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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01760/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROCCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in de (. legittimità, e, in particolare, primo in quanto manifestamente infondato perché afferente a asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e più specificatamente alla attendibilità del teste Cairo e del suo narrato, aspetti immediatamente contraddetti dalla lettura del provvedimento impugnato che da conto d; una motivazione uonno't.ata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali ( si veda 4, dal secondo capoverso) iI secondo, legato alla negata applicazione delle generiche, perché immediatamente contraddetto dal tenore della sentenza impugnata, anche in parte qua sorretta da sufficiente e motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; Lo che all'inammissibilltà del ricorso conseguono le pronunce di cui ali'art. 616 cod. pé_'i I P.Q.M. inamm:ssibile il ricorso e condanna li ricorrente ai pagamento delle spese iall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso ii 19 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROCCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in de (. legittimità, e, in particolare, primo in quanto manifestamente infondato perché afferente a asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e più specificatamente alla attendibilità del teste Cairo e del suo narrato, aspetti immediatamente contraddetti dalla lettura del provvedimento impugnato che da conto d; una motivazione uonno't.ata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali ( si veda 4, dal secondo capoverso) iI secondo, legato alla negata applicazione delle generiche, perché immediatamente contraddetto dal tenore della sentenza impugnata, anche in parte qua sorretta da sufficiente e motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; Lo che all'inammissibilltà del ricorso conseguono le pronunce di cui ali'art. 616 cod. pé_'i I P.Q.M. inamm:ssibile il ricorso e condanna li ricorrente ai pagamento delle spese iall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 19 dicembre 202
Sentenza Cassazione n. 01760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris