CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30494/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduconola violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadella circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e al mancatoriconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuitàdel fatto, sono manifestamente infondati poiché la Corte di merito, a pagine 6 e7, con corretti argomenti logici e in aderenza alle risultanze processuali haevidenziato come la persona offesa, malgrado l’auto si trovasse nel cortile di suaproprietà, fosse impossibilitata ad esercitare una sorveglianza continuativa sulbene, trattandosi di un luogo sempre accessibile anche agli altri condomini, tracui l’odierno imputato, in quanto titolari di una servitù di passaggio per accedereai propri garage e che, pertanto, ricorressero gli estremi dell’aggravantecontestata;rilevato che tale motivazione è conforme al consolidato orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte a mente del quale, in tema di aggravante di cui aln. 7 dell'art. 625 cod. pen., la "ratio" dell'aggravamento della pena non ècorrelata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", maalla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se lacosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, sipossa liberamente accedere (Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Distefano, Rv.279774 – 01);rilevato altresì che, a pagina 8, la Corte territoriale ha motivatamenteescluso la particolare tenuità della condotta stante la non lieve entità del dannoarrecato al bene giuridico tutelato e l’intensità del dolo dell’imputato, il quale haapprofittato del momentaneo allontanamento della vittima per agire indisturbatoe danneggiare la sua autovettura, mosso da banali dissidi per ragioni di vicinato;rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00;rilevato che la parte civile il 17/06/2026 ha depositato articolata memoriadifensiva con la quale ha effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastarela pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi, chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali in suofavore, sicché l'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente procedimento dalla suddettaparte liquidate come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GalvanLorella che liquida in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente