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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 28643/2021

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iato la seguente ORDINANZA c sul ricorso R.g. n. 22780/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Alfredo [OSCURATO:PERSONA] ed Evelina PORCELLI, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliatosi in Roma, alla via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;n e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in Roma, al viale Liegi 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sergio MENCHINI; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., C.N.S. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 8380/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 09/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in esito alla procedura scaturente dal bando pubblicato sulla G.U. il 23 maggio 2012 da [OSCURATO:PERSONA], per l'affidamento del servizio integrato energia (c.d.

SIE3) per le pubbliche amministrazioni, suddiviso in 12 lotti territoriali, il lotto 2 è stato aggiudicato a [OSCURATO:SOCIETA]; - l'aggiudicazione è stata impugnata dal Consiglio nazionale servizi, in proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la [OSCURATO:SOCIETA], con la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], con la [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse nel frattempo perduto i requisiti di partecipazione relativi al possesso ininterrotto dell'attestazione SOA e al fatturato specifico nel corso della procedura di gara, a seguito della cessione di ramo d'azienda a favore di [OSCURATO:PERSONA], ma il Tar rigettò il ricorso, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] stipulò la convenzione con [OSCURATO:PERSONA];-il Consiglio di Stato, invece, in accoglimento dei motivi aggiunti all'appello proposto dal Centro nazionale servizi, anche quale mandatario del suddetto raggruppamento temporaneo di imprese, ha dichiarato l'inefficacia della convenzione stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponendo il subentro dell'appellante e ordinando a [OSCURATO:PERSONA] di formulare a quest'ultimo una proposta di risarcimento dei danni; - contro questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto sia ricorso per cassazione (definito con sentenza n. 30301/17, che l'ha dichiarato inammissibile), sia ricorso per revocazione che, in esito a un complesso iter, nel quale si sono inserite anche le impugnazioni di un'istanza cautelare, è stato deciso con l'accoglimento del quarto motivo, ma limitatamente alla fase rescindente, con sentenza n. 2532/2018, impugnata sia con ricorso per cassazione (che queste sezioni unite hanno dichiarato inammissibile con sentenza n. 21869/19), sia per revocazione (dichiarata inammissibile con sentenza n. 2889/19 del Consiglio di Stato); - in particolare, nell'accogliere il quarto motivo del primo ricorso per revocazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che vi fosse stata l'erronea percezione dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di rimessione alla Corte di giustizia europea, e ha pertanto revocato la sentenza impugnata, disponendo il prosieguo del giudizio per la trattazione della fase rescissoria; -con la successiva sentenza relativa alla fase rescissoria n. 8380/19, il Consiglio di Stato, rinnovando integralmente l'esame dei motivi d'appello alla luce dell'esegesi accolta dall'adunanza plenaria con la sentenza n. 3/2017 nel frattempo intervenuta, li ha rigettati, dichiarando l'immediato subentro della [OSCURATO:PERSONA] nella convenzione, che nel frattempo la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato col Consorzio nazionale servizi, nonché in tutti contratti a valle stipulati con le varie amministrazioni aderenti; a tal fine, il Consiglio di Stato ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, perché ha ritenuto che la cessione del ramo d'azienda non comporti automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell'atto di cessione, da condurre sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell'oggetto del trasferimento e, nel merito, ha considerato provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse perdurata nel possesso dei requisiti di qualificazione, prima dell'aggiudicazione definitiva; -contro quest'ultima sentenza propone ricorso, per ottenerne la cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA], cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] rispondono con controricorsi; la [OSCURATO:PERSONA] deposita altresì memoria illustrativa.

Considerato che: - l'unico motivo di ricorso, col quale la ricorrente denuncia il vizio di eccesso di potere giurisdizionale perché a suo avviso il Consiglio di Stato ha sconfinato dalla giurisdizione amministrativa esclusiva e ha invaso la giurisdizione ordinaria in tema d'interpretazione dei contratti di diritto privato e di diritto pubblico, è inammissibile, in quanto è la stessa ricorrente a evidenziare che gli errori nei quali sarebbe incorso il Consiglio di Stato sarebbero errori d'interpretazione, in particolare dei criteri d'interpretazione oggettiva e soggettiva; - sono quindi denunciati pretesi errores in iudicando, che, anche se commessi, rientrano nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale (tra varie, Cass., sez. un., n. 27770/20); - d'altronde, alla soluzione dell'inammissibilità del ricorso queste sezioni unite sono già giunte in relazione a fattispecie analoga, concernente pur sempre la procedura di affidamento del servizio integrato energia, ma con riguardo ad altro lotto territoriale e ad altra ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n. 29082/19); - il ricorso è quindi inammissibile e te spese seguono la soccombenza; - va respinta la richiesta, già proposta in controricorso da [OSCURATO:PERSONA] e ribadita nella memoria ex art. 378 c.p.c., di condanna della ricorrente ex art. 96 comma 1, c.p.c., che avrebbe agito senza la normale prudenza, con colpa grave, proponendo il ricorso pur conoscendo, o comunque dovendo conoscere la pronuncia n. 6/18 della Corte costituzionale, e che avrebbe cagionato con questa condotta un grave pregiudizio, determinando il grave ritardo nel legittimo subentro nella convenzione stipulata con [OSCURATO:PERSONA] e nei contratti a valle con le singole amministrazioni aderenti; - premesso che la mera infondatezza della tesi prospettata dalla parte ricorrente non integra la colpa grave, intendendosi con tale formula la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda (in tal senso, Cass., sez. un., n. 9912/18), va rilevato che nella specie la ricorrente ha cercato di far valere la propria tesi, anche tentando di scardinare i confini dettati dalla pronuncia del giudice costituzionale; il che esclude la colpa grave (in termini, con riguardo ad analoga richiesta proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], si veda Cass., sez. un., n. 29082/19, cit.); - sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Per questi motivi La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese sostenute dalle controricorrenti, che liquida in euro 10.000,00 cadauna, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA c sul ricorso R.g. n. 22780/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Alfredo [OSCURATO:PERSONA] ed Evelina PORCELLI, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliatosi in Roma, alla via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;n e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in Roma, al viale Liegi 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sergio MENCHINI; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., C.N.S. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 8380/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 09/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in esito alla procedura scaturente dal bando pubblicato sulla G.U. il 23 maggio 2012 da [OSCURATO:PERSONA], per l'affidamento del servizio integrato energia (c.d. SIE3) per le pubbliche amministrazioni, suddiviso in 12 lotti territoriali, il lotto 2 è stato aggiudicato a [OSCURATO:SOCIETA]; - l'aggiudicazione è stata impugnata dal Consiglio nazionale servizi, in proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la [OSCURATO:SOCIETA], con la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], con la [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse nel frattempo perduto i requisiti di partecipazione relativi al possesso ininterrotto dell'attestazione SOA e al fatturato specifico nel corso della procedura di gara, a seguito della cessione di ramo d'azienda a favore di [OSCURATO:PERSONA], ma il Tar rigettò il ricorso, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] stipulò la convenzione con [OSCURATO:PERSONA];-il Consiglio di Stato, invece, in accoglimento dei motivi aggiunti all'appello proposto dal Centro nazionale servizi, anche quale mandatario del suddetto raggruppamento temporaneo di imprese, ha dichiarato l'inefficacia della convenzione stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponendo il subentro dell'appellante e ordinando a [OSCURATO:PERSONA] di formulare a quest'ultimo una proposta di risarcimento dei danni; - contro questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto sia ricorso per cassazione (definito con sentenza n. 30301/17, che l'ha dichiarato inammissibile), sia ricorso per revocazione che, in esito a un complesso iter, nel quale si sono inserite anche le impugnazioni di un'istanza cautelare, è stato deciso con l'accoglimento del quarto motivo, ma limitatamente alla fase rescindente, con sentenza n. 2532/2018, impugnata sia con ricorso per cassazione (che queste sezioni unite hanno dichiarato inammissibile con sentenza n. 21869/19), sia per revocazione (dichiarata inammissibile con sentenza n. 2889/19 del Consiglio di Stato); - in particolare, nell'accogliere il quarto motivo del primo ricorso per revocazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che vi fosse stata l'erronea percezione dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di rimessione alla Corte di giustizia europea, e ha pertanto revocato la sentenza impugnata, disponendo il prosieguo del giudizio per la trattazione della fase rescissoria; -con la successiva sentenza relativa alla fase rescissoria n. 8380/19, il Consiglio di Stato, rinnovando integralmente l'esame dei motivi d'appello alla luce dell'esegesi accolta dall'adunanza plenaria con la sentenza n. 3/2017 nel frattempo intervenuta, li ha rigettati, dichiarando l'immediato subentro della [OSCURATO:PERSONA] nella convenzione, che nel frattempo la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato col Consorzio nazionale servizi, nonché in tutti contratti a valle stipulati con le varie amministrazioni aderenti; a tal fine, il Consiglio di Stato ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, perché ha ritenuto che la cessione del ramo d'azienda non comporti automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell'atto di cessione, da condurre sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell'oggetto del trasferimento e, nel merito, ha considerato provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse perdurata nel possesso dei requisiti di qualificazione, prima dell'aggiudicazione definitiva; -contro quest'ultima sentenza propone ricorso, per ottenerne la cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA], cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] rispondono con controricorsi; la [OSCURATO:PERSONA] deposita altresì memoria illustrativa. Considerato che: - l'unico motivo di ricorso, col quale la ricorrente denuncia il vizio di eccesso di potere giurisdizionale perché a suo avviso il Consiglio di Stato ha sconfinato dalla giurisdizione amministrativa esclusiva e ha invaso la giurisdizione ordinaria in tema d'interpretazione dei contratti di diritto privato e di diritto pubblico, è inammissibile, in quanto è la stessa ricorrente a evidenziare che gli errori nei quali sarebbe incorso il Consiglio di Stato sarebbero errori d'interpretazione, in particolare dei criteri d'interpretazione oggettiva e soggettiva; - sono quindi denunciati pretesi errores in iudicando, che, anche se commessi, rientrano nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale (tra varie, Cass., sez. un., n. 27770/20); - d'altronde, alla soluzione dell'inammissibilità del ricorso queste sezioni unite sono già giunte in relazione a fattispecie analoga, concernente pur sempre la procedura di affidamento del servizio integrato energia, ma con riguardo ad altro lotto territoriale e ad altra ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n. 29082/19); - il ricorso è quindi inammissibile e te spese seguono la soccombenza; - va respinta la richiesta, già proposta in controricorso da [OSCURATO:PERSONA] e ribadita nella memoria ex art. 378 c.p.c., di condanna della ricorrente ex art. 96 comma 1, c.p.c., che avrebbe agito senza la normale prudenza, con colpa grave, proponendo il ricorso pur conoscendo, o comunque dovendo conoscere la pronuncia n. 6/18 della Corte costituzionale, e che avrebbe cagionato con questa condotta un grave pregiudizio, determinando il grave ritardo nel legittimo subentro nella convenzione stipulata con [OSCURATO:PERSONA] e nei contratti a valle con le singole amministrazioni aderenti; - premesso che la mera infondatezza della tesi prospettata dalla parte ricorrente non integra la colpa grave, intendendosi con tale formula la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda (in tal senso, Cass., sez. un., n. 9912/18), va rilevato che nella specie la ricorrente ha cercato di far valere la propria tesi, anche tentando di scardinare i confini dettati dalla pronuncia del giudice costituzionale; il che esclude la colpa grave (in termini, con riguardo ad analoga richiesta proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], si veda Cass., sez. un., n. 29082/19, cit.); - sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Per questi motivi La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese sostenute dalle controricorrenti, che liquida in euro 10.000,00 cadauna, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali
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