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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 23951/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15262-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 15262/2021 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2023 CC - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 868/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/11/2020 R.G.N. 1526/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Causa del ruolo d’udienza numero

12. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la C orte d’appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso per revocazione avverso sentenza della medesima Corte n. 1598 del 2015, resa in controversia per liquidazione d’indennità di disoccupazione agricola, e condannato il ricorrente al pagamento di euro 2000 per spese,oltre accessori.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, illustrati da memoria; l'INPS ha prodotto procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della decisione. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 152 att. c.p.c. ed omessa motivazione, per avere la C orte territoriale trascurato la presenza in atti, nel giudizio principale, d ella dichiarazione reddituale (utile per l’esonero dalle spese di lite, in caso di soccombenza) , dichiarazione valida anche senza autentica, da parte del difensore,della firma della parte.

Con il secondo motivo si deduce violazione della medesima norma in relazione allaregolazione delle spese nel giudizio di revocazione.

Il primo motivo è privo di pregio.

Occorre rilevare, infatti , che la sentenza impugnata ha affermato che dagli atti di causa risulta che in primo grado non vi era alcuna dichiarazione reddituale e che nel successivo grado vi era sì una dichiarazione, ma del tutto inidonea a produrre l’auspicato effetto di esenzione dalle spese di lite in quanto non prodotta in originale ma solo in copia e perché illeggibile nella parte che avrebbe dovuto contenere l’autenticazione della firma del dichiarante ad opera del difensore, sicché detti vizi rendevano, secondo la C orte territoriale , del tutto incerte autenticità e paternità dell’atto, che dunque mai avrebbe potuto produrre gli auspicati effetti.

Non si trattava, dunque , di errore revocatorio, posto che vi era stata valutazione della dichiarazionein questione.

Quanto al secondo motivo, va preliminarmente affermata l’astratta applicabilità della norma invocata anche al giudizio di revocazione, alla luce di Sez.

L, Sentenza n. 13166 del 08/06/2009, Rv. 608774 –01 (secondo la quale l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo precedente all'entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che in via di regola esonera dal pagamento delle spese processuali l'assicurato soccombente nei processi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, è applicabile con riferimento all'attività processuale compiuta in ogni stato e grado di quei processi e, quindi, anche nel giudizio per revocazione).

Peraltro, la Corte territoriale espressamente afferma che la dichiarazione in questione non è valida, ai fini invocati , non solo in quanto l’autentica di firma (peraltro da parte del legale) era illeggibile, ma anche in quanto il documento era una mera copia, e tale proposizione non è attinta, nel ricorso per cassazione , da alcun motivo di gravame, posto che la parte ricorrente h a svolto la censura per il solo ed esclusivo profilo inerente all’autenticazione dellafirma.

Del tutto irrilevante, infine, risulta la mancata considerazione della dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia (che nella prospettazione della parte sarebbe un aggiornamento e regolarizzazione della dichiarazione reddituale viziata già presentata), non recando questa il contenuto preteso e trattandosi, quindi, di documento non pertinente.

In definitiva anche il secondo motivo, non essendo decisivo, è pertanto inammissibile.

Nulla per spese del giudizio di legittimità, non essendo stata svolta attività difensiva da parte dell’INPS.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15262-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 15262/2021 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 868/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/11/2020 R.G.N. 1526/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Causa del ruolo d’udienza numero 12. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la C orte d’appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso per revocazione avverso sentenza della medesima Corte n. 1598 del 2015, resa in controversia per liquidazione d’indennità di disoccupazione agricola, e condannato il ricorrente al pagamento di euro 2000 per spese,oltre accessori. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, illustrati da memoria; l'INPS ha prodotto procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della decisione. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 152 att. c.p.c. ed omessa motivazione, per avere la C orte territoriale trascurato la presenza in atti, nel giudizio principale, d ella dichiarazione reddituale (utile per l’esonero dalle spese di lite, in caso di soccombenza) , dichiarazione valida anche senza autentica, da parte del difensore,della firma della parte. Con il secondo motivo si deduce violazione della medesima norma in relazione allaregolazione delle spese nel giudizio di revocazione. Il primo motivo è privo di pregio. Occorre rilevare, infatti , che la sentenza impugnata ha affermato che dagli atti di causa risulta che in primo grado non vi era alcuna dichiarazione reddituale e che nel successivo grado vi era sì una dichiarazione, ma del tutto inidonea a produrre l’auspicato effetto di esenzione dalle spese di lite in quanto non prodotta in originale ma solo in copia e perché illeggibile nella parte che avrebbe dovuto contenere l’autenticazione della firma del dichiarante ad opera del difensore, sicché detti vizi rendevano, secondo la C orte territoriale , del tutto incerte autenticità e paternità dell’atto, che dunque mai avrebbe potuto produrre gli auspicati effetti. Non si trattava, dunque , di errore revocatorio, posto che vi era stata valutazione della dichiarazionein questione. Quanto al secondo motivo, va preliminarmente affermata l’astratta applicabilità della norma invocata anche al giudizio di revocazione, alla luce di Sez. L, Sentenza n. 13166 del 08/06/2009, Rv. 608774 –01 (secondo la quale l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo precedente all'entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che in via di regola esonera dal pagamento delle spese processuali l'assicurato soccombente nei processi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, è applicabile con riferimento all'attività processuale compiuta in ogni stato e grado di quei processi e, quindi, anche nel giudizio per revocazione). Peraltro, la Corte territoriale espressamente afferma che la dichiarazione in questione non è valida, ai fini invocati , non solo in quanto l’autentica di firma (peraltro da parte del legale) era illeggibile, ma anche in quanto il documento era una mera copia, e tale proposizione non è attinta, nel ricorso per cassazione , da alcun motivo di gravame, posto che la parte ricorrente h a svolto la censura per il solo ed esclusivo profilo inerente all’autenticazione dellafirma. Del tutto irrilevante, infine, risulta la mancata considerazione della dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia (che nella prospettazione della parte sarebbe un aggiornamento e regolarizzazione della dichiarazione reddituale viziata già presentata), non recando questa il contenuto preteso e trattandosi, quindi, di documento non pertinente. In definitiva anche il secondo motivo, non essendo decisivo, è pertanto inammissibile. Nulla per spese del giudizio di legittimità, non essendo stata svolta attività difensiva da parte dell’INPS. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com
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