CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 06506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31404/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente- avverso la sentenza n. 35/2018 dellaCORTE D'APPELLO di VENEZIAdepositata il02/05/2018 N.R.G. 821/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] agiva per ottenere l'erogazione dei benefici riservati alle vittime del dovere e/o ai soggetti ad esse equiparati, ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, non riconosciuti in sede amministrativa; per come pacifico in causa, Guglielmi aveva riportato invalidità permanenti durante il servizio obbligatorio di leva nell’anno 1968 mentre partecipava ad un servizio di attivazione e controllo di postazioni fisse di difesa lungo il confine con la Jugoslavia; era accaduto che il percorso era stato illuminato da una lampada ad olio sorretta da un commilitone che l’aveva alimentata mediante una tanica di Kerosene provocando un violento incendio; il Tribunale respinse la domanda e la Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 35 del 2018, conferm ò la decisione esclude ndo la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla L. citata, art. 1, comma 564 che imponeva di considerare solo gli eventi determinati dalla pericolosità dell’attività svolta o dalle particolari condizioni di fatica o di usura cui i militari erano stati costretti, non presenti nel caso di specie ove l’incendio si era sviluppato per l’improvvida azione del commilitone; avverso tale sentenza , ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolato su due motivi, successivamente illustrato da memoria, cui ha resistito, con controricorso, il Ministero della difesa; Considerato che: con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005, in ragione del fatto che la Corte territoriale aveva interpretato la disposizione in modo errato, giacché si era ritenuta necessaria la prova dell’esistenza di un collegamento tra il danno subito e la pericolosità in sé dell’attività svolta, senza considerare che il rischio richiesto poteva anche aggravarsi per circostanze derivanti dalla condotta di terzi, come era avvenuto nel caso di specie, ove l’evento era avvenuto comunque in ragione della concreta necessità di vincere l’oscurità del luogo in cui si operava; con il secondo motivo, si deduce l’omessa valutazione del fatto, centrale per la ricostruzione della fattispecie e decisivo per l’esito dell’accertamento, che l’incendio fu determinato dalla necessità di illuminare il bunker ove avveniva l’operazione, in assenza di altri mezzi (come riportato dal decreto del Ministero della difesa n. 27 del 30 ottobre 2009 di cui si riporta stralcio), per cui non poteva attribuirsi rilievo decisivo alla individuazione del soggetto che pose in essere l’accensione della lampada; i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati; questa Corte di legittimità (vedi Cass. n. 17436 del 2022, ha avuto modo di affermare che la previsione dell’art. 1,comma 564, l. n. 266 del 2005, come da puntuale esegesi delle sezioni unite n. 759 del 2017, affermai due fondamentali presupposti relativi alla "missione di qualunque natura" ed alle "particolari condizioni ambientali od operative; il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria, cioè, in definitiva, rappresenti un compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata; in ordine al concetto di condizioni ambientali ed operative "particolari", secondo le stesse sezioni unite, la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e, pertanto, assegnandole un significato corrispondente a quello della legge. Quest'ultima, sul punto, va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa "particolare" è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale", in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse (conf. Cass., sez.un., n. 21969 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 15027 del 2018; Cass.n. 24604 de 2020; Cass. n. 11343 del 2021); èsufficiente, in altri termini, un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione. In particolare, per quanto in questa sede più interessa, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, è stato riconosciuto lo status di "equiparato alle vittime del dovere" al militare in servizio di leva che, durante un'esercitazione notturna, da svolgersi con armi inerti, è rimasto ferito a causa dell'esplosione di una bomba carica utilizzata per errore altrui (Cass., sez. un. 23396 del 2016) ovvero al militare che, nell'espletamento del servizio militare obbligatorio di leva, durante un'esercitazione, ha raccolto un ordigno inesploso, temendo che la carica esplosiva si innescasse in un secondo tempo e potesse colpire chi, di lì a poco, sarebbe passato sul posto; nell'eseguire l'azione, è poi rimasto ferito, per l'esplosione ritardata del congegno (Cass., sez. un., n. 759 del 2017) o, ancora, al militare leso, durante un'esercitazione, per un errore organizzativo (Cass. n. 15055 del 2017); in coerenza con tali precedenti, e sulla base delle medesime logiche, le circostanze accertate nel corso del giudizio ( incendio sprigionato da una lampada ad olio sorretta da un commilitone che l’aveva alimentata mediante una tanica di Keroseneoccorso durante l’attività di vigilanza in un bunker), integra tutti i requisiti e le condizioni previste dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, ai fini del riconoscimento dei conseguenziali benefici; in particolare, da un lato, risulta integrata la "missione", nel significato sopra delineato. Dall'altro, sono configurabili le "particolari" condizioni ambientali, implicando l’insorgenza dell’incendio, determinata da una improvvida organizzazione degli ambienti al cuiinterno si svolgeva l’attività dei militari,un rischio sicuramente maggiore di quello tipico connesso alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti istituzionali; atali principi non si è uniformata la sentenza impugnata, per cui la stessa va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di leg