CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 17525/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sui ricorse) proposte) da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso il decreto emesso il 02/12/2021 dalla Corte di appello di Messina; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 2 dicembre 2021 la Corte di appello di Messina confermava il provvedimento impugnato, deliberato dal Tribunale di Messina il 5 maggio 2021, rigettando gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a ottenere la revoca dei beni confiscati dal Tribunale di Messina il 28 marzo 2011. L'originaria misura ablatoria, in particolare, riguardava un appartamento destinato ad abitazione civile, intestato ad [OSCURATO:PERSONA]; un'autovettura Smart, intestata ad [OSCURATO:PERSONA]; un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], intestata ad [OSCURATO:PERSONA]; un motoveicolo Honda SH, intestato ad [OSCURATO:PERSONA]; un motoveicolo Piaggio 150, intestato ad [OSCURATO:PERSONA]; un'autovettura Smart, intestata ad [OSCURATO:PERSONA]. La confisca di cui si invocava la revoca veniva adottata dal Tribunale di Messina sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria condotti dalla Guardia di Finanza di Messina relativi alla situazione finanziaria della famiglia [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che i redditi dichiarati dai componenti del nucleo familiare degli incisi erano insufficienti a consentire l'acquisto dei beni sottoposti ad ablazione. Né era possibile attribuire rilievo alle risorse finanziarie accumulate dal nucleo familiare dei ricorrenti con altre forme di risparmio, che, anche a volere ipotizzare la plausibilità dell'assunto difensivo, risultavano comunque inidonee a legittimare le acquisizioni patrimoniali controverse. In questa cornice, il respingimento dell'istanza di revoca della confisca presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificato dalla Corte di appello di Messina dall'assenza di elementi di novità probatoria, idonei a determinare la rivisitazione del compendio processuale che aveva legittimato l'originaria ablazione dei beni degli incisi, deliberata con la pronuncia del Tribunale di Messina. Non era, per altro verso, possibile riformulare il giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], che derivava dal suo inserimento stabile nell'ambiente della criminalità organizzata messinese, protrattosi per un lungo arco temporale, su cui nel procedimento presupposto ci si era soffermati in termini congrui. L'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambiente della criminalità messinese si riteneva dimostrato dagli esiti del procedimento conclusosi con la sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Corte di appello di Messina il 9 luglio 2002, dalla quale emergeva che il prevenuto aveva fatto parte di una consorteria mafiosa operante nell'area peloritana, denominata [OSCURATO:PERSONA], all'inizio degli anni Novanta del secondo scorso.Tale inserimento, inoltre, si riteneva corroborato da un ulteriore elemento processuale, costituito dal fatto che Trischitta, il 21 maggio 2019, aveva riportato un'ulteriore condanna, che gli veniva irrogata quale componente di un'organizzazione criminale, anch'essa attiva nell'area peloritana, dedita al traffico di sostanze stupefacenti e alla commissione di rapine. Questi elementi processuali imponevano la conferma del provvedimento impugnato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrevano per cassazione, deducendo la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la restituzione dei beni confiscati, non essendosi raggiunta alcuna certezza processuale sull'illiceità del loro acquisto e sull'esistenza di una correlazione temporale tra la pericolosità sociale del ricorrente e le acquisizioni patrimoniali sottoposte alla misura ablatoria, deliberata dal Tribunale di Messina il 28 marzo 2011. Si deduceva, in proposito, che, nel valutare la legittima provenienza delle somme utilizzate per acquistare i beni confiscati, non si poteva prescindere dal fatto che il reato associativo per cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato nel 2019 non poteva ritenersi, in quanto tale, produttivo di redditi illeciti, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (recte Sez. 1, Sentenza n. 7860 del 20/01/2015, Meli, Rv. 262758-01). Si deduceva, al contempo, l'assenza di correlazione temporale tra la pericolosità sociale del ricorrente e le acquisizioni patrimoniali sottoposte ad ablazione, che derivava dal fatto che l'inserimento di Trischitta nell'ambiente della criminalità organizzata messinese era collocato all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso; mentre, i beni confiscati erano stati acquistati dalla famiglia Trischitta-Bono, a distanza di diversi anni, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2006, quando ormai, come attestato dalla condanna deliberata dalla Corte di appello di Messina il 9 luglio 2002, il ricorrente si era definitivamente allontanato dall'ambiente mafioso peloritano. Queste ragioni imponevano l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.2. In via preliminare, deve rilevarsi che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, nelle ipotesi di revoca delle misure ablatorie irrevocabili, è limitato alle sole violazioni di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alle sole violazioni di legge comporta che il controllo di legittimità riguardk l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale e l'assenza di motivazione, che priva l'atto impugnato dei requisiti prescritti per i provvedimenti giurisdizionali, in termini generali, dalla disposizione dell'art. 125 cod. proc. pen. In questa cornice, il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione del provvedimento censurato, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni Unite in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), comprende, oltre all'ipotesi, meramente scolastica, di un atto totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative dell'atto processuale sono talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione censurata, atteso che, in tali casi, si «prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590-01). Deve, invece, escludersi che le violazioni di legge censurabili in questa sede, relativamente ai provvedimenti oggetto di vaglio giurisdizionale, possano comprendere i vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione, che non possono trovare spazio giurisdizionale, presupponendo tali censure l'esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame e non configurandosi, in ipotesi di questo genere, alcuna violazione dell'obbligo di motivare gli atti processuali (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01; Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805- 01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01). In questa cornice ermeneutica, occorre considerare i singoli passaggi del decreto impugnato, tenendo conto delle doglianze prospettate dalla difesa dei ricorrenti, allo scopo di verificarne l'effettiva congruità rispetto all'impianto motivazionale del provvedimento censurato.3. Tanto premesso, deve osservarsi che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non forniva indicazioni utili all'individuazione dei segmenti motivazionali del decreto impugnato, le cui carenze legittimavano la revoca dell'originaria misura ablatoria, deliberata dal Tribunale di Messina il 28 marzo 2011. Osserva il Collegio che la difesa delle parti ricorrenti, attraverso un'estesa parte narrativa, articolava una serie di considerazioni di natura fattuale, finalizzate a sollecitare inammissibili valutazioni di merito ovvero a esprimere meri dissensi valutativi sul compendio processuale esaminato dalla Corte di appello di Messina, che non possono egseEe assumere alcun rilievo utile, alla stregua dei parametri, richiamati nel paragrafi 2 ez2:1, rilevanti ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. Secondo la Corte di appello di Messina, il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell'originario procedimento di prevenzione era ineccepibile, risultando il ricorrente inserito nell'ambiente della criminalità organizzata messinese fin dalla prima metà degli anni Novanta del secolo scorso ed essendosi protratta la sua carriera criminale, ininterrottamente, dal 1992 al 2019. Deve, in proposito, rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA], con sentenza deliberata dalla Corte di appello di Messina il 9 luglio 2002, divenuta irrevocabile il 15 aprile 2003, era stato condannato per avere fatto parte di un'associazione a delinquere di tipo mafioso, ex art. 416-bis cod. pen., operante nell'area messinese, denominata [OSCURATO:PERSONA], alla quale il ricorrente era stato affiliato nell'arco temporale compreso tra il 1992 e il 1993. Deve, al contempo, rilevarsi che l'inserimento di Trischitta nell'ambiente criminale peloritano non si interrompeva all'inizio degli anni Novanta, risultando accertato che la sua attività criminale era proseguita per i decenni successivi, tanto è vero che, con sentenza deliberata il 21 maggio 2019, la Corte di appello di Messina aveva condannato il ricorrente quale affiliato di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e alla commissione di rapine, operante nella stessa area geografica peloritana, nella quale aveva gravitato a partire dal 1998, a distanza di pochi anni dai fatti di reato per i quali aveva riportato la precedente condanna. Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Messina, che, nel ribadire la congruità del giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell'originario procedimento di prevenzione, a pagina 2 del provvedimento impugnato, evidenziava che «ben poco muti i termini della questione una diversa modalità di "dedizione" ad attività criminali pur sempre di elevato spessore (scorporata da una appartenenza a sodalizi mafiosi), non essendo per nulla mutato il contesto nel quale il prevenuto oi muoveva e la commissione da parte sua di delitti capaci di determinare elevati arricchimenti». Tali conclusioni, a ben vedere, appaiono rispettose dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui devono ritenersi suscettibili di ablazione i soli beni patrimoniali acquistati nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto passivo della misura - o eventualmente del terzo allo stesso collegato -, tenuto conto del momento in cui si è concretizzata tale condizione (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01). In questo arresto giurisprudenziale, allo scopo di delimitare cronologicamente gli ambiti di pericolosità sociale legittimanti l'adozione di un provvedimento di prevenzione, le Sezioni Unite affermavano il seguente principio di diritto: «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Ne discende che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità dell'inciso al momento della proposta di prevenzione. Tale conclusione consegue all'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca, ossia alla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di un'attività illecita ed è, dunque, pienamente coerente con la natura preventiva della misura ablatoria, ribadita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Questo significa che il presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua a essere la pericolosità sociale del soggetto passivo dell'ablazione, che comporta la sua riconducibilità a una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore. Non può non richiamarsi, sul punto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione deve valutare - sia pure incidenter tantum - la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura di prevenzione patrimoniale, in quanto la confisca disgiunta non è un istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un'azione diretta sul bene inciso, restando imprescindibile il rapporto tra la pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali conseguiti (Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798-01; Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016, Bevilacqua, Rv. 265957-01; Sez. 2, n. 30395 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264296-01; Sez. 1, n. 26751 del 26/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244790-01). In questa, univoca, cornice, privi di rilievo appaiono i richiami difensivi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato associativo per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato nel 2019 - relativo a un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e alla commissione di rapine - non poteva ritenersi produttiva di redditi illeciti (recte Sez. 1, Sentenza n. 7860 del 20/01/2015, Meli, cit.), anche alla luce del fatto che tale precedente, non avendo per oggetto una confisca di prevenzione, appare inidoneo a corroborare la tesi sostenuta. Senza considerare che la costituzione di una societas sceleris è teleologicamente orientata alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso, tanto è vero che l'autonoma capacità generatrice di reddito delle organizzazioni criminali è stata espressamente riconosciuta dall'art. 24-ter, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che fa riferimento alla responsabilità amministrativa delle società e degli enti per i "delitti di criminalità organizzata". Questa disposizione, infatti, mira a perseguire le condotte commesse in relazione alla sfera di operatività di società ed enti, collegate ai "delitti di criminalità organizzata", proprio sull'assunto della produzione di autonomi redditi da parte di tali consessi, smentendo la tesi sostenuta dalla difesa dei ricorrenti. 3.1. Non può, per altro verso, non rilevarsi che la difesa dei ricorrenti non introduceva elementi di novità che consentissero la revoca della confisca deliberata dal Tribunale di Messina il 28 marzo 2011, limitandosi a prospettare una mera rivalutazione dei presupposti dell'originaria misura ablatoria, che, riconosciuta la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto le risorse finanziarie di cui disponeva la famiglia Trischitta-Bono inidonee a legittimare l'acquisto dei beni confiscati. L'infondatezza delle deduzioni difensive, dunque, imponeva il respingimento della richiesta di revoca della confisca presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che discendeva dal fatto che le parti ricorrenti avevano introdotto elementi di giudizio privi di connotazioni di novità, affermati assertivamente, sui quali si 7 I incentrava l'ineccepibile vaglio della Corte territoriale messinese, che escludeva che gli stessi potessero essere ritenuti prove nuove, idonee a «mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata [...]», come, da tempo, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015, Alvaro, Rv. 265081-01). La misura ablatoria irrevocabile, infatti, è suscettibile di revoca, a condizione che sia affetta da invalidità genetica (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, cit.) e debba, conseguentemente, essere rimossa per rendere effettivo il diritto dell'inciso, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al suo riconoscimento l'eventuale irreversibilità dell'ablazione, determinata dal passaggio in giudicato del provvedimento di confisca, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale, laddove subita ingiustamente. Tuttavia, a fronte di tali irrinunciabili esigenze di garanzia dei soggetti passivi dell'ablazione, con l'istanza di revoca del provvedimento di confisca, in assenza di profili di novità - che possono essere sia sopravvenuti alla conclusione del procedimento di prevenzione sia preesistenti ma incolpevolmente scoperti dopo che la misura è divenuta definitiva -, non possono essere rimessi in discussione elementi di giudizio già considerati nel procedimento di ,e) prevenzione presupposto, che non possonCkc-ensurati, come nel caso di specie, in termini assertivi o meramente rivalutativi (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707-01). 4. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis