. Da ciò deriva un primo dato di estrema rilevanza dimostrativa : il Tiscornia, come si è ritenuto in sede di merito, aveva ben studiato la conformazione dei luoghi, si era premunito della collaborazione involontaria della fidata Gaggiani, era certo che in quel luogo ed a quell'ora avrebbe potuto procedere alla eliminazione del [OSCURATO:PERSONA] senza dare immediatamente adito a sospetti (l'ingresso e l'uscita nel parcheggio sono realizzate con l'auto in uso alla Gaggiani), conosceva l'ubicazione delle telecamere interne al parcheggio. Sono tutte attività complesse e non denotanti improvvisazione ma, per l'appunto, studio preventivo di luoghi, tempi, modalità, il che è logicamente comprensibile solo in chiave di preventiva insorgenza di un proposito criminoso ben preciso (tale da sostenere le molteplici attività organizzative), rappresentato dalla eliminazione fisica del [OSCURATO:PERSONA]. Non è, dunque, il solo 'procurarsi l'arma' (come con espressione di estrema sintesi è scritto in un passaggio della decisione di secondo grado) a rappresentare l'indicatore logico della insorta premeditazione, quanto la complessiva ricostruzione della accurata programmazione dell'omicidio, emergente - pur volendo ritenere ambiguo l'episodio dell'agosto del 2018 - dal complesso delle argomentazioni spese nella decisione di primo grado, in tale parte richiamate per relationem nella decisione impugnata. 2.3 Va dunque precisato che sono le caratteristiche del fatto, nella sua intera elaborazione, ad evidenziare come l'attività delittuosa si sia articolata in un tempo apprezzabile (quantomeno in ragione della necessaria verifica dello stato dei luoghi e delle abitudini del [OSCURATO:PERSONA], senza che sia indispensabile individuare in sede di merito il momento preciso di attuazione di simili attività prodromiche e ferma restando la raccolta di evidenze indicative, esplicitate nella decisione di primo grado), tempo durante il quale il Tiscornia avrebbe avuto modo di recedere dal proposito criminoso, cosa che non è avvenuta. 2.4I descritto contesto, peraltro, non appare utile la riproposizione del tema della 'reazione' o meno del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla ricorrenza della premeditazione, nei termini sin qui descritti, non ha alcun rilievo stabilire se il [OSCURATO:PERSONA] fece in tempo ad abbozzare una reazione (aspetto peraltro logicamente contrastante con le condizioni materiali in cui si trovava, ben descritte in sede di merito) oppure no. Ciò che rileva è, di contro, che la condotta del Tiscornia, per i suoi precisi ed inequivoci tratti prima ricordati, abbia in concreto manifestato la permanenza nel tempo e la ferma determinazione del proposito omicidiario, realizzato dal Tiscornia in poco più di due minuti (il [OSCURATO:PERSONA] entra nel parcheggio alle 20.20 e deve usare l'ascensore, già alle 20.23.49 il Tiscornia chiama la Gaggiani), il che ulteriormente rafforza, sul piano logico, l'aspetto della fredda determinazione omicidiaria. Il motivo va, pertanto respinto. 3. Il secondo motivo è parimenti infondato. 3.1 Le doglianze non introducono reali elementi di contrasto con le considerazioni e le argomentazioni espresse nelle decisioni di merito. Il profilo valorizzabile, in astratto, ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio sarebbe quello della confessione. Tuttavia non vi è dubbio alcuno - come si è evidenziato in sede di merito - circa non solo la sua tardività (con precedente formulazione di accuse ad un terzo) ma soprattutto circa la sua strumentalità, trattandosi di scelta correlata al progredire delle evidenze a carico e nel cui ambito si tende - per come si è detto - ad introdurre variabili in fatto che non hanno trovato riscontro. 3.2 In diritto, va ribadito, sul tema, che la confessione è aspetto incidente ma non - di per sè - decisivo nella valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere ai sensi degli articoli 62 bis e 133 cod.pen. . In via generale, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (Sez. I l n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841). Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133 co.1) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133 co.2) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod.pen., e ciò conduce - da sempre - a ritenere il «fatto» della confessione processuale come possibile fattore di attenuazione della sanzione ai sensi dell'art. 133 co.2 n.3 (sub specie condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere). Pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio - pertanto - che l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un 'semplice' fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (tra le molte,Sez. VI, n. 3018 del 11.10.1990, rv 186592; Sez. VI,n. 11732 del 27.1.2012, rv 252229). Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione «storica» consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale . Non è un caso, pertanto, che anche lì dove si sia riaffermata - come valore costituzionale - la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62 bis la condotta susseguente al reato ( Corte Cost., sentenza n. 183 del 2011 dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata) si è precisato a più riprese che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato «può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere» . Il finalismo rieducativo della pena trova dunque un riconoscimento lì dove - in sede di quantificazione processuale - si possa dare peso a condotte «che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato». Anche la lettura data dal giudice delle leggi al rapporto tra condotta susseguente al reato ed applicazione delle attenuanti generiche conferma, pertanto, una rilevanza «mediata» della confessione processuale, da ritenersi indicatore utile solo nei limiti di «effettiva incidenza» sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria. Va pertanto ribadita, alla luce di quanto sinora detto, la linea interpretativa che esclude l'accesso alla attenuante favorevole atipica, in presenza di confessione, lì dove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (in tal senso, Sez. VI, n.11732 del 27.1.2012, rv 252229, ove si è affermato che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza.). 3.3 La assenza di effettivi segnali di resipiscenza è stata, pertanto, correttamente argomentata - per quanto sinora detto - nella decisione di merito, anche a fronte di un atteggiamento processuale parzialmente collaborativo, né gli aspetti sulla personalità evidenziati dal ricorrente appaiono realmente antagonisti rispetto alle considerazioni operate, con assoluta completezza di esame, in sede di merito. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va altresì condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili, come da dispositivo. P.Q