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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25555/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/07/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 28 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato ed evasione e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale denuncia la carenza di motivazione e la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cessazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/07/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 28 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato ed evasione e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale denuncia la carenza di motivazione e la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cessazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso