CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14894-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3460/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 14894 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- R.G. 14894/2020 Agenzia delle entrate c/D'[OSCURATO:PERSONA] che: L'Acienzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTP della Puglia che, in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]Agostino di avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IRAP, IVA, Add. Reg. e Com. oltre sanzioni ed interessi, anni 2005,2006,2007 e 2008, ha parzialmente accolto gli appelli, sia il principale che l'incidentale. La CTR, nell'accogliere parzialmente gli appelli, ha affermato che: "gli accertamenti notificati nei confronti del contribuente, per le annualità 2005, 2006 e 2007, sono illegittimi, poiché oltre il termine consentito". Inoltre, ha statuito "in merito all'eccepita violazione dell'art. 37, con, ma 24 e 25, del D.Lgs 223/2006, la non rilevanza penale dell'Irap e quindi, la non applicabilità del raddoppio dei termini". Pertanto, la CTR ha annullato gli avvisi di accertamento per le annualità 2005, 2006 e 2007, mentre, per l'annualità 2008, ha confermato la leg ':timità dell'avviso di accertamento, come determinato dall'Ufficio, con esclusione del recupero IRAP, in quanto decaduta dalla propria Potestà accertativa. Il contribuente è rimasto intimato. Con il primo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione deg i artt.1, comma 132, L.n.208/2015, 2, commi 1,2 e 3, D.Igs. n.128/2015, 37, commi da 24 a 26, DL n. 223/2006, 43, comma 3, DPP. n.600/1973 e 57, comma 2-bis, DPR n.633/1972 (ex art. 360 n. :3 c.p.c) per avere la CTR ritenuto legittimo, con riferimento all'applicazione del cd. raddoppio dei termini, il solo avviso di accertamento per l'anno 2008, mentre ha ritenuto illegittimi quelli riferiti al 2005, 2006 e 2007. Considerato che: visto l'art. 375 c.p.c.; rilevato il difetto di evidenza decisoria P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta civile e a nuovo ruolo, dando mancato alla cancelleria per i conseguenziali ad