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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33896/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza in data 29 gennaio2026, ha accolto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia e rigettatoquello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui ilMagistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] aveva parzialmente accolto il reclamoproposto dal detenuto, ristretto in regime ex art. 41 bis ord. pen., e lo avevaautorizzato a effettuare dei colloqui visivi, in videocollegamento, a mesi alternifino al 31 dicembre 2026, con la nipote in stato di gravidanza avanzata.2.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzodel difensore di fiducia, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 18, 28e 41-bis ord. pen. e 2, 29, 30 e 31 Cost. e 8 Cedu, quanto alla nozione di“gravissima difficoltà” contenuta nell’ordinanza.

Nell’unico motivo di ricorso ladifesa rileva che il Tribunale, non tenendo nel dovuto conto la distanza tra laregione di provenienza e l’istituto di detenzione, avrebbe erroneamenteconsiderato le attestazioni ISEE prodotte dalla difesa e l’incidenza dello stato digravidanza della nipote sulla possibilità di effettuare i colloqui con il detenutoche, d’altro canto, fino all’anno 2022 si erano regolarmente svolti in presenza.3.

In data 12 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione con riferimento al criterio alla valutazione effettuata dal Tribunaledella sorveglianza circa il presupposto della “gravissima difficoltà a effettuare icolloqui in presenza” indicato a fondamento del diniego della possibilità diautorizzare i colloqui in videocollegamento.La doglianza è infondata.2.1.

La possibilità che l’ordinamento riconosce al detenuto di effettuarecolloqui visivi con i propri familiari è espressione del diritto fondamentale dellostesso alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti(Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione; Sez. 1, n.47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011,Solazzo, Rv. 250819).Tale diritto è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti alregime differenziato ai sensi dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, aiquali, nondimeno, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero deicolloqui ed alle relative modalità di svolgimento.L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., infatti, stabilisce che idetenuti sottoposti al regime differenziato possono effettuare un colloquio visivoal mese, a intervalli regolari, con esclusione delle persone diverse dai familiari.L'art. 16 della circolare del D.A.P. del 2/10/2017, inoltre, evidenzia che i«colloqui con i familiari si svolgono secondo le esigenze organizzative nei giornistabiliti dalla Direzione, anche tramite il sistema della preventiva prenotazione.

Ildetenuto/internato può, ai sensi della normativa vigente in materia, fruire dicolloqui visivi della durata massima di un'ora, nella misura inderogabile di uno almese da effettuarsi a intervalli di tempo regolari.

Nel rispetto dellacalendarizzazione delle giornate dei colloqui da parte della Direzione, gli stessisaranno autorizzati e fruiti a distanza di circa 30 giorni. (...) Al colloquio, sonoammesse massimo tre persone.

Detto limite può essere derogato esclusivamentein favore di minori e/o di familiari o conviventi (...)».La specifica questione circa la possibilità di autorizzare un detenutosottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. a intrattenere colloqui con unfamiliare con forme di comunicazione audiovisiva è stata oggetto di numerosepronunce.Il principio generale condiviso da tutte le sentenze intervenute sul punto ènel senso che «il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - insituazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare icolloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili adistanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto dellecautele imposte dal citato art. 41 bis» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep.2015, Trigila, Rv. 262417 – 01; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello,Rv. 281221 – 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min.

Giustizia, Rv. 279577 –01; Sez. 1, n. 29007 delll’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gualtieri, n.m.; Sez. 1, n. 19290 del09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 – 01 alla quale si rinvia perl’inquadramento di carattere generale).Secondo il citato orientamento, d’altro canto, tale modalità di svolgimentodei colloqui è giustificata dalla necessità di bilanciare il rilievo attribuito aicolloqui con familiari ai fini del trattamento penitenziario e l'esigenza che lelimitazioni conseguenti al regime differenziato siano strettamente connesse alleeffettive necessità di ordine e di sicurezza e siano comunque congrue rispettoallo scopo perseguito» (Sez. 1, n. 42647 del 15/06/2022, Costa, n.m.).Sempre in tale prospettiva, infatti, si è pure precisato che «nei casi diimpossibilità o gravissima difficoltà di uno dei congiunti del condannato adeffettuare i colloqui in presenza, deve essere consentito non solo a quest'ultimo,ma anche agli altri familiari di partecipare, nei limiti previsti dall'art. 37 del d.P.R.30 giugno 2000, n. 230 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative allafruizione congiunta, al colloquio a mezzo di collegamento audiovisivo a distanza»(Sez. 5, n. 50469 del 08/11/2023, Giorgi, Rv. 285594 – 01).2.2.

Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi soprarichiamati, dando conto, con motivazione immune da censure, dell’insussistenzadel presupposto dell’impossibilità o della gravissima difficoltà a effettuare icolloqui in presenza.Il giudice della sorveglianza, infatti, valorizzando la mancanza di specifiche econcrete indicazioni circa l’effettiva impossibilità di sostenere lo spostamentomensile presso il carcere di Parma, ha esposto le ragioni per le quali nonricorrevano le condizioni richieste dall’ordinamento per autorizzare i colloquimediante collegamento audiovisivo.La valutazione risulta coerente sia con riferimento ai familiari che alla nipoteDa un lato, quanto alle dedotte difficoltà economiche dei primi, il Tribunaleha evidenziato che queste erano rappresentate in termini generici e senzal’indicazione di elementi idonei a spiegare che cosa fosse mutato rispetto all’anno2022 e agli anni precedenti, nei quali i congiunti avevano raggiunto Parma dallaSicilia senza analoghi impedimenti.Dall’altro lato, quanto alla posizione della nipote, il giudice hacoerentemente rilevato che lo stato di gravidanza e quello di madre di un figliominore di un anno non assume alcuno specifico rilievo in assenza di comprovatecontroindicazioni mediche ostative al viaggio.Sotto tali profili, pertanto, la conclusione secondo cui le circostanzerappresentate non integrano un’ipotesi eccezionale di impossibilità o digravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza risulta logica e coerente enon è quindi sindacabile in questa sede.3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza in data 29 gennaio2026, ha accolto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia e rigettatoquello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui ilMagistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] aveva parzialmente accolto il reclamoproposto dal detenuto, ristretto in regime ex art. 41 bis ord. pen., e lo avevaautorizzato a effettuare dei colloqui visivi, in videocollegamento, a mesi alternifino al 31 dicembre 2026, con la nipote in stato di gravidanza avanzata.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzodel difensore di fiducia, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 18, 28e 41-bis ord. pen. e 2, 29, 30 e 31 Cost. e 8 Cedu, quanto alla nozione di“gravissima difficoltà” contenuta nell’ordinanza. Nell’unico motivo di ricorso ladifesa rileva che il Tribunale, non tenendo nel dovuto conto la distanza tra laregione di provenienza e l’istituto di detenzione, avrebbe erroneamenteconsiderato le attestazioni ISEE prodotte dalla difesa e l’incidenza dello stato digravidanza della nipote sulla possibilità di effettuare i colloqui con il detenutoche, d’altro canto, fino all’anno 2022 si erano regolarmente svolti in presenza.3. In data 12 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione con riferimento al criterio alla valutazione effettuata dal Tribunaledella sorveglianza circa il presupposto della “gravissima difficoltà a effettuare icolloqui in presenza” indicato a fondamento del diniego della possibilità diautorizzare i colloqui in videocollegamento.La doglianza è infondata.2.1. La possibilità che l’ordinamento riconosce al detenuto di effettuarecolloqui visivi con i propri familiari è espressione del diritto fondamentale dellostesso alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti(Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione; Sez. 1, n.47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011,Solazzo, Rv. 250819).Tale diritto è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti alregime differenziato ai sensi dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, aiquali, nondimeno, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero deicolloqui ed alle relative modalità di svolgimento.L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., infatti, stabilisce che idetenuti sottoposti al regime differenziato possono effettuare un colloquio visivoal mese, a intervalli regolari, con esclusione delle persone diverse dai familiari.L'art. 16 della circolare del D.A.P. del 2/10/2017, inoltre, evidenzia che i«colloqui con i familiari si svolgono secondo le esigenze organizzative nei giornistabiliti dalla Direzione, anche tramite il sistema della preventiva prenotazione. Ildetenuto/internato può, ai sensi della normativa vigente in materia, fruire dicolloqui visivi della durata massima di un'ora, nella misura inderogabile di uno almese da effettuarsi a intervalli di tempo regolari. Nel rispetto dellacalendarizzazione delle giornate dei colloqui da parte della Direzione, gli stessisaranno autorizzati e fruiti a distanza di circa 30 giorni. (...) Al colloquio, sonoammesse massimo tre persone. Detto limite può essere derogato esclusivamentein favore di minori e/o di familiari o conviventi (...)».La specifica questione circa la possibilità di autorizzare un detenutosottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. a intrattenere colloqui con unfamiliare con forme di comunicazione audiovisiva è stata oggetto di numerosepronunce.Il principio generale condiviso da tutte le sentenze intervenute sul punto ènel senso che «il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - insituazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare icolloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili adistanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto dellecautele imposte dal citato art. 41 bis» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep.2015, Trigila, Rv. 262417 – 01; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello,Rv. 281221 – 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 –01; Sez. 1, n. 29007 delll’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gualtieri, n.m.; Sez. 1, n. 19290 del09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 – 01 alla quale si rinvia perl’inquadramento di carattere generale).Secondo il citato orientamento, d’altro canto, tale modalità di svolgimentodei colloqui è giustificata dalla necessità di bilanciare il rilievo attribuito aicolloqui con familiari ai fini del trattamento penitenziario e l'esigenza che lelimitazioni conseguenti al regime differenziato siano strettamente connesse alleeffettive necessità di ordine e di sicurezza e siano comunque congrue rispettoallo scopo perseguito» (Sez. 1, n. 42647 del 15/06/2022, Costa, n.m.).Sempre in tale prospettiva, infatti, si è pure precisato che «nei casi diimpossibilità o gravissima difficoltà di uno dei congiunti del condannato adeffettuare i colloqui in presenza, deve essere consentito non solo a quest'ultimo,ma anche agli altri familiari di partecipare, nei limiti previsti dall'art. 37 del d.P.R.30 giugno 2000, n. 230 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative allafruizione congiunta, al colloquio a mezzo di collegamento audiovisivo a distanza»(Sez. 5, n. 50469 del 08/11/2023, Giorgi, Rv. 285594 – 01).2.2. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi soprarichiamati, dando conto, con motivazione immune da censure, dell’insussistenzadel presupposto dell’impossibilità o della gravissima difficoltà a effettuare icolloqui in presenza.Il giudice della sorveglianza, infatti, valorizzando la mancanza di specifiche econcrete indicazioni circa l’effettiva impossibilità di sostenere lo spostamentomensile presso il carcere di Parma, ha esposto le ragioni per le quali nonricorrevano le condizioni richieste dall’ordinamento per autorizzare i colloquimediante collegamento audiovisivo.La valutazione risulta coerente sia con riferimento ai familiari che alla nipoteDa un lato, quanto alle dedotte difficoltà economiche dei primi, il Tribunaleha evidenziato che queste erano rappresentate in termini generici e senzal’indicazione di elementi idonei a spiegare che cosa fosse mutato rispetto all’anno2022 e agli anni precedenti, nei quali i congiunti avevano raggiunto Parma dallaSicilia senza analoghi impedimenti.Dall’altro lato, quanto alla posizione della nipote, il giudice hacoerentemente rilevato che lo stato di gravidanza e quello di madre di un figliominore di un anno non assume alcuno specifico rilievo in assenza di comprovatecontroindicazioni mediche ostative al viaggio.Sotto tali profili, pertanto, la conclusione secondo cui le circostanzerappresentate non integrano un’ipotesi eccezionale di impossibilità o digravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza risulta logica e coerente enon è quindi sindacabile in questa sede.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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