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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 08275/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso 6335/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (C.F.

RBLLDN65L44839Z), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LTMLCU35E189F839K), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; -intimato – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),giusta procura in atti -intimata- contro D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -intimato – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti -intimato- contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato - per regolamento di competenza avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 30.01.23, nel procedimento 11764/2020 R.G., comunicata a mezzo pec il

31.01.23. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Nell’ambito di un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro Luca e [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto la revindica di un appartamento con annessa cisterna sito in Forio, il Tribunale di Napoli, c on ordinanza del 30 gennaio 2023 ha autorizzato l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] (che, a sua volta aveva chiamato in causa D’[OSCURATO:PERSONA] e l’ex notaio [OSCURATO:PERSONA]); ha autorizzato la presentazione della querela ex art. 222 ultimo comma cpc e ha disposto la sospensione del procedimento 11764/2020 in attesa che fosse definito il procedimento scaturito a seguito della querela di falso proposta dall’interveniente [OSCURATO:PERSONA]. 1.

1. Questi, in estrema sintesi, gli antefatti processuali: [OSCURATO:PERSONA], premettendo di avere acquistato un immobile dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]Abundo e [OSCURATO:PERSONA], con atto notarile trascritto il 4/5/2017, che nelle more della anzidetta stipulazione, in forza del contratto preliminare, si era avvalsa del “possesso anticipato”; che successivamente (ottobre 2018) aveva ricevuto la notifica dell’ordinanza cautelare (confermata in sede collegiale), dalla lettura della quale aveva avuto modo di apprendere che Luca e [OSCURATO:PERSONA] avevano ottenuto tutela possessoria nei confronti dell’alienante [OSCURATO:PERSONA]Abundo, chiese dichiararsi valido ed efficace il contratto di compravendita dalla medesima stipulato e la condanna dei convenuti ad astenersi da pretese e molestie. 1.

2. [OSCURATO:PERSONA], ex coniuge di [OSCURATO:PERSONA]Abundo, era a sua volta, intervenuta volontariamente, dispiegando querela di falso in ordine alla firma della procura speciale, che risultava dalla medesima sottoscritta, nonché della firma del notaio.

2. Avverso l’anzidetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di competenza sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistono con atto dai predetti denominato “controricorso”. [OSCURATO:PERSONA]Abundo chiede annullarsi l’ordinanza sottoposta a questa Corte, nonché dichiararsi inammissibile la querela di falso. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a depositare memoria all’approssimarsi dell’adunanza camerale.

Il P.G. (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] dell’Erba) ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto accogliersi il terzo motivo, rigettare i restanti, annullare l’ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione del giudizio limitatamente nei confronti degli originari convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

3. Preliminarmente, va chiarito che gli intimati, sono rimasti tali, in quanto hanno depositato le rispettive scritture difensive oltre il termine di cui all’art. 47, u. c., cod. proc. civ. (ad eccezione del notaio Albore, che non ha depositato atti). 4.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ.per avere il Tribunale dichiarato ammissibile l’intervento Reputa la esponente che il Tribunale, errando, aveva sospeso il processo senza prima verificare se la Florio avesse titolo per intervenire (nega, la ricorrente, che si potesse ipotizzarsi intervento autonomo, mancando collegamento che giustificasse il “simultaneus processus”; intervento adesivo dipendente, non sussistendo l’ipotesi del sostegno alla posizione di una delle parti; e, infine, intervento adesivo autonomo, poiché le controparti risultano i terzi chiamati in causa e non già l’attrice).

4.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell’art. 221 cod. proc. civ., rimproverandosi al Tribunale di avere ammesso la querela di falso poichè l’intervento della Florio non si basa su un diritto certo ed attestato documentalmente, ma su sue affermazioni da provare, e che eventualmente dovrebbe essere accertate nel corso del giudizio incidentale di querela di falso .

Tutto ciò in pregiudizio dei principi di sinteticità e chiarezza, che avrebbero imposto alla Florio di previamente munirsi del titolo prima di proporre l’intervento.

Questi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibiliperché si appuntano contro provvediment i del giudice istruttore (ammissione dell’interventoe della querela di falso in via incidentale), non ricorribiliper cassazione.

Questa Corte, invero, ha avuto modo di chiarire che in tema di querela di falso, benché il dettato normativo affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, primo comma, cod. proc. civ., dal collegio, in sede di decisione della causa (Sez. 1, n. 1110, 22/01/2010, Rv. 611465 – 01; conf.

Cass. n. 988/2021).

Con perspicuo passaggio motivazionale la sentenza n. 1110, di cui sopra ha spiegato: Occorre comunque rilevare che, benché il dettato normativo, nel judicium rescindens affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della querela stessa, che in tale fase deve essere autorizzata formalmente, non è precluso al collegio, giudice del falso - nel judicium rescissorio - , il riesame dei presupposti suddetti, atteso che il provvedimento dell'istruttore, avente non solo veste ma anche natura d'ordinanza, non potrebbe giammai assumere autorità di giudicato.

Come questa Corte ha già avuto modo d'affermare con orientamento risalente - Cass. n. 3848 del 1979 - dal quale non vi è ragione di discostarsi, sostenuto peraltro da autorevole dottrina, il provvedimento dell'istruttore che autorizza la querela va assoggettato al regime proprio delle pronunce istruttorie, ed i suoi vizi formali così come la sua correttezza nel merito sono suscettibili di riscontro in sede di decisione della causa, dunque da parte del collegio, giudice dell'incidente di falso, che ha pertanto il potere di apprezzarne la concludenza e di escluderla, smentendo il precedente giudizio espresso dall'istruttore.

4.3. Con il terzo motivo vieneinfine denunciata la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., perchè la norma richiamata permette al giudice di sospendere il processo nel solo caso in cui egli stesso o un altro giudice debba risolvere una causa dalla quale dipende la definizione del giudizio in corso, ipotesi che, a parere della ricorrente, non sarebbe sostenibile poiché la causa principale era diretta nei confronti delle convenute (le quali avevano ottenuto tutela possessoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Abundo - vicenda della quale la ricorrente era rimasta all’oscuro.

Rileva che la pretesa della Florio, nella più fortunata delle ipotesi, avrebbe comportato l’acquisto solo del 50% della proprietà, mentre l’altro 50% resterebbe nella sfera della ricorrente e quindi la decisione della causa principale non arrecherebbe nessun pregiudizio per la Florio.

Anche tale motivo è inammissibile.

La proposizione della querela di falso in viaincidentale, per la pregiudizialità che la contraddistingue, procura la sospensione automatica del giudizio principale, nel quale s’innesta.

Il rispetto di quelle esigenze per una ragionevole durata del processo, evocato in ricorso, non potrebbe tollerare la prosecuzione del giudizio, pendente ancora l’incidente di falso.

Si è, invero, già avuto modo di affermare che nell’ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso “ex lege”, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall’art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all’area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l’applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell’art. 337 citato (Sez. 6, n. 12635, 16/05/2017, Rv. 644288 –01).

In altri termini il processo principale resta sospeso automaticamente, nei limiti di ci all’art. 225, co. 2, cod. proc. civ. e, quindi, in realtà neppure occorrerebbe una vera e propria pronuncia in tal senso, purché le iniziative di causa vengano indirizzate prioritariamente alla risoluzione dell’incidente in parola, fino a sua definizione.

Dichiarato il ricorso inammissibile, le spese vanno rinviate alla definizione della causa di merito.

Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 6335/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (C.F. RBLLDN65L44839Z), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LTMLCU35E189F839K), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; -intimato – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),giusta procura in atti -intimata- contro D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -intimato – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti -intimato- contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato - per regolamento di competenza avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 30.01.23, nel procedimento 11764/2020 R.G., comunicata a mezzo pec il 31.01.23. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Nell’ambito di un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro Luca e [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto la revindica di un appartamento con annessa cisterna sito in Forio, il Tribunale di Napoli, c on ordinanza del 30 gennaio 2023 ha autorizzato l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] (che, a sua volta aveva chiamato in causa D’[OSCURATO:PERSONA] e l’ex notaio [OSCURATO:PERSONA]); ha autorizzato la presentazione della querela ex art. 222 ultimo comma cpc e ha disposto la sospensione del procedimento 11764/2020 in attesa che fosse definito il procedimento scaturito a seguito della querela di falso proposta dall’interveniente [OSCURATO:PERSONA]. 1. 1. Questi, in estrema sintesi, gli antefatti processuali: [OSCURATO:PERSONA], premettendo di avere acquistato un immobile dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]Abundo e [OSCURATO:PERSONA], con atto notarile trascritto il 4/5/2017, che nelle more della anzidetta stipulazione, in forza del contratto preliminare, si era avvalsa del “possesso anticipato”; che successivamente (ottobre 2018) aveva ricevuto la notifica dell’ordinanza cautelare (confermata in sede collegiale), dalla lettura della quale aveva avuto modo di apprendere che Luca e [OSCURATO:PERSONA] avevano ottenuto tutela possessoria nei confronti dell’alienante [OSCURATO:PERSONA]Abundo, chiese dichiararsi valido ed efficace il contratto di compravendita dalla medesima stipulato e la condanna dei convenuti ad astenersi da pretese e molestie. 1. 2. [OSCURATO:PERSONA], ex coniuge di [OSCURATO:PERSONA]Abundo, era a sua volta, intervenuta volontariamente, dispiegando querela di falso in ordine alla firma della procura speciale, che risultava dalla medesima sottoscritta, nonché della firma del notaio. 2. Avverso l’anzidetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di competenza sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistono con atto dai predetti denominato “controricorso”. [OSCURATO:PERSONA]Abundo chiede annullarsi l’ordinanza sottoposta a questa Corte, nonché dichiararsi inammissibile la querela di falso. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a depositare memoria all’approssimarsi dell’adunanza camerale. Il P.G. (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] dell’Erba) ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto accogliersi il terzo motivo, rigettare i restanti, annullare l’ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione del giudizio limitatamente nei confronti degli originari convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . 3. Preliminarmente, va chiarito che gli intimati, sono rimasti tali, in quanto hanno depositato le rispettive scritture difensive oltre il termine di cui all’art. 47, u. c., cod. proc. civ. (ad eccezione del notaio Albore, che non ha depositato atti). 4.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ.per avere il Tribunale dichiarato ammissibile l’intervento Reputa la esponente che il Tribunale, errando, aveva sospeso il processo senza prima verificare se la Florio avesse titolo per intervenire (nega, la ricorrente, che si potesse ipotizzarsi intervento autonomo, mancando collegamento che giustificasse il “simultaneus processus”; intervento adesivo dipendente, non sussistendo l’ipotesi del sostegno alla posizione di una delle parti; e, infine, intervento adesivo autonomo, poiché le controparti risultano i terzi chiamati in causa e non già l’attrice). 4.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell’art. 221 cod. proc. civ., rimproverandosi al Tribunale di avere ammesso la querela di falso poichè l’intervento della Florio non si basa su un diritto certo ed attestato documentalmente, ma su sue affermazioni da provare, e che eventualmente dovrebbe essere accertate nel corso del giudizio incidentale di querela di falso . Tutto ciò in pregiudizio dei principi di sinteticità e chiarezza, che avrebbero imposto alla Florio di previamente munirsi del titolo prima di proporre l’intervento. Questi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibiliperché si appuntano contro provvediment i del giudice istruttore (ammissione dell’interventoe della querela di falso in via incidentale), non ricorribiliper cassazione. Questa Corte, invero, ha avuto modo di chiarire che in tema di querela di falso, benché il dettato normativo affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, primo comma, cod. proc. civ., dal collegio, in sede di decisione della causa (Sez. 1, n. 1110, 22/01/2010, Rv. 611465 – 01; conf. Cass. n. 988/2021). Con perspicuo passaggio motivazionale la sentenza n. 1110, di cui sopra ha spiegato: Occorre comunque rilevare che, benché il dettato normativo, nel judicium rescindens affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della querela stessa, che in tale fase deve essere autorizzata formalmente, non è precluso al collegio, giudice del falso - nel judicium rescissorio - , il riesame dei presupposti suddetti, atteso che il provvedimento dell'istruttore, avente non solo veste ma anche natura d'ordinanza, non potrebbe giammai assumere autorità di giudicato. Come questa Corte ha già avuto modo d'affermare con orientamento risalente - Cass. n. 3848 del 1979 - dal quale non vi è ragione di discostarsi, sostenuto peraltro da autorevole dottrina, il provvedimento dell'istruttore che autorizza la querela va assoggettato al regime proprio delle pronunce istruttorie, ed i suoi vizi formali così come la sua correttezza nel merito sono suscettibili di riscontro in sede di decisione della causa, dunque da parte del collegio, giudice dell'incidente di falso, che ha pertanto il potere di apprezzarne la concludenza e di escluderla, smentendo il precedente giudizio espresso dall'istruttore. 4.3. Con il terzo motivo vieneinfine denunciata la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., perchè la norma richiamata permette al giudice di sospendere il processo nel solo caso in cui egli stesso o un altro giudice debba risolvere una causa dalla quale dipende la definizione del giudizio in corso, ipotesi che, a parere della ricorrente, non sarebbe sostenibile poiché la causa principale era diretta nei confronti delle convenute (le quali avevano ottenuto tutela possessoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Abundo - vicenda della quale la ricorrente era rimasta all’oscuro. Rileva che la pretesa della Florio, nella più fortunata delle ipotesi, avrebbe comportato l’acquisto solo del 50% della proprietà, mentre l’altro 50% resterebbe nella sfera della ricorrente e quindi la decisione della causa principale non arrecherebbe nessun pregiudizio per la Florio. Anche tale motivo è inammissibile. La proposizione della querela di falso in viaincidentale, per la pregiudizialità che la contraddistingue, procura la sospensione automatica del giudizio principale, nel quale s’innesta. Il rispetto di quelle esigenze per una ragionevole durata del processo, evocato in ricorso, non potrebbe tollerare la prosecuzione del giudizio, pendente ancora l’incidente di falso. Si è, invero, già avuto modo di affermare che nell’ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso “ex lege”, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall’art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all’area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l’applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell’art. 337 citato (Sez. 6, n. 12635, 16/05/2017, Rv. 644288 –01). In altri termini il processo principale resta sospeso automaticamente, nei limiti di ci all’art. 225, co. 2, cod. proc. civ. e, quindi, in realtà neppure occorrerebbe una vera e propria pronuncia in tal senso, purché le iniziative di causa vengano indirizzate prioritariamente alla risoluzione dell’incidente in parola, fino a sua definizione. Dichiarato il ricorso inammissibile, le spese vanno rinviate alla definizione della causa di merito. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissib
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