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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 32849/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2333/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 864/2016 depositata il 19/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La presente lite trae origine dalla scrittura del 6 febbraio 1976, proveniente dalla [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l., acquirente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dai fratelli Gardini di alcune porzioni di terreno in Comacchio con atto notarile di pari data.

Parte dei terreni, rimasti di proprietà dei venditori, erano adibiti a campeggio, gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA].

In concomitanza con la stipula del rogito notarile, il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha reso ai venditori la seguente dichiarazione: «Con riferimento al rogito [OSCURATO:PERSONA] del 6/2/ 1976 rep. n. 72105/7445, nella mia qualità di amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]. ad a maggior chiarimento di detto atto e con espresso riferimento alla planimetria dimostrativa ad esso allegato, Vi confermo che qualora la proprietà [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] per il verificarsi di qualsiasi nuovo evento non ultimo l’urbanizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e Pineta, avranno diritto di passaggio per pedoni, veicoli e animali sul terreno indicato nella suddetta planimetria con colore verde e con il simbolo F».

A seguito della vendita da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha reso a [OSCURATO:SOCIETA]. e ai fratelli Gardini tale ulteriore dichiarazione: «che sulla nota porzione di terreno contraddistinta con la lettera F nella planimetria allegata al rogito Alvisidel 6/2/1976 rep. n. 72105/7445 potrà essere esercitata la servitù di passaggio per pedoni, veicoli ed animali nonché per conduttore aeree e sotterranee in analogia a quanto è stato previsto nel già menzionato rogito perla porzione identificata con la lettera G».

La lite, volta a fare accertare l’esistenza della servitù sulla porzione distinta con la lettera F, è stata promossa dai venditori o loro eredi e da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei condomini “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]” (aventi causa della [OSCURATO:SOCIETA]..) e di tutti i condomini proprietari (la lite, in questa sede, riguarda il solo Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”, in quanto il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” è stato già ritenuto estraneo alla causa dal giudice di primo grado, il quale ha accertato che la servitù, di cui si rivendicava la costituzione, riguardava terreni appartenenti al solo condominio “[OSCURATO:PERSONA]”).

Il giudice di primo grado ha negato la costituzione della servitù e la decisione è stata confermata in sede di gravame dalla Corte d’appello di Bologna.

Secondo la Corte d’appello, le scritture di cui sopra, indicate dagli appellanti quale titolo costitutivo della servitù di passo, eranoprive di autonomia, limitandosi a richiamare il rogito del 1976, che non contemplava la costituzione di alcuna servitù sulla porzione contrassegnata con la lettera F (quella oggetto di causa).

Nello stesso tempo la Corte d’appello ha negato che la costituzione potesse considerarsi avvenuta, secondo lo schema del contratto a favore del terzo, in forza delle clausole delle vendite dei singoli appartamenti del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” che richiamavano la servitù.

Il diniego della costituzione è motivato nella sentenza impugnata in base al rilievo che “se ai vari condomini deve spettare la qualità di stipulante, non ne risulta dagli atti alcun interesse, neppure non patrimoniale”.

Per la cassazione della Sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Gli altri condomini dei Condomini sono rimasti intimati (a quelli non costituiti nel giudizio d’appello il ricorso è stato notificato per pubblici proclami).

Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo pone la questione di diritto se una servitù prediale si possa costituire con una proposta di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c.

Tale questione è risolta positivamente dai ricorrenti, che censurano la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello sembra aver dubitato che la norma sia applicabile allacostituzione di una servitù.

Con il secondo motivo, la decisione è censurata nella parte in cui la Corted’appello ha negato l’autonomia della scrittura del 1976 rispetto al rogito coevo.

Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione di più criteri di ermeneutica, che sono indicati distintamente in paragrafi separati dell’unico motivo.

Con riguardo a questo motivo, il collegio rileva in primo luogo che la censura è ammissibile.

I ricorrenti non si limitano a enunciare quale sia l’interpretazione esatta del contratto, ma espongono le regole interpretative violate (Cass. n. 3157/1989; n. 13635/2010; n. 14318/2013; n. 27136/2017; n. 9461/2021), fra le quali la regola che impone di ricercare il significato dell’accordo, tenuto conto del comportamento complessivo dei contraenti, anche posteriore alla conclusione del contratto.

In questa prospettiva è richiamata, fra l’altro, la lettera del 1979 sopra trascritta.

Si rimprovera, poi, alla Corte di merito di non avere considerato che la scrittura del 1976 aveva un oggetto non coincidente con quello del rogito notarile.

Era quindi evidente che le parti non avevano voluto compiere una ricognizione di quanto già previsto nell’atto notarile, ma avevano regolato il passaggio in modo autonomo su una porzione diversa.

2. Il secondo motivo è fondato.

Occorre partire dalla considerazione che il primo giudice ha rigettato la domanda di accertamento della servitù per una ragione diversa rispetto a quella indicata dalla Corte d’appello, che ha ritenuto che la scrittura fosse a priori irrilevante a questi fini.

Invero, il Tribunale ha innanzitutto precisato che la costituzione della servitù non poteva farsi discendere dal [OSCURATO:PERSONA] del 1976.

Ciò posto ha riconosciuto che la scrittura coeva prevedeva l’insorgenza futura della servitù al verificarsi di alcuni presupposti, che non si sarebbero realizzati.

Il Tribunale ha aggiunto che, una volta che le condizioni si fossero verificate, la costituzione del diritto avrebbe richiesto comunque un’ulteriore manifestazione di consenso ai sensi dell’art. 1350 n. 4, c.c., volta a formalizzare la comune volontà delle parti di dar vita alla servitù.

In appello gli originari attori sostennero che la dichiarazione contenuta nella scrittura privata aveva costituito – essa stessa - una servitù per vantaggio futuro ai sensi dell’art. 1029, comma 1, c.c., potendo la servitù costituirsi anche ai sensi dell’art. 1333 c.c.

I ricorrenti, sviluppando tale assunto nelle sue logiche implicazioni, sostengono che, una volta riconosciuta l’applicabilità dell’art. 1333 c.c., l’eventuale esistenza di una condizione (da loro negata) avrebbe solamente differito l’effetto prefigurato dal proponente, fermo restando che, al verificarsi della condizione (che essi assumono verificata), la servitù si sarebbe costituita in forza della dichiarazione unilaterale, non occorrendo neanche in questo caso una nuova manifestazione di consenso.

La Corte d’appello ha ritenuto la tesi non convincente, «in quanto dalla lettura risulta che entrambe (la scrittura privata coeva al rogito e la successiva dichiarazione del 1979 n.d.r.) mancano di autonomia, rinviando e richiamando il rogito [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta non contiene di certo la costituzione della servitù per la quale si agisce (porzione contrassegnata con la lettera F)». 3.Le regole sull'interpretazione dei contratti dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c. costituiscono tipiche norme giuridiche la cui violazione è censurabile in cassazione a norma dell'art 360 n. 3 c.p.c.

Solo quando il giudice di merito ha compiuto la ricerca dell'intento negoziale col rispetto dei canoni di ermeneutica, l'interpretazione del contratto, scaturita dall'indagine compiuta, si sottrae al sindacato di legittimità, ove sia sorretta da motivazione esauriente ed immune da vizi logici, la quale consenta di individuare la ragione del decidere (Cass. n. 1291/1970; n. 17817/2005; n. 701/2021).

È stato recentemente chiarito che l'interpretazione degli atti negoziali va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratiodel precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (Cass. n. 11666/2022).

Altre pronunce di legittimità esprimono la medesima esigenza, sottolineando la «circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi»(Cass.n. 24699/2021; n. 34795/2021).

Ora, la Corte d’appello, nel giustificare il difetto di autonomia della scrittura in base a l rilievo che il rogito [OSCURATO:PERSONA] non prevedeva la costituzione di servitù sulla porzione contrassegnata dalla lettera F, non ha fatto corretta applicazione delle richiamate regole di ermeneutica.

Il fatto che il rogito del 1976 riguardasse porzioni diverse rispetto a quelle indicate nella coeva scrittura era un fatto che risultava già dal tenore letterale della dichiarazione, persino confermato dal confronto con la prev isione relativa al passaggio nel rogito del 1976, che la Corte d’appello ha avuto cura di trascrivere.

La previsione del rogito del 1976, richiamata e trascritta nella sentenza impugnata, è la seguente: “se le porzioni di terreno indicate in planimetria coi simboli A e A1 – attualmente destinate all’international [OSCURATO:PERSONA] e Pineta, verranno urbanizzate e su di esse verranno edificate [...], la proprietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. potranno allargare sul proprio terreno lo stradello nel Frattempo realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed indicato nella su allegata planimetria con il simbolo E [...].

Su detta strada avranno la servitù attiva di passaggio sia i complessi residenziali realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , sia quelli realizzati dalla proprietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [...].

Se la [OSCURATO:SOCIETA]. realizzerà una strada sulla porzione indicata nella su allegata planimetria con il simbolo G essa sarà gravata da uguale servitù”.

La palese e oggettiva diversità dell’oggetto, evincibile con sicurezza del semplice confronto fra le previsioni, lasciava certamente aperto il problema se le parti avessero voluto regolare la nascita del diritto sulla diversa porzione (lettera F), in coordinamento con quanto previsto nel rogito con riferimento al passaggio; ma ciò, appunto, poneva l’interprete dinanzi al problema di stabilire il significato e la portata del richiamo al rogito, ma certamente non autorizzava la corte di merito a negare a priori l’autonomia della scrittura rispetto all’atto pubblico.

L’autonomia era poi confermata dalla successiva dichiarazione del 1979, che ancora una volta richiama il rogito del 1976 con il solo fine di identificare, tramite rinvio alla planimetria, la porzione sulla quale avrebbe dovuto essere esercitato il passaggio.

4. Si obietta da parte dei cont roricorrenti che non ci sarebbe prova del verificarsi della condizione, che sarebbe stata prevista nel titolo del 1976 ai fini della nascita della servitù su altre porzione del fondo a suo tempo acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., condizione costituita dalla costruzione di abitazioni a carattere residenziale sul supposto fondo dominante.

In altre parole, secondo tale obiezione, seppure le dichiarazioni potessero considerarsi dirette alla costituzione di una servitù, la nascita del diritto reale era sottoposta a una condizione sospensiva non verificatasi.

In questo senso l’obiezione non è attuale, perché suppone una valenza della dichiarazione che la Corte di merito ha in via di principio negato.

Tale rilievo vale anche per le altre obiezioni, proposte dalla Maccagnani con riferimento alla scrittura del 6 febbraio 1976 (il difetto di autenticità, il difetto di poteri rappresentativi del dichiarante, il difetto di data certa), che non sono minimante considerate nella decisione dalla Corte d’appello, che ha negato la costituzione del diritto reale per ragioni inerenti al contenuto intrinseco della scrittura, senza porsi il problema della provenienza e della opponibilità, né tanto meno, come appena chiarito, della eventuale sussistenza di una condizione sospensiva, operante rispetto alla servitù in ipotesi prefigurata.

5. L’accoglimento, nei limiti di cui sopra, del secondo motivo comporta l’assorbimento delle restanti censure sulla interpretazione proposte con il medesimo secondo motivo e con il quarto motivo; comporta l’assorbimento anche del terzo motivo, con il quale si rimprovera alla Corte di merito di non avere considerato che, ai fini della validità del contratto, è sufficiente che l’oggetto del contratto sia determinabile. 6.Piuttosto, una volta chiarito che non sussisteva la ragione che ha indotto la Corte d’appello a negare ogni possibile autonomia della scrittura rispetto al titolo notarile del 1976, potrebbe divenire rilevante nella causa la questione di diritto posta con il primo motivo, in ordine alla possibilità di utilizzare l’art. 1333 c.c. anche per le attribuzioni traslative di diritti reali.

Il primo motivo è fondato, ma con un’essenziale precisazione.

L’applicabilità dell’art. 1333 c.c. anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte, è ammessa dalla giurisprudenza della Corte non incondizionatamente, ma entro ben precisi limiti, nel senso che deve trattarsi di attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario (Cass. n. 15997/2018; n. 27857/2020).

È utile il parallelo con la soluzione generalmente affermatasi con riferimento al contratto a favore di terzo, rispetto al quale la giurisprudenza della Corte è da tempo risalente orientata ad ammettere la costituzione di una servitù con l’atto di compravendita, non solo a favore di un fondo del quale l’alienante abbia conservato la proprietà, ma anche di un terreno di un terzo (Cass. n. 1317/1980; n. 4778/1983; n. 23343/2006; n. 13180/2011).

7. Con il quinto motivo i ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha negato l’eventuale costituzione del diritto di servitù, in forza della dichiarazione del venditore nei successivi atti traslativi.

In particolare, è oggetto di censura l’affermazione secondo cui la fattispecie del contratto a favore del terzo non era nella specie configurabile, in difetto di un interesse dello stipulante rispetto alla costituzione del diritto reale.

I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello non si è avveduta che , nell’ambito della fattispecie sottoposta al suo giudizio, stipulante era la venditrice, non i condomini acquirenti.

Il motivo è infondato, anche se per una ragione diversa da quella indicata dalla Corte d’appello.

Il denunciato errore sulla posizione contrattuale, invero, sussiste, nondimeno la decisione è ugualmente corretta (art. 384, comma 4, c.p.c.), dovendo trovare applicazione il seguente principio: "la costituzione di servitù attraverso contratto a favore di terzo implica che la costituzione del vincolo ed il conseguente vantaggio per il terzo siano previsti e voluti dai contraenti, onde essa non può ravvisarsi in un atto avente valore meramente ricognitivo" (Cass. n. 20853/2016).

Al contrario, nei contratti conclusi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e i singoli cond omini del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”, la venditrice si era limitata a dichiarare alla parte acquirente che «la strada privata mappale 1847 [...] è asservita al passaggio del contiguo complesso posto a settentrione”: espressione, questa, consistente in una semplice enunciazione di una situazione esistente, irriducibile a una manifestazione di volontà diretta alla costituzione del diritto in favore del terzo, trattandosi di atto ricognitivo privo di alcun valore, ai fini che qui interessano.

È chiaro che l’inidoneità della dichiarazione a dar luogo alla servitù ex art. 1411 c.c. lascia impregiudicata la possibile rilevanza della enunciazione sotto altro profilo (cfr. Cass. n. 20817/2011; n. 13817/2019).

8. In conclusione, devono essere accolti, nei limiti di cui sopra, il primo e il secondo motivo; è rigettato il quinto; sono assorbiti il terzo e il quarto motivo.

La sentenza deve essere cassata in relazione al primo e al secondo motivo, e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà provvedere a nuovo esame, attenendosi a quanto sopra.

La Corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo; rigettail quinto motivo; dichiara assorbi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2333/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 864/2016 depositata il 19/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La presente lite trae origine dalla scrittura del 6 febbraio 1976, proveniente dalla [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l., acquirente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dai fratelli Gardini di alcune porzioni di terreno in Comacchio con atto notarile di pari data. Parte dei terreni, rimasti di proprietà dei venditori, erano adibiti a campeggio, gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. In concomitanza con la stipula del rogito notarile, il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha reso ai venditori la seguente dichiarazione: «Con riferimento al rogito [OSCURATO:PERSONA] del 6/2/ 1976 rep. n. 72105/7445, nella mia qualità di amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]. ad a maggior chiarimento di detto atto e con espresso riferimento alla planimetria dimostrativa ad esso allegato, Vi confermo che qualora la proprietà [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] per il verificarsi di qualsiasi nuovo evento non ultimo l’urbanizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e Pineta, avranno diritto di passaggio per pedoni, veicoli e animali sul terreno indicato nella suddetta planimetria con colore verde e con il simbolo F». A seguito della vendita da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha reso a [OSCURATO:SOCIETA]. e ai fratelli Gardini tale ulteriore dichiarazione: «che sulla nota porzione di terreno contraddistinta con la lettera F nella planimetria allegata al rogito Alvisidel 6/2/1976 rep. n. 72105/7445 potrà essere esercitata la servitù di passaggio per pedoni, veicoli ed animali nonché per conduttore aeree e sotterranee in analogia a quanto è stato previsto nel già menzionato rogito perla porzione identificata con la lettera G». La lite, volta a fare accertare l’esistenza della servitù sulla porzione distinta con la lettera F, è stata promossa dai venditori o loro eredi e da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei condomini “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]” (aventi causa della [OSCURATO:SOCIETA]..) e di tutti i condomini proprietari (la lite, in questa sede, riguarda il solo Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”, in quanto il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” è stato già ritenuto estraneo alla causa dal giudice di primo grado, il quale ha accertato che la servitù, di cui si rivendicava la costituzione, riguardava terreni appartenenti al solo condominio “[OSCURATO:PERSONA]”). Il giudice di primo grado ha negato la costituzione della servitù e la decisione è stata confermata in sede di gravame dalla Corte d’appello di Bologna. Secondo la Corte d’appello, le scritture di cui sopra, indicate dagli appellanti quale titolo costitutivo della servitù di passo, eranoprive di autonomia, limitandosi a richiamare il rogito del 1976, che non contemplava la costituzione di alcuna servitù sulla porzione contrassegnata con la lettera F (quella oggetto di causa). Nello stesso tempo la Corte d’appello ha negato che la costituzione potesse considerarsi avvenuta, secondo lo schema del contratto a favore del terzo, in forza delle clausole delle vendite dei singoli appartamenti del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” che richiamavano la servitù. Il diniego della costituzione è motivato nella sentenza impugnata in base al rilievo che “se ai vari condomini deve spettare la qualità di stipulante, non ne risulta dagli atti alcun interesse, neppure non patrimoniale”. Per la cassazione della Sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Gli altri condomini dei Condomini sono rimasti intimati (a quelli non costituiti nel giudizio d’appello il ricorso è stato notificato per pubblici proclami). Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo pone la questione di diritto se una servitù prediale si possa costituire con una proposta di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c. Tale questione è risolta positivamente dai ricorrenti, che censurano la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello sembra aver dubitato che la norma sia applicabile allacostituzione di una servitù. Con il secondo motivo, la decisione è censurata nella parte in cui la Corted’appello ha negato l’autonomia della scrittura del 1976 rispetto al rogito coevo. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione di più criteri di ermeneutica, che sono indicati distintamente in paragrafi separati dell’unico motivo. Con riguardo a questo motivo, il collegio rileva in primo luogo che la censura è ammissibile. I ricorrenti non si limitano a enunciare quale sia l’interpretazione esatta del contratto, ma espongono le regole interpretative violate (Cass. n. 3157/1989; n. 13635/2010; n. 14318/2013; n. 27136/2017; n. 9461/2021), fra le quali la regola che impone di ricercare il significato dell’accordo, tenuto conto del comportamento complessivo dei contraenti, anche posteriore alla conclusione del contratto. In questa prospettiva è richiamata, fra l’altro, la lettera del 1979 sopra trascritta. Si rimprovera, poi, alla Corte di merito di non avere considerato che la scrittura del 1976 aveva un oggetto non coincidente con quello del rogito notarile. Era quindi evidente che le parti non avevano voluto compiere una ricognizione di quanto già previsto nell’atto notarile, ma avevano regolato il passaggio in modo autonomo su una porzione diversa. 2. Il secondo motivo è fondato. Occorre partire dalla considerazione che il primo giudice ha rigettato la domanda di accertamento della servitù per una ragione diversa rispetto a quella indicata dalla Corte d’appello, che ha ritenuto che la scrittura fosse a priori irrilevante a questi fini. Invero, il Tribunale ha innanzitutto precisato che la costituzione della servitù non poteva farsi discendere dal [OSCURATO:PERSONA] del 1976. Ciò posto ha riconosciuto che la scrittura coeva prevedeva l’insorgenza futura della servitù al verificarsi di alcuni presupposti, che non si sarebbero realizzati. Il Tribunale ha aggiunto che, una volta che le condizioni si fossero verificate, la costituzione del diritto avrebbe richiesto comunque un’ulteriore manifestazione di consenso ai sensi dell’art. 1350 n. 4, c.c., volta a formalizzare la comune volontà delle parti di dar vita alla servitù. In appello gli originari attori sostennero che la dichiarazione contenuta nella scrittura privata aveva costituito – essa stessa - una servitù per vantaggio futuro ai sensi dell’art. 1029, comma 1, c.c., potendo la servitù costituirsi anche ai sensi dell’art. 1333 c.c. I ricorrenti, sviluppando tale assunto nelle sue logiche implicazioni, sostengono che, una volta riconosciuta l’applicabilità dell’art. 1333 c.c., l’eventuale esistenza di una condizione (da loro negata) avrebbe solamente differito l’effetto prefigurato dal proponente, fermo restando che, al verificarsi della condizione (che essi assumono verificata), la servitù si sarebbe costituita in forza della dichiarazione unilaterale, non occorrendo neanche in questo caso una nuova manifestazione di consenso. La Corte d’appello ha ritenuto la tesi non convincente, «in quanto dalla lettura risulta che entrambe (la scrittura privata coeva al rogito e la successiva dichiarazione del 1979 n.d.r.) mancano di autonomia, rinviando e richiamando il rogito [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta non contiene di certo la costituzione della servitù per la quale si agisce (porzione contrassegnata con la lettera F)». 3.Le regole sull'interpretazione dei contratti dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c. costituiscono tipiche norme giuridiche la cui violazione è censurabile in cassazione a norma dell'art 360 n. 3 c.p.c. Solo quando il giudice di merito ha compiuto la ricerca dell'intento negoziale col rispetto dei canoni di ermeneutica, l'interpretazione del contratto, scaturita dall'indagine compiuta, si sottrae al sindacato di legittimità, ove sia sorretta da motivazione esauriente ed immune da vizi logici, la quale consenta di individuare la ragione del decidere (Cass. n. 1291/1970; n. 17817/2005; n. 701/2021). È stato recentemente chiarito che l'interpretazione degli atti negoziali va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratiodel precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (Cass. n. 11666/2022). Altre pronunce di legittimità esprimono la medesima esigenza, sottolineando la «circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi»(Cass.n. 24699/2021; n. 34795/2021). Ora, la Corte d’appello, nel giustificare il difetto di autonomia della scrittura in base a l rilievo che il rogito [OSCURATO:PERSONA] non prevedeva la costituzione di servitù sulla porzione contrassegnata dalla lettera F, non ha fatto corretta applicazione delle richiamate regole di ermeneutica. Il fatto che il rogito del 1976 riguardasse porzioni diverse rispetto a quelle indicate nella coeva scrittura era un fatto che risultava già dal tenore letterale della dichiarazione, persino confermato dal confronto con la prev isione relativa al passaggio nel rogito del 1976, che la Corte d’appello ha avuto cura di trascrivere. La previsione del rogito del 1976, richiamata e trascritta nella sentenza impugnata, è la seguente: “se le porzioni di terreno indicate in planimetria coi simboli A e A1 – attualmente destinate all’international [OSCURATO:PERSONA] e Pineta, verranno urbanizzate e su di esse verranno edificate [...], la proprietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. potranno allargare sul proprio terreno lo stradello nel Frattempo realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed indicato nella su allegata planimetria con il simbolo E [...]. Su detta strada avranno la servitù attiva di passaggio sia i complessi residenziali realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , sia quelli realizzati dalla proprietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [...]. Se la [OSCURATO:SOCIETA]. realizzerà una strada sulla porzione indicata nella su allegata planimetria con il simbolo G essa sarà gravata da uguale servitù”. La palese e oggettiva diversità dell’oggetto, evincibile con sicurezza del semplice confronto fra le previsioni, lasciava certamente aperto il problema se le parti avessero voluto regolare la nascita del diritto sulla diversa porzione (lettera F), in coordinamento con quanto previsto nel rogito con riferimento al passaggio; ma ciò, appunto, poneva l’interprete dinanzi al problema di stabilire il significato e la portata del richiamo al rogito, ma certamente non autorizzava la corte di merito a negare a priori l’autonomia della scrittura rispetto all’atto pubblico. L’autonomia era poi confermata dalla successiva dichiarazione del 1979, che ancora una volta richiama il rogito del 1976 con il solo fine di identificare, tramite rinvio alla planimetria, la porzione sulla quale avrebbe dovuto essere esercitato il passaggio. 4. Si obietta da parte dei cont roricorrenti che non ci sarebbe prova del verificarsi della condizione, che sarebbe stata prevista nel titolo del 1976 ai fini della nascita della servitù su altre porzione del fondo a suo tempo acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., condizione costituita dalla costruzione di abitazioni a carattere residenziale sul supposto fondo dominante. In altre parole, secondo tale obiezione, seppure le dichiarazioni potessero considerarsi dirette alla costituzione di una servitù, la nascita del diritto reale era sottoposta a una condizione sospensiva non verificatasi. In questo senso l’obiezione non è attuale, perché suppone una valenza della dichiarazione che la Corte di merito ha in via di principio negato. Tale rilievo vale anche per le altre obiezioni, proposte dalla Maccagnani con riferimento alla scrittura del 6 febbraio 1976 (il difetto di autenticità, il difetto di poteri rappresentativi del dichiarante, il difetto di data certa), che non sono minimante considerate nella decisione dalla Corte d’appello, che ha negato la costituzione del diritto reale per ragioni inerenti al contenuto intrinseco della scrittura, senza porsi il problema della provenienza e della opponibilità, né tanto meno, come appena chiarito, della eventuale sussistenza di una condizione sospensiva, operante rispetto alla servitù in ipotesi prefigurata. 5. L’accoglimento, nei limiti di cui sopra, del secondo motivo comporta l’assorbimento delle restanti censure sulla interpretazione proposte con il medesimo secondo motivo e con il quarto motivo; comporta l’assorbimento anche del terzo motivo, con il quale si rimprovera alla Corte di merito di non avere considerato che, ai fini della validità del contratto, è sufficiente che l’oggetto del contratto sia determinabile. 6.Piuttosto, una volta chiarito che non sussisteva la ragione che ha indotto la Corte d’appello a negare ogni possibile autonomia della scrittura rispetto al titolo notarile del 1976, potrebbe divenire rilevante nella causa la questione di diritto posta con il primo motivo, in ordine alla possibilità di utilizzare l’art. 1333 c.c. anche per le attribuzioni traslative di diritti reali. Il primo motivo è fondato, ma con un’essenziale precisazione. L’applicabilità dell’art. 1333 c.c. anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte, è ammessa dalla giurisprudenza della Corte non incondizionatamente, ma entro ben precisi limiti, nel senso che deve trattarsi di attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario (Cass. n. 15997/2018; n. 27857/2020). È utile il parallelo con la soluzione generalmente affermatasi con riferimento al contratto a favore di terzo, rispetto al quale la giurisprudenza della Corte è da tempo risalente orientata ad ammettere la costituzione di una servitù con l’atto di compravendita, non solo a favore di un fondo del quale l’alienante abbia conservato la proprietà, ma anche di un terreno di un terzo (Cass. n. 1317/1980; n. 4778/1983; n. 23343/2006; n. 13180/2011). 7. Con il quinto motivo i ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha negato l’eventuale costituzione del diritto di servitù, in forza della dichiarazione del venditore nei successivi atti traslativi. In particolare, è oggetto di censura l’affermazione secondo cui la fattispecie del contratto a favore del terzo non era nella specie configurabile, in difetto di un interesse dello stipulante rispetto alla costituzione del diritto reale. I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello non si è avveduta che , nell’ambito della fattispecie sottoposta al suo giudizio, stipulante era la venditrice, non i condomini acquirenti. Il motivo è infondato, anche se per una ragione diversa da quella indicata dalla Corte d’appello. Il denunciato errore sulla posizione contrattuale, invero, sussiste, nondimeno la decisione è ugualmente corretta (art. 384, comma 4, c.p.c.), dovendo trovare applicazione il seguente principio: "la costituzione di servitù attraverso contratto a favore di terzo implica che la costituzione del vincolo ed il conseguente vantaggio per il terzo siano previsti e voluti dai contraenti, onde essa non può ravvisarsi in un atto avente valore meramente ricognitivo" (Cass. n. 20853/2016). Al contrario, nei contratti conclusi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e i singoli cond omini del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”, la venditrice si era limitata a dichiarare alla parte acquirente che «la strada privata mappale 1847 [...] è asservita al passaggio del contiguo complesso posto a settentrione”: espressione, questa, consistente in una semplice enunciazione di una situazione esistente, irriducibile a una manifestazione di volontà diretta alla costituzione del diritto in favore del terzo, trattandosi di atto ricognitivo privo di alcun valore, ai fini che qui interessano. È chiaro che l’inidoneità della dichiarazione a dar luogo alla servitù ex art. 1411 c.c. lascia impregiudicata la possibile rilevanza della enunciazione sotto altro profilo (cfr. Cass. n. 20817/2011; n. 13817/2019). 8. In conclusione, devono essere accolti, nei limiti di cui sopra, il primo e il secondo motivo; è rigettato il quinto; sono assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza deve essere cassata in relazione al primo e al secondo motivo, e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà provvedere a nuovo esame, attenendosi a quanto sopra. La Corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo; rigettail quinto motivo; dichiara assorbi
Sentenza Cassazione n. 32849/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris