CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 13500/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 15.11.2022 che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Genova in ordine ai reati di cui agli artt. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 bis e 187 comma 1 e comma 1 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Genova il 18.3.2018, ha ridotto la pena. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). La Corte ha valorizzato la gravità del fatto rilevando che il tasso alcolemico era prossimo più al massimo che al minimo previsto dalla lett. b) dell'art. 186 Cd; e nel corpo della motivazione ha anche dato atto della capacità a delinquere, sottolineando che Foscoli era gravato da precedenti penali per analogo reato e per il reato di omicidio c:olposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile in quanto re.iterativo di censura già disattesa dalla Corte con percorso logico e coerente. Come detto anche il giudizio in ordine al riconoscimento delle circostanze attenunati è discrezionale e insindacabile se congruamente motivato: nel caso in esame la Corte ha valorizzato i precedenti penali specifici e l'assenza di elementi tali da imporre una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]