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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 04667/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 24 febbraio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni personali (della durata superiore a venti giorni, come risulta dalla sentenza impugnata, cfr. pag. 7, e dalla sentenza di primo grado, cfr. pag. 2), in relazione al quale gli era stata irrogata la pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa; considerato che: - il primo motivo, che contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (segnatamente, del dolo eventuale), è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), come tali aspecifiche e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni; - il secondo motivo, che contesta il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così decis 1'11 gennaio 2023 Il consigli stensore [OSCURATO:PERSONA] amaglia [OSCURATO:PERSONA] anislao Scarlini 'D E POSIT T A [OSCURATO:PERSONA] _ i k 03 FE 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 24 febbraio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni personali (della durata superiore a venti giorni, come risulta dalla sentenza impugnata, cfr. pag. 7, e dalla sentenza di primo grado, cfr. pag. 2), in relazione al quale gli era stata irrogata la pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa; considerato che: - il primo motivo, che contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (segnatamente, del dolo eventuale), è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), come tali aspecifiche e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni; - il secondo motivo, che contesta il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis 1'11 gennaio 2023 Il consigli stensore [OSCURATO:PERSONA] amaglia [OSCURATO:PERSONA] anislao Scarlini 'D E POSIT T A [OSCURATO:PERSONA] _ i k 03 FE 2
Sentenza Cassazione n. 04667/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris