Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20529/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

na, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così qualificata l'impugnazione proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma, dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; ritenuto che pertanto il ricorso, proposto da difensore sprovvisto di legittimazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.; ritenuto che l'inammissibilità va dichiarata de plano, senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così qualificata l'impugnazione proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma, dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; ritenuto che pertanto il ricorso, proposto da difensore sprovvisto di legittimazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.; ritenuto che l'inammissibilità va dichiarata de plano, senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20529/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris