Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:T:1995:38
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993B0488 - IT
Avis juridique important
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61993B0488
[OSCURATO:PERSONA] (QUARTA SEZIONE AMPLIATA) DEL 23 FEBBRAIO 1995. - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-488/93.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00469
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] chiave
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Procedura ° Ripartizione delle competenze fra la Corte e il Tribunale di primo grado ° Ricorso intentato da una persona fisica o giuridica sulla base dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE e riguardante l' applicazione delle norme in materia di aiuti concessi dagli Stati pendente dinanzi al Tribunale ° Ricorso diretto all' annullamento dello stesso atto, ma proposto da uno Stato membro, pendente dinanzi alla Corte ° Interesse, alla luce di una buona amministrazione della giustizia, ad una presa in considerazione, da parte della Corte, degli argomenti della persona fisica o giuridica ° [OSCURATO:PERSONA] di competenza da parte del Tribunale
[Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 47, terzo comma]
[OSCURATO:PERSONA] causa T-488/93,
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], società di diritto tedesco, con sede in Brema (Germania), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 aprile 1993, 93/412/CEE, relativa all' aiuto concesso dal governo tedesco a [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] AG, onde facilitare la vendita di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] AG (GU L 185, pag. 43),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione ampliata),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen, C.P. Briët, R. García-Valdecasas e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 28 giugno 1993 la società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ha proposto un ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] (causa C-335/93), diretto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 aprile 1993, 93/412/CEE, relativa all' aiuto concesso dal governo tedesco a [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] AG, onde facilitare la vendita di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] AG (GU L 185, pag. 43). La Repubblica federale di Germania è destinataria di questa decisione in forza dell' art. 4 della medesima.
2 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 giugno 1993 la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] diretto all' annullamento della stessa decisione (causa C-329/93).
3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 1 luglio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ha proposto un ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] diretto all' annullamento della stessa decisione (causa C-339/93).
4 Con ordinanze 27 settembre 1993 la Corte ha rinviato le cause C-335/93 e C-339/93 dinanzi al Tribunale, ai sensi dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione del Consiglio 88/591/CECA, CEE, Euratom, del 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 144, pag. 21). Le cause C-335/93 e C-339/93 sono state iscritte nel registro del Tribunale rispettivamente con i numeri T-488/93 e T-490/93.
5 Nei propri controricorsi depositati in cancelleria l' 8 settembre 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il Tribunale declinasse la propria competenza in entrambe le cause C-335/93 e C-339/93, che la Corte si accingeva a rinviargli, affinché quest' ultima, ai sensi dell' art. 47, terzo comma, seconda frase, dello Statuto (CEE) della Corte (in prosieguo: lo "Statuto"), potesse statuire sulle tre domande, in considerazione dell' identità dell' oggetto delle controversie e tenuto conto del fatto che il ricorso principale è quello proposto dalla Repubblica federale di Germania, mentre i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] hanno in realtà il carattere di un intervento a sostegno della Germania.
6 Con memoria registrata nella cancelleria del Tribunale il 19 novembre 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha anch' essa concluso nel senso che il Tribunale declinasse la propria competenza nella causa T-488/93, conformemente all' art. 47, terzo comma, seconda frase, dello Statuto, affinché la Corte potesse disporre la riunione dei tre procedimenti e statuire sulle domande simultaneamente. Con memoria 24 novembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato la propria istanza di declinazione di competenza da parte del Tribunale.
7 [OSCURATO:PERSONA] replica presentata il 18 novembre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declinazione della competenza del Tribunale nella causa T-490/93, reiterando tale sua domanda con memoria 22 novembre 1994.
8 In forza dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto, quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d' interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte. Tuttavia, laddove si tratti di ricorsi relativi all' annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la propria competenza affinché la Corte di giustizia statuisca su tali ricorsi.
9 La Corte non ha sospeso, ai sensi dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto, il procedimento del quale era investita nella causa C-329/93. Conseguentemente, il Tribunale deve adottare una decisione su un' eventuale sospensione del procedimento nella causa T-488/93 o su un' eventuale declinazione di competenza.
10 Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che sia le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia la [OSCURATO:PERSONA] si sono espresse in favore della declinazione di competenza da parte del Tribunale, affinché le cause possano proseguire simultaneamente dinanzi alla Corte.
11 Si deve inoltre rilevare che i ricorsi dei quali la Corte e il Tribunale sono investiti nel caso di specie sono diretti all' annullamento dello stesso atto, vale a dire la decisione 6 aprile 1993, 93/412.
12 Poiché l' art. 37, secondo comma, dello Statuto esclude il diritto d' intervento in capo alle persone fisiche o giuridiche nelle controversie fra Stati membri, da un lato, e istituzioni della [OSCURATO:PERSONA], dall' altro, l' unica possibilità per le persone fisiche o giuridiche di far valere i propri motivi e argomenti di fatto e di diritto nelle controversie che le riguardano è che propongano esse stesse, nelle ipotesi in cui sono legittimate a farlo, un ricorso dinanzi al giudice competente a conoscerne.
13 Orbene, poiché la Corte non ha sospeso il procedimento del quale è investita nella causa 329/93, è nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia che il giudice competente a conoscere del ricorso proposto da uno Stato membro possa essere posto in grado di prendere in considerazione i vari motivi e argomenti di fatto e di diritto fatti valere dalle persone fisiche o giuridiche a sostegno delle loro domande tendenti all' annullamento dello stesso atto.
14 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la semplice sospensione, fino alla pronuncia della sentenza della Corte, del procedimento del quale il Tribunale è investito non consentirebbe alla Corte di prendere in esame i motivi e gli argomenti fatti valere dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella causa T-488/93 avverso la decisione controversa.
15 Atteso quanto sopra, il Tribunale deve, in conformità dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto e dell' art. 80 del regolamento di procedura del Tribunale, declinare la propria competenza nella causa T-488/93 e rinviare gli atti alla Corte, affinché questa possa statuire sulle domande di annullamento.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
così provvede:
1) Il Tribunale declina la propria competenza nella causa T-488/93, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, affinché la Corte possa statuire sulle domande di annullamento.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 23 febbraio 1995.