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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18990/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ,ARIOLLI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta ia correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato a fronte della motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile con cui la Corte d'appello colloca e correda l'indizio dell'intestazione della sim telefonica al ricorrente di altri elementi convergenti a sostegno del coinvolgimento del ricorrente - si vedano le pagine 5-6 della sent. impugnata -, di talché non sono decisive le argomentazioni in forza delle quali il ricorrente è stato assolto da altro procedimento; considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva Vinammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere,estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ,ARIOLLI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta ia correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato a fronte della motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile con cui la Corte d'appello colloca e correda l'indizio dell'intestazione della sim telefonica al ricorrente di altri elementi convergenti a sostegno del coinvolgimento del ricorrente - si vedano le pagine 5-6 della sent. impugnata -, di talché non sono decisive le argomentazioni in forza delle quali il ricorrente è stato assolto da altro procedimento; considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva Vinammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere,estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18990/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris