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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 32511/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Roma letta la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 19 marzo 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 4 novembre 2024.

2. Oggetto del procedimento giurisdizionale è il sindacato sulla avvenuta assegnazione nonchè sul mantenimento di [OSCURATO:PERSONA] all’interno del circuito [OSCURATO:PERSONA], a fronte di richiesta di declassificazione.

Secondo il Tribunale l’istruttoria tenutasi in sede amministrativa ha offerto elementi di conoscenza idonei a mantenere la particolare assegnazione, con riferimento alla intensità del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della associazione finalizzata al narcotraffico tra il 2015 e il 2017.

Trattandosi di un sindacato di legittimità sulla decisione dell’Amministrazione, il Tribunale non ritiene di accogliere le richieste di ampliamento della istruttoria provenienti dalla difesa.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Si prospetta una incompleta formazione del fascicolo con riferimento alla mancata acquisizione del parere della Procura distrettuale di Roma cui si fa riferimento nel corpo della decisione impugnata. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa prospetta la violazione del criteri oggettivi cui deve ispirarsi il mantenimento nel circuito differenziato e la sostanziale apparenza di motivazione, atteso che la decisione si è basata esclusivamente sui profili correlati alle caratteristiche di gravità del fatto oggetto di esecuzione (commesso più di 7 anni orsono) ma non ha tenuto conto della positiva evoluzione trattamentale, documentata da specifici elementi in atti di cui si fa espressa menzione (relazione di sintesi del 2002 e del 2024, attività lavorativa e culturale svolta in istituto, partecipazione al progetto di giustizia riparativa). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, al secondo motivo.

2. Va premesso che secondo l’orientamento interpretativo espresso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, i provvedimenti di assegnazione – e di mantenimento – in un circuito differenziato sono sindacabili in sede giurisdizionale lì dove non assistiti da una esaustiva ricognizione dei profili di pericolosità che rendono necessaria l’assegnazione medesima, in ragione della possibile lesione del diritto soggettivo al trattamento “comune” (in tal senso Sez.

I n. 43858 del 30.9.2019, rv 277147).

Nel caso in esame il Tribunale si limita a valutare esclusivamente le ragioni della assegnazione iniziale al circuito differenziato ma omette del tutto la valutazione sul percorso posteriore – di non breve durata -, pure a fronte delle emergenze favorevoli alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò la fondatezza della doglianza difensiva, attesa la rilevante incompletezza del percorso argomentativo, sì da integrare una mera apparenza di motivazione.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Roma letta la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 19 marzo 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 4 novembre 2024. 2. Oggetto del procedimento giurisdizionale è il sindacato sulla avvenuta assegnazione nonchè sul mantenimento di [OSCURATO:PERSONA] all’interno del circuito [OSCURATO:PERSONA], a fronte di richiesta di declassificazione. Secondo il Tribunale l’istruttoria tenutasi in sede amministrativa ha offerto elementi di conoscenza idonei a mantenere la particolare assegnazione, con riferimento alla intensità del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della associazione finalizzata al narcotraffico tra il 2015 e il 2017. Trattandosi di un sindacato di legittimità sulla decisione dell’Amministrazione, il Tribunale non ritiene di accogliere le richieste di ampliamento della istruttoria provenienti dalla difesa. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Si prospetta una incompleta formazione del fascicolo con riferimento alla mancata acquisizione del parere della Procura distrettuale di Roma cui si fa riferimento nel corpo della decisione impugnata. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa prospetta la violazione del criteri oggettivi cui deve ispirarsi il mantenimento nel circuito differenziato e la sostanziale apparenza di motivazione, atteso che la decisione si è basata esclusivamente sui profili correlati alle caratteristiche di gravità del fatto oggetto di esecuzione (commesso più di 7 anni orsono) ma non ha tenuto conto della positiva evoluzione trattamentale, documentata da specifici elementi in atti di cui si fa espressa menzione (relazione di sintesi del 2002 e del 2024, attività lavorativa e culturale svolta in istituto, partecipazione al progetto di giustizia riparativa). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, al secondo motivo. 2. Va premesso che secondo l’orientamento interpretativo espresso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, i provvedimenti di assegnazione – e di mantenimento – in un circuito differenziato sono sindacabili in sede giurisdizionale lì dove non assistiti da una esaustiva ricognizione dei profili di pericolosità che rendono necessaria l’assegnazione medesima, in ragione della possibile lesione del diritto soggettivo al trattamento “comune” (in tal senso Sez. I n. 43858 del 30.9.2019, rv 277147). Nel caso in esame il Tribunale si limita a valutare esclusivamente le ragioni della assegnazione iniziale al circuito differenziato ma omette del tutto la valutazione sul percorso posteriore – di non breve durata -, pure a fronte delle emergenze favorevoli alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò la fondatezza della doglianza difensiva, attesa la rilevante incompletezza del percorso argomentativo, sì da integrare una mera apparenza di motivazione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di S
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