CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 dicembre 2021
Cassazione n. 11393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di citazione in appello e alla traduzione dell'imputato in udienza perché detenuto agli arresti domiciliari; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile; - che il primo motivo di ricorso denunzia violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, giacché la notifica della citazione in appello è avvenuta a mani proprie dell'imputato; - che il secondo motivo è generico, giacché non chiarisce le ragioni per cui l'imputato, agli arresti domiciliari nello stesso processo, non abbia chiesto di partecipare all'udienza con apposita preventiva autorizzazione ad allontanarsi dal suo domicilio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il /4 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente