CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 40019/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna in relazione al reato di cui all'articolo 291-bis comma 1, DPR 43 del 1973, per la detenzione di chilogrammi 214,2 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, ed ha ridotto la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva reiterata, nella misura di anni uno mesi quattro di reclusione. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della recidiva e con il secondo motivo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata recidiva. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. L'applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretto in diritto. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all'imputato derivante dai numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e dunque specifici, e contro l'incolumità pubblica da cui ha tratto elementi per ritenere la maggiore pericolosità dell'imputato. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Proprio con richiamo ai numerosi precedenti penali anche specifici (cfr. pag. 5), i giudici del / merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile stante il divieto previsto dall'art. 69 comma 4 cod.pen. di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025 Il consig .