CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 13921 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difes a giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 3410/16/20depositata i n data 1 1 / 11 /20 2 0 ; Oggetto: operazioni inesistenti– rimanenze – art.92TUIR Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreva avver s o l’avviso di accertamento per [OSCURATO:PERSONA], IRAP e IVA 201 3 con il quale a seguito dellaredazione di PVC della Guardia di Finanza erano disconosciuti costiderivanti da operazioni oggettivamente inesistenti ; - l a CTP adit a rigettava il ricorso; - l a società contribuente appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata rigettava l’impugnazione, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento , non attribuendo effetto invalidante all’errore relativo all’appostazione a costo di solo quattrodelle sei fatture riferite a operazion i inesistenti oggetto di rilievo; - ricorr e a questa Cort e l a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a due motiv i e illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 39 c. 1 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 25 del d. Lgs. n. 446 del1997 e dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, pur riconoscendo che l’avviso di accertamen to aveva ri determinato il reddito senza tenerein considerazione che gli oneri dedotti ammontavano a euro 75.000,00 e non a euro 175.000,00, riteneva che questo errore nonavesse inficiato la validità dell’atto impugnato; - il motivo è fonda to , nei termini e con le precisazioni di cui in motivazione; - effettivamente , la CTR ha accertato come 2 delle 6 fatture oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio non siano state “portate a costo”; a tale accertamento in fatto, non più censurabile, non ha peròfatto seguito l’analisi della sorte d i tali fatture ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - a fronte dell’affermazione posta in ricorso secondo la quale l’importo in parola è stat o indicat o “come posta rettificativa nell’attivo del conto economico sotto la voce « rimanenze finali » per€ 161.515,11 (somma comprensiva del costo di € 100.000 di cui sopra)”, la CTR avrebbe dovuto verificare se effettivamente taleammontare avesse o meno influito sul risultato dell’esercizio , anche alla luce del fatto che t ali rimanenze finali costituivano giacenze iniziali dell’esercizio successivo ; solo all’esito positivo di talaccertamento potevasi infatti riscontrare l’alterazione illecita di detto risultato e conseguentemente la legittimità dell’avviso di accertamento; - in argomento, l’art. 92 TUIR prevede infatti che espressamente che“le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze in iziali, concorronoa formare il reddito dell'esercizio”; - pertanto, limitarsi, come ha fatto la CTR , a ritenere che quantunquenon sia risulta ta accertat a l’utilizzazione per così dire “consueta” delle ridette fatture, l’avviso di accertamento era nondimenodi per sé legittimo, costituisce errore di diritto; - invero, le operazioni di artificiosa alterazione del risultato dell’esercizioche possono perfezionarsi con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (atte a modificare quindi illecitamente l’imponibilee conseguentemente l’importo dei tributi dovut i), sia pure usualmente adottate in tale modo, per vero non si esauriscono nell’annotazione dei medesimi tra i costi deducibili nell’esercizio dal momento che l ’alterazione siffatta delle rimanenze finali del periodo 2013 rileva comunque nella formazione d el reddito d’esercizio anche in forza del fatto che dette rimanenze finali per il 2013 costituiscono esistenze iniziali peril 2014, anno nel quale viene trascinata l’alterazione in parola ; - il secondo motivo si duole della inesistenza, apoditticità e/o laconicitàdella motivazione, della violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art.118 disp. att. ne c.p.c. in combinato disposto con l’art. 1 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 del citato d. Lgs. n. 546 del 1992 e con l’art. 111 Cost., denunciando la nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 4 c .p.c. peravere la CTR reso motivazione palesemente illogica in quanto lastessa ha statuito che si possono riprendere a tassazione oneri deducibiliinerenti fatture emesse per prestazioni inesistenti pure segli stessi oneri non sono mai stati dedotti dal contribuente; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha motivato in modo comprensibile e privo di illogicitàla propria decisione; come è noto, il giudizio di cassazione èun giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia dimerito devon o trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi,in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto insenso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenerela revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (Cass.28novembre 2014 n. 25332); - lo sviluppo della censura da parte della ricorrente risulta quindi una semplice riproposizione delle tesi in fatto già smentite dal giudiced’appello, come tale inammissi bile; - rigettato quindi il secondo motivo e accolto il primo, la sentenza è cassatacon rinvio al giudice dell’appello quanto al motivo accolto ; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnatain re