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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25321/2026

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tituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché l’Avv. dello Stato [OSCURATO:PERSONA], che sisono riportati alle rispettive conclusioni e alla nota spese che hanno depositato;udite le conclusioni degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sonoriportati ai motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 05/05/2021, la Corte di assise di Roma ha dichiaratoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loroascritti, commessi in concorso tra loro in Roma, nella notte tra il 25 e il 26 luglio[segnatamente, trattavasi dei reati di tentata estorsione aggravata, posto in essere in dannodi XXXXXXXXXXXXXXXXX (fatto contestato sub 1 dell’editto accusatorio); di omicidio pluriaggravato, posto in essere in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX (fatto contestato sub2 della rubrica, laddove si legge che i due prevenuti - dopo aver stabilito un appuntamento inRoma alla via [OSCURATO:PERSONA], ai fini della riconsegna dello zainetto di cui al precedentecapo – una volta raggiunto il luogo concordato ed avvicinatisi ad essi i due CarabinieriXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX – che espletavano servizio in borghese eche erano stati allertati da XXXXXXXXXXX - nonostante [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXXXXsi fossero qualificati quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri, dapprima ingaggiavano unacolluttazione, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXX con [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] colpiva con numerosifendenti il [OSCURATO:PERSONA], attingendolo in zone vitali, tanto che, in conseguenza delleriportate lesioni, lo stesso decedeva presso il [OSCURATO:PERSONA] dell 'ospedale"[OSCURATO:PERSONA]"; entrambi i soggetti si davano, successivamente, a precipitosa fuga,incuranti delle condizioni di XXXXXXXXX, ormai esanime in terra); di resistenza a pubblicoufficiale (fatto contestato sub 3); di lesioni personali aggravate, poste in essere in danno diXXXXXXXXXXXXXX (fatto contestato sub 4) e di porto abusivo di coltello (fatto contestatosub 5)].Per l’effetto, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, la Corte di assiseli ha condannati - anche ai fini civili e con le sanzioni accessorie comminate dalla legge - allapena dell'ergastolo, disponendo a loro carico l’isolamento diurno per la durata di due mesi.1.1.

Con sentenza del 17/03/2022, la Corte di assise di appello di Roma, in riformadella pronuncia di primo grado, ha riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanzecui al capo 2) della rubrica e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta nella misura dianni ventidue di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e di anniventiquattro di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], revocando la pena accessoria dellapubblicazione della sentenza di condanna e, infine, confermando le residue statuizioniassunte mediante la pronuncia gravata.1.2.

Con sentenza del 15/03/2023, la Prima Sezione Penale di questa Corte haannullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente siaalla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti contestate sub 2) della rubrica, sia aidelitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 3), con rinvio per nuovo giudizio, sulcapo e sui punti predetti, ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Roma; quanto alresto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato.La Prima Sezione Penale di questa Corte, a mezzo della medesima pronuncia, haannullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al ritenuto concorso nel delitto di omicidio ascritto sub 2) della rubrica,rinviando per nuovo giudizio, su tale capo, ad altra Sezione della Corte di assise di appello diRoma; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato, quanto al resto.1.3.

In data 03/07/2024, la Corte di assise di appello di Roma – giudicando in sededi rinvio – ha riformato la sentenza appellata, quanto a [OSCURATO:PERSONA], escludendole contestate circostanze aggravanti inerenti al reato di cui al capo 2), con le già concessedell’imputazione sotto il vincolo della continuazione, nonché applicata la diminuente del ritoabbreviato - ha rideterminato la complessiva pena, in relazione ai suddetti reati, nella misuradi quindici anni e due mesi di reclusione, assolvendo l’imputato dalla contestazione diresistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 3) della rubrica, con l’adozione della formula dirito “perché il fatto non costituisce reato” ed eliminando, consequenzialmente, la relativaporzione di pena.Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l’ipotesi dicui all’art. 116 cod. pen., con rifermento al delitto contestatogli sub 2) dell’imputazione -nonché escluse le aggravanti contestate, con le già riconosciute circostanze attenuantigeneriche e, infine, applicata la riduzione di un terzo conseguente alla scelta del ritoabbreviato - ha rideterminato la pena inflitta per il suddetto reato nella misura di nove anni direclusione e - unificati i residui reati di cui ai capi 1), 3), 4), e 5) dell’imputazione sotto ilvincolo della continuazione, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche ritenuteequivalenti all’aggravante contestata, quanto al più grave reato di cui al capo 1), oltre cheridotta la pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato - la Corte di assise di appello diRoma ha rideterminato la complessiva pena, per i suddetti reati, in due anni e quattro mesidi reclusione e ottocento euro di multa, così stabilendo, quanto a tutte le imputazioni sub 1),2), 3), 4) e 5) della rubrica, la pena complessiva di undici anni e quattro mesi di reclusioneed euro ottocento di multa.In ordine alle residue statuizioni, la sentenza rescissoria ha confermato ladecisione impugnata, anche riguardo alle statuizioni civili, condannando gli imputati allarifusione - in favore delle costituite parti civili - delle spese di rappresentanza e assistenzasostenute nel grado di giudizio, liquidate nella misura di euro cinquemila per ciascuna diesse, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.1.4.

Con sentenza del 12/03/2025, la Quinta Sezione Penale di questa Corte haaccolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha annullato lasentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando - per nuovogiudizio sul punto - ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma; il ricorso,quanto al resto, è stato rigettato.Accogliendo il ricorso delle parti civili, la Corte ha anche annullato la sentenzaimpugnata – ai soli effetti civili - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX, con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello diRoma.

Il ricorso proposto dal Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile e lespese delle parti civili sono state rimesse alla pronuncia definitiva.

Si è dichiarata, inoltre, lairrevocabilità della sentenza, in ordine all’affermazione della penale responsabilità diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1.5.

Quanto al perimetro valutativo demandato al Giudice del rinvio, la QuintaSezione di questa Corte - con la sentenza del 12/03/2025, da ultimo citata - ha precisatocome:- l’annullamento con rinvio per vizio motivazionale non determini la formazione del giudicatointerno, in punto di ricostruzione fattuale, sicché il giudice di merito, in tal caso, non rimanevincolato dalle eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione mediante lasentenza rescindente, a lui stesso venendo affidato il duplice compito, costituito tanto dellaricostruzione dei dati di fatto che si possano trarre dalle emergenze processuali, quanto dellavalutazione circa il significato e il valore da riconnettere alle relative fonti di prova;- nel perimetro della devoluzione operata al Giudice del rinvio sia ricompreso il tema dellaconfigurabilità della circostanza di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen.

Quanto aXXXXX, l’eventuale esibizione del tesserino, ad opera dei due militari, renderebbe del tuttoininfluente il dato della non conoscenza della lingua italiana da parte dello stesso, posto cheegli stesso ha riconosciuto che, negli XXXXXXXXXXX, tale è la modalità ordinaria mediantela quale la Polizia si presenta alle persone sottoposte a controllo.

Per ciò che attiene aXXXXXXXXXXXX, l’eventuale imputazione colposa dell’aggravante suddetta porterebbe aconfigurarla anche in presenza di un concorso anomalo, “qualora si accertassel’anticipazione del momento in cui i due Carabinieri si erano qualificati oralmente (comeinizialmente dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio reso davanti alPubblico ministero) con ovvi riflessi anche rispetto al profilo, evidenziato nei ricorsi delle particivili, attinente a un ipotetico concorso di colpa riconducibile ai due Carabinieri” (così nellasentenza rescindente, pag. 84).1.6.

Con la sentenza oggi impugnata, la Corte di assise di appello di Roma -riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e limitatamente altrattamento sanzionatorio - in riforma della sentenza della Corte di assise di Roma del05/05/2021 e considerata la differente qualificazione del reato contestato sub 2) ai sensidell’art. 116 cod. pen., oltre che computata la riduzione per il rito abbreviato, di cui allasentenza della Corte di assise di appello del 03/07/2024 - ha rideterminato la pena inflittaall’imputato nella misura di otto anni e otto mesi di reclusione, quanto al reato ascritto sub 2)e di due anni, tre mesi e venticinque giorni di reclusione ed euro ottocento di multa, per ireati di cui ai capi 1), 3), 4) e 5) e, così, ha fissato la pena nella misura complessiva di diecianni, undici mesi e venticinque giorni di reclusione ed euro ottocento di multa; la Cortedistrettuale, inoltre, ha confermato per [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie disposte inprimo grado, disponendo la restituzione all’imputato del telefono cellulare e delle chiavi insequestro, nonché confermando la confisca di quant’altro in sequestro.In ordine ad entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX e limitatamente agli effetti civili, la Corte di assise di appello ha:- confermato la sentenza della Corte di assise di Roma del 05/05/2021, in punto disussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576 comma primo n. 5-bis cod. pen.; - confermatola condanna di entrambi gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alleparti civili XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXa [OSCURATO:PERSONA],XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, Ministero dell'Interno, Ministero dellaDifesa e Associazione "Vittime del dovere";- confermato la condanna di entrambi i giudicabili al pagamento delle provvisionali lororispettivamente assegnate.Entrambi gli imputati sono stati condannati - in solido tra loro - alla rifusione dellespese sostenute dalle parti civili, liquidate in euro cinquemila ciascuno per le parti civiliXXXXXXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in euro cinquemila per leparti civili XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX; in euro tremilanovecento perle parti civili Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa; in euro duemilacinquecento per laparte civile Associazione "Vittime del dovere", oltre, per tutti, IVA, CA e spese forfettariecome per legge.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto afirma degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengonodi seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazionealla ritenuta sussistenza – con esclusivo riferimento agli effetti civili - della aggravante di cuiall’art. 576 comma 1 n. 5-bis cod. pen., avendo i giudici di appello ricostruito i fatti in manieraincongrua ed incompleta, incorrendo in gravi travisamenti della prova, nonché valutando inmaniera illogica i profili di attendibilità del testimone assistito ai sensi dell’art. 197-bis cod.proc. pen., con omissione degli elementi logici e probatori che ne dimostravano la radicaleinattendibilità, sia intrinseca sia estrinseca.2.2.

Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett.e) cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione delprovvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto di confermare la riduzione della penanella misura di un anno di reclusione, in conseguenza dell’applicazione delle circostanzeCorte in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.Oggetto della devoluzione al giudice di rinvio – visto che la concessione, in sé, eraormai una scelta coperta da giudicato - era stato il quantum di riduzione da riconnettere allegià concesse generiche, occorrendo una motivazione tanto più ampia, quanto maggiore è loiato esistente, tra la riduzione operata e quella che sarebbe stato astrattamente possibileoperare.

Nella sentenza impugnata, al contrario, non vi è motivazione alcuna, in ordineall’entità della riduzione nella misura di un anno di reclusione, operata ai sensi dell’art. 62-biscod. pen.2.3.

Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione delprovvedimento impugnato, per ciò che afferisce al trattamento sanzionatorio previsto per ildelitto di tentata estorsione, in relazione ai criteri oggettivi e soggettivi dettati dall’art. 133cod. pen.

Sarebbe stato necessario procedere, in primo luogo, all’individuazione della penastabilita per il delitto consumato di estorsione e, su tale pena, indicare la diminuzioneoperata in riferimento alla fattispecie tentata.

Risulta contraddittorio, inoltre, il richiamo allagravità del fatto, laddove nell’intera decisione si era fatto più volte riferimento a un fatto dinatura meramente bagatellare; tale valutazione, in realtà, appare il frutto di una impropriacommistione, fra l’omicidio e la tentata estorsione.

Si deve anche sottolineare come l’unicaaggravante contestata, riguardo al delitto di tentata estorsione, sia l’aver commesso il fatto inpiù persone riunite.

Risulta tradito, in sostanza, il criterio della proporzionalità ai fini dellacorretta determinazione della pena da infliggere, anche con riferimento alla quantificazionedella riduzione conseguente alle concesse generiche.2.4.

Con il quarto motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c)ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., nella parte in cui si ècondannato l’imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa in favore della parte civile XXXXXXXXXXXXXX, nonostante fosse precluso alla stessainterloquire sul capo 2) di imputazione, concernente il reato di omicidio, in relazione al qualeXXXXXXXX non era costituito parte civile, essendo invece passata in giudicato la sentenzadi condanna del XXXXXX in relazione alle lesioni (capo 4) e alla resistenza a pubblicoufficiale (capo 3) – non impugnata sul punto – uniche fattispecie di reato per le quali eracostituito parte civile il [OSCURATO:PERSONA] stesso.

Deriverebbero, da ciò, la violazione dei limitioggettivi del giudizio di rinvio e la carenza o apparenza di motivazione dell’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in spregio al disposto di cui all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., in ordine allalegittimazione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ad interloquire riguardo alla posizionedell’imputato [OSCURATO:PERSONA], per il capo di imputazione afferente all’omicidio delXXXXXXXXXXXXXXXXX (capo 2).3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento, agli effetti civili, relativamente alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante ex art. 576 comma primo n. 5-bis cod. pen. sub 2della rubrica; consegue a ciò il rinvio per nuovo giudizio, sul punto, al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.

Il ricorso, quanto al resto, deve essere dichiaratoinammissibile.2.

Con il primo motivo di ricorso viene aggredita, limitatamente agli effetti civili, laritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 576 comma primo n. 5-biscod. pen.2.1.

I rilievi contenuti nell’impugnazione riguardano:a) la parte dedicata all’intervento dei due Carabinieri per il fatto estorsivo.

Lasentenza impugnata – in ipotesi difensiva - si affiderebbe esclusivamente alle dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA], tutte indirizzate ad avvalorare tanto la tesi che la [OSCURATO:PERSONA] operativanon gli avesse fornito notizie, circa il fatto che XXXXXXXXXXX fosse coinvolto nella venditadello stupefacente, quanto il fatto che quest’ultimo non avesse fornito ai due operanti alcunadescrizione, circa i giovani coinvolti nella condotta di tenore estorsivo perpetrata in suodanno.

In tal modo, la Corte avrebbe finito per non tenere conto del contenuto dellainterlocuzione avvenuta fra XXXXXXXXX e la [OSCURATO:PERSONA], alle ore 02.40.Ulteriori errori contenuti in sentenza, poi, riguarderebbero sia il tema della asseritanazionalità maghrebina dei due aggressori, sia l’aspetto della traiettoria seguita dai dueCarabinieri, allorquando si diressero verso i due giovani posizionati in via XXXi.Risulterebbero male interpretate le immagini estrapolate dalle telecamere installateall’esterno della Banca XXXXXXXXX, oltre che dall’impianto di sorveglianza della GioielleriaXXXXa;b) la parte relativa al repentino avvicinamento descritto da [OSCURATO:PERSONA], nellaannotazione di suo pugno, nonché le modalità di avvicinamento ai due giovani, ad opera deimilitari, con particolare riferimento alla traiettoria seguita da questi ultimi, in fase dic) il tema inerente all’esibizione dei tesserini, ad opera dei due Carabinieri.

Sulpunto, i riscontri esterni enumerati nelle sentenze di merito (dichiarazioni provenienti daXXXXXXXX, da XXXXXXXXX, da XXXXXX e da [OSCURATO:PERSONA]), non avrebbero offerto, inrealtà, alcun conforto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Il senzatetto [OSCURATO:PERSONA],prosegue la difesa, ha riferito circostanze che non poteva aver visto, atteso che la sera in cuisi svolsero i fatti non si trovava nel luogo in cui ha dichiarato di essere (ciò sarebbe attestato,secondo il r icorso, dalle dichiarazioni rese dal Luogotenente dei CarabinieriXXXXXXXXXXXXXXXXXXX); sottolinea ancora la difesa come lo stesso testeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente alla Via [OSCURATO:PERSONA], abbia dichiarato di non avervisto [OSCURATO:PERSONA], la sera dei fatti.Quanto all’utilizzazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al temadell’esibizione dei tesserini, evidenzia la difesa come vi sia una argomentazione del tuttosfornita di congruità, essendo privo di qualsivoglia utilità dimostrativa l’argomento secondo ilquale [OSCURATO:PERSONA] aveva esibito a quest’ultimo il tesserino di riconoscimento.Parimenti non atte a fungere da riscontri sarebbero le dichiarazioni rese daXXXXXXXXX e da XXXXXX (il primo ha riferito di aver appreso da XXXXXXXXdell’aggressione, posta in essere dopo che essi operanti si erano qualificati, ma non dopoche avevano esibito i tesserini; quanto a XXXXXX, sarebbe stata impropriamente utilizzatauna frase detta non da questi, bensì da [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazionetelefonica e si sarebbe attribuito, inoltre, alla frase “appena li abbiamo fermati ci hannoaccoltellati”, la capacità di dimostrare che i due soggetti erano stati “fermati” nel corso di unaoperazione di p.g.);d) inconsistenti risulterebbero – stando alla prospettazione difensiva - anche iriscontri di natura logica enucleati nella sentenza impugnata.

Ben poco indicativo sarebbel’argomento che desume l’esibizione del tesserino, dal fatto che poco primaXXXXXXXXXXXXX avesse utilizzato la medesima modalità operativa avvicinandosi aXXXXXXXX.

Incongruo sarebbe anche affermare che i due Carabinieri non dovesseroqualificarsi, visto che operavano in borghese.

Non significativo sarebbe anche l’ultimoargomento, che desume l’avvenuta esibizione del tesserino, dal fatto che i due Carabinieriritenevano di avere di fronte due giovani stranieri, coinvolti in un episodio delinquenziale discarso rilievo (circostanza che consentiva, anzi, l’esibizione del tesserino e non imponeva unintervento fatto con maniere più forti);e) errato sarebbe considerare che le dichiarazioni di XXXXXX siano state ritenute– ad opera della stessa Corte di cassazione - quale elemento di riscontro rispetto allaversione di [OSCURATO:PERSONA]; in sede di legittimità, infatti, si era ritenuto che la eventualeconferma fornita dalle dichiarazioni di XXXXXX potesse essere riferita esclusivamente aimodi e ai tempi della identificazione, non certo al profilo della esibizione dei tesserini,trattandosi di condotte tra loro del tutto distinte ed autonome;f) si sarebbe sbagliato, poi, nel non considerare l’incidenza dell’agire superficialedei due militari, trattandosi di un fatto da ritenersi ormai acclarato, all’esito dei precedentigiudizi di merito.

In particolare, non si sarebbe tenuto conto dell’incidenza della mancatainformazione alla [OSCURATO:PERSONA] operativa, circa le attività che essi si accingevano a compiere;[OSCURATO:PERSONA] che rimase inizialmente all’oscuro dello spostamento dei due militari, ai quali, così,viene a mancare qualsiasi supporto operativo.

La difesa, sul punto, aveva fornito spiegazionilogiche, in grado di condurre alla conclusione della mancata esibizione del tesserino(spiegazioni incentrate, in particolare, sull’intento di evitare la fuga dei due sospettati).2.2.

Così riassunti i passaggi salienti attraverso i quali si articola la doglianzadifensiva, giova brevemente ricordare, in diritto, come l’ampiezza del sindacato da compierein sede di legittimità, in ordine alla struttura motivazionale del provvedimento avversato,debba spingersi fino alla verifica circa il fatto che quest’ultimo:- presenti una connotazione di effettività, risultando realmente in grado di delineare echiarire le ragioni che il giudicante abbia assunto a fondamento della decisione adottata;- sia privo di forme di manifesta illogicità, in quanto supportato, nei tratti essenziali,da argomentazioni e percorsi deduttivi non affetti da evidenti errori, nell'applicazione deicanoni della logica;- non presenti spunti di contraddittorietà intrinseca, risultando anche esente dainsormontabili incongruenze, di carattere logico o infratestuale, tra le sue diverse parti,ovvero anche immune da stridenti e insanabili contrasti logici tra le affermazioni in esspresenti;- non risulti logicamente "inconciliabile" con "altri atti del processo" (indicati in terminispecifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso), in modo tale chene risulti vanificata o radicalmente inficiata la saldezza concettuale.2.3.

Occorre poi preliminarmente precisare che a [OSCURATO:PERSONA] è stata attribuita laveste processuale ex art. 197-bis comma 1 cod. proc. pen., quale indagato per reato militarecollegato, avendo egli violato la consegna di portare con sé l’arma di ordinanza.2.4.

Ad elidere possibili perplessità attinenti alla legittimazione a proporreimpugnazione, che pure si erano agitate nel corso del giudizio rescissorio, giova ancherammentare che – in un momento di poco antecedente, rispetto alla sentenza ora in esame,risalente al 15/07/2025 - è intervenuta Sez.

U, n. 40000 del 26/06/2025, E. Rv. 288799 – 01,a mente della quale: ‹‹In tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare lasentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o dicircostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e nonanche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamentosanzionatorio››.Nella parte motiva di tale pronuncia, il massimo consesso di legittimità ha chiaritocome la gravità dell'illecito penale ridondi sulla determinazione del danno non patrimonialepatito dalla vittima e che l'accertamento compiuto in sede penale, relativamente allecircostanze, può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice civile.2.5.

Il primo momento di frizione logica - specificamente evidenziato dalla difesa eimmediatamente riscontrabile, attraverso la lettura della sentenza impugnata – inerisce allavalorizzazione, quale elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese da XXXXXXXXnella sopra ri ferita veste processuale, della versione offerta dal senzatettoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Questi ha riferito, infatti, di aver visto i due americani aggirarsi nella via e di averdedotto, dall’atteggiamento cauto e guardingo che mostravano, che essi fossero alla ricercadi droga. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi visto i due Carabinieri parlare con gli imputati, cosìrisultando riscontrata la tesi sulla quale poggia il costrutto accusatorio, ossia che i militari sisiano qualificati come appartenenti all’Arma, una volta approcciatisi a XXXXXX ed [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono testualmente riportate in sentenza, per la parteche interessa (pagg. 16 e 17) e descrivono una scena ben precisa: il clochard, posizionato“dove ci sono due pilastri”, nel posto dove era solito sistemarsi e trascorrere del tempo abere, vede dapprima due giovani che discutono tra loro animatamente, per poi allontanarsi efar ritorno in loco dopo una ventina di minuti; a quel punto gli imputati, postisi davanti allafarmacia che ha colà sede (trattasi dell’incrocio fra le vie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), vengonoavvicinati dai due militari, con i quali in un primo momento dialogano, per poi diventare – nelgiro di qualche minuto - sempre più aggressivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assistitoall’aggressione posta in essere in danno dei due Carabinieri; a questo punto, il teste avrebbepreferito andar via, onde evitare qualsiasi possibile forma di coinvolgimento (“ho bevuto ilmio vino e me ne sono andato a dormire, perché non volevo che mi mettessero in mezzo”).Oppone la difesa, però, che la versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA] ha ricevutouna secca smentita dall’ingresso, sulla scena processuale, di svariate fonti testimoniali, chesi situano, rispetto ad essa, in una posizione di insanabile contrasto logico e ricostruttivo;segnatamente, la difesa ha fatto riferimento:- alla dichiarazione proveniente dal Luogotenente [OSCURATO:PERSONA], il quale hariferito di conoscere bene l’angolo di strada ubicato accanto alla sede della BancaXXXXXXXXXX(ossia, quello che è l’usuale giaciglio di [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo di fissadimora), ma ha affermato di aver notato che, nella sera in cui ebbe luogo l’omicidio,quest’ultimo non era lì presente e nemmeno vi era il suo solito ricovero improvvisato;- alla dichiarazione resa da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente proprio alla viaXXXX, il quale ha individuato con precisione il luogo, sito accanto all’edicola di tale strada,nel quale era solito accamparsi [OSCURATO:PERSONA], ma ha riferito di non averlo più notato, già neigiorni antecedenti, rispetto all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA];- alle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX,i quali svolgono l’attività di portiere in due distinti stabili, ubicati proprio nelle immediatevicinanze del luogo solitamente occupato da [OSCURATO:PERSONA] per trascorrervi la notte, i qualihanno negato di averlo visto in tale posto, la mattina successiva al fatto.Con la valenza di tali elementi, la Corte distrettuale manca di confrontarsi inmaniera sostanziale e compiuta, ad onta della loro possibile attitudine disarticolante, rispettoad un elemento cardine della ricostruzione oggettiva sussunta nell’avversata decisione.Trattasi di elementi di valutazione e conoscenza che, almeno potenzialmente, potrebberoscalfire la saldezza di uno dei dati di riscontro adoperati in sede di rinvio, rispetto alla tesiche i due militari abbiano dialogato con i due imputati e, in tali momenti, si siano qualificatiquali appartenenti all’Arma.2.6.

Nella sentenza impugnata non risulta adeguatamente chiarito, inoltre, qualetraiettoria abbiano precisamente seguito i due Carabinieri, nell’avvicinarsi agli imputati e, inparticolare, non è stato ben spiegato l’esatto significato da attribuire all’espressione“Abbiamo attraversato dritto per dritto”, adoperata in udienza da [OSCURATO:PERSONA].

Secondo laCorte, a tale espressione dovrebbe riconnettersi una univoca significazione, descrivendoessa plasticamente il tragitto percorso dai due militari, che si muovevano sulla sede stradale;questi dunque - partendo dall’incrocio fra via [OSCURATO:PERSONA] e via [OSCURATO:PERSONA], laddove è sito l’edificio cheospita la Banca XXXXXXXXXX– si sarebbero mossi lungo una direttrice diagonale.Oppone la difesa - affidandosi a una lunga e articolata disamina, con la quale sarànecessario dialogare più analiticamente - che tale ricostruzione trascura le ulterioriprecisazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; questi avrebbe, in primo luogo, descritto unstazionavano gli imputati (e dunque, dalla banca direttamente verso la farmacia, in direzioneperpendicolare rispetto alla sede stradale).

Sempre la difesa richiama, inoltre, la dinamicadei movimenti ricavabile dalle immagini estrapolate sia dalle telecamere di videosorveglianzadella Banca XXXXXXXXX, sia da quelle installate all’esterno della gioielleria [OSCURATO:PERSONA], dallequale si evincerebbe l’effettuazione – ad opera dei due militari – di un attraversamento dellastrada in senso diagonale (rectius, perpendicolare rispetto ad alcune strisce pedonali).Con tali osservazioni difensive sarà necessario confrontarsi in maniera piùapprofondita, posto che la Corte territoriale, sul punto specifico, si rifugia nella apoditticaaffermazione dell’assenza di elementi atti a smentire la ricostruzione resa da [OSCURATO:PERSONA].2.7.

L’ultimo segmento di sentenza da attenzionare, essendo in esso rinvenibileuna ulteriore aporia di tenore logico, attiene alla valenza attribuita alla condotta serbata daXXXXXXXXXXXXX – pochi minuti prima del tragico epilogo – durante il controllo effettuato,nella vicina via XXXXXXXXX, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In taleoccasione, il XXXXXXXXXXXXXXe esibì sicuramente il tesserino, contestualmentequalificandosi quale Carabiniere.Da tale dato di certezza, la sentenza rescissoria deduce che i due militariavessero con sé i tesserini e fossero soliti esibirli – seguendo una prassi standardizzata – adogni controllo; non vi sarebbero state ragioni, allora, per discostarsi da tale consolidatamodalità operativa, adottata pochi minuti prima nei confronti di altro soggetto, durante ilcontrollo che i due militari si accingevano a compiere nei riguardi dei due odierni prevenuti.2.7.1.

Sostiene la difesa esser stato adottato, sullo specifico versante, unimprovvido procedimento deduttivo “a ritroso”, che – muovendo dal dato incontestatodell’avvenuta esibizione del tesserino, riferita dal teste [OSCURATO:PERSONA] – avrebbe condotto laCorte territoriale alla conclusione della adozione di tale prassi attuativa, ad opera dei duemilitari, in ogni situazione ulteriore, ossia in maniera indifferenziata e sostanzialmenteautomatica.Ebbene, il metodo deduttivo è il procedimento di tipo razionale, a mezzo del qualeè possibile giungere a un determinato approdo, muovendo da premesse di carattere piùampio, ma di valenza generica.

Si tratta di un criterio logico che esige l’esistenza di unpostulato e che, dipanandosi attraverso rigide concatenazioni di tipo inferenziale, consentedi addivenire a determinazioni specifiche, concernenti la realtà fenomenica.Secondo le regole del sillogismo di derivazione aristotelica, dunque, il percorsodeduttivo origina da una legge universale e perviene - appunto mediante successiveconnessioni teoriche - a conclusioni particolari, in ciò differenziandosi dall’oppostoprocedimento induttivo, che invece si dirige dal “particolare” verso la legge universale.2.7.2.

Queste essendo le coordinate speculative secondo le quali approcciarsi alcomplesso tema, si staglia palese la inconsistenza della tesi sussunta nella avversatadecisione, la quale non risulta impermeabile alla sopra riassunta critica difensiva.

Vieneseguito dalla Corte di assise di appello, infatti, un iter concettuale che resta monco e chefinisce per rifugiarsi in una tautologia, posto che:- non vengono esposti gli elementi di carattere dichiarativo o documentale, in virtù dei qualipossa risultare suffragata quella che è la tesi fondante tale segmento del ragionamentoseguito dalla Corte distrettuale, ossia che l’esibizione del tesserino, in quanto modalitàadoperata nell’incontro con [OSCURATO:PERSONA], rappresentasse un ordinario modus operandi,immancabilmente osservato dai militari nel corso di qualsivoglia tipologia di operazione dicontrollo (la difesa sottolinea, in tema, come tale deduzione risulti incongrua, trovando essascaturigine in una vera e propria petizione di principio);- si ignora, soprattutto, il confronto con l’ulteriore tema, parimenti posto dalla difesa, costituitodalla differente tipologia di intervento al quale [OSCURATO:PERSONA] andava ad approcciarsi,nelle due suddette occasioni, che sono, sebbene cronologicamente ravvicinate tra loro,ontologicamente ben differenziante (in un caso, sottolinea la difesa, ci si apprestava alcontrollo di un inoffensivo passante, mentre, nel caso dei due americani, ci si avvicinava asoggetti sospettati di un episodio estorsivo, cosa che postulava, quindi, un interventomaggiormente risoluto e tempestivo).Anche in tal caso, in definitiva, la censura difensiva riesce a scalfire il relativosegmento di deduzione, che rappresenta l’architrave dell’impostazione teorica seguita daiGiudici di merito; anche in tal caso, pertanto, sarà indispensabile argomentare in manieramaggiormente compiuta, addentrandosi specificamente in un dialogo con le puntualiosservazioni formulate dalla difesa.2.8.

Il motivo di ricorso – quanto ai profili sopra enucleati - è dunque fondato,venendo a concretizzarsi il lamentato difetto motivazionale.

Questo può alternativamentesussistere, come noto, nel fatto che il giudice non abbia indicato specificamente gli elementidai quali abbia tratto il proprio convincimento, ovvero si sia limitato ad un esame sommario osuperficiale degli elementi, senza compiere – in relazione agli stessi - una approfonditadisamina logico-giuridica, o che, muovendo da premesse inaccettabili, sia pervenutoa conclusioni aberranti se riguardate secondo i canoni della logica comune, oppure cheabbia palesato perplessità per confusione di idee, nel pervenire alla decisione adottata, oanche che sia caduto in palese contraddittorietà, ponendo a base della decisioneconsiderazioni tra loro inconciliabili, oppure che sia incorso in travisamento del fatto (fratante, si veda Sez. 5, n. 7718 del 24/06/1996, Battaglia, Rv. 205549 – 01; si veda ancheSez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636 – 01, a mente dellaquale: ‹‹In tema di ricorso per cassazione, il vizio di illogicità manifesta della motivazionedella sentenza consegue alla violazione di principi della logica formale diversidalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza diconnessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra lestesse e le conclusioni››).2.9.

Ultimo profilo problematico da sviscerare è quello che afferisceall’individuazione del giudice al quale operare il rinvio; è necessario richiamare, in primoluogo, il dato testuale ricavabile dall’art. 622 cod. proc. pen., che disciplina la materiadell’annullamento della sentenza ai soli effetti civili, disponendo quanto segue: ‹‹1.

Fermi glieffetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni oi capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro lasentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competenteper valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenzainappellabile››.

È giusto il caso di precisare, sul punto, che per "capo" si intende quellorelativo all'affermazione della responsabilità civile e per "disposizione" quella che si riferiscealle statuizioni accessorie, quale ad esempio quella inerente alla liquidazione del danno.Deve allora essere ripresa, in primo luogo, la regola ermeneutica secondo la quale- nel caso di annullamento di sentenza, in accoglimento del ricorso della parte civile propostoai soli effetti civili, nonché di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevantiagli effetti penali, ovvero di annullamento riguardante esclusivamente disposizioni o capiconcernenti l’azione civile - deve disporsi il rinvio dinanzi al giudice civile.

Il fondamentoteorico e sistematico di tale principio di diritto deve individuarsi nella lettera del medesimoart. 622 cod. proc. pen. («se annulla "solamente" le disposizioni o i capi che riguardanol'azione civile»).A difformi conclusioni deve pervenirsi, invece, in presenza di un annullamento disentenza che venga disposto tanto agli effetti penali, quanto agli effetti civili; in tal caso, ilrinvio deve essere disposto unitariamente dinanzi al giudice penale (Sez. 5, n.25509 del 11/04/2025, P., Rv. 288327 – 01, la quale ha ricondotto laratio di tale disciplinaalla volontà legislativa di consentire la concentrazione del processo davanti al medesimogiudice, allorquando le diverse questioni presentino una intima connessione einterdipendenza, onde garantire la massima efficienza delle attività processuali, nonchéscongiurare la possibilità di duplicazione di attività non necessaria e, infine, ridurre i rischi digiudicati almeno potenzialmente contrastanti).2.9.1.

È poi necessario riportarsi alle regole ermeneutiche fissate da Sez.

U. n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 – 01, nella cui parte motiva si osserva chegià l'art. 578 cod. proc. pen. impone al giudice di secondo grado - laddove sia presente ingiudizio la parte civile – di procedere a una plena cognitio(trattasi della ragione per la quale Sez.

U. Tettamanti hanno ritenuto la prevalenza dellaformula assolutoria ex art. 530 commi 1 e 2 cod. proc. pen., sulla più spedita regolavalutativa dettata dall’art. 129 dello stesso Codice di rito).Giova anche ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale - derivanti dalpaventato contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2,CEDU, oltre che agli artt. 3 e 4 della direttiva UE 2016/343, e all'art. 48 CDFUE - dell'art. 578cod. proc. pen., laddove stabilisce che, allorquando nei confronti dell'imputato è statapronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionatidal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato perprescrizione, decida in ordine all'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi dellasentenza che concernono gli interessi civili.Ha chiarito la Consulta, nella succitata decisione, che la norma in scrutinio è voltaa soddisfare un'esigenza di tutela della parte civile, ossia quella che – laddove il processopenale abbia superato il primo grado di giudizio e si trovi in fase di impugnazione – debbacomunque esser garantita una risposta di giustizia, nella medesima sede, alle sue preteserisarcitorie o restitutorie, anche nell’impossibilità di giungere a un accertamento definitivo inpunto di responsabilità penale dell'imputato.

Tale normativa, secondo il giudice delle leggi,non lede il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza, come declinato in sedeconvenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come scolpito nell'ordinamentodell'Unione europea, atteso che “nella situazione processuale che vede il reato estinto perprescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato aformulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presuppostodella decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernonogli interessi civili; giudizio che non è richiesto dal tenore testuale della disposizionecensurata, né dal diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di legittimità”.

La Corte ha altresì chiarito che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere inordine alla domanda risarcitoria, è tenuto a verificare se sia integrata la fattispecie civilisticadell'illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ.

Prosegue la Consulta affermando che lamancanza di un accertamento, in ordine alla responsabilità penale, non elide la possibilitàper il danneggiato di ottenere un accertamento giudiziale, quanto al suo diritto alrisarcimento del danno; viene in tal modo operato un bilanciamento, tra le esigenze sotteseall'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile, rispetto all'azionepenale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenzedi tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile.Il tema è ripreso da Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01,a mente della quale: ‹‹Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputatoanche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato perprescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando leconseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile,a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza deipresupposti per l'assoluzione nel merito››.

Nella motivazione di Sez.

U Calpitano – perquanto ora di interesse – è dato leggere quanto segue: “Ciò rende recessivo l'obbligo per ilgiudice di appello di attenersi a canoni di economia processuale rispetto al dovere di"conoscere" il merito della causa, aprendo in tal modo il varco alla tutela dei dirittifondamentali della persona imputata.

L'accertamento del diritto al risarcimento del danno dareato implica, infatti, nel rispetto del contraddittorio, anche il diritto alla prova contraria,garantito a livello costituzionale dall'art. 111, terzo comma, Cost. e dall'art. 495, comma 2,cod. proc. pen. in conformità all'art. 6 § 3 lett. d) CEDU.

Divenendo recessiva l'esigenza dispeditezza del processo, pur in presenza della causa estintiva e in assenza di rinunciadell'imputato ad avvalersi della stessa, è logico che riemerga l'imperativo di assolverel'imputato non solo a fronte dell'evidenza dell'innocenza, come espressamente previstodall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma anche nel caso in cui, pur essendovi alcunielementi probatori a carico, essi siano inidonei a fondare una dichiarazione di responsabilitàpenale secondo la regola di giudizio di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito”.Richiamando il dictum della sentenza Sez.

U, Schirru, n. 46688 del 29/09/2016,Rv. 267885 - 01, poi, la decisione Sez.

U. Calpitano ha anche chiarito come la disposizionedell'art. 578 cod. proc. pen. sancisca – in presenza della richiesta risarcitoria formulata dallaparte civile – sia la cognizione piena sull'accusa penale in capo al giudice di appello, anche afronte dell’intervento di una causa estintiva, pur a fronte di prescrizione maturata, sia laperdurante cognizione del giudice di appello sugli interessi civili.Addentrandosi più direttamente nella disamina del tema che ora rileva, la partemotiva di Sezioni Unite Calpitano evidenzia quanto segue: “La terza norma richiamata qualeeccezione al principio di accessorietà è l'art. 622 cod. proc. pen.

Dopo essersi espressa sullaportata e sul significato del diritto alla presunzione di innocenza nell'ordinamentoconvenzionale e in quello europeo, la Consulta ha escluso che il giudice di appello debbaprocedere a una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell'imputato qualora,accertata la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, sia chiamato a decideresull'impugnazione ai soli effetti civili.

La Corte ha ritenuto che, nella situazione processualedescritta dall'art. 578 cod. proc. pen., a differenza di quanto previsto dall'art. 578-bis cod.proc. pen., il giudice «non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, ungiudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma,sui capi della sentenza che concernono gli interessi civili».L'ambito della cognizione richiesta al giudice penale ai fini del provvedimentosull'azione civile, in ossequio ai parametri dettati dall'art. 6 CEDU, nell'interpretazione datanedalla giurisprudenza di Strasburgo, nonché dall'art. 48 Carta di Nizza, non deve dunqueessere esteso dall'interprete ai profili di colpevolezza penalmente rilevanti.Ancora nella motivazione di Sez.

U Calpitano può leggersi quanto segue: “[OSCURATO:PERSONA].

U, Tettamanti, da un lato per condividere l'enunciato in base al quale, incaso di sopravvenuta estinzione del reato, il giudice di appello, per la presenza della partecivile, è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili concognizione a carattere "pieno" o " integrale"; dall'altro, per mettere in luce che il principioenunciato dalle Sezioni Unite «non presuppone (né implica) che il giudice, nel conosceredella domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sullacolpevolezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sullasua responsabilità penale».

Quanto precede ha indotto l'ulteriore precisazione secondo cui«il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile enient'affatto la responsabilità penale dell'imputato, ormai prosciolto per essere il reato estintoper prescrizione», in tal modo marcando la distanza dal caso, esaminato da Sez.

U,Tettamanti, in cui siano ancora sub iudice tutti i profili attinenti alla responsabilitàdell'imputato.

La circostanza che l'accertamento sulle statuizioni civili si svolge dinanzi a ungiudice penale ed è condotto applicando le regole processuali e probatorie del processopenale (art. 573 cod. proc. pen.) non mette in dubbio l'autonomia dell'accertamentodell'illecito civile.

Tale affermazione indica che, pur nel rispetto delle regole proprie delprocesso penale che disciplinano tanto i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile,ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile sarebbe interdettadall'art. 246 cod. proc. civ.), quanto le modalità di assunzione della prova (le provecostituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 cod. proc. pen. e nonper interrogatorio diretto del giudice), l'accertamento demandato al giudice penale rimaneconfinato entro l'ambito del giudizio sulla responsabilità civile.”.2.9.2.

Così delineato l’ambito dei rapporti e delle reciproche interrelazioni esistentifra azione civile ed accertamento penale, oltre che dei relativi strumenti di accertamento eambiti applicativi, deve solo procedersi all’individuazione del giudice dinanzi al quale operareil rinvio del processo, in vista dell’accertamento circa la sussistenza – ai soli effetti civili –della circostanza aggravante ex art. 576 comma 1 n. 5-bis) cod. pen., per esser statocommesso il fatto contro un ufficiale di agente di polizia giudiziaria in servizio, essendo taleveste nota al soggetto attivo del reato.Non prima, però, di aver richiamato anche le coordinate teoriche fissate daSez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 – 01, la quale ha precisato che -laddove venga annullata agli effetti civili la sentenza che, in accoglimento dell'appellopresentato dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado - abbiacondannato l'imputato al risarcimento dei danni, senza procedere alla rinnovazione dellaprova dichiarativa ritenuta decisiva - il rinvio per il nuovo giudizio debba essere dispostodinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello; la medesima pronunciaha chiarito, altresì, che il giudice di secondo grado, allorquando riformi – esclusivamente afini civilistici - la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamentodell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, arinnovare l'istruzione dibattimentale e ciò anche dopo l’intervento del comma 3-bis dell'art.603 cod. proc. pen., novellato ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103.I principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite Cremonini sono importanti – ai fini cheora interessano, attinenti alla definizione degli ambiti riservati, in sede di rinvio, al giudicecivile e a quello penale – in quanto hanno chiarito che:- esigenze di coerenza di sistema e di economica processuale impongono di rispettare talesumma divisio e, dunque, di privilegiare il rinvio dinanzi al giudice civile, ogniqualvoltaresiduino aspetti decisori che ridondino effetti esclusivamente nel campo della responsabilitàcivile;- venendo meno ogni ulteriore accertamento di natura penale, si riespandono gli effetti propridel principio di reciproca autonomia, fra le due differenti tipologie di azione, civile e penale;- tale autonomia è segnata dalle differenti connotazioni attribuibili alle due azioni, le quali simuovono seguendo regole teoriche non sovrapponibili tra loro, divenendo così necessarioche la richiesta di tipo risarcitorio sia vagliata in base alla disciplina dell’illecito aquiliano,finalizzate all’individuazione del soggetto al quale ricondurre le conseguenze risarcitorie,connesse al danno prodottosi nella sfera privata della vittima del reato;- la soluzione improntata alla netta separazione tra i due profili di accertamento (e,consequenzialmente, alla netta differenziazione dei casi di rinvio al giudice civile, rispettoalle situazioni che postulano la prosecuzione del giudizio in sede penale) è soggetta a duesole eccezioni, tassativamente previste dal Codice civile agli artt. 576 e 578 cod. proc. pen.L'indirizzo giurisprudenziale da lungo tempo consolidatosi - in tema diannullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza impugnata ai soli effetticivili - è quindi nel senso che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622cod. proc. pen., debba ritenersi circoscritto alle ipotesi in cui la sentenza a caricodell'imputato risulti caducata esclusivamente in accoglimento di motivi di natura civilistica,per essere ab initio carenti - ovvero anche disattesi - ricorsi rilevanti agli effetti penali (sirichiamano, fra tante, Sez. 4, n. 2242 del 22/10/2019, dep. 2020, D., Rv. 278029 – 02, amente della quale: ‹‹In tema di annullamento da parte della Corte di cassazione dellasentenza impugnata ai solo effetti civili, il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda partedell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato all'ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento vengacaducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, mancando o venendor i g e t t a t i a l t r i r i c o r s i r i l e v a n t i a g l i e f f e t t i p e n a l i › › e , a c o n t r a r i o ,Sez. 5, n. 25509 del 11/04/2025, P., Rv. 288327 – 01, secondo la quale: ‹‹Nel caso diannullamento di sentenza sia agli effetti penali, sia agli effetti civili, il rinvio deve esseredisposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cuialla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento delricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazioneo rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali››; nello stesso senso si sono espresseSez. 3, n. 15216 del 24/01/2022, Sparta, Rv. 283229 – 01; Sez. 5, n. 10097 del 15/01/2015,P.C. in proc.

Cassaniti e altro, Rv. 262633 – 01; Sez. 2, n. 12831 del 20/02/2002, dep. 2003,Ghirelli, Rv. 224295 – 01; Sez. 3, n. 46476 del 13/07/2017, P.C. in proc.

Ostuni e altro,Rv. 271147 – 01; Sez. 6, n. 6645 del 21/04/1997, P.M. e P.C. in proc.

Cii, Rv. 209727 – 01).La situazione descritta sin qui è esattamente combaciante con quella che si vienea delineare nella concreta fattispecie, visto che, come si vedrà, vengono respinte ledoglianze attinenti al trattamento sanzionatorio.La conclusione alla quale deve pervenirsi, enunciandosi così il relativo principio, èdunque che - allorquando in sede di legittimità venga rilevato un difetto motivazionale, inpunto di definizione della responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, anche nelcaso in cui tale vizio verta su profili circostanziali del fatto ascritto - l'accoglimento del ricorsoper cassazione, proposto dall'imputato, impone l'annullamento della sentenza con rinvio algiudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.(in questo senso anche la già citata Sez.

U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087;si veda anche Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Bresciani, Rv. 258999 - 01).Tale esito, in realtà, è perfettamente aderente al preciso ancoraggio normativo,oltre che coerente con la stessa ratio della disposizione codicistica, che come detto coincidecon l’esigenza di evitare ulteriori – e del tutto inutili -interventi del giudice penale, allorquandonon residuino accertamenti da compiere, agli effetti penali.

La formula di annullamento conrinvio al giudice civile, in definitiva, deve essere preferita nel caso di specie, attesa propriol’assenza di qualsivoglia ulteriore riflesso del thema decidendum, sugli aspetti definitori dinatura penalistica.3.

Presentano una evidente matrice comune e ben si prestano, dunque, a unaagevole trattazione unitaria il secondo e il terzo motivo, che afferiscono alle circostanze3.1.

Censurabile sarebbe – in ipotesi difensiva - l’assunto della centralità del ruoloricoperto da [OSCURATO:PERSONA]: sostenere che, senza il tentativo di estorsione, non sisarebbe verificato l’omicidio, significa affidarsi ad una causalità di tipo fenomenico e nongiuridico e, in tal modo, operare una sorta di “regresso all’infinito” degli antecedenti causaliricollegabili all’evento.Parimenti trascurato, inoltre, sarebbe il fatto che al ricorrente è stato riconosciuto ilconcorso anomalo, quanto all’omicidio del XXXXXXXXXXXXXXXXX; tale elementoevidenzia – prosegue la difesa - la totale inconferenza del riferimento operato nellaavversata decisione, all’asserito ruolo ricoperto dal ricorrente, nella prodromica vicendaestorsiva.

Censurabile sarebbe, poi, il richiamo al fatto che possa esser statoXXXXXXXXXXXX a occultare il coltello nella camera di albergo; né si sarebbero valutate, inmodo consono e completo, le manifestazioni di pentimento provenienti dall’imputato.Sarebbe stato allora necessario procedere, in primo luogo, all’individuazione dellapena relativa al delitto consumato di estorsione e, su tale pena, indicare la diminuzioneoperata in riferimento alla fattispecie tentata.

Risulterebbe contraddittorio, inoltre, il richiamoalla gravità del fatto, laddove nell’intera decisione si era fatto più volte riferimento a unepisodio di natura prettamente bagatellare; tale valutazione, secondo la difesa, sarebbe ilfrutto di una commistione operata in sede di merito, fra l’omicidio e la tentata estorsione.Sottolinea la difesa, inoltre, che l’unica aggravante contestata, quanto al delitto di tentataestorsione, è l’aver commesso il fatto in più persone riunite.Risulterebbe tradito, in sostanza, il criterio della proporzionalità ai fini della correttadeterminazione della pena da infliggere, anche con riferimento alla quantificazione dellariduzione conseguente alle concesse generiche.

3.2. Trattasi di doglianze, dunque, afferenti esclusivamente all’entità della penainflitta, che devono essere dichiarate inammissibili, atteso che il giudice di merito non haaffatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell’art. 133 cod. pen.,le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto.

Contrariamente alle deduzioni difensive la Corte di merito - con motivazione ampia,congruente, logica e non contraddittoria - ha esposto gli elementi in forza dei quali haesercitato i propri poteri di quantificazione della pena.

I motivi di ricorso concernenti lamisura della pena, in sostanza, si risolvono in censure incentrate su valutazioni di merito,insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, giacché lamotivazione della impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato, per avere adeguatamentevalorizzato la gravità della condotta e il comportamento dell’imputato – elementi sicuramenterilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. – nonché per le connotazioni di complessivacoerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.3.3.

La Corte territoriale - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] – ha poicompiuto una valutazione complessiva, in ordine all’incidenza della condotta da lui stessotenuta, sullo sviluppo dell’intera vicenda.

Hanno ricordato i giudici del rinvio, infatti, comeproprio il ricorrente abbia tentato di procurarsi della cocaina, anche contattandotelefonicamente XXXXXXXXXXX; e sempre il ricorrente ha formulato la già menzionatapretesa estorsiva, provvedendo poi anche a nascondere il coltello, una volta realizzato ilfatto omicidiario.

In altri termini, la Corte distrettuale ha esaminato la condotta serbata dalricorrente, rapportandola alla sequenza oggettiva dei fatti ed ha concluso nel senso che egliabbia ricoperto un ruolo cruciale, in tutte le fasi attraverso le quali si sono snodati i tragiciaccadimenti per i quali è processo.

Parimenti valutata in modo analitico e coerente, infine, èla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], nei momenti successivi al fatto.Al cospetto di un percorso argomentativo alieno da fratture razionali ed aderentealle emergenze istruttorie, il ricorrente articola obiezioni di stampo eminentementeconfutativo che, nell'accreditare una diversa esegesi delle singole evidenze fattuali(soprattutto in punto di rilievo da attribuire ai fatti che si collocano temporalmente a montedell’omicidio e che ne rappresentano, secondo la Corte territoriale, il prodromo), nonriescono ad enucleare, nel provvedimento impugnato, specifici profili di illogicità, tantomenomanifesta, o di contraddittorietà e, quindi, non valgono ad eccitare l'esercizio del poterecensorio del giudice di legittimità.4.

Con il quarto motivo, rappresenta la difesa come XXXXXXXXXXXXXX si siacostituito parte civile esclusivamente in relazione ai fatti di cui ai capi 3) e 4) della rubrica(trattasi dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni dolose), uniche condotte dallequali si è dichiarato danneggiato nel suo atto di costituzione; secondo la difesa, ciò sta asignificare che – in relazione all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ascritto sub 2) della rubrica– [OSCURATO:PERSONA] non è costituito parte civile e non ha la possibilità di vantare un autonomodiritto risarcitorio.

La doglianza prosegue ricordando che - già con la sentenza della PrimaSezione di questa Corte del marzo 2023 - si era formato, ex art. 624 cod. proc. pen., ilgiudicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], in punto di affermazione di penale responsabilitàrelativamente ai reati sub 3) e 4) dell’editto accusatorio e quanto alle relative statuizioni civili.Anche la sentenza della Quinta Sezione della Corte di cassazione, del resto, aveva ribaditol’avvenuta formazione del giudicato, con riferimento a entrambe le ipotesi di reato.La difesa evidenzia poi di aver posto la questione, nel corso del giudizio di rinviocelebratosi dinanzi alla Corte di assise di appello; quest’ultima, invece, ha riconosciuto ildiritto di [OSCURATO:PERSONA] a interloquire, qualificandolo come soggetto portatore di un interessealla decisione demandata alla stessa.

In definitiva, secondo la difesa, la decisionerisulterebbe violativa delle regole procedurali fissate dagli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., inquanto mancherebbe di confrontarsi con i limiti oggettivi, scaturenti dalla natura dellacostituzione di parte civile e, consequenzialmente, finirebbe per non tenere conto delgiudicato interno – già formatosi nel 2023 – in ordine alla responsabilità di XXXXXXXXXXXXper i reati commessi in danno del [OSCURATO:PERSONA] medesimo.

La censura è inammissibile.Giova ricordare, infatti, che la sentenza della Quinta di questa Corte del 12 marzo2025 (pagg. 75 e 76) ha già affrontato tale questione, riassumendo in cosa consistal’interesse ad impugnare individuabile in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Secondo tale decisione, dallaeventuale esclusione dell’aggravante dell’omicidio perpetrato in danno di pubblico ufficiale,potrebbe derivare l’individuazione - a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di unacondotta connotata da imprudenza ed arbitrarietà, nello svolgimento delle funzioni, coninevitabili ricadute sfavorevoli, in punto di quantificazione del danno in sede civile.A prescindere, quindi, dall’essersi [OSCURATO:PERSONA] costituito parte civile per i soli reatidi resistenza e lesioni (fattispecie tipiche che risultano ormai coperte da giudicato,analogamente alle relative statuizioni civili), egli è stato reputato legittimato a impugnare e astare in giudizio anche nel segmento di processo che attiene alla configurabilità dellasuddetta aggravante del fatto omicidiario.

A carico del soggetto soccombente in taleporzione di giudizio, dunque, sono state correttamente poste le spese di assistenza gravantisu [OSCURATO:PERSONA].5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone l’annullamento dellaimpugnata decisione ai soli effetti civili, relativamente alla sussistenza dell'aggravante ex art.576 comma primo n. 5-bis cod. pen. sub 2 della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio algiudice civile competente per valore in grado di appello; il ricorso, quanto al resto, vienedichiarato inammissibile.

Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere dispostal’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196,recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili, relativamente all'affermazionedell'aggravante di cui all'art. 576 comma primo n. 5 bis c.p. di cui al capo 2, con rinvio pernuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Dichiarainammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché l’Avv. dello Stato [OSCURATO:PERSONA], che sisono riportati alle rispettive conclusioni e alla nota spese che hanno depositato;udite le conclusioni degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sonoriportati ai motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 05/05/2021, la Corte di assise di Roma ha dichiaratoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loroascritti, commessi in concorso tra loro in Roma, nella notte tra il 25 e il 26 luglio[segnatamente, trattavasi dei reati di tentata estorsione aggravata, posto in essere in dannodi XXXXXXXXXXXXXXXXX (fatto contestato sub 1 dell’editto accusatorio); di omicidio pluriaggravato, posto in essere in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX (fatto contestato sub2 della rubrica, laddove si legge che i due prevenuti - dopo aver stabilito un appuntamento inRoma alla via [OSCURATO:PERSONA], ai fini della riconsegna dello zainetto di cui al precedentecapo – una volta raggiunto il luogo concordato ed avvicinatisi ad essi i due CarabinieriXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX – che espletavano servizio in borghese eche erano stati allertati da XXXXXXXXXXX - nonostante [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXXXXsi fossero qualificati quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri, dapprima ingaggiavano unacolluttazione, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXX con [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] colpiva con numerosifendenti il [OSCURATO:PERSONA], attingendolo in zone vitali, tanto che, in conseguenza delleriportate lesioni, lo stesso decedeva presso il [OSCURATO:PERSONA] dell 'ospedale"[OSCURATO:PERSONA]"; entrambi i soggetti si davano, successivamente, a precipitosa fuga,incuranti delle condizioni di XXXXXXXXX, ormai esanime in terra); di resistenza a pubblicoufficiale (fatto contestato sub 3); di lesioni personali aggravate, poste in essere in danno diXXXXXXXXXXXXXX (fatto contestato sub 4) e di porto abusivo di coltello (fatto contestatosub 5)].Per l’effetto, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, la Corte di assiseli ha condannati - anche ai fini civili e con le sanzioni accessorie comminate dalla legge - allapena dell'ergastolo, disponendo a loro carico l’isolamento diurno per la durata di due mesi.1.1. Con sentenza del 17/03/2022, la Corte di assise di appello di Roma, in riformadella pronuncia di primo grado, ha riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanzecui al capo 2) della rubrica e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta nella misura dianni ventidue di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e di anniventiquattro di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], revocando la pena accessoria dellapubblicazione della sentenza di condanna e, infine, confermando le residue statuizioniassunte mediante la pronuncia gravata.1.2. Con sentenza del 15/03/2023, la Prima Sezione Penale di questa Corte haannullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente siaalla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti contestate sub 2) della rubrica, sia aidelitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 3), con rinvio per nuovo giudizio, sulcapo e sui punti predetti, ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Roma; quanto alresto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato.La Prima Sezione Penale di questa Corte, a mezzo della medesima pronuncia, haannullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al ritenuto concorso nel delitto di omicidio ascritto sub 2) della rubrica,rinviando per nuovo giudizio, su tale capo, ad altra Sezione della Corte di assise di appello diRoma; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato, quanto al resto.1.3. In data 03/07/2024, la Corte di assise di appello di Roma – giudicando in sededi rinvio – ha riformato la sentenza appellata, quanto a [OSCURATO:PERSONA], escludendole contestate circostanze aggravanti inerenti al reato di cui al capo 2), con le già concessedell’imputazione sotto il vincolo della continuazione, nonché applicata la diminuente del ritoabbreviato - ha rideterminato la complessiva pena, in relazione ai suddetti reati, nella misuradi quindici anni e due mesi di reclusione, assolvendo l’imputato dalla contestazione diresistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 3) della rubrica, con l’adozione della formula dirito “perché il fatto non costituisce reato” ed eliminando, consequenzialmente, la relativaporzione di pena.Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l’ipotesi dicui all’art. 116 cod. pen., con rifermento al delitto contestatogli sub 2) dell’imputazione -nonché escluse le aggravanti contestate, con le già riconosciute circostanze attenuantigeneriche e, infine, applicata la riduzione di un terzo conseguente alla scelta del ritoabbreviato - ha rideterminato la pena inflitta per il suddetto reato nella misura di nove anni direclusione e - unificati i residui reati di cui ai capi 1), 3), 4), e 5) dell’imputazione sotto ilvincolo della continuazione, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche ritenuteequivalenti all’aggravante contestata, quanto al più grave reato di cui al capo 1), oltre cheridotta la pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato - la Corte di assise di appello diRoma ha rideterminato la complessiva pena, per i suddetti reati, in due anni e quattro mesidi reclusione e ottocento euro di multa, così stabilendo, quanto a tutte le imputazioni sub 1),2), 3), 4) e 5) della rubrica, la pena complessiva di undici anni e quattro mesi di reclusioneed euro ottocento di multa.In ordine alle residue statuizioni, la sentenza rescissoria ha confermato ladecisione impugnata, anche riguardo alle statuizioni civili, condannando gli imputati allarifusione - in favore delle costituite parti civili - delle spese di rappresentanza e assistenzasostenute nel grado di giudizio, liquidate nella misura di euro cinquemila per ciascuna diesse, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.1.4. Con sentenza del 12/03/2025, la Quinta Sezione Penale di questa Corte haaccolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha annullato lasentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando - per nuovogiudizio sul punto - ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma; il ricorso,quanto al resto, è stato rigettato.Accogliendo il ricorso delle parti civili, la Corte ha anche annullato la sentenzaimpugnata – ai soli effetti civili - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX, con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello diRoma. Il ricorso proposto dal Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile e lespese delle parti civili sono state rimesse alla pronuncia definitiva. Si è dichiarata, inoltre, lairrevocabilità della sentenza, in ordine all’affermazione della penale responsabilità diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1.5. Quanto al perimetro valutativo demandato al Giudice del rinvio, la QuintaSezione di questa Corte - con la sentenza del 12/03/2025, da ultimo citata - ha precisatocome:- l’annullamento con rinvio per vizio motivazionale non determini la formazione del giudicatointerno, in punto di ricostruzione fattuale, sicché il giudice di merito, in tal caso, non rimanevincolato dalle eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione mediante lasentenza rescindente, a lui stesso venendo affidato il duplice compito, costituito tanto dellaricostruzione dei dati di fatto che si possano trarre dalle emergenze processuali, quanto dellavalutazione circa il significato e il valore da riconnettere alle relative fonti di prova;- nel perimetro della devoluzione operata al Giudice del rinvio sia ricompreso il tema dellaconfigurabilità della circostanza di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen. Quanto aXXXXX, l’eventuale esibizione del tesserino, ad opera dei due militari, renderebbe del tuttoininfluente il dato della non conoscenza della lingua italiana da parte dello stesso, posto cheegli stesso ha riconosciuto che, negli XXXXXXXXXXX, tale è la modalità ordinaria mediantela quale la Polizia si presenta alle persone sottoposte a controllo. Per ciò che attiene aXXXXXXXXXXXX, l’eventuale imputazione colposa dell’aggravante suddetta porterebbe aconfigurarla anche in presenza di un concorso anomalo, “qualora si accertassel’anticipazione del momento in cui i due Carabinieri si erano qualificati oralmente (comeinizialmente dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio reso davanti alPubblico ministero) con ovvi riflessi anche rispetto al profilo, evidenziato nei ricorsi delle particivili, attinente a un ipotetico concorso di colpa riconducibile ai due Carabinieri” (così nellasentenza rescindente, pag. 84).1.6. Con la sentenza oggi impugnata, la Corte di assise di appello di Roma -riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e limitatamente altrattamento sanzionatorio - in riforma della sentenza della Corte di assise di Roma del05/05/2021 e considerata la differente qualificazione del reato contestato sub 2) ai sensidell’art. 116 cod. pen., oltre che computata la riduzione per il rito abbreviato, di cui allasentenza della Corte di assise di appello del 03/07/2024 - ha rideterminato la pena inflittaall’imputato nella misura di otto anni e otto mesi di reclusione, quanto al reato ascritto sub 2)e di due anni, tre mesi e venticinque giorni di reclusione ed euro ottocento di multa, per ireati di cui ai capi 1), 3), 4) e 5) e, così, ha fissato la pena nella misura complessiva di diecianni, undici mesi e venticinque giorni di reclusione ed euro ottocento di multa; la Cortedistrettuale, inoltre, ha confermato per [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie disposte inprimo grado, disponendo la restituzione all’imputato del telefono cellulare e delle chiavi insequestro, nonché confermando la confisca di quant’altro in sequestro.In ordine ad entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX e limitatamente agli effetti civili, la Corte di assise di appello ha:- confermato la sentenza della Corte di assise di Roma del 05/05/2021, in punto disussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576 comma primo n. 5-bis cod. pen.; - confermatola condanna di entrambi gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alleparti civili XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXa [OSCURATO:PERSONA],XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, Ministero dell'Interno, Ministero dellaDifesa e Associazione "Vittime del dovere";- confermato la condanna di entrambi i giudicabili al pagamento delle provvisionali lororispettivamente assegnate.Entrambi gli imputati sono stati condannati - in solido tra loro - alla rifusione dellespese sostenute dalle parti civili, liquidate in euro cinquemila ciascuno per le parti civiliXXXXXXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in euro cinquemila per leparti civili XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX; in euro tremilanovecento perle parti civili Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa; in euro duemilacinquecento per laparte civile Associazione "Vittime del dovere", oltre, per tutti, IVA, CA e spese forfettariecome per legge.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto afirma degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengonodi seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazionealla ritenuta sussistenza – con esclusivo riferimento agli effetti civili - della aggravante di cuiall’art. 576 comma 1 n. 5-bis cod. pen., avendo i giudici di appello ricostruito i fatti in manieraincongrua ed incompleta, incorrendo in gravi travisamenti della prova, nonché valutando inmaniera illogica i profili di attendibilità del testimone assistito ai sensi dell’art. 197-bis cod.proc. pen., con omissione degli elementi logici e probatori che ne dimostravano la radicaleinattendibilità, sia intrinseca sia estrinseca.2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett.e) cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione delprovvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto di confermare la riduzione della penanella misura di un anno di reclusione, in conseguenza dell’applicazione delle circostanzeCorte in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.Oggetto della devoluzione al giudice di rinvio – visto che la concessione, in sé, eraormai una scelta coperta da giudicato - era stato il quantum di riduzione da riconnettere allegià concesse generiche, occorrendo una motivazione tanto più ampia, quanto maggiore è loiato esistente, tra la riduzione operata e quella che sarebbe stato astrattamente possibileoperare. Nella sentenza impugnata, al contrario, non vi è motivazione alcuna, in ordineall’entità della riduzione nella misura di un anno di reclusione, operata ai sensi dell’art. 62-biscod. pen.2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione delprovvedimento impugnato, per ciò che afferisce al trattamento sanzionatorio previsto per ildelitto di tentata estorsione, in relazione ai criteri oggettivi e soggettivi dettati dall’art. 133cod. pen. Sarebbe stato necessario procedere, in primo luogo, all’individuazione della penastabilita per il delitto consumato di estorsione e, su tale pena, indicare la diminuzioneoperata in riferimento alla fattispecie tentata. Risulta contraddittorio, inoltre, il richiamo allagravità del fatto, laddove nell’intera decisione si era fatto più volte riferimento a un fatto dinatura meramente bagatellare; tale valutazione, in realtà, appare il frutto di una impropriacommistione, fra l’omicidio e la tentata estorsione. Si deve anche sottolineare come l’unicaaggravante contestata, riguardo al delitto di tentata estorsione, sia l’aver commesso il fatto inpiù persone riunite. Risulta tradito, in sostanza, il criterio della proporzionalità ai fini dellacorretta determinazione della pena da infliggere, anche con riferimento alla quantificazionedella riduzione conseguente alle concesse generiche.2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c)ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., nella parte in cui si ècondannato l’imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa in favore della parte civile XXXXXXXXXXXXXX, nonostante fosse precluso alla stessainterloquire sul capo 2) di imputazione, concernente il reato di omicidio, in relazione al qualeXXXXXXXX non era costituito parte civile, essendo invece passata in giudicato la sentenzadi condanna del XXXXXX in relazione alle lesioni (capo 4) e alla resistenza a pubblicoufficiale (capo 3) – non impugnata sul punto – uniche fattispecie di reato per le quali eracostituito parte civile il [OSCURATO:PERSONA] stesso. Deriverebbero, da ciò, la violazione dei limitioggettivi del giudizio di rinvio e la carenza o apparenza di motivazione dell’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in spregio al disposto di cui all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., in ordine allalegittimazione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ad interloquire riguardo alla posizionedell’imputato [OSCURATO:PERSONA], per il capo di imputazione afferente all’omicidio delXXXXXXXXXXXXXXXXX (capo 2).3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento, agli effetti civili, relativamente alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante ex art. 576 comma primo n. 5-bis cod. pen. sub 2della rubrica; consegue a ciò il rinvio per nuovo giudizio, sul punto, al giudice civilecompetente per valore in grado di appello. Il ricorso, quanto al resto, deve essere dichiaratoinammissibile.2. Con il primo motivo di ricorso viene aggredita, limitatamente agli effetti civili, laritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 576 comma primo n. 5-biscod. pen.2.1. I rilievi contenuti nell’impugnazione riguardano:a) la parte dedicata all’intervento dei due Carabinieri per il fatto estorsivo. Lasentenza impugnata – in ipotesi difensiva - si affiderebbe esclusivamente alle dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA], tutte indirizzate ad avvalorare tanto la tesi che la [OSCURATO:PERSONA] operativanon gli avesse fornito notizie, circa il fatto che XXXXXXXXXXX fosse coinvolto nella venditadello stupefacente, quanto il fatto che quest’ultimo non avesse fornito ai due operanti alcunadescrizione, circa i giovani coinvolti nella condotta di tenore estorsivo perpetrata in suodanno. In tal modo, la Corte avrebbe finito per non tenere conto del contenuto dellainterlocuzione avvenuta fra XXXXXXXXX e la [OSCURATO:PERSONA], alle ore 02.40.Ulteriori errori contenuti in sentenza, poi, riguarderebbero sia il tema della asseritanazionalità maghrebina dei due aggressori, sia l’aspetto della traiettoria seguita dai dueCarabinieri, allorquando si diressero verso i due giovani posizionati in via XXXi.Risulterebbero male interpretate le immagini estrapolate dalle telecamere installateall’esterno della Banca XXXXXXXXX, oltre che dall’impianto di sorveglianza della GioielleriaXXXXa;b) la parte relativa al repentino avvicinamento descritto da [OSCURATO:PERSONA], nellaannotazione di suo pugno, nonché le modalità di avvicinamento ai due giovani, ad opera deimilitari, con particolare riferimento alla traiettoria seguita da questi ultimi, in fase dic) il tema inerente all’esibizione dei tesserini, ad opera dei due Carabinieri. Sulpunto, i riscontri esterni enumerati nelle sentenze di merito (dichiarazioni provenienti daXXXXXXXX, da XXXXXXXXX, da XXXXXX e da [OSCURATO:PERSONA]), non avrebbero offerto, inrealtà, alcun conforto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Il senzatetto [OSCURATO:PERSONA],prosegue la difesa, ha riferito circostanze che non poteva aver visto, atteso che la sera in cuisi svolsero i fatti non si trovava nel luogo in cui ha dichiarato di essere (ciò sarebbe attestato,secondo il r icorso, dalle dichiarazioni rese dal Luogotenente dei CarabinieriXXXXXXXXXXXXXXXXXXX); sottolinea ancora la difesa come lo stesso testeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente alla Via [OSCURATO:PERSONA], abbia dichiarato di non avervisto [OSCURATO:PERSONA], la sera dei fatti.Quanto all’utilizzazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al temadell’esibizione dei tesserini, evidenzia la difesa come vi sia una argomentazione del tuttosfornita di congruità, essendo privo di qualsivoglia utilità dimostrativa l’argomento secondo ilquale [OSCURATO:PERSONA] aveva esibito a quest’ultimo il tesserino di riconoscimento.Parimenti non atte a fungere da riscontri sarebbero le dichiarazioni rese daXXXXXXXXX e da XXXXXX (il primo ha riferito di aver appreso da XXXXXXXXdell’aggressione, posta in essere dopo che essi operanti si erano qualificati, ma non dopoche avevano esibito i tesserini; quanto a XXXXXX, sarebbe stata impropriamente utilizzatauna frase detta non da questi, bensì da [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazionetelefonica e si sarebbe attribuito, inoltre, alla frase “appena li abbiamo fermati ci hannoaccoltellati”, la capacità di dimostrare che i due soggetti erano stati “fermati” nel corso di unaoperazione di p.g.);d) inconsistenti risulterebbero – stando alla prospettazione difensiva - anche iriscontri di natura logica enucleati nella sentenza impugnata. Ben poco indicativo sarebbel’argomento che desume l’esibizione del tesserino, dal fatto che poco primaXXXXXXXXXXXXX avesse utilizzato la medesima modalità operativa avvicinandosi aXXXXXXXX. Incongruo sarebbe anche affermare che i due Carabinieri non dovesseroqualificarsi, visto che operavano in borghese. Non significativo sarebbe anche l’ultimoargomento, che desume l’avvenuta esibizione del tesserino, dal fatto che i due Carabinieriritenevano di avere di fronte due giovani stranieri, coinvolti in un episodio delinquenziale discarso rilievo (circostanza che consentiva, anzi, l’esibizione del tesserino e non imponeva unintervento fatto con maniere più forti);e) errato sarebbe considerare che le dichiarazioni di XXXXXX siano state ritenute– ad opera della stessa Corte di cassazione - quale elemento di riscontro rispetto allaversione di [OSCURATO:PERSONA]; in sede di legittimità, infatti, si era ritenuto che la eventualeconferma fornita dalle dichiarazioni di XXXXXX potesse essere riferita esclusivamente aimodi e ai tempi della identificazione, non certo al profilo della esibizione dei tesserini,trattandosi di condotte tra loro del tutto distinte ed autonome;f) si sarebbe sbagliato, poi, nel non considerare l’incidenza dell’agire superficialedei due militari, trattandosi di un fatto da ritenersi ormai acclarato, all’esito dei precedentigiudizi di merito. In particolare, non si sarebbe tenuto conto dell’incidenza della mancatainformazione alla [OSCURATO:PERSONA] operativa, circa le attività che essi si accingevano a compiere;[OSCURATO:PERSONA] che rimase inizialmente all’oscuro dello spostamento dei due militari, ai quali, così,viene a mancare qualsiasi supporto operativo. La difesa, sul punto, aveva fornito spiegazionilogiche, in grado di condurre alla conclusione della mancata esibizione del tesserino(spiegazioni incentrate, in particolare, sull’intento di evitare la fuga dei due sospettati).2.2. Così riassunti i passaggi salienti attraverso i quali si articola la doglianzadifensiva, giova brevemente ricordare, in diritto, come l’ampiezza del sindacato da compierein sede di legittimità, in ordine alla struttura motivazionale del provvedimento avversato,debba spingersi fino alla verifica circa il fatto che quest’ultimo:- presenti una connotazione di effettività, risultando realmente in grado di delineare echiarire le ragioni che il giudicante abbia assunto a fondamento della decisione adottata;- sia privo di forme di manifesta illogicità, in quanto supportato, nei tratti essenziali,da argomentazioni e percorsi deduttivi non affetti da evidenti errori, nell'applicazione deicanoni della logica;- non presenti spunti di contraddittorietà intrinseca, risultando anche esente dainsormontabili incongruenze, di carattere logico o infratestuale, tra le sue diverse parti,ovvero anche immune da stridenti e insanabili contrasti logici tra le affermazioni in esspresenti;- non risulti logicamente "inconciliabile" con "altri atti del processo" (indicati in terminispecifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso), in modo tale chene risulti vanificata o radicalmente inficiata la saldezza concettuale.2.3. Occorre poi preliminarmente precisare che a [OSCURATO:PERSONA] è stata attribuita laveste processuale ex art. 197-bis comma 1 cod. proc. pen., quale indagato per reato militarecollegato, avendo egli violato la consegna di portare con sé l’arma di ordinanza.2.4. Ad elidere possibili perplessità attinenti alla legittimazione a proporreimpugnazione, che pure si erano agitate nel corso del giudizio rescissorio, giova ancherammentare che – in un momento di poco antecedente, rispetto alla sentenza ora in esame,risalente al 15/07/2025 - è intervenuta Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E. Rv. 288799 – 01,a mente della quale: ‹‹In tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare lasentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o dicircostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e nonanche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamentosanzionatorio››.Nella parte motiva di tale pronuncia, il massimo consesso di legittimità ha chiaritocome la gravità dell'illecito penale ridondi sulla determinazione del danno non patrimonialepatito dalla vittima e che l'accertamento compiuto in sede penale, relativamente allecircostanze, può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice civile.2.5. Il primo momento di frizione logica - specificamente evidenziato dalla difesa eimmediatamente riscontrabile, attraverso la lettura della sentenza impugnata – inerisce allavalorizzazione, quale elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese da XXXXXXXXnella sopra ri ferita veste processuale, della versione offerta dal senzatettoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Questi ha riferito, infatti, di aver visto i due americani aggirarsi nella via e di averdedotto, dall’atteggiamento cauto e guardingo che mostravano, che essi fossero alla ricercadi droga. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi visto i due Carabinieri parlare con gli imputati, cosìrisultando riscontrata la tesi sulla quale poggia il costrutto accusatorio, ossia che i militari sisiano qualificati come appartenenti all’Arma, una volta approcciatisi a XXXXXX ed [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono testualmente riportate in sentenza, per la parteche interessa (pagg. 16 e 17) e descrivono una scena ben precisa: il clochard, posizionato“dove ci sono due pilastri”, nel posto dove era solito sistemarsi e trascorrere del tempo abere, vede dapprima due giovani che discutono tra loro animatamente, per poi allontanarsi efar ritorno in loco dopo una ventina di minuti; a quel punto gli imputati, postisi davanti allafarmacia che ha colà sede (trattasi dell’incrocio fra le vie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), vengonoavvicinati dai due militari, con i quali in un primo momento dialogano, per poi diventare – nelgiro di qualche minuto - sempre più aggressivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assistitoall’aggressione posta in essere in danno dei due Carabinieri; a questo punto, il teste avrebbepreferito andar via, onde evitare qualsiasi possibile forma di coinvolgimento (“ho bevuto ilmio vino e me ne sono andato a dormire, perché non volevo che mi mettessero in mezzo”).Oppone la difesa, però, che la versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA] ha ricevutouna secca smentita dall’ingresso, sulla scena processuale, di svariate fonti testimoniali, chesi situano, rispetto ad essa, in una posizione di insanabile contrasto logico e ricostruttivo;segnatamente, la difesa ha fatto riferimento:- alla dichiarazione proveniente dal Luogotenente [OSCURATO:PERSONA], il quale hariferito di conoscere bene l’angolo di strada ubicato accanto alla sede della BancaXXXXXXXXXX(ossia, quello che è l’usuale giaciglio di [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo di fissadimora), ma ha affermato di aver notato che, nella sera in cui ebbe luogo l’omicidio,quest’ultimo non era lì presente e nemmeno vi era il suo solito ricovero improvvisato;- alla dichiarazione resa da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente proprio alla viaXXXX, il quale ha individuato con precisione il luogo, sito accanto all’edicola di tale strada,nel quale era solito accamparsi [OSCURATO:PERSONA], ma ha riferito di non averlo più notato, già neigiorni antecedenti, rispetto all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA];- alle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX,i quali svolgono l’attività di portiere in due distinti stabili, ubicati proprio nelle immediatevicinanze del luogo solitamente occupato da [OSCURATO:PERSONA] per trascorrervi la notte, i qualihanno negato di averlo visto in tale posto, la mattina successiva al fatto.Con la valenza di tali elementi, la Corte distrettuale manca di confrontarsi inmaniera sostanziale e compiuta, ad onta della loro possibile attitudine disarticolante, rispettoad un elemento cardine della ricostruzione oggettiva sussunta nell’avversata decisione.Trattasi di elementi di valutazione e conoscenza che, almeno potenzialmente, potrebberoscalfire la saldezza di uno dei dati di riscontro adoperati in sede di rinvio, rispetto alla tesiche i due militari abbiano dialogato con i due imputati e, in tali momenti, si siano qualificatiquali appartenenti all’Arma.2.6. Nella sentenza impugnata non risulta adeguatamente chiarito, inoltre, qualetraiettoria abbiano precisamente seguito i due Carabinieri, nell’avvicinarsi agli imputati e, inparticolare, non è stato ben spiegato l’esatto significato da attribuire all’espressione“Abbiamo attraversato dritto per dritto”, adoperata in udienza da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo laCorte, a tale espressione dovrebbe riconnettersi una univoca significazione, descrivendoessa plasticamente il tragitto percorso dai due militari, che si muovevano sulla sede stradale;questi dunque - partendo dall’incrocio fra via [OSCURATO:PERSONA] e via [OSCURATO:PERSONA], laddove è sito l’edificio cheospita la Banca XXXXXXXXXX– si sarebbero mossi lungo una direttrice diagonale.Oppone la difesa - affidandosi a una lunga e articolata disamina, con la quale sarànecessario dialogare più analiticamente - che tale ricostruzione trascura le ulterioriprecisazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; questi avrebbe, in primo luogo, descritto unstazionavano gli imputati (e dunque, dalla banca direttamente verso la farmacia, in direzioneperpendicolare rispetto alla sede stradale). Sempre la difesa richiama, inoltre, la dinamicadei movimenti ricavabile dalle immagini estrapolate sia dalle telecamere di videosorveglianzadella Banca XXXXXXXXX, sia da quelle installate all’esterno della gioielleria [OSCURATO:PERSONA], dallequale si evincerebbe l’effettuazione – ad opera dei due militari – di un attraversamento dellastrada in senso diagonale (rectius, perpendicolare rispetto ad alcune strisce pedonali).Con tali osservazioni difensive sarà necessario confrontarsi in maniera piùapprofondita, posto che la Corte territoriale, sul punto specifico, si rifugia nella apoditticaaffermazione dell’assenza di elementi atti a smentire la ricostruzione resa da [OSCURATO:PERSONA].2.7. L’ultimo segmento di sentenza da attenzionare, essendo in esso rinvenibileuna ulteriore aporia di tenore logico, attiene alla valenza attribuita alla condotta serbata daXXXXXXXXXXXXX – pochi minuti prima del tragico epilogo – durante il controllo effettuato,nella vicina via XXXXXXXXX, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In taleoccasione, il XXXXXXXXXXXXXXe esibì sicuramente il tesserino, contestualmentequalificandosi quale Carabiniere.Da tale dato di certezza, la sentenza rescissoria deduce che i due militariavessero con sé i tesserini e fossero soliti esibirli – seguendo una prassi standardizzata – adogni controllo; non vi sarebbero state ragioni, allora, per discostarsi da tale consolidatamodalità operativa, adottata pochi minuti prima nei confronti di altro soggetto, durante ilcontrollo che i due militari si accingevano a compiere nei riguardi dei due odierni prevenuti.2.7.1. Sostiene la difesa esser stato adottato, sullo specifico versante, unimprovvido procedimento deduttivo “a ritroso”, che – muovendo dal dato incontestatodell’avvenuta esibizione del tesserino, riferita dal teste [OSCURATO:PERSONA] – avrebbe condotto laCorte territoriale alla conclusione della adozione di tale prassi attuativa, ad opera dei duemilitari, in ogni situazione ulteriore, ossia in maniera indifferenziata e sostanzialmenteautomatica.Ebbene, il metodo deduttivo è il procedimento di tipo razionale, a mezzo del qualeè possibile giungere a un determinato approdo, muovendo da premesse di carattere piùampio, ma di valenza generica. Si tratta di un criterio logico che esige l’esistenza di unpostulato e che, dipanandosi attraverso rigide concatenazioni di tipo inferenziale, consentedi addivenire a determinazioni specifiche, concernenti la realtà fenomenica.Secondo le regole del sillogismo di derivazione aristotelica, dunque, il percorsodeduttivo origina da una legge universale e perviene - appunto mediante successiveconnessioni teoriche - a conclusioni particolari, in ciò differenziandosi dall’oppostoprocedimento induttivo, che invece si dirige dal “particolare” verso la legge universale.2.7.2. Queste essendo le coordinate speculative secondo le quali approcciarsi alcomplesso tema, si staglia palese la inconsistenza della tesi sussunta nella avversatadecisione, la quale non risulta impermeabile alla sopra riassunta critica difensiva. Vieneseguito dalla Corte di assise di appello, infatti, un iter concettuale che resta monco e chefinisce per rifugiarsi in una tautologia, posto che:- non vengono esposti gli elementi di carattere dichiarativo o documentale, in virtù dei qualipossa risultare suffragata quella che è la tesi fondante tale segmento del ragionamentoseguito dalla Corte distrettuale, ossia che l’esibizione del tesserino, in quanto modalitàadoperata nell’incontro con [OSCURATO:PERSONA], rappresentasse un ordinario modus operandi,immancabilmente osservato dai militari nel corso di qualsivoglia tipologia di operazione dicontrollo (la difesa sottolinea, in tema, come tale deduzione risulti incongrua, trovando essascaturigine in una vera e propria petizione di principio);- si ignora, soprattutto, il confronto con l’ulteriore tema, parimenti posto dalla difesa, costituitodalla differente tipologia di intervento al quale [OSCURATO:PERSONA] andava ad approcciarsi,nelle due suddette occasioni, che sono, sebbene cronologicamente ravvicinate tra loro,ontologicamente ben differenziante (in un caso, sottolinea la difesa, ci si apprestava alcontrollo di un inoffensivo passante, mentre, nel caso dei due americani, ci si avvicinava asoggetti sospettati di un episodio estorsivo, cosa che postulava, quindi, un interventomaggiormente risoluto e tempestivo).Anche in tal caso, in definitiva, la censura difensiva riesce a scalfire il relativosegmento di deduzione, che rappresenta l’architrave dell’impostazione teorica seguita daiGiudici di merito; anche in tal caso, pertanto, sarà indispensabile argomentare in manieramaggiormente compiuta, addentrandosi specificamente in un dialogo con le puntualiosservazioni formulate dalla difesa.2.8. Il motivo di ricorso – quanto ai profili sopra enucleati - è dunque fondato,venendo a concretizzarsi il lamentato difetto motivazionale. Questo può alternativamentesussistere, come noto, nel fatto che il giudice non abbia indicato specificamente gli elementidai quali abbia tratto il proprio convincimento, ovvero si sia limitato ad un esame sommario osuperficiale degli elementi, senza compiere – in relazione agli stessi - una approfonditadisamina logico-giuridica, o che, muovendo da premesse inaccettabili, sia pervenutoa conclusioni aberranti se riguardate secondo i canoni della logica comune, oppure cheabbia palesato perplessità per confusione di idee, nel pervenire alla decisione adottata, oanche che sia caduto in palese contraddittorietà, ponendo a base della decisioneconsiderazioni tra loro inconciliabili, oppure che sia incorso in travisamento del fatto (fratante, si veda Sez. 5, n. 7718 del 24/06/1996, Battaglia, Rv. 205549 – 01; si veda ancheSez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636 – 01, a mente dellaquale: ‹‹In tema di ricorso per cassazione, il vizio di illogicità manifesta della motivazionedella sentenza consegue alla violazione di principi della logica formale diversidalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza diconnessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra lestesse e le conclusioni››).2.9. Ultimo profilo problematico da sviscerare è quello che afferisceall’individuazione del giudice al quale operare il rinvio; è necessario richiamare, in primoluogo, il dato testuale ricavabile dall’art. 622 cod. proc. pen., che disciplina la materiadell’annullamento della sentenza ai soli effetti civili, disponendo quanto segue: ‹‹1. Fermi glieffetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni oi capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro lasentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competenteper valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenzainappellabile››. È giusto il caso di precisare, sul punto, che per "capo" si intende quellorelativo all'affermazione della responsabilità civile e per "disposizione" quella che si riferiscealle statuizioni accessorie, quale ad esempio quella inerente alla liquidazione del danno.Deve allora essere ripresa, in primo luogo, la regola ermeneutica secondo la quale- nel caso di annullamento di sentenza, in accoglimento del ricorso della parte civile propostoai soli effetti civili, nonché di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevantiagli effetti penali, ovvero di annullamento riguardante esclusivamente disposizioni o capiconcernenti l’azione civile - deve disporsi il rinvio dinanzi al giudice civile. Il fondamentoteorico e sistematico di tale principio di diritto deve individuarsi nella lettera del medesimoart. 622 cod. proc. pen. («se annulla "solamente" le disposizioni o i capi che riguardanol'azione civile»).A difformi conclusioni deve pervenirsi, invece, in presenza di un annullamento disentenza che venga disposto tanto agli effetti penali, quanto agli effetti civili; in tal caso, ilrinvio deve essere disposto unitariamente dinanzi al giudice penale (Sez. 5, n.25509 del 11/04/2025, P., Rv. 288327 – 01, la quale ha ricondotto laratio di tale disciplinaalla volontà legislativa di consentire la concentrazione del processo davanti al medesimogiudice, allorquando le diverse questioni presentino una intima connessione einterdipendenza, onde garantire la massima efficienza delle attività processuali, nonchéscongiurare la possibilità di duplicazione di attività non necessaria e, infine, ridurre i rischi digiudicati almeno potenzialmente contrastanti).2.9.1. È poi necessario riportarsi alle regole ermeneutiche fissate da Sez. U. n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 – 01, nella cui parte motiva si osserva chegià l'art. 578 cod. proc. pen. impone al giudice di secondo grado - laddove sia presente ingiudizio la parte civile – di procedere a una plena cognitio(trattasi della ragione per la quale Sez. U. Tettamanti hanno ritenuto la prevalenza dellaformula assolutoria ex art. 530 commi 1 e 2 cod. proc. pen., sulla più spedita regolavalutativa dettata dall’art. 129 dello stesso Codice di rito).Giova anche ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale - derivanti dalpaventato contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2,CEDU, oltre che agli artt. 3 e 4 della direttiva UE 2016/343, e all'art. 48 CDFUE - dell'art. 578cod. proc. pen., laddove stabilisce che, allorquando nei confronti dell'imputato è statapronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionatidal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato perprescrizione, decida in ordine all'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi dellasentenza che concernono gli interessi civili.Ha chiarito la Consulta, nella succitata decisione, che la norma in scrutinio è voltaa soddisfare un'esigenza di tutela della parte civile, ossia quella che – laddove il processopenale abbia superato il primo grado di giudizio e si trovi in fase di impugnazione – debbacomunque esser garantita una risposta di giustizia, nella medesima sede, alle sue preteserisarcitorie o restitutorie, anche nell’impossibilità di giungere a un accertamento definitivo inpunto di responsabilità penale dell'imputato. Tale normativa, secondo il giudice delle leggi,non lede il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza, come declinato in sedeconvenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come scolpito nell'ordinamentodell'Unione europea, atteso che “nella situazione processuale che vede il reato estinto perprescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato aformulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presuppostodella decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernonogli interessi civili; giudizio che non è richiesto dal tenore testuale della disposizionecensurata, né dal diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di legittimità”. La Corte ha altresì chiarito che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere inordine alla domanda risarcitoria, è tenuto a verificare se sia integrata la fattispecie civilisticadell'illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ. Prosegue la Consulta affermando che lamancanza di un accertamento, in ordine alla responsabilità penale, non elide la possibilitàper il danneggiato di ottenere un accertamento giudiziale, quanto al suo diritto alrisarcimento del danno; viene in tal modo operato un bilanciamento, tra le esigenze sotteseall'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile, rispetto all'azionepenale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenzedi tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile.Il tema è ripreso da Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01,a mente della quale: ‹‹Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputatoanche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato perprescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando leconseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile,a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza deipresupposti per l'assoluzione nel merito››. Nella motivazione di Sez. U Calpitano – perquanto ora di interesse – è dato leggere quanto segue: “Ciò rende recessivo l'obbligo per ilgiudice di appello di attenersi a canoni di economia processuale rispetto al dovere di"conoscere" il merito della causa, aprendo in tal modo il varco alla tutela dei dirittifondamentali della persona imputata. L'accertamento del diritto al risarcimento del danno dareato implica, infatti, nel rispetto del contraddittorio, anche il diritto alla prova contraria,garantito a livello costituzionale dall'art. 111, terzo comma, Cost. e dall'art. 495, comma 2,cod. proc. pen. in conformità all'art. 6 § 3 lett. d) CEDU. Divenendo recessiva l'esigenza dispeditezza del processo, pur in presenza della causa estintiva e in assenza di rinunciadell'imputato ad avvalersi della stessa, è logico che riemerga l'imperativo di assolverel'imputato non solo a fronte dell'evidenza dell'innocenza, come espressamente previstodall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma anche nel caso in cui, pur essendovi alcunielementi probatori a carico, essi siano inidonei a fondare una dichiarazione di responsabilitàpenale secondo la regola di giudizio di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito”.Richiamando il dictum della sentenza Sez. U, Schirru, n. 46688 del 29/09/2016,Rv. 267885 - 01, poi, la decisione Sez. U. Calpitano ha anche chiarito come la disposizionedell'art. 578 cod. proc. pen. sancisca – in presenza della richiesta risarcitoria formulata dallaparte civile – sia la cognizione piena sull'accusa penale in capo al giudice di appello, anche afronte dell’intervento di una causa estintiva, pur a fronte di prescrizione maturata, sia laperdurante cognizione del giudice di appello sugli interessi civili.Addentrandosi più direttamente nella disamina del tema che ora rileva, la partemotiva di Sezioni Unite Calpitano evidenzia quanto segue: “La terza norma richiamata qualeeccezione al principio di accessorietà è l'art. 622 cod. proc. pen. Dopo essersi espressa sullaportata e sul significato del diritto alla presunzione di innocenza nell'ordinamentoconvenzionale e in quello europeo, la Consulta ha escluso che il giudice di appello debbaprocedere a una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell'imputato qualora,accertata la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, sia chiamato a decideresull'impugnazione ai soli effetti civili. La Corte ha ritenuto che, nella situazione processualedescritta dall'art. 578 cod. proc. pen., a differenza di quanto previsto dall'art. 578-bis cod.proc. pen., il giudice «non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, ungiudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma,sui capi della sentenza che concernono gli interessi civili».L'ambito della cognizione richiesta al giudice penale ai fini del provvedimentosull'azione civile, in ossequio ai parametri dettati dall'art. 6 CEDU, nell'interpretazione datanedalla giurisprudenza di Strasburgo, nonché dall'art. 48 Carta di Nizza, non deve dunqueessere esteso dall'interprete ai profili di colpevolezza penalmente rilevanti.Ancora nella motivazione di Sez. U Calpitano può leggersi quanto segue: “[OSCURATO:PERSONA]. U, Tettamanti, da un lato per condividere l'enunciato in base al quale, incaso di sopravvenuta estinzione del reato, il giudice di appello, per la presenza della partecivile, è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili concognizione a carattere "pieno" o " integrale"; dall'altro, per mettere in luce che il principioenunciato dalle Sezioni Unite «non presuppone (né implica) che il giudice, nel conosceredella domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sullacolpevolezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sullasua responsabilità penale». Quanto precede ha indotto l'ulteriore precisazione secondo cui«il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile enient'affatto la responsabilità penale dell'imputato, ormai prosciolto per essere il reato estintoper prescrizione», in tal modo marcando la distanza dal caso, esaminato da Sez. U,Tettamanti, in cui siano ancora sub iudice tutti i profili attinenti alla responsabilitàdell'imputato. La circostanza che l'accertamento sulle statuizioni civili si svolge dinanzi a ungiudice penale ed è condotto applicando le regole processuali e probatorie del processopenale (art. 573 cod. proc. pen.) non mette in dubbio l'autonomia dell'accertamentodell'illecito civile. Tale affermazione indica che, pur nel rispetto delle regole proprie delprocesso penale che disciplinano tanto i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile,ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile sarebbe interdettadall'art. 246 cod. proc. civ.), quanto le modalità di assunzione della prova (le provecostituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 cod. proc. pen. e nonper interrogatorio diretto del giudice), l'accertamento demandato al giudice penale rimaneconfinato entro l'ambito del giudizio sulla responsabilità civile.”.2.9.2. Così delineato l’ambito dei rapporti e delle reciproche interrelazioni esistentifra azione civile ed accertamento penale, oltre che dei relativi strumenti di accertamento eambiti applicativi, deve solo procedersi all’individuazione del giudice dinanzi al quale operareil rinvio del processo, in vista dell’accertamento circa la sussistenza – ai soli effetti civili –della circostanza aggravante ex art. 576 comma 1 n. 5-bis) cod. pen., per esser statocommesso il fatto contro un ufficiale di agente di polizia giudiziaria in servizio, essendo taleveste nota al soggetto attivo del reato.Non prima, però, di aver richiamato anche le coordinate teoriche fissate daSez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 – 01, la quale ha precisato che -laddove venga annullata agli effetti civili la sentenza che, in accoglimento dell'appellopresentato dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado - abbiacondannato l'imputato al risarcimento dei danni, senza procedere alla rinnovazione dellaprova dichiarativa ritenuta decisiva - il rinvio per il nuovo giudizio debba essere dispostodinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello; la medesima pronunciaha chiarito, altresì, che il giudice di secondo grado, allorquando riformi – esclusivamente afini civilistici - la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamentodell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, arinnovare l'istruzione dibattimentale e ciò anche dopo l’intervento del comma 3-bis dell'art.603 cod. proc. pen., novellato ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103.I principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite Cremonini sono importanti – ai fini cheora interessano, attinenti alla definizione degli ambiti riservati, in sede di rinvio, al giudicecivile e a quello penale – in quanto hanno chiarito che:- esigenze di coerenza di sistema e di economica processuale impongono di rispettare talesumma divisio e, dunque, di privilegiare il rinvio dinanzi al giudice civile, ogniqualvoltaresiduino aspetti decisori che ridondino effetti esclusivamente nel campo della responsabilitàcivile;- venendo meno ogni ulteriore accertamento di natura penale, si riespandono gli effetti propridel principio di reciproca autonomia, fra le due differenti tipologie di azione, civile e penale;- tale autonomia è segnata dalle differenti connotazioni attribuibili alle due azioni, le quali simuovono seguendo regole teoriche non sovrapponibili tra loro, divenendo così necessarioche la richiesta di tipo risarcitorio sia vagliata in base alla disciplina dell’illecito aquiliano,finalizzate all’individuazione del soggetto al quale ricondurre le conseguenze risarcitorie,connesse al danno prodottosi nella sfera privata della vittima del reato;- la soluzione improntata alla netta separazione tra i due profili di accertamento (e,consequenzialmente, alla netta differenziazione dei casi di rinvio al giudice civile, rispettoalle situazioni che postulano la prosecuzione del giudizio in sede penale) è soggetta a duesole eccezioni, tassativamente previste dal Codice civile agli artt. 576 e 578 cod. proc. pen.L'indirizzo giurisprudenziale da lungo tempo consolidatosi - in tema diannullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza impugnata ai soli effetticivili - è quindi nel senso che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622cod. proc. pen., debba ritenersi circoscritto alle ipotesi in cui la sentenza a caricodell'imputato risulti caducata esclusivamente in accoglimento di motivi di natura civilistica,per essere ab initio carenti - ovvero anche disattesi - ricorsi rilevanti agli effetti penali (sirichiamano, fra tante, Sez. 4, n. 2242 del 22/10/2019, dep. 2020, D., Rv. 278029 – 02, amente della quale: ‹‹In tema di annullamento da parte della Corte di cassazione dellasentenza impugnata ai solo effetti civili, il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda partedell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato all'ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento vengacaducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, mancando o venendor i g e t t a t i a l t r i r i c o r s i r i l e v a n t i a g l i e f f e t t i p e n a l i › › e , a c o n t r a r i o ,Sez. 5, n. 25509 del 11/04/2025, P., Rv. 288327 – 01, secondo la quale: ‹‹Nel caso diannullamento di sentenza sia agli effetti penali, sia agli effetti civili, il rinvio deve esseredisposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cuialla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento delricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazioneo rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali››; nello stesso senso si sono espresseSez. 3, n. 15216 del 24/01/2022, Sparta, Rv. 283229 – 01; Sez. 5, n. 10097 del 15/01/2015,P.C. in proc. Cassaniti e altro, Rv. 262633 – 01; Sez. 2, n. 12831 del 20/02/2002, dep. 2003,Ghirelli, Rv. 224295 – 01; Sez. 3, n. 46476 del 13/07/2017, P.C. in proc. Ostuni e altro,Rv. 271147 – 01; Sez. 6, n. 6645 del 21/04/1997, P.M. e P.C. in proc. Cii, Rv. 209727 – 01).La situazione descritta sin qui è esattamente combaciante con quella che si vienea delineare nella concreta fattispecie, visto che, come si vedrà, vengono respinte ledoglianze attinenti al trattamento sanzionatorio.La conclusione alla quale deve pervenirsi, enunciandosi così il relativo principio, èdunque che - allorquando in sede di legittimità venga rilevato un difetto motivazionale, inpunto di definizione della responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, anche nelcaso in cui tale vizio verta su profili circostanziali del fatto ascritto - l'accoglimento del ricorsoper cassazione, proposto dall'imputato, impone l'annullamento della sentenza con rinvio algiudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.(in questo senso anche la già citata Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087;si veda anche Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Bresciani, Rv. 258999 - 01).Tale esito, in realtà, è perfettamente aderente al preciso ancoraggio normativo,oltre che coerente con la stessa ratio della disposizione codicistica, che come detto coincidecon l’esigenza di evitare ulteriori – e del tutto inutili -interventi del giudice penale, allorquandonon residuino accertamenti da compiere, agli effetti penali. La formula di annullamento conrinvio al giudice civile, in definitiva, deve essere preferita nel caso di specie, attesa propriol’assenza di qualsivoglia ulteriore riflesso del thema decidendum, sugli aspetti definitori dinatura penalistica.3. Presentano una evidente matrice comune e ben si prestano, dunque, a unaagevole trattazione unitaria il secondo e il terzo motivo, che afferiscono alle circostanze3.1. Censurabile sarebbe – in ipotesi difensiva - l’assunto della centralità del ruoloricoperto da [OSCURATO:PERSONA]: sostenere che, senza il tentativo di estorsione, non sisarebbe verificato l’omicidio, significa affidarsi ad una causalità di tipo fenomenico e nongiuridico e, in tal modo, operare una sorta di “regresso all’infinito” degli antecedenti causaliricollegabili all’evento.Parimenti trascurato, inoltre, sarebbe il fatto che al ricorrente è stato riconosciuto ilconcorso anomalo, quanto all’omicidio del XXXXXXXXXXXXXXXXX; tale elementoevidenzia – prosegue la difesa - la totale inconferenza del riferimento operato nellaavversata decisione, all’asserito ruolo ricoperto dal ricorrente, nella prodromica vicendaestorsiva. Censurabile sarebbe, poi, il richiamo al fatto che possa esser statoXXXXXXXXXXXX a occultare il coltello nella camera di albergo; né si sarebbero valutate, inmodo consono e completo, le manifestazioni di pentimento provenienti dall’imputato.Sarebbe stato allora necessario procedere, in primo luogo, all’individuazione dellapena relativa al delitto consumato di estorsione e, su tale pena, indicare la diminuzioneoperata in riferimento alla fattispecie tentata. Risulterebbe contraddittorio, inoltre, il richiamoalla gravità del fatto, laddove nell’intera decisione si era fatto più volte riferimento a unepisodio di natura prettamente bagatellare; tale valutazione, secondo la difesa, sarebbe ilfrutto di una commistione operata in sede di merito, fra l’omicidio e la tentata estorsione.Sottolinea la difesa, inoltre, che l’unica aggravante contestata, quanto al delitto di tentataestorsione, è l’aver commesso il fatto in più persone riunite.Risulterebbe tradito, in sostanza, il criterio della proporzionalità ai fini della correttadeterminazione della pena da infliggere, anche con riferimento alla quantificazione dellariduzione conseguente alle concesse generiche. 3.2. Trattasi di doglianze, dunque, afferenti esclusivamente all’entità della penainflitta, che devono essere dichiarate inammissibili, atteso che il giudice di merito non haaffatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell’art. 133 cod. pen.,le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Contrariamente alle deduzioni difensive la Corte di merito - con motivazione ampia,congruente, logica e non contraddittoria - ha esposto gli elementi in forza dei quali haesercitato i propri poteri di quantificazione della pena. I motivi di ricorso concernenti lamisura della pena, in sostanza, si risolvono in censure incentrate su valutazioni di merito,insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, giacché lamotivazione della impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato, per avere adeguatamentevalorizzato la gravità della condotta e il comportamento dell’imputato – elementi sicuramenterilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. – nonché per le connotazioni di complessivacoerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.3.3. La Corte territoriale - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] – ha poicompiuto una valutazione complessiva, in ordine all’incidenza della condotta da lui stessotenuta, sullo sviluppo dell’intera vicenda. Hanno ricordato i giudici del rinvio, infatti, comeproprio il ricorrente abbia tentato di procurarsi della cocaina, anche contattandotelefonicamente XXXXXXXXXXX; e sempre il ricorrente ha formulato la già menzionatapretesa estorsiva, provvedendo poi anche a nascondere il coltello, una volta realizzato ilfatto omicidiario. In altri termini, la Corte distrettuale ha esaminato la condotta serbata dalricorrente, rapportandola alla sequenza oggettiva dei fatti ed ha concluso nel senso che egliabbia ricoperto un ruolo cruciale, in tutte le fasi attraverso le quali si sono snodati i tragiciaccadimenti per i quali è processo. Parimenti valutata in modo analitico e coerente, infine, èla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], nei momenti successivi al fatto.Al cospetto di un percorso argomentativo alieno da fratture razionali ed aderentealle emergenze istruttorie, il ricorrente articola obiezioni di stampo eminentementeconfutativo che, nell'accreditare una diversa esegesi delle singole evidenze fattuali(soprattutto in punto di rilievo da attribuire ai fatti che si collocano temporalmente a montedell’omicidio e che ne rappresentano, secondo la Corte territoriale, il prodromo), nonriescono ad enucleare, nel provvedimento impugnato, specifici profili di illogicità, tantomenomanifesta, o di contraddittorietà e, quindi, non valgono ad eccitare l'esercizio del poterecensorio del giudice di legittimità.4. Con il quarto motivo, rappresenta la difesa come XXXXXXXXXXXXXX si siacostituito parte civile esclusivamente in relazione ai fatti di cui ai capi 3) e 4) della rubrica(trattasi dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni dolose), uniche condotte dallequali si è dichiarato danneggiato nel suo atto di costituzione; secondo la difesa, ciò sta asignificare che – in relazione all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ascritto sub 2) della rubrica– [OSCURATO:PERSONA] non è costituito parte civile e non ha la possibilità di vantare un autonomodiritto risarcitorio. La doglianza prosegue ricordando che - già con la sentenza della PrimaSezione di questa Corte del marzo 2023 - si era formato, ex art. 624 cod. proc. pen., ilgiudicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], in punto di affermazione di penale responsabilitàrelativamente ai reati sub 3) e 4) dell’editto accusatorio e quanto alle relative statuizioni civili.Anche la sentenza della Quinta Sezione della Corte di cassazione, del resto, aveva ribaditol’avvenuta formazione del giudicato, con riferimento a entrambe le ipotesi di reato.La difesa evidenzia poi di aver posto la questione, nel corso del giudizio di rinviocelebratosi dinanzi alla Corte di assise di appello; quest’ultima, invece, ha riconosciuto ildiritto di [OSCURATO:PERSONA] a interloquire, qualificandolo come soggetto portatore di un interessealla decisione demandata alla stessa. In definitiva, secondo la difesa, la decisionerisulterebbe violativa delle regole procedurali fissate dagli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., inquanto mancherebbe di confrontarsi con i limiti oggettivi, scaturenti dalla natura dellacostituzione di parte civile e, consequenzialmente, finirebbe per non tenere conto delgiudicato interno – già formatosi nel 2023 – in ordine alla responsabilità di XXXXXXXXXXXXper i reati commessi in danno del [OSCURATO:PERSONA] medesimo. La censura è inammissibile.Giova ricordare, infatti, che la sentenza della Quinta di questa Corte del 12 marzo2025 (pagg. 75 e 76) ha già affrontato tale questione, riassumendo in cosa consistal’interesse ad impugnare individuabile in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Secondo tale decisione, dallaeventuale esclusione dell’aggravante dell’omicidio perpetrato in danno di pubblico ufficiale,potrebbe derivare l’individuazione - a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di unacondotta connotata da imprudenza ed arbitrarietà, nello svolgimento delle funzioni, coninevitabili ricadute sfavorevoli, in punto di quantificazione del danno in sede civile.A prescindere, quindi, dall’essersi [OSCURATO:PERSONA] costituito parte civile per i soli reatidi resistenza e lesioni (fattispecie tipiche che risultano ormai coperte da giudicato,analogamente alle relative statuizioni civili), egli è stato reputato legittimato a impugnare e astare in giudizio anche nel segmento di processo che attiene alla configurabilità dellasuddetta aggravante del fatto omicidiario. A carico del soggetto soccombente in taleporzione di giudizio, dunque, sono state correttamente poste le spese di assistenza gravantisu [OSCURATO:PERSONA].5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone l’annullamento dellaimpugnata decisione ai soli effetti civili, relativamente alla sussistenza dell'aggravante ex art.576 comma primo n. 5-bis cod. pen. sub 2 della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio algiudice civile competente per valore in grado di appello; il ricorso, quanto al resto, vienedichiarato inammissibile. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere dispostal’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196,recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili, relativamente all'affermazionedell'aggravante di cui all'art. 576 comma primo n. 5 bis c.p. di cui al capo 2, con rinvio pernuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 25321/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris