CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 21674/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 22386/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoCorvasce; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso il decreto del Tribunale di Lodi n. 2799/2020 depositat o il 19/5/2022. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione All’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivopromosso dalla parte oggi intimata nei confronti della parte ricorrente, il Tribunale di Lodi, col decreto n. 2799/2020,ha liquidato compensi e spese del consu- lente tecnico e li ha posti a carico di entrambe le parti in via solidale. L’unico motivo del ricorso ex art. 111 cost. in cassazione proposto dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] valere, al contrario, che tali spese sono da 2di 2 – 22386/2022 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. porre provvisoriamente, ma integralmente , a carico della parte ricorrente per a.t.p. Si deduce violazione degli artt. 91, 92, 696, 696-bis c.p.c. Il ricorso è fondato, perché le spese per l’accertamento tecnico preventivo sono da porre provvisoriamente a carico del richiede nte, salva la liquida- zione a carico del soccombente nel successivo giudizio di merito (cfr., tra le tante, Cass. 29850/2023). Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato è cassato e, con decisione nel meritoex art. 384 comma 2 cpc (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto),le spese dell'accertamento tecnico preventivo sono poste provvisoriamente a carico della parte che lo ha ri- chiesto. Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili per gravi ragioni (la decisione sul riparto delle spesea carico di entrambe le parti non risulta infatti sollecitata dall’altra parte, ma è solo frutto di una scelta giuri- dicamente errata del giudice). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, deci- dendo nel merito,pone le spese dell'accertamento tecnico preventivo prov- visoriamente a carico della part