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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24046/2026

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te pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoIvano Costa;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 39/2025depositata il 05/03/2025, RG 101/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8897/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 24046/20261.

Con sentenza n. 39/2025, pubblicata il 5 marzo 2025, la CorteData pubblicazione 27/07/2026d’appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado delTribunale della stessa città, con cui, in accoglimento del ricorso diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo delleAttività Produttive (IRSAP) era stato condannato al pagamento in suofavore della somma di euro 50.163,53, oltre accessori, a titolo didifferenze sul trattamento di fine servizio. [OSCURATO:PERSONA], già dipendentedel Consorzio ASI di Caltanissetta, nel 2017 era transitato presso l’IRSAPin forza della legge regionale n. 8 del 2012, dove aveva lavorato fino al2020 prima di essere collocato in quiescenza per vecchiaia a decorrere dal15 agosto 2020.La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, ha ritenutoche al passaggio del [OSCURATO:PERSONA] dal Consorzio all’IRSAP fossero applicabilile regole dell’art. 2112 c.c., con conseguente continuità del rapporto einfrazionabilità della buonuscita, interamente da corrispondersi alla finedel rapporto dal datore di lavoro cessionario.2.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre l’IRSAP conricorso affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 19 della l.r.

Sicilia n. 8/2012, in combinato disposto con gli artt.2112 c.c. e 31 del d.lgs. n. 165 del 2001.2.

Il motivo non è fondato.3.

E’ noto come il trattamento di fine servizio (TFS) di cui all’art. 13 dellalegge n. 70 del 1975, al pari del trattamento di fine rapporto e di ognialtra indennità comunque denominata, dovuta al lavoratore al terminedella sua attività lavorativa, abbia natura di retribuzione differita confunzione previdenziale e maturi pertanto tempo per tempo durante ilrapporto di lavoro, divenendo però esigibile solo all’atto della cessazionedel rapporto stesso (v. da ultimo Cass., Sez.

L, Sentenza n. 6167 delNumero registro generale 8897/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 24046/202617/03/2026, Sez.

L, Sentenza n. 4229 del 25/02/2026, Sez.

L, SentenzaData pubblicazione 27/07/2026n. 3102 del 12/02/2026, richiamando Corte cost. n. 130 del 2023).Ne consegue che, di regola, in caso di cessione d’azienda o ditrasferimento del rapporto di lavoro tra enti pubblici, l’operare delprincipio di continuità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. impone chesia il cessionario, al momento della cessazione del rapporto con lui, adover sostenere l’onere dell’indennità di fine rapporto comunquedenominata.4.

Sostiene tuttavia l’IRSAP che l’art. 19 della l.r. n. 8 del 2012 contieneuna deroga a tale principio, del resto consentita dall’art. 31 del d.lgs. n.165 del 2001, il cui incipit fa espressamente salve eventuali disposizionispeciali.A sostegno della propria difesa richiama il disposto del comma 8 dell’art.19, il quale stabilisce: «i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorziper le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni acontabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurarel'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito edelle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alladefinitiva chiusura delle operazioni di liquidazione.

Le gestioni separate diogni singola liquidazione di cui al presente comma sono amministrate,previo controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale delle attivitàproduttive e, per i profili tecnico-contabili, dell’Assessorato regionaledell’economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni diliquidazione, dal direttore generale dell'Istituto».

Ed è poi corroborato dalrichiamo all’art. 64 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2013, cheha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 19 e ha stabilito: «1.

Ilcomma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8,si interpreta nel senso che il presidente dell'Istituto regionale per losviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissariliquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è illegale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1 letterah), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modificheNumero registro generale 8897/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 24046/2026ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppoData pubblicazione 27/07/2026industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che glistessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridicasino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimoperiodo del citato articolo 19 della legge regionale n. 8/2012.

I predettiConsorzi aggiungono alla propria denominazione le parole gestioneseparata IRSAP.

In nessun caso è consentito che le singole posizionidebitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAP ovvero nelbilancio della Regione».5.

L’impostazione del ricorrente non può essere però condivisa.Affinché possa ipotizzarsi una deroga all’art. 2112 c.c., con quel che neconsegue in termini di frazionamento dei trattamenti di fine rapporto edell’anzianità, è necessaria una previsione espressa, che nella specie nonricorre.Come evidenziato da Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 18301 del 25/07/2017, icui principi possono trovare applicazione anche in ordine alla presentefattispecie, la liquidazione frazionata delle competenze di fine rapportocostituisce un’eccezione, giustificabile solo nelle ipotesi in cui i criteri perla determinazione dell'indennità vigenti presso l'ente di provenienza sianopiù favorevoli rispetto a quelli adottati dall'amministrazione didestinazione, «fermo restando che la evenienza, per così dire ordinaria, èquella del calcolo unitario effettuato secondo il regime vigente presso ilsoggetto subentrato nella titolarità del rapporto», imponendosi «unaunitaria considerazione dell'intera anzianità di servizio maturata pressol'ente di provenienza e presso quello di destinazione, non solo ai finidell'acquisizione del diritto bensì anche della determinazionedell'ammontare dell'indennità».

In assenza di deroga espressa, valedunque il principio più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioniunite, sia pure a proposito del simile istituto dell'indennità premio di fineservizio, della infrazionabilità del trattamento, a condizione naturalmenteche il rapporto di lavoro sia unitario e prosegua alle dipendenze di unsoggetto diverso, senza soluzione di continuità (Cass., Sez.

U, Sentenza n.Numero registro generale 8897/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 24046/202624280 del 14/11/2014, Sez.

L, Ordinanza n. 5895 del 03/03/2020, Sez.

L,Data pubblicazione 27/07/2026Ordinanza n. 28413 del 29/09/2022).Nel caso odierno, l’art. 19, comma 8,cit. al pari di altre disposizionisparse nell’ordinamento, ha l’obiettivo di consentire all’ente subentrante,che pure succeda nei rapporti di lavoro nell’ente disciolto, lo svolgimentodelle funzioni assegnate senza l'ostacolo derivante dall'esistenza dipregressi debiti.Si può richiamare in proposito l’art. 6 della legge n. 724 del 1994, intema di successione delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) nelleOrdinanza n. 24816 del 16/08/2022); o ancora la legge reg.

Basilicata n.38 del 7 agosto 1996, che ha previsto lo scioglimento dell'Ente di SviluppoAgricolo in Basilicata (ESAB) e l'istituzione dell'Agenzia Lucana di [OSCURATO:PERSONA] in Agricoltura (ALSIA), che ne ha ereditato i compiti, ilpersonale già in servizio alla data del 31 dicembre 1996 nonché latitolarità nei rapporti attivi e passivi, ad eccezione delle passività giàgravanti sull'ente soppresso, rimaste a carico della procedura diliquidazione dell'ESAB e, una volta esaurita, della Regione (su cui v.

Cass.,Sez.

L, Sentenza n. 27473 del 19/11/2008).6.

Ebbene, in tutte queste ipotesi, almeno con riferimento ai debiticollegati ai rapporti di lavoro, il fatto che questi ultimi proseguano pressoil cessionario implica necessariamente che il concetto di passività debbaessere limitato ai debiti che, al momento della cessione, siano già maturatie divenuti esigibili.

Tra le passività che restano a carico della gestioneliquidatoria non possono invece essere compresi i debiti e i crediti il cuimaturare sia legato a un rapporto che continua e la cui esigibilità siadifferita, come quello avente per oggetto il TFS (o la ricostruzione dellacomplessiva carriera a cavaliere tra i due periodi, come nel caso deciso daCass., Sez.

L, Ordinanza n. 24816 del 16/08/2022), per il quale tra l’altroil differimento è finalizzato a soddisfare esigenze previdenziali dellavoratore.Numero registro generale 8897/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 24046/20267.

Tale approdo è coerente con quanto questa Corte ha di recenteData pubblicazione 27/07/2026affermato a proposito proprio del transito del personale dei Consorzi ASIall’IRSAP, sia pure con riferimento alla pensione integrativa (Cass., Sez.

L,Sentenza n. 20963 del 26/07/2024), che trova a sua volta la propria basenell’interpretazione dell’art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8 del2012 fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 2016.Tanto la sentenza n. 20963 del 2024 quanto la pronuncia del giudice delleleggi hanno affermato che i trattamenti previdenziali integrativi osostitutivi dovessero intendersi transitati all’IRSAP, anche inconsiderazione del fatto che le operazioni liquidatorie del Consorzio ASI (diMessina in quel caso) si erano chiuse.8.

Il ricorso va in conclusione rigettato.9.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicatain dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, allespese forfettarie nella misura del 15 % e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoIvano Costa;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 39/2025depositata il 05/03/2025, RG 101/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8897/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 24046/20261. Con sentenza n. 39/2025, pubblicata il 5 marzo 2025, la CorteData pubblicazione 27/07/2026d’appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado delTribunale della stessa città, con cui, in accoglimento del ricorso diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo delleAttività Produttive (IRSAP) era stato condannato al pagamento in suofavore della somma di euro 50.163,53, oltre accessori, a titolo didifferenze sul trattamento di fine servizio. [OSCURATO:PERSONA], già dipendentedel Consorzio ASI di Caltanissetta, nel 2017 era transitato presso l’IRSAPin forza della legge regionale n. 8 del 2012, dove aveva lavorato fino al2020 prima di essere collocato in quiescenza per vecchiaia a decorrere dal15 agosto 2020.La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, ha ritenutoche al passaggio del [OSCURATO:PERSONA] dal Consorzio all’IRSAP fossero applicabilile regole dell’art. 2112 c.c., con conseguente continuità del rapporto einfrazionabilità della buonuscita, interamente da corrispondersi alla finedel rapporto dal datore di lavoro cessionario.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre l’IRSAP conricorso affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 19 della l.r. Sicilia n. 8/2012, in combinato disposto con gli artt.2112 c.c. e 31 del d.lgs. n. 165 del 2001.2. Il motivo non è fondato.3. E’ noto come il trattamento di fine servizio (TFS) di cui all’art. 13 dellalegge n. 70 del 1975, al pari del trattamento di fine rapporto e di ognialtra indennità comunque denominata, dovuta al lavoratore al terminedella sua attività lavorativa, abbia natura di retribuzione differita confunzione previdenziale e maturi pertanto tempo per tempo durante ilrapporto di lavoro, divenendo però esigibile solo all’atto della cessazionedel rapporto stesso (v. da ultimo Cass., Sez. L, Sentenza n. 6167 delNumero registro generale 8897/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 24046/202617/03/2026, Sez. L, Sentenza n. 4229 del 25/02/2026, Sez. L, SentenzaData pubblicazione 27/07/2026n. 3102 del 12/02/2026, richiamando Corte cost. n. 130 del 2023).Ne consegue che, di regola, in caso di cessione d’azienda o ditrasferimento del rapporto di lavoro tra enti pubblici, l’operare delprincipio di continuità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. impone chesia il cessionario, al momento della cessazione del rapporto con lui, adover sostenere l’onere dell’indennità di fine rapporto comunquedenominata.4. Sostiene tuttavia l’IRSAP che l’art. 19 della l.r. n. 8 del 2012 contieneuna deroga a tale principio, del resto consentita dall’art. 31 del d.lgs. n.165 del 2001, il cui incipit fa espressamente salve eventuali disposizionispeciali.A sostegno della propria difesa richiama il disposto del comma 8 dell’art.19, il quale stabilisce: «i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorziper le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni acontabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurarel'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito edelle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alladefinitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. Le gestioni separate diogni singola liquidazione di cui al presente comma sono amministrate,previo controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale delle attivitàproduttive e, per i profili tecnico-contabili, dell’Assessorato regionaledell’economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni diliquidazione, dal direttore generale dell'Istituto». Ed è poi corroborato dalrichiamo all’art. 64 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2013, cheha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 19 e ha stabilito: «1. Ilcomma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8,si interpreta nel senso che il presidente dell'Istituto regionale per losviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissariliquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è illegale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1 letterah), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modificheNumero registro generale 8897/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 24046/2026ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppoData pubblicazione 27/07/2026industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che glistessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridicasino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimoperiodo del citato articolo 19 della legge regionale n. 8/2012. I predettiConsorzi aggiungono alla propria denominazione le parole gestioneseparata IRSAP. In nessun caso è consentito che le singole posizionidebitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAP ovvero nelbilancio della Regione».5. L’impostazione del ricorrente non può essere però condivisa.Affinché possa ipotizzarsi una deroga all’art. 2112 c.c., con quel che neconsegue in termini di frazionamento dei trattamenti di fine rapporto edell’anzianità, è necessaria una previsione espressa, che nella specie nonricorre.Come evidenziato da Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18301 del 25/07/2017, icui principi possono trovare applicazione anche in ordine alla presentefattispecie, la liquidazione frazionata delle competenze di fine rapportocostituisce un’eccezione, giustificabile solo nelle ipotesi in cui i criteri perla determinazione dell'indennità vigenti presso l'ente di provenienza sianopiù favorevoli rispetto a quelli adottati dall'amministrazione didestinazione, «fermo restando che la evenienza, per così dire ordinaria, èquella del calcolo unitario effettuato secondo il regime vigente presso ilsoggetto subentrato nella titolarità del rapporto», imponendosi «unaunitaria considerazione dell'intera anzianità di servizio maturata pressol'ente di provenienza e presso quello di destinazione, non solo ai finidell'acquisizione del diritto bensì anche della determinazionedell'ammontare dell'indennità». In assenza di deroga espressa, valedunque il principio più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioniunite, sia pure a proposito del simile istituto dell'indennità premio di fineservizio, della infrazionabilità del trattamento, a condizione naturalmenteche il rapporto di lavoro sia unitario e prosegua alle dipendenze di unsoggetto diverso, senza soluzione di continuità (Cass., Sez. U, Sentenza n.Numero registro generale 8897/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 24046/202624280 del 14/11/2014, Sez. L, Ordinanza n. 5895 del 03/03/2020, Sez. L,Data pubblicazione 27/07/2026Ordinanza n. 28413 del 29/09/2022).Nel caso odierno, l’art. 19, comma 8,cit. al pari di altre disposizionisparse nell’ordinamento, ha l’obiettivo di consentire all’ente subentrante,che pure succeda nei rapporti di lavoro nell’ente disciolto, lo svolgimentodelle funzioni assegnate senza l'ostacolo derivante dall'esistenza dipregressi debiti.Si può richiamare in proposito l’art. 6 della legge n. 724 del 1994, intema di successione delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) nelleOrdinanza n. 24816 del 16/08/2022); o ancora la legge reg. Basilicata n.38 del 7 agosto 1996, che ha previsto lo scioglimento dell'Ente di SviluppoAgricolo in Basilicata (ESAB) e l'istituzione dell'Agenzia Lucana di [OSCURATO:PERSONA] in Agricoltura (ALSIA), che ne ha ereditato i compiti, ilpersonale già in servizio alla data del 31 dicembre 1996 nonché latitolarità nei rapporti attivi e passivi, ad eccezione delle passività giàgravanti sull'ente soppresso, rimaste a carico della procedura diliquidazione dell'ESAB e, una volta esaurita, della Regione (su cui v. Cass.,Sez. L, Sentenza n. 27473 del 19/11/2008).6. Ebbene, in tutte queste ipotesi, almeno con riferimento ai debiticollegati ai rapporti di lavoro, il fatto che questi ultimi proseguano pressoil cessionario implica necessariamente che il concetto di passività debbaessere limitato ai debiti che, al momento della cessione, siano già maturatie divenuti esigibili. Tra le passività che restano a carico della gestioneliquidatoria non possono invece essere compresi i debiti e i crediti il cuimaturare sia legato a un rapporto che continua e la cui esigibilità siadifferita, come quello avente per oggetto il TFS (o la ricostruzione dellacomplessiva carriera a cavaliere tra i due periodi, come nel caso deciso daCass., Sez. L, Ordinanza n. 24816 del 16/08/2022), per il quale tra l’altroil differimento è finalizzato a soddisfare esigenze previdenziali dellavoratore.Numero registro generale 8897/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 24046/20267. Tale approdo è coerente con quanto questa Corte ha di recenteData pubblicazione 27/07/2026affermato a proposito proprio del transito del personale dei Consorzi ASIall’IRSAP, sia pure con riferimento alla pensione integrativa (Cass., Sez. L,Sentenza n. 20963 del 26/07/2024), che trova a sua volta la propria basenell’interpretazione dell’art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8 del2012 fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 2016.Tanto la sentenza n. 20963 del 2024 quanto la pronuncia del giudice delleleggi hanno affermato che i trattamenti previdenziali integrativi osostitutivi dovessero intendersi transitati all’IRSAP, anche inconsiderazione del fatto che le operazioni liquidatorie del Consorzio ASI (diMessina in quel caso) si erano chiuse.8. Il ricorso va in conclusione rigettato.9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicatain dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, allespese forfettarie nella misura del 15 % e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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