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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47109/2021

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1522/2020 del 08/07/2020 della Corte di appello di Genova, terza sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di discussione in presenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 27/01/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati di rapina aggravata (capo A) e tre furti aggravati (capi B, C e D).

Con riferimento al primo reato, l'accusa contesta al Genovese di aver, immediatamente dopo la sottrazione con destrezza dalla borsa del portafoglio di [OSCURATO:PERSONA] contenente denaro, carta di credito, carta bancomat e altri effetti personali, al fine di trarne profitto, usato violenza nei confronti della sunnominata per assicurarsi il possesso della refurtiva o l'impunità: in particolare, essendosi la Notarnicola aggrappata al motociclo su cui il Genovese stava per darsi alla fuga per impedirgli di allontanarsi, quest'ultimo accelerava il mezzo, facendo cadere per terra la donna.

Fatto aggravato perché commesso da persona travisata in quanto indossante un casco al momento del fatto.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione con il quale lo stesso lamenta, con formale motivo unico, la violazione dell'art. 628 cod. pen. in punto ritenuta sussistenza del delitto di rapina di cui al capo A) pur in assenza dell'elemento soggettivo del reato nonché motivazione del tutto contraddittoria ed in insanabile contrasto con le deposizioni in atti in relazione alla configurazione del delitto de quo.

Il ricorrente non contesta la caduta in terra della persona offesa bensì la riconducibilità del fatto ad una condotta consapevole e volontaria del reo.

In realtà, nella fattispecie, non vi è alcuna prova del dolo del reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. che, come è noto, deve essere doppiamente specifico, in quanto la volontà deve essere diretta sia a procurarsi l'ingiusto profitto sia ad usare la violenza o la minaccia al fine di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La persona offesa, in sede di denuncia, non aveva riferito di essere caduta né tanto meno di averlo fatto in conseguenza di una manovra volontaria del Genovese; solo in un secondo momento, in sede di sommarie informazioni, la persona offesa aveva precisato di essere rovinata al suolo e che ciò sarebbe avvenuto in quanto il Genovese, pur avvedutosi del fatto che la stessa si era aggrappata allo scooter, avrebbe accelerato volontariamente.

Ancora non è chiaro se il Genovese sia stato condannato: -per rapina in conseguenza del comportamento descritto in imputazione; -per rapina per avere, dopo che la donna lo aveva raggiunto per cercare di fermarlo, strattonato la stessa facendola cadere a terra; -per furto aggravato ai sensi dell'art. 625, numeri 4 e 5 cod. pen., in considerazione della destrezza e del travisamento.

Un conto era sostenere che il prevenuto avesse rivolto la propria condotta direttamente nei confronti della persona offesa: in questo caso la sua difesa sarebbe stata categoricamente smentita ed il problema giuridico sarebbe stato quello di comprendere se il divincolarsi strattonando integrasse o meno quella forma di violenza richiesta dall'art. 628 cod. pen.; altro era se la caduta fosse stata determinata dall'accelerazione del motociclo, come sostenuto dalla Notarnicola, giacchè, in questo caso, era assolutamente credibile quanto da subito sostenuto dal prevenuto, ovvero che egli, concentrato sulla fuga e sulla guida del mezzo, nemmeno si fosse accorto di avere la persona offesa attaccata alla parte posteriore del sellino: circostanza, quest'ultima, che escludeva in nuce la configurabilità dell'elemento soggettivo, se non forse sotto il profilo del dolo eventuale, incompatibile con il dolo doppiamente specifico richiesto dall'art. 628 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza.

2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e priva di vizi logico-giuridici che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, nella fattispecie, si è in presenza di rapina impropria aggravata (come già riconosciuto dal giudice di primo grado), non potendo ragionevolmente dubitarsi che la Notarnicola sia caduta a terra mentre tentava di bloccare il giovane che le aveva sottratto il portafogli: evento riconducibile ad una condotta, consapevole e volontaria del predetto, finalizzata ad assicurarsi il possesso del bene e a procurarsi l'impunità.

Le dichiarazioni della parte lesa (non costituitasi parte civile) sono state ritenute pienamente attendibili in quanto riscontrate dalle convergenti dichiarazioni delle testi [OSCURATO:PERSONA] e Perra, intervenute in aiuto alla predetta e dell'ulteriore teste [OSCURATO:PERSONA] che assisteva solo alla fase finale del fatto, essendosi affacciato alla finestra del suo studio professionale dopo aver udito delle urla ed il rumore di scarrocciamento di uno scooter.

In un simile contesto, il fatto che, nella denuncia, la persona offesa non avesse fatto cenno alla sua caduta in terra non fa dubitare della sua attendibilità, ben potendosi giustificare tale "omissione" con l'esposizione sintetica (poco più di tre righe) del verbale nel quale la denuncia stessa venne raccolta e con la inequivoca "svalutazione" che la stessa vittima ha fatto dell'accadimento, a ragione dell'assenza di conseguenze lesive a suo danno.

Come devono ritenersi assolutamente attendibili le dichiarazioni testimoniali rispetto a marginalissimi elementi di censura che il ricorrente vorrebbe valorizzare, nonostante la natura in fatto degli stessi e la conseguente inscrutinabilità in questa sede.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 04/11/2021.

Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1522/2020 del 08/07/2020 della Corte di appello di Genova, terza sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di discussione in presenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 27/01/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati di rapina aggravata (capo A) e tre furti aggravati (capi B, C e D). Con riferimento al primo reato, l'accusa contesta al Genovese di aver, immediatamente dopo la sottrazione con destrezza dalla borsa del portafoglio di [OSCURATO:PERSONA] contenente denaro, carta di credito, carta bancomat e altri effetti personali, al fine di trarne profitto, usato violenza nei confronti della sunnominata per assicurarsi il possesso della refurtiva o l'impunità: in particolare, essendosi la Notarnicola aggrappata al motociclo su cui il Genovese stava per darsi alla fuga per impedirgli di allontanarsi, quest'ultimo accelerava il mezzo, facendo cadere per terra la donna. Fatto aggravato perché commesso da persona travisata in quanto indossante un casco al momento del fatto. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione con il quale lo stesso lamenta, con formale motivo unico, la violazione dell'art. 628 cod. pen. in punto ritenuta sussistenza del delitto di rapina di cui al capo A) pur in assenza dell'elemento soggettivo del reato nonché motivazione del tutto contraddittoria ed in insanabile contrasto con le deposizioni in atti in relazione alla configurazione del delitto de quo. Il ricorrente non contesta la caduta in terra della persona offesa bensì la riconducibilità del fatto ad una condotta consapevole e volontaria del reo. In realtà, nella fattispecie, non vi è alcuna prova del dolo del reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. che, come è noto, deve essere doppiamente specifico, in quanto la volontà deve essere diretta sia a procurarsi l'ingiusto profitto sia ad usare la violenza o la minaccia al fine di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La persona offesa, in sede di denuncia, non aveva riferito di essere caduta né tanto meno di averlo fatto in conseguenza di una manovra volontaria del Genovese; solo in un secondo momento, in sede di sommarie informazioni, la persona offesa aveva precisato di essere rovinata al suolo e che ciò sarebbe avvenuto in quanto il Genovese, pur avvedutosi del fatto che la stessa si era aggrappata allo scooter, avrebbe accelerato volontariamente. Ancora non è chiaro se il Genovese sia stato condannato: -per rapina in conseguenza del comportamento descritto in imputazione; -per rapina per avere, dopo che la donna lo aveva raggiunto per cercare di fermarlo, strattonato la stessa facendola cadere a terra; -per furto aggravato ai sensi dell'art. 625, numeri 4 e 5 cod. pen., in considerazione della destrezza e del travisamento. Un conto era sostenere che il prevenuto avesse rivolto la propria condotta direttamente nei confronti della persona offesa: in questo caso la sua difesa sarebbe stata categoricamente smentita ed il problema giuridico sarebbe stato quello di comprendere se il divincolarsi strattonando integrasse o meno quella forma di violenza richiesta dall'art. 628 cod. pen.; altro era se la caduta fosse stata determinata dall'accelerazione del motociclo, come sostenuto dalla Notarnicola, giacchè, in questo caso, era assolutamente credibile quanto da subito sostenuto dal prevenuto, ovvero che egli, concentrato sulla fuga e sulla guida del mezzo, nemmeno si fosse accorto di avere la persona offesa attaccata alla parte posteriore del sellino: circostanza, quest'ultima, che escludeva in nuce la configurabilità dell'elemento soggettivo, se non forse sotto il profilo del dolo eventuale, incompatibile con il dolo doppiamente specifico richiesto dall'art. 628 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. 2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e priva di vizi logico-giuridici che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, nella fattispecie, si è in presenza di rapina impropria aggravata (come già riconosciuto dal giudice di primo grado), non potendo ragionevolmente dubitarsi che la Notarnicola sia caduta a terra mentre tentava di bloccare il giovane che le aveva sottratto il portafogli: evento riconducibile ad una condotta, consapevole e volontaria del predetto, finalizzata ad assicurarsi il possesso del bene e a procurarsi l'impunità. Le dichiarazioni della parte lesa (non costituitasi parte civile) sono state ritenute pienamente attendibili in quanto riscontrate dalle convergenti dichiarazioni delle testi [OSCURATO:PERSONA] e Perra, intervenute in aiuto alla predetta e dell'ulteriore teste [OSCURATO:PERSONA] che assisteva solo alla fase finale del fatto, essendosi affacciato alla finestra del suo studio professionale dopo aver udito delle urla ed il rumore di scarrocciamento di uno scooter. In un simile contesto, il fatto che, nella denuncia, la persona offesa non avesse fatto cenno alla sua caduta in terra non fa dubitare della sua attendibilità, ben potendosi giustificare tale "omissione" con l'esposizione sintetica (poco più di tre righe) del verbale nel quale la denuncia stessa venne raccolta e con la inequivoca "svalutazione" che la stessa vittima ha fatto dell'accadimento, a ragione dell'assenza di conseguenze lesive a suo danno. Come devono ritenersi assolutamente attendibili le dichiarazioni testimoniali rispetto a marginalissimi elementi di censura che il ricorrente vorrebbe valorizzare, nonostante la natura in fatto degli stessi e la conseguente inscrutinabilità in questa sede. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/11/2021. Il Consigliere estens
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