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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 31763/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari dello scorso 22 luglio, che ne ha disposto la consegna alla Repubblica federale di Germania, in esecuzione di mandato di arresto europeo, emesso il 29 ottobre 2021 dal Tribunale di Rosenheim di quello Stato, per l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato di detenzione e cessione di oltre venti chilogrammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commesso in Colonia in data anteriore e prossima al 12 novembre 2003.

2. Il ricorso è sorretto da due motivi.

2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge con riferimento alla sussistenza di cause ostative alla consegna, sotto un duplice profilo, ovvero: a) perché il reato risulta commesso anche soltanto in parte nel territorio italiano, trattandosi di droga destinata al mercato italiano; b) perché si tratta di reato prescritto secondo la legge italiana.

2.2. La seconda doglianza riguarda la violazione dell'art. 2, legge n. 69 del 2005, per avere la Corte d'appello omesso di richiedere informazioni ulteriori sulle modalità e circostanze del fatto, in particolare sul luogo di destinazione finale della sostanza e sull'apporto offerto dal ricorrente alla realizzazione del reato.

3. Hanno depositato in cancelleria memorie e conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore del ricorrente, chiedendo, rispettivamente, il rigetto (come precisato in udienza) e l'accoglimento del ricorso, ribadendo il difensore i relativi motivi.

4. Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi.

5. Il primo, con riferimento al primo dei profili dedotti, è del tutto generico, omettendo l'indicazione di qualsivoglia circostanza di fatto dalla quale desumere, anche soltanto in via ipotetica, che il reato sia stato consumato, anche soltanto in parte nel territorio italiano.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, invece, il relativo motivo di rifiuto presuppone che tale circostanza risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia, mentre non è necessario che gli elementi acquisiti consentano l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale in Italia per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero (Sez. 6, n. 45914 del 12/11/2013, Uglava, Rv. 257469; Sez. 6, n. 27825 del 30/06/2015, Ignat, Rv. 264055).

La seconda censura, in tema di prescrizione del reato, non è consentita, poiché non risulta proposta al giudice di merito, mentre, a mente dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione è possibile dedurre violazioni di legge soltanto se le stesse siano state rassegnate nel grado precedente, non essendo consentito, invece, devolvere alla cognizione della Suprema Corte questioni mai dedotte davanti al giudice del grado precedente (Sez. 6, n. 19138 del 12/05/2021, Zbranca, Rv. 281160; Sez. 6, n. 43804 del 9/11/2012, Casini, Rv. 253433).

In ogni caso, la doglianza è manifestamente infondata, perché l'art. 18, lett. n), legge n. 69, cit., che prevedeva il relativo motivo di rifiuto facoltativo, è stato abrogato dal d.lgs. n. 10 del 2021 e, considerando la gravità del reato, il tempo trascorso dal fatto non può considerarsi irragionevolmente sproporzionato per l'esercizio della potestà punitiva pubblica, così da integrare una violazione dei diritti fondamentali della persona, ostativa, in quanto tale, all'esecuzione del mandato, a norma della generale previsione dell'art. 2, legge n. 69, cit., come modificato dal medesimo d.lgs. n. 10.

Basti osservare, a tal proposito, che, secondo la normativa in tema di prescrizione successivamente introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 251 del 2005 (e a maggior ragione secondo quella attualmente vigente), il reato non sarebbe prescritto, essendo soggetto al termine di venti anni dalla sua commissione, ulteriormente prorogabile nel caso di interruzioni.

6. Il secondo motivo è generico, invocando un'integrazione istruttoria semplicemente esplorativa e tesa, in via del tutto astratta ed ipotetica, a sindacare il quadro indiziario: vaglio, questo, non consentito al giudice dello Stato richiesto (vds. art. 18, comma 4, legge n. 69/2005, come modificato dal citato d.lgs. n. 10/2021; ma, già prima della riforma, vds., per tutte, Sez.

U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).

7. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari dello scorso 22 luglio, che ne ha disposto la consegna alla Repubblica federale di Germania, in esecuzione di mandato di arresto europeo, emesso il 29 ottobre 2021 dal Tribunale di Rosenheim di quello Stato, per l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato di detenzione e cessione di oltre venti chilogrammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commesso in Colonia in data anteriore e prossima al 12 novembre 2003. 2. Il ricorso è sorretto da due motivi. 2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge con riferimento alla sussistenza di cause ostative alla consegna, sotto un duplice profilo, ovvero: a) perché il reato risulta commesso anche soltanto in parte nel territorio italiano, trattandosi di droga destinata al mercato italiano; b) perché si tratta di reato prescritto secondo la legge italiana. 2.2. La seconda doglianza riguarda la violazione dell'art. 2, legge n. 69 del 2005, per avere la Corte d'appello omesso di richiedere informazioni ulteriori sulle modalità e circostanze del fatto, in particolare sul luogo di destinazione finale della sostanza e sull'apporto offerto dal ricorrente alla realizzazione del reato. 3. Hanno depositato in cancelleria memorie e conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore del ricorrente, chiedendo, rispettivamente, il rigetto (come precisato in udienza) e l'accoglimento del ricorso, ribadendo il difensore i relativi motivi. 4. Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi. 5. Il primo, con riferimento al primo dei profili dedotti, è del tutto generico, omettendo l'indicazione di qualsivoglia circostanza di fatto dalla quale desumere, anche soltanto in via ipotetica, che il reato sia stato consumato, anche soltanto in parte nel territorio italiano. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, invece, il relativo motivo di rifiuto presuppone che tale circostanza risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia, mentre non è necessario che gli elementi acquisiti consentano l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale in Italia per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero (Sez. 6, n. 45914 del 12/11/2013, Uglava, Rv. 257469; Sez. 6, n. 27825 del 30/06/2015, Ignat, Rv. 264055). La seconda censura, in tema di prescrizione del reato, non è consentita, poiché non risulta proposta al giudice di merito, mentre, a mente dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione è possibile dedurre violazioni di legge soltanto se le stesse siano state rassegnate nel grado precedente, non essendo consentito, invece, devolvere alla cognizione della Suprema Corte questioni mai dedotte davanti al giudice del grado precedente (Sez. 6, n. 19138 del 12/05/2021, Zbranca, Rv. 281160; Sez. 6, n. 43804 del 9/11/2012, Casini, Rv. 253433). In ogni caso, la doglianza è manifestamente infondata, perché l'art. 18, lett. n), legge n. 69, cit., che prevedeva il relativo motivo di rifiuto facoltativo, è stato abrogato dal d.lgs. n. 10 del 2021 e, considerando la gravità del reato, il tempo trascorso dal fatto non può considerarsi irragionevolmente sproporzionato per l'esercizio della potestà punitiva pubblica, così da integrare una violazione dei diritti fondamentali della persona, ostativa, in quanto tale, all'esecuzione del mandato, a norma della generale previsione dell'art. 2, legge n. 69, cit., come modificato dal medesimo d.lgs. n. 10. Basti osservare, a tal proposito, che, secondo la normativa in tema di prescrizione successivamente introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 251 del 2005 (e a maggior ragione secondo quella attualmente vigente), il reato non sarebbe prescritto, essendo soggetto al termine di venti anni dalla sua commissione, ulteriormente prorogabile nel caso di interruzioni. 6. Il secondo motivo è generico, invocando un'integrazione istruttoria semplicemente esplorativa e tesa, in via del tutto astratta ed ipotetica, a sindacare il quadro indiziario: vaglio, questo, non consentito al giudice dello Stato richiesto (vds. art. 18, comma 4, legge n. 69/2005, come modificato dal citato d.lgs. n. 10/2021; ma, già prima della riforma, vds., per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). 7. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legg
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